Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 265/2005

Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di chimico.

Pubblicato: 28/12/2005 In vigore dal: 14/11/2005 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 14 novembre 2005, n. 265

Testo normativo

DECRETO n. 265/2005 # DECRETO 14 novembre 2005, n. 265 ## Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di chimico. IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 , così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 , attuativo della direttiva 2001/19/CE , relativo ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l' articolo 6 del decreto legislativo n. 115 del 1992 , che, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento; Visto, in particolare, il combinato disposto degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 , secondo il quale sono definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure compensative previste per il riconoscimento dei titoli nell'ipotesi di formazione professionale sostanzialmente diversa da quella contemplata nell'ordinamento italiano; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2005; ritenuto di non accogliere l'osservazione in merito all'opportunità di prevedere parametri e criteri per l'esercizio della discrezionalità amministrativa nell'emanazione del decreto dirigenziale di riconoscimento, già compiutamente regolamentato dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 ; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota 4451.U del 3 novembre 2005); Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 , così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 , attuativo della direttiva 2001/19/CE ; b) «decreto dirigenziale di riconoscimento», il decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile presso il Ministero della giustizia adottato ai sensi dell' articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 ; c) «richiedente», il cittadino comunitario che domanda, ai fini dell'esercizio della professione di chimico in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'accesso o l'esercizio della professione. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'ammini-strazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 , così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 , attuativo della direttiva 2001/19/CE reca: «Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.». - Si riporta il testo degli articoli 6, 9 e 11 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 : «Art. 6 (Misure compensative). - 1. Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale: a) se la formazione professionale attestata dai titoli di cui all'art. 1 e all'art. 3 verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; b) se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende attività professionali che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai sensi dell'art. 3, lettera b). 1-bis. Quanto previsto al comma 1 è subordinato alla verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma, lettera a). 2. Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se riguarda le professioni di procuratore legale, di avvocato, di commercialista e di consulente per la proprietà industriale. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri interessati, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione e in assenza di tempestiva opposizione della Commissione delle Comunità europee, possono essere individuati, con riferimento alle situazioni previste dagli articoli 3 e 4, altri casi di obbligatorietà della prova attitudinale. 4. Nei casi in cui è richiesto il tirocinio o la prova attitudinale, non si applica il secondo comma dell'art. 5 del presente decreto.». «Art. 9 (Disposizioni applicative delle misure compensative). - 1. Con decreto del Ministro competente di cui all'art. 11, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure di cui agli articoli 7 e 8.». «Art. 11 (Competenze per il riconoscimento). - 1. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi: a) il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all'art. 2, lettera a), individuato nell'allegato A del presente decreto, fatta eccezione di quanto previsto alla lettera d). L'allegato può essere modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni vigenti o sopravvenute nei vari settori professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; b) il Ministro per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere c), d) ed e); c) il Ministero della sanità per le professioni sanitarie; d) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior; e) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti di scuola materna, di scuola elementare e di istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado; f) il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ogni altro caso.». Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 : «Art. 12 (Procedura di riconoscimento). - 1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all'art. 10. 2. La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all'art. 2, in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto. 3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni. 4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990 alla quale partecipano i rappresentanti: a) degli altri Ministeri di cui all'allegato A; b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie; c) del Ministero degli affari esteri; d) del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; e) del Dipartimento per la funzione pubblica. Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria professionale ed un docente universitario in rappresentanza delle università designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. 5. Sul riconoscimento provvede il Ministro competente con decreto da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione a norma del precedente comma 3. 6. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art. 15. 7. I decreti di cui al precedente comma 5 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 8. I precedenti commi 4 e 7 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto.».

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