Regolamento recante determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione di consulente in proprieta' industriale. (24G00210)
Quali sono i parametri per determinare i compensi dei consulenti in proprietà industriale quando non c'è un accordo scritto tra le parti?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 194/2024 stabilisce i parametri di riferimento per liquidare i compensi dei consulenti in proprietà industriale nei casi in cui il compenso non sia stato determinato per iscritto tra professionista e cliente, oppure quando non esista un accordo consensuale. Questo decreto si applica a tutti i soggetti che prestano servizi professionali di consulenza in proprietà industriale, secondo la normativa nazionale, e rappresenta l'attuazione della legge 21 aprile 2023 n. 49 sull'equo compenso delle prestazioni professionali. In pratica, quando sorge una controversia sulla determinazione del compenso (ad esempio in sede giudiziale), il giudice farà riferimento ai parametri stabiliti in questo regolamento, anziché a tariffe professionali abrogate. Il decreto prevede che questi parametri siano aggiornati ogni due anni su proposta del Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprietà industriale, garantendo così un adeguamento periodico alle condizioni di mercato e all'importanza delle prestazioni rese.
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Riferimento normativo
DECRETO 4 novembre 2024, n. 194
Testo normativo
DECRETO n. 194/2024
# DECRETO 4 novembre 2024, n. 194
## Regolamento recante determinazione dei parametri per la liquidazione
dei compensi per la professione di consulente in proprieta'
industriale. (24G00210)
IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante «Codice della proprietà industriale, a norma dell' articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 27 » e in particolare l'articolo 202, comma 4 che attribuisce la vigilanza sull'esercizio della professione di consulenti in proprietà industriale al Ministero delle imprese e del made in Italy; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, che disciplina l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, nonchè l'articolo 9, comma 2 che prevede il compenso del professionista, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, sia determinato con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante; Visto l' articolo 2233 del Codice civile concernente il compenso delle professioni intellettuali, che, al primo comma, statuisce che «il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene»; Vista la legge 21 aprile 2023 n. 49 in materia di disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, in particolare, dei professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell' articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , regolate da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonchè delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, con esclusione delle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione e delle prestazioni rese in favore degli agenti della riscossione; Vista la legge 21 aprile 2023 n. 49 e, in particolare, l'articolo 5, comma 3, che prevede che i parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali; Su proposta del Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprietà industriale pervenuta con nota prot. n. 0389243 del 27 dicembre 2023; Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 00857/2024 , espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2024; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota prot. n. 15193 del 18 luglio 2024; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione e regole generali 1. Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi spettanti al consulente in proprietà industriale quando, all'atto dell'incarico o successivamente, il compenso non sia stato determinato in forma scritta e in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi. 2. Le disposizioni del presente regolamento e le tabelle allo stesso allegate si applicano in materia di equo compenso di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49 . 3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a qualsiasi soggetto che in base alla normativa nazionale presti servizi professionali di cui all'articolo 4. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUUE). Note alle premesse: - Si riporta l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12-09-1988 - Suppl. Ordinario n. 86: Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». - Si riporta l' articolo 202 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante ‹‹Codice della proprietà industriale, a norma dell' articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 27 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O. 28: «Art. 202 (Albo dei consulenti). - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 201, la rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi può essere assunta unicamente da consulenti abilitati iscritti in un albo istituito presso il Consiglio dell'ordine e denominato Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati nonchè da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati. 2. L'Albo è costituito da due sezioni denominate rispettivamente sezione brevetti e sezione marchi, riservate, la prima, ai consulenti agenti in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti a semiconduttori e la seconda ai consulenti abilitati agenti in materia di disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni geografiche. 3. Gli iscritti all'Albo costituiscono l'ordine dei consulenti in proprietà industriale. 4. La vigilanza sull'esercizio della professione viene esercitata dal Ministero delle attività produttive, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi.». - Si riporta l' articolo 9, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012 , S.O. n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012 , S.O. n. 53: «Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate). - 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. (Omissis).». - Si riporta l' articolo 2233 del codice civile : «Art. 2233 (Compenso). - Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.». - Si riporta l' articolo 5 della legge 21 aprile 2023, n. 49 recante: «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n 104 del 5 maggio 2023 : «Art. 5 (Disciplina dell'equo compenso). - 1. Gli accordi preparatori o definitivi, purchè vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria. 2. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge. In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni del codice civile . 3. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali. 4. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso. 5. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonchè a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.». Note all'art. 1: - Per i riferimenti alla legge 21 aprile 2023, n. 49 si veda nelle note alle premesse.
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Il DM 194/2024 è il riferimento normativo per chi opera nel settore della proprietà industriale e deve determinare compensi professionali secondo parametri ministeriali, equo compenso e liquidazione giudiziale. Consulenti in proprietà industriale, studi professionali e imprese che si rivolgono a questi professionisti devono conoscere questi parametri per evitare controversie su brevetti, marchi, disegni e modelli, nonché per rispettare gli obblighi di trasparenza e determinazione scritta del compenso previsti dalla normativa vigente.
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