Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 220/2007

Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dall'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture.

Pubblicato: 27/11/2007 In vigore dal: 24/10/2007 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 24 ottobre 2007, n. 220

Testo normativo

DECRETO n. 220/2007 # DECRETO 24 ottobre 2007, n. 220 ## Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dall'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture. IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44 e, in particolare, l'articolo 13, comma 2; Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108 e, in particolare, l'articolo 15, comma 4; Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1996, n. 189, concernente la determinazione, ai sensi dell' articolo 15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108 , dei requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti delle medesime; Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1994, n. 614 ; Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1999, n. 451 e, in particolare, l'articolo 1, comma 2; Ritenuto di dover disciplinare con un nuovo regolamento le condizioni e i requisiti per l'iscrizione delle associazioni ed organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, di cui all'articolo 13, comma 2 della citata legge n. 44/1999 , e le modalità di tenuta dello stesso elenco; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi in data 18 giugno 2007; Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con nota n. 27-31/A-40 del 18 settembre 2007; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Presso ogni prefettura - U.T.G. è istituito l'elenco provinciale delle associazioni e delle fondazioni antiracket ed antiusura. 2. Possono essere iscritte nell'elenco di cui al comma 1, le associazioni, anche non riconosciute, le fondazioni e i comitati di cui all' articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e le associazioni e le fondazioni antiracket ed antiusura, aventi tra gli scopi sociali, risultanti dall'atto costitutivo, quello principale di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, purchè gli enti suddetti risultino costituiti da almeno un anno, operino effettivamente secondo i criteri indicati nell'articolo 3 e i cui associati, amministratori o promotori non si trovino in una delle situazioni previste nell'Allegato 1, nonchè, a questa sola condizione, le associazioni e le fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, iscritte nell'elenco di cui all' articolo 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108 . 3. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da copia autentica dell'atto costitutivo dell'associazione, anche non riconosciuta, fondazione o comitato, nonchè della completa indicazione di coloro che ne sono soci, amministratori o promotori, è indirizzata al prefetto della provincia in cui l'associazione od organizzazione ha la sede principale, quale indicata nell'atto costitutivo. 4. Quando la richiesta di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è presentata da associazioni e fondazioni, iscritte nell'elenco di cui all' articolo 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108 , ne è fatta espressa menzione nella domanda ed è allegata specifica attestazione, sottoscritta dal rappresentante legale che richiede l'iscrizione. In tal caso non è necessario presentare altra documentazione. Avvertenze: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), è il seguente: «2. La domanda può essere presentata dall'interessato ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). La domanda può essere altresì presentata da uno dei soggetti di cui all'art. 8, comma 1, ovvero, per il tramite del legale rappresentante e con il consenso dell'interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinati le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità per la relativa tenuta.». - Il testo dell' art. 15, commi 4 e 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), è il seguente: «4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura sono iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto. 5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro per gli affari sociali, determina con decreto i requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura ed i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti delle medesime fondazioni e associazioni.». - Il decreto del Ministro del tesoro 6 agosto 1996, reca: «Determinazione, ai sensi dell' art. 15, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108 , dei requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura dei Confidi e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi medesimi». - Il decreto ministeriale 7 settembre 1994, n. 614 , abrogato dal presente decreto, recava: «Modalità di iscrizione e tenuta dell'elenco di cui all' art. 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 ». - Il decreto ministeriale 21 ottobre 1999, n. 451 , abrogato dal presente decreto, recava: «Regolamento recante norme per l'iscrizione delle associazioni ed organizzazioni di assistenza e di solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive in apposito elenco presso le prefetture», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1999, n. 283). - Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione». Nota all'art. 1: - Per il testo dell' art. 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dell' art. 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108 , si vedano le note alle premesse.

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