((Regolamento recante disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell'esecuzione dei contratti da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)). (17G00213)
Quali sono le procedure di scelta del contraente e le regole di esecuzione dei contratti che le amministrazioni pubbliche italiane devono seguire quando operano all'estero?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 192/2017 stabilisce un regolamento specifico per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero, applicabile alle sedi estere delle amministrazioni pubbliche italiane, incluse le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS). Il regolamento si basa sui principi fondamentali del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) e tiene conto delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, adattandole al contesto internazionale. Le disposizioni riguardano i contratti di appalto pubblico, di partenariato pubblico-privato e di concessione, escludendo però i contratti attivi, quelli a titolo gratuito, i contratti di società e le operazioni straordinarie senza nuovi affidamenti. In pratica, le amministrazioni che operano all'estero devono seguire procedure trasparenti e competitive per la scelta dei fornitori, garantendo il rispetto dei principi di legalità, economicità e correttezza, con il coinvolgimento di un Responsabile Unico del Progetto (RUP) e l'utilizzo del Codice Identificativo Gara (CIG).
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Riferimento normativo
DECRETO 2 novembre 2017, n. 192
Testo normativo
DECRETO n. 192/2017
# DECRETO 2 novembre 2017, n. 192
## <em><strong>((Regolamento recante
disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell'esecuzione
dei contratti da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 13,
comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36))</strong></em>. (17G00213)
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Viste le direttive 2014/23/UE , 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; ((Vista la legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , e in particolare l'articolo 13, comma 4;)) Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , ed in particolare l'articolo 17, comma 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri; Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401 recante riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero; ((VISTO SOPPRESSO DAL DECRETO 17 GENNAIO 2024, N. 32)); Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392 , recante regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307 , recante riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54 , recante regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell' art. 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , recante codice dell'ordinamento militare ; ((VISTO SOPPRESSO DAL DECRETO 17 GENNAIO 2024, N. 32)); Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , e in particolare l'articolo 14, commi 17 e seguenti; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 16 febbraio 2012, n. 51 , regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ; Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125 , recante la disciplina generale sulla cooperazione allo sviluppo ed in particolare l'art. 17 che istituisce l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 22 luglio 2015, n. 113 , recante lo statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; ((Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 , recante disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell' articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107 ;)) Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza della Commissione speciale del 27 aprile 2017; Acquisito, in data 4 ottobre 2017, l'accordo dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2017; ((Vista la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) n. 308 del 13 giugno 2023 , sottoscritta dal Presidente dell'Autorità il 6 luglio 2023; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 agosto 2023 e del 19 dicembre 2023; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 1988 , effettuata con nota 0224066-P del 27 dicembre 2023;)) Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione, definizioni 1. Il presente regolamento definisce la disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero tenuto conto dei principi fondamentali del codice di cui al decreto legislativo ((31 marzo 2023, n. 36 )) e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. 2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono: a) «direttive europee»: direttive 2014/23/UE , 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 ; b) «codice»: codice di cui al decreto legislativo ((31 marzo 2023, n. 36 )) ; c) «Ministro»: il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; d) «Ministero»: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI); e) «AICS»: l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; f) «sede estera»: ciascuno degli uffici e delle sedi, comunque denominati, presenti all'estero di amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001 ; (( g) "contratti": contratti di appalto pubblico, di partenariato pubblico privato e di concessione da svolgersi all'estero ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del codice; )) h) «RUP»: responsabile unico del ((progetto)) ; i) «CIG»: codice identificativo gara di cui all' articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 . (( 2-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi 5, 5-bis e 6, e dall'articolo 6, le disposizioni del presente regolamento non si applicano: a) ai contratti esclusi dall'applicazione delle direttive europee; b) ai contratti attivi; c) ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano la possibilità di guadagno economico, anche indiretto; d) ai contratti di società; e) alle operazioni straordinarie che non comportino nuovi affidamenti di lavori, servizi o forniture. ))
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Il DM 192/2017 è il riferimento normativo per contratti pubblici all'estero, procedure di gara internazionali e appalti presso sedi diplomatiche e consolari. Amministrazioni pubbliche, AICS e uffici esteri lo consultano per affidamenti di lavori, servizi e forniture, applicando i principi del Codice dei contratti pubblici, trasparenza procedurale e conformità alle direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.
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