Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 197/2014

Regolamento recante l'aggiornamento dell'elenco delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2139, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. (15G00004)

Pubblicato: 12/01/2015 In vigore dal: 16/12/2014 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Decreto Ministeriale 197/2014 riguardo all'idoneità al servizio nella Guardia di finanza?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 197/2014 aggiorna l'elenco delle imperfezioni e infermità che costituiscono causa di non idoneità al servizio militare nel Corpo della Guardia di finanza. Si tratta di un regolamento tecnico che sostituisce il precedente decreto del Ministro delle finanze del 2000, adeguando i criteri medici e sanitari per l'accertamento dell'idoneità del personale. Il decreto si applica a tutti i candidati e il personale della Guardia di finanza, sia maschile che femminile, garantendo parità di trattamento tra uomini e donne nelle valutazioni sanitarie. In pratica, l'elenco allegato al decreto specifica quali condizioni patologiche, difetti fisici o infermità determinano l'esclusione dal servizio, fornendo ai medici militari i criteri standardizzati per le visite mediche di idoneità. Il regolamento tiene conto anche della normativa sulla non discriminazione, in particolare della legge 109/2010 che vieta l'esclusione per carenza di G6PDH, e incorpora le competenze del Dipartimento per le pari opportunità nel processo di valutazione.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO 16 dicembre 2014, n. 197

Testo normativo

DECRETO n. 197/2014 # DECRETO 16 dicembre 2014, n. 197 ## Regolamento recante l'aggiornamento dell'elenco delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2139, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. (15G00004) IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 », e, in particolare, gli articoli 2 e 23; Visto l' articolo 2139, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , recante « Codice dell'ordinamento militare », il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è adottato il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare del personale del Corpo della Guardia di finanza; Visto l' articolo 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109 , recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; Visto l' articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , che ha trasferito le attività degli organismi collegiali operanti in regime di proroga presso le pubbliche amministrazioni, tra i quali la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali gli stessi organismi operano; Visto il decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 2000, n. 155 , concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell' articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380 »; Ritenuto necessario aggiornare l'elenco allegato al decreto del Ministro delle finanze n. 155 del 2000 ; Sentito il Dipartimento per le pari opportunità; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 21 novembre 2013 e del 3 luglio 2014; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la nota n. 3-8165 del 5 settembre 2014, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Aggiornamento dell'elenco delle imperfezioni e infermità 1. L'elenco allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 2000, n. 155 , è sostituito dall'elenco allegato al presente regolamento che ne costituisce parte integrante. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 dicembre 2014 Il Ministro: Padoan Visto, Il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2014 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne - prev. n. 4135 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del T.U. delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , recante « Codice dell'ordinamento militare » è pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106. Si riporta il testo dell'articolo 2139, comma 3: «Art. 2139. (Reclutamento volontario femminile nel Corpo della Guardia di finanza). (Omissis). 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con decreto, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare del personale del Corpo della Guardia di finanza, sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità e la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna.". Note alle premesse: Si riporta il testo degli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203: «Art. 2. (Ministeri). 1. I Ministeri sono i seguenti: 1) Ministero degli affari esteri; 2) Ministero dell'interno; 3) Ministero della giustizia; 4) Ministero della difesa; 5) Ministero dell'economia e delle finanze; 6) Ministero dello sviluppo economico; 7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 10) Ministero del lavoro, e delle politiche sociali; 11) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 12) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 13) Ministero della salute. 2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonchè per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità. 4. I ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del ministero degli affari esteri. Articolo 23 (Istituzione del ministero e attribuzioni). 1. È istituito il ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il settore della spesa sanitaria, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2 , e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59 , le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali". Si riporta il testo dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63: «Art. 11 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a: a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonchè di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo; b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale; c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche; d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonchè gli organismi operanti nel settore stesso. 2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore. 4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione , ai criteri direttivi di cui all' articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonchè, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all' articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ; b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica; c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all' articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca; e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore; f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all' articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo; g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorchè concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti; h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro; i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonchè l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica. 4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 5. Il termine di cui all' articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , è riaperto fino al 31 luglio 1997. 6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell' articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 : alla lettera e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera q) è abrogata; alla lettera t) dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,». 7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso.». Per l' articolo 2139, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , vedi nota al titolo. Si riporta il testo dell' articolo 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109 (Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2010, n. 165: «Art. 1 1. La carenza accertata, parziale o totale, dell'enzima G6PDH (glucosio-6-fosfatodeidrogenasi) non può essere motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun Ministero interessato adotta i provvedimenti di competenza al fine di adeguare la propria normativa al principio previsto dal comma 1. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.". Si riporta il testo dell' articolo 12, comma 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156: «Art. 12. (Soppressione di enti e società) . (Omissis). 20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell' articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano. Restano fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori nazionali di cui all' articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 , e all' articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266 , l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 , la Consulta nazionale per il servizio civile, istituita dall' articolo 10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230 , l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all' articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 nonchè il Comitato nazionale di parità e la Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui, rispettivamente, all' articolo 8 ed all' articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 . Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all' articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità. (Omissis).». La legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) è pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189. Il decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 2000, n. 155 (Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell' articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380 ) è pubblicato nella gazzetta Ufficiale 15 giugno 2000, n. 138. Si riporta il testo dell' articolo 1, comma 5 della legge 20 ottobre 1999, n. 380 (Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1999, n. 255: «Art. 1. (Omissis). 5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, adottano, con propri decreti, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , regolamenti recanti norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità, la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna nonchè il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale del Corpo delle capitanerie di porto. (Omissis).». Per il decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 2000, n. 155 , vedi nota precedente. Si riporta il testo dell' articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: «Art.17. (Regolamenti) (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. (Omissis).». Note all'art. 1: Per i riferimenti al decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 2000, n. 155 vedi note alle premesse.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto Ministeriale 197/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il DM 197/2014 è il riferimento normativo per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza, disciplinando imperfezioni, infermità e criteri medici di esclusione dal servizio militare. Responsabili del personale, medici militari e uffici di reclutamento lo consultano per valutare l'idoneità psicofisica, garantendo conformità alle disposizioni sulla parità di genere e sulla non discriminazione per condizioni genetiche come la carenza di G6PDH.

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …

Altre normative del 2014

Inapplicabilità dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui all'arti… Interpello AdE 346 Indirizzi operativi e linee guida sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, non… Circolare 3431983 Gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della cris… Circolare 2957155 Rifiuti e rottami - trattamento fiscale ai fini IVA N. 127-sexiesdecies, della Tabella A … Circolare 127 Legge 15 dicembre 2014, n. 186, concernente “Disposizioni in materia di emersione e rient… Circolare 186