Regolamento attuativo dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, concernente le iniziative formative di carattere nazionale e il trasferimento delle risorse alle Regioni per la formazione, anche a carattere territoriale, dei soggetti coinvolti nei procedimenti di valutazione di base, nei procedimenti di valutazione multidimensionale e nell'elaborazione dei progetti di vita individuali. (25G00035)
Quali sono le iniziative formative previste dal Decreto Ministeriale 30/2025 per i soggetti coinvolti nella valutazione di disabilità e nell'elaborazione dei progetti di vita?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 30/2025 attua l'articolo 32 del decreto legislativo 62/2024 e disciplina un sistema formativo integrato rivolto a tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti di valutazione di base, valutazione multidimensionale e elaborazione dei progetti di vita individuali personalizzati. Il decreto prevede due livelli di intervento: iniziative formative di carattere nazionale gestite centralmente e trasferimento di risorse alle Regioni per la formazione territoriale, con un fondo dotato di 20 milioni di euro per il 2024 e 30 milioni per il 2025. La formazione riguarda operatori dei servizi pubblici (sanitari, sociali, scolastici, lavorativi) e del terzo settore, nonché i docenti referenti per il sostegno. Il decreto affida a Formez PA, società in house della Presidenza del Consiglio, la gestione operativa delle attività formative nazionali, con il supporto di esperti scelti tra personalità della scienza, università e associazioni di disabilità, e prevede una fase di sperimentazione in nove province (Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari, Trieste) dal 1° gennaio 2025 per dodici mesi.
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Riferimento normativo
DECRETO 14 gennaio 2025, n. 30
Testo normativo
DECRETO n. 30/2025
# DECRETO 14 gennaio 2025, n. 30
## Regolamento attuativo dell'articolo 32 del decreto legislativo 3
maggio 2024, n. 62, concernente le iniziative formative di carattere
nazionale e il trasferimento delle risorse alle Regioni per la
formazione, anche a carattere territoriale, dei soggetti coinvolti
nei procedimenti di valutazione di base, nei procedimenti di
valutazione multidimensionale e nell'elaborazione dei progetti di
vita individuali. (25G00035)
IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Visto l'articolo l7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227 ; Visto il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato»; Visto in particolare l'articolo 32 del decreto legislativo n. 62 che: a) al comma 1 prevede che con regolamento, dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , siano stabilite le misure di formazione dei soggetti coinvolti nella valutazione di base nonchè dei soggetti coinvolti nella valutazione multidimensionale e nell'elaborazione del progetto di vita; b) al comma 2 affida al regolamento di cui al comma 1, le iniziative formative di carattere nazionale sia per la valutazione di base che per la valutazione multidimensionale, nonchè il trasferimento delle risorse alle regioni per la formazione di carattere territoriale, previa predisposizione di un piano e la relativa attività di monitoraggio; c) al comma 3, istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025; Visto l' articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62 che prevede dal 1°gennaio 2025, l'avvio di una procedura di sperimentazione della durata di dodici mesi, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione di base disciplinata dal Capo II dello stesso decreto legislativo; Visto l' articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 , convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 recante «Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno»; Rilevato che l'associazione Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. - in qualità di società in house della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, è specializzata anche nella formazione del personale pubblico; Rilevato che le iniziative di cui al punto precedente consistono, a titolo non oneroso, nell'opera prestata dai componenti dell'organo di coordinamento e, a titolo oneroso, nell'opera degli esperti, nella implementazione della necessaria piattaforma informatica, nella produzione e stampa del materiale informativo, dei testi e delle dispense, nonchè nelle attività di formazione nazionali; Considerato che la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH) è l'organizzazione che raggruppa le più rappresentative associazioni di persone con disabilità e dei loro familiari sul territorio nazionale e che la Federazione Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità (FAND) è l'organizzazione che raggruppa le più rappresentative associazioni storiche di persone con disabilità; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la dott.ssa Alessandra Locatelli è stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, dott.ssa Alessandra Locatelli, è stata conferita la delega di funzioni in materia di disabilità; Acquisito il concerto del Ministro della salute, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione e del merito, rispettivamente con le note n. 15314 in data 28 ottobre 2024, n. 8968 in data 30 settembre 2024, n. 129565 in data 1°ottobre 2024; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sancita nella seduta del 9 ottobre 2024; Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2024; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, n. 216 del 10 gennaio 2025 ; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e definizioni 1. Ai sensi dell' articolo 32 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 , di seguito «decreto legislativo», il presente regolamento disciplina le iniziative formative di carattere nazionale, nonchè il trasferimento delle risorse alle Regioni per la formazione integrata, anche a carattere territoriale, dei soggetti coinvolti nei procedimenti di valutazione di base, nei procedimenti di valutazione multidimensionale e nell'elaborazione dei progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati, rispettivamente previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere l), m) e lettera n) del decreto legislativo. 