Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Quali sono le disposizioni procedurali per l'accertamento degli illeciti amministrativi delle persone giuridiche secondo il Decreto Ministeriale 201/2003?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 201/2003 stabilisce le regole procedurali per accertare gli illeciti amministrativi commessi da persone giuridiche, società e associazioni (anche senza personalità giuridica), in attuazione del Decreto Legislativo 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti. Il decreto si applica alla formazione e gestione dei fascicoli relativi ai procedimenti di accertamento degli illeciti amministrativi dipendenti da reato e all'applicazione delle relative sanzioni amministrative. In pratica, gli uffici giudiziari devono seguire le disposizioni del Capo III del D.Lgs. 231/2001 e, compatibilmente, le norme del codice di procedura penale e dei relativi decreti attuativi, garantendo uniformità procedurale. Per commercialisti e aziende, questo significa che quando una persona giuridica è sottoposta a procedimento per illecito amministrativo, la documentazione e i fascicoli devono essere gestiti secondo regole precise che richiamano la procedura penale, assicurando trasparenza e corrette modalità di accertamento.
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Riferimento normativo
DECRETO 26 giugno 2003, n. 201
Testo normativo
DECRETO n. 201/2003
# DECRETO 26 giugno 2003, n. 201
## Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al
procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive
di personalita' giuridica, ai sensi dell'articolo 85 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, numero 400 ; Visto l' articolo 85 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , che prevede l'adozione di un regolamento con il quale il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 aprile 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con la nota protocollo n. 1109/U-12/21-49 del 29 maggio 2003; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Norme applicabili 1. Nella formazione e nella tenuta dei fascicoli relativi al procedimento di accertamento degli illeciti amministrativi dipendenti da reato e alla applicazione delle sanzioni amministrative, si osservano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 8 giugno 2001, numero 231 , nonchè, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale , del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334 , fatto salvo quanto previsto dall'articolo seguente. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministratore competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dei commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400 : «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.». - Si riporta il testo dell' art. 85 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell' art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 ): «Art. 85 (Disposizioni regolamentari). - 1. Con regolamento emanato ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono: a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari; b) [i compiti ed il funzionamento dell'anagrafe nazionale]; c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo. 2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1, è reso entro trenta giorni dalla richiesta.». Note all'art. 1: - Il capo III del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , reca: «Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative». - Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , reca: «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ». - Il decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334 , reca: «Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale ».
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Il Decreto Ministeriale 201/2003 è il riferimento normativo per la procedura di accertamento degli illeciti amministrativi secondo il D.Lgs. 231/2001, disciplinando responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, formazione dei fascicoli e applicazione delle sanzioni amministrative. Consulenti aziendali e compliance officer lo consultano per comprendere i procedimenti di accertamento, le modalità di gestione documentale e gli obblighi procedurali in caso di illeciti dipendenti da reato.
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