Regolamento recante la disciplina delle modalita' di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 7 dicembre 2000, n. 383. (13G00042)
Quali sono le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo secondo il Decreto Ministeriale 264/2012?
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Il Decreto Ministeriale 264/2012 disciplina il procedimento elettorale per la designazione di venti membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, un organo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'elezione riguarda le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali delle province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383. La Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero indice le elezioni mediante comunicazione adeguatamente pubblicizzata, indicando data, orario, luogo e modalità di svolgimento. Tra la comunicazione di indizione e lo svolgimento delle elezioni deve intercorrere un termine minimo di novanta giorni, garantendo così un adeguato preavviso alle associazioni aventi diritto di voto. Questo regolamento rappresenta l'attuazione di un obbligo normativo previsto dall'articolo 11, comma 6, della legge 383/2000, che richiedeva l'emanazione di regole specifiche per disciplinare il processo elettorale entro tre anni dall'entrata in vigore della legge stessa.
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Riferimento normativo
DECRETO 20 dicembre 2012, n. 264
Testo normativo
DECRETO n. 264/2012
# DECRETO 20 dicembre 2012, n. 264
## Regolamento recante la disciplina delle modalita' di elezione dei
membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte
delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della
legge 7 dicembre 2000, n. 383. (13G00042)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383 , recante «Disciplina delle associazioni di promozione sociale»; Visto, in particolare, il comma 6 dell'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 , che stabilisce che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della citata legge il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Acquisito il parere favorevole dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo espresso nella riunione del 28 settembre 2009; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso nella seduta del 29 aprile 2010; Preso atto delle osservazioni del Consiglio di Stato, espresse dalla Sezione consultiva per gli atti normativi con parere interlocutorio n. 418/2011 del 27 gennaio 2011; Udito il Consiglio di Stato il quale ha espresso il proprio definitivo parere nell'adunanza del 22 dicembre 2011; Sentite le competenti Commissioni parlamentari; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con nota del 12 dicembre 2012; Adotta il seguente regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai sensi dell' articolo 11, comma 6, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 . Art. 1 Indizione delle elezioni 1. Ai fini della costituzione dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali indice, con propria comunicazione adeguatamente pubblicizzata, l'elezione di venti membri dell'Osservatorio, rappresentativi delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all' articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 . 2. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati la data, l'orario, il luogo e le modalità di svolgimento delle elezioni. Tra la data della comunicazione e lo svolgimento delle elezioni deve intercorrere un termine non inferiore a novanta giorni. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: Il testo dell' art. 11, comma 6, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), è il seguente: «Art. 11 (Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale). - (Omissis). 6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.». Note alle premesse: - Il testo della citata legge n. 383 del 2000 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2000, n. 300. - Per il testo del comma 6, dell'art. 11, della citata legge n. 383 del 2000 , si veda la note al titolo. - Il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 383 del 2000 , è il seguente: «Art. 7 (Registri). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali. 2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale. 3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.».
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Il Decreto Ministeriale 264/2012 è il riferimento normativo per associazioni di promozione sociale, terzo settore e governance dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo. Professionisti del settore no-profit, consulenti di enti del terzo settore e amministratori di associazioni lo consultano per comprendere diritti elettorali, procedure di iscrizione nei registri nazionale e regionali, e modalità di partecipazione ai processi decisionali dell'Osservatorio.
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