Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 32/2024

Regolamento recante modifiche al decreto 2 novembre 2017, n. 192 sulle procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero e al decreto 15 settembre 2022, n. 188 sulla ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche del personale. (24G00046)

Pubblicato: 20/03/2024 In vigore dal: 17/01/2024 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche apportate dal Decreto Ministeriale 32/2024 alle procedure di scelta del contraente per i contratti da svolgersi all'estero?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 32/2024 modifica il decreto 2 novembre 2017, n. 192, aggiornando la disciplina delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di partenariato pubblico-privato e di concessione da eseguirsi all'estero. Le modifiche si applicano al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, alle sedi diplomatiche, consolari e agli enti come l'AICS (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo). Il decreto introduce nuove soglie economiche per le procedure semplificate: affidamento diretto fino a 140.000 euro, procedure negoziate da 140.000 euro fino alle soglie europee, e procedure ordinarie per importi superiori. Viene inoltre introdotta la figura del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) con competenze tecniche specifiche, si prevede la progettazione preliminare per i lavori, si disciplina il subappalto con responsabilità solidale, e si consente l'utilizzo di piattaforme digitali per le procedure di gara, compatibilmente con l'accessibilità della rete telematica locale.

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Riferimento normativo

DECRETO 17 gennaio 2024, n. 32

Testo normativo

DECRETO n. 32/2024 # DECRETO 17 gennaio 2024, n. 32 ## Regolamento recante modifiche al decreto 2 novembre 2017, n. 192 sulle procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero e al decreto 15 settembre 2022, n. 188 sulla ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche del personale. (24G00046) IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Viste le direttive 2014/23/UE , 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali; Vista la legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , ed in particolare gli articoli 13, comma 4 e 45; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , ed in particolare l'articolo 17, comma 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri; Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401 , recante la riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392 , di adozione del regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307 , recante il riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, a norma dell' articolo 4 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54 , concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell' articolo 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , recante il codice dell'ordinamento militare ; Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , e in particolare l'articolo 14, commi da 17 a 27; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 , recante la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell' articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 16 febbraio 2012, n. 51 , di adozione del regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ; Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125 , recante la disciplina generale sulla cooperazione per lo sviluppo, ed in particolare l'articolo 17 che istituisce l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 22 luglio 2015, n. 113 , di adozione del regolamento recante lo statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 , recante la disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell' articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107 ; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ; Vista la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) n. 308 del 13 giugno 2023 , sottoscritta dal Presidente dell'Autorità il 6 luglio 2023; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 agosto 2023 e del 19 dicembre 2023; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata con nota 0224066-P del 27 dicembre 2023 e la nota di risposta del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 318-P del 12 gennaio 2024; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192 1 . Al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento recante disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell'esecuzione dei contratti da svolgersi all'estero, ai sensi dell' articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 »; b) al preambolo: 1) il secondo ed il terzo «Visto» sono sostituiti dai seguenti: «Vista la legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , e in particolare l'articolo 13, comma 4;»; 2) il settimo ed il tredicesimo «Visto» sono soppressi; 3) dopo il diciassettesimo «Visto» è inserito il seguente: «Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 , recante disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell' articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107 ;»; 4) dopo l'ultimo «Visto» sono inserite le seguenti premesse: «Vista la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) n. 308 del 13 giugno 2023 , sottoscritta dal Presidente dell'Autorità il 6 luglio 2023; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 agosto 2023 e del 19 dicembre 2023; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 1988 , effettuata con nota 0224066-P del 27 dicembre 2023;»; c) all'articolo 1: 1) al comma 1 e al comma 2, lettera b), le parole «18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023, n. 36»; 2) al comma 2: 2.1) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) "contratti": contratti di appalto pubblico, di partenariato pubblico privato e di concessione da svolgersi all'estero ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del codice;»; 2.2) alla lettera h), la parola «procedimento» è sostituita dalla seguente «progetto»; 3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi 5, 5-bis e 6, e dall'articolo 