Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 220/2005

Regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti locali, di cui all'articolo 154, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pubblicato: 27/10/2005 In vigore dal: 14/09/2005 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 14 settembre 2005, n. 220

Testo normativo

DECRETO n. 220/2005 # DECRETO 14 settembre 2005, n. 220 ## Regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti locali, di cui all'articolo 154, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; Visto l'articolo 154 dello stesso testo unico che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno dell'Osservatorio sulla finanza e la compatibilità degli enti locali; Visto in particolare il comma 5 del citato articolo 154 che prevede che il Ministro dell'interno possa emanare norme di funzionamento e di organizzazione dell'Osservatorio; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 2004 relativo alla nomina del Presidente dei componenti dell'Osservatorio; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1998, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 6 dicembre 2004; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Sede dell'Osservatorio e copertura degli oneri di funzionamento 1. L'Osservatorio per la finanza locale e la contabilità ha sede in Roma, presso il Ministero dell'interno e si avvale, per il suo regolare funzionamento, delle strutture e dell'organizzazione della Direzione Centrale della Finanza Locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla quale sono trasmesse tutte le deliberazioni da cui discendono esigenze operative ed oneri finanziari. La Direzione Centrale della Finanza Locale provvede ai locali ed alle attrezzature necessarie, in misura adeguata al proficuo svolgimento dei compiti assegnati all'Osservatorio. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei dcreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati i valori e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 154, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): «Art. 154 (Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali). - 1. È istituito presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali. 2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'applicazione dei principi contabili e la congruità degli strumenti applicativi, nonchè la sperimentazione di nuovi modelli contabili. L'Osservatorio adotta iniziative di divulgazione e di approfondimento finalizzate ad agevolare l'applicazione ed il recepimento delle norme. 3. L'Osservatorio presenta al Ministro dell'interno almeno una relazione annuale sullo stato di applicazione delle norme, con proposte di integrazione normativa e di principi contabili di generale applicazione. 4. Il presidente ed i componenti dell'Osservatorio, in numero non superiore a diciotto, sono nominati dal Ministro dell'interno con proprio decreto tra funzionari dello Stato, o di altre pubbliche amministrazioni, professori e ricercatori universitari ed esperti. L'Upi, l'Anci e l'Uncem designano ciascuna un proprio rappresentante. L'Osservatorio dura in carica cinque anni. 5. Il Ministro dell'interno può assegnare ulteriori funzioni nell'ambito delle finalità generali del comma 2 ed emanare norme di funzionamento e di organizzazione. 6. L'Osservatorio si avvale delle strutture e dell'organizzazione della direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno. 7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il gettone di presenza ed i rimborsi spese previsti per i componenti della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. L'imputazione dei relativi oneri avviene sul medesimo capitolo di spesa relativo alla citata commissione. I rimborsi competono anche per la partecipazione ad attività esterne di studio, di divulgazione ed approfondimento rientranti nell'attività istituzionale dell'Osservatorio. Il Ministro dell'interno può affidare, nell'anno 2000 ed entro la complessiva spesa di 30 milioni di lire, all'Osservatorio, o a singoli membri, la redazione di studi e lavori monografici, determinando il compenso in relazione alla complessità dell'incarico ed ai risultati conseguiti.». - Si riporta il testo vigente dell' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».

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