2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 : «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonchè dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato ( (e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta) ), sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - La legge 22 dicembre 2021, n. 227 , recante: «Delega al Governo in materia di disabilità» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021 . - Si riportano gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante: «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 maggio 2024 : «Art. 32 (Misure di formazione). - 1. Al fine di garantire una formazione integrata dei soggetti coinvolti nella valutazione di base nonchè dei soggetti coinvolti nella valutazione multidimensionale e nell'elaborazione del progetto di vita, con regolamento dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottato ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le misure di formazione dei soggetti coinvolti nella valutazione di base nonchè del personale delle unità di valutazione multidimensionale e dei servizi pubblici scolastici, della formazione superiore, sociali, sanitari e lavorativi per l'attuazione delle attività previste dagli articoli 24, 25, 26, 27, 28 e 29. 2. Il decreto di cui al comma 1 definisce: a) iniziative formative di carattere nazionale congiunte per la fase della valutazione di base, nonchè rivolte al personale dell'unità di valutazione multidimensionale, dei servizi pubblici e del terzo settore; b) trasferimenti di risorse alle regioni per formazione di carattere territoriale, previa predisposizione di un piano, e relativa attività di monitoraggio. 3. Per l'attuazione del presente articolo è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'art. 34.». «Art. 33 (Fase di sperimentazione). - 1. Dal 1° gennaio 2025, anche al fine di assicurare il progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento, è avviata una procedura di sperimentazione della durata di dodici mesi, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione di base disciplinata dal Capo II del presente decreto. All'attuazione del presente comma, per gli anni 2024 e 2025, si provvede con le risorse indicate dall'art. 9, comma 7. 2. Dal 1° gennaio 2025 è avviata una procedura di sperimentazione della durata di dodici mesi, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita previste dal Capo III del presente decreto. Allo svolgimento delle attività di cui al presente comma sono destinate le risorse di cui all'art. 31, comma 1, che sono integrative e aggiuntive rispetto alle risorse già destinate a legislazione vigente per sperimentare prestazioni e servizi personalizzati, che confluiscono nel budget di progetto di cui all'art. 28. 3. Le modalità per la procedura di sperimentazione di cui al comma 1, nonchè la verifica dei suoi esiti, sono stabiliti con regolamento da adottare ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro il 30 novembre 2024, su iniziativa del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'INPS. 4. Le modalità per la procedura di sperimentazione di cui al comma 2, l'assegnazione delle risorse e il relativo monitoraggio sono stabiliti con regolamento da adottare ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su iniziativa dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . 5. Alle istanze di accertamento della condizione di disabilità, presentate nei territori coinvolti dalla sperimentazione entro la data del 31 dicembre 2024, si applicano le previgenti disposizioni.». - Si riporta l' art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 recante: «Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2024 , convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2024 : «Art. 9 (Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno). - 1. Al fine di assicurare il completamento entro il 31 dicembre 2024 della formazione dei soggetti indicati nella tabella di cui all'allegato B al presente decreto, coinvolti nella predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita di cui ai Capi II e III del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 , ivi inclusi i docenti referenti per il sostegno, sono di seguito individuati i territori, a livello provinciale, in cui avviare le attività di sperimentazione disciplinate dall'art. 33, commi 1 e 2, del medesimo decreto: a) Brescia; b) Catanzaro; c) Firenze; d) Forli-Cesena; e) Frosinone; f) Perugia; g) Salerno; h) Sassari; i) Trieste. 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, di seguito denominato "Dipartimento", nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 7, svolge le attività di cui al comma 1: a) avvalendosi di esperti, scelti tra personalità della scienza, del mondo universitario, delle associazioni del Terzo settore operanti in favore delle persone con disabilità o, comunque, tra esperti di disabilità, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità ai sensi dell' art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , nel numero massimo di trenta, di cui cinque designati d'intesa con il Ministro della salute e cinque d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il predetto contingente è aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'art. 9, comma 5, del citato decreto legislativo n. 303 del 1999 ; b) avvalendosi dell'associazione Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., in qualità di società in house della predetta Presidenza ai sensi dell' art. 7, comma 2, del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ; c) stipulando protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le associazioni destinatari delle attività formative. 