6, le disposizioni del presente regolamento non si applicano: a) ai contratti esclusi dall'applicazione delle direttive europee; b) ai contratti attivi; c) ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano la possibilità di guadagno economico, anche indiretto; d) ai contratti di società; e) alle operazioni straordinarie che non comportino nuovi affidamenti di lavori, servizi o forniture.»; d) all'articolo 2: 1) al comma 2, le parole da «, in particolare» alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «garantendo il rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, commi da 1 a 4, e 10 del codice. Le disposizioni del presente regolamento si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del codice.»; 2) al comma 4, le parole «all'articolo 30, commi 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei documenti contrattuali sono inserite, in quanto compatibili con la legge applicabile ai sensi del comma 6, clausole di effetto analogo a quello delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, secondo periodo, del codice.»; 3) al comma 5, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi di trasparenza sono disciplinati dalla normativa italiana, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24.»; 4) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. I contratti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, lettere a), b) e c), che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, sono affidati tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del codice.»; e) all'articolo 3: 1) alla rubrica, dopo la parola «appaltanti» sono inserite le seguenti: «ed enti concedenti»; 2) al comma 1, dopo la parola «appaltante» sono inserite le seguenti: «e può affidare contratti di concessione»; 3) il comma 2 è sostituito dai seguenti: «2. I centri interservizi amministrativi di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307 svolgono le funzioni di centrali di committenza nell'ambito del Paese dove hanno sede per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 500.000 euro, salva la possibilità per il Ministero di disporre la centralizzazione dell'acquisizione di ulteriori contratti, anche in relazione a specifiche iniziative o aree geografiche. 2-bis. Fermo restando quanto disposto al comma 3, i contratti di qualsiasi importo volti a individuare gli intermediari commerciali con cui cooperare per la presentazione delle domande di visti di circolazione e di soggiorno in Italia sono affidati dal Ministero, anche avvalendosi di una centrale di committenza iscritta nell'elenco di cui all'articolo 63 del codice. In casi eccezionali, il Ministero, con provvedimento motivato, può autorizzare una centrale di committenza di cui ai commi 1, secondo periodo, o 2, primo periodo ad affidare uno o più contratti di cui al primo periodo.»; 4) al comma 3, dopo le parole «dell'Unione europea», sono inserite le seguenti: «o dell'Associazione europea di libero scambio»; f) alla rubrica del capo II, la parola «Procedure» è sostituita dalle seguenti: «Progettazione e procedure»; g) al capo II, all'articolo 4 è premesso il seguente: «Art. 3-bis (Progettazione). - 1. Prima dell'affidamento di un contratto di lavori, il RUP stabilisce caratteristiche, requisiti e limiti economici degli interventi, nonchè gli elaborati necessari per la progettazione. 2. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il progetto di fattibilità tecnico-economica, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso. 3. Prima dell'affidamento di lavori di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 7, comma 2, la sede estera verifica che il progetto risponde ai fabbisogni e agli obiettivi da perseguire ed è conforme alla normativa applicabile e alle prescrizioni impartite dalle autorità locali. 4. Il rapporto conclusivo del soggetto cui è affidata l'attività di verifica è validato dal RUP. 5. Gli oneri per la verifica e per la validazione sono compresi nelle risorse stanziate per la realizzazione dei lavori.»; h) all'articolo 4: 1) alla rubrica la parola «procedimento» è sostituita dalla seguente: «progetto»; 2) al comma 2: 2.1) al primo periodo, dopo la parola «indicato» sono inserite le seguenti: «nella decisione di contrarre»; 2.2) al terzo periodo, dopo le parole «personale di ruolo» sono aggiunte le seguenti: «diverso dal titolare della sede estera»; 3) al comma 4, le parole «, comprensiva di eventuali incarichi di progettazione» sono sostituite dalle seguenti: «o incarichi di progettazione, di direzione dei lavori o di collaudo»; 4) al comma 5, le parole «responsabile del procedimento» sono sostituite dalla seguente: «RUP»; 5) al comma 6, le parole «dall'ANAC» fino a «il RUP» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 5, comma 3, dell'allegato I.2 del codice e dalle corrispondenti disposizioni del regolamento di cui all'articolo 15, comma 5, del codice, il RUP, se è un tecnico con idonea professionalità,»; 6) al comma 6-bis, le parole da «dall'articolo 113» a «medesimo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 45 del codice e dal regolamento previsto dal comma 3 del medesimo»; i) all'articolo 5, comma 1, le parole da «42» a «servizi» sono sostituite dalle seguenti: «16 del codice. Agli effetti di cui all'articolo 16, comma 3, del codice, per "personale»; l) all'articolo 6, comma 1: 1) al primo periodo, le parole «alla parte» sono sostituite dalle seguenti: «al libro»; 2) al terzo periodo, le parole «19 del codice» sono sostituite dalle seguenti: «134, comma 4, del codice e i riferimenti ivi contenuti agli articoli 66, 94, 95, 97 e 100 del codice si intendono fatti all'articolo 9 del presente regolamento»; m) all'articolo 7: 1) al comma 1, le parole da «nel primo» a «invito» sono sostituite dalle seguenti: «nella decisione di contrarre»; 2) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. La sede estera può utilizzare le seguenti procedure semplificate: a) affidamento diretto per contratti di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; b) procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per contratti di appalto di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie previste dalle