2-bis. All'attuazione delle disposizioni del comma 2, lettere b) e c), si provvede nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024. 3. Gli incarichi di cui al comma 2, lettera a), cessano il 31 dicembre 2024. Con il regolamento di cui all' art. 32, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 , sono disciplinate le attività formative nei territori non oggetto della sperimentazione di cui al comma 1 del presente articolo e possono essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2025 gli incarichi di cui al primo periodo del presente comma, anche rideterminando la misura dei compensi per i medesimi incarichi prevista dal comma 4, a valere sulle risorse del fondo di cui al citato art. 32, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2024 . Nell'ambito del numero massimo di esperti di cui al comma 2, lettera a), possono essere conferiti incarichi a titolo gratuito. 4. Gli incarichi di cui al comma 3, primo periodo, sono retribuiti in misura proporzionata agli obiettivi assegnati, avuto riguardo ai titoli posseduti, alla specifica formazione ed esperienza professionale e, comunque, nel limite massimo individuale di 20.000 euro e complessivo di 600.000 euro per l'anno 2024 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'Amministrazione. Agli esperti è riconosciuto il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute nell'espletamento dell'incarico secondo quanto previsto per il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono soggetti al limite di spesa complessivo, tra tutti gli incarichi conferiti, di 120.000 euro per l'anno 2024. Agli incarichi non si applica il limite di cui all' art. 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 . 5. Nelle more dell'adozione del decreto previsto dall' art. 32, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 , con riferimento alle attività formative relative all'anno 2024, il Dipartimento, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi degli esperti, della società o delle convenzioni e dei protocolli di cui al comma 2: a) redige il sillabo delle attività formative e definisce i relativi obiettivi di apprendimento e contenuti; b) eroga la formazione; c) individua i materiali formativi da predisporre e diffondere; d) definisce il cronoprogramma delle attività formative; e) individua i destinatari delle attività formative tra chi cura i procedimenti di cui al comma 1 e, comunque, nel numero massimo di 2.500 unità; f) realizza una piattaforma informatica a supporto delle attività formative. 5-bis. All'attuazione delle disposizioni del comma 5 si provvede nel limite di spesa di 820.000 euro per l'anno 2024. 6. Per la partecipazione alle attività formative non sono previsti alcun compenso, indennità, emolumento, gettone nè altre utilità comunque denominate. Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, sono rimborsate ai partecipanti alle attività formative secondo quanto previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il limite di spesa di euro 1 milione per l'anno 2024. 7. Per l'attuazione delle disposizioni previste dai commi 2, 4, 5 e 6, è autorizzata la spesa pari a euro 5,54 milioni per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' art. 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 . 7-bis. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all' art. 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 , al fine di consentire, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, la sperimentazione di cui all'art. 33 del citato decreto legislativo nei territori individuati dal comma 1 del presente articolo, con regolamento da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri per l'accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, tenendo conto delle differenze di sesso e di età e nel rispetto dei principi e criteri di cui al citato art. 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 . 7-ter. Al comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 , le parole: "da adottare entro il 30 novembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro il 30 novembre 2025". 7-quater. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 31, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nel periodo della sperimentazione di cui all'art. 33, le risorse sono ripartite a livello nazionale, in proporzione alla popolazione residente"; b) all'art. 33: 1) al comma 3, le parole: "e i territori coinvolti" sono soppresse; 2) al comma 4, e parole: "ed i territori coinvolti nella procedura" sono sostituite dalle seguenti: "per la procedura".». Note all'art. 1: - Per i riferimenti all' art. 32 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 si vedano le note alle premesse.
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Il Decreto Ministeriale 30/2025 è il riferimento normativo per la formazione integrata in materia di disabilità, valutazione multidimensionale e progetti di vita individuali secondo il decreto legislativo 62/2024. Amministrazioni pubbliche, enti del terzo settore e operatori socio-sanitari lo consultano per comprendere gli obblighi formativi, la ripartizione delle risorse regionali, i criteri di sperimentazione territoriale e il ruolo di Formez PA nella gestione della piattaforma informatica e dei materiali didattici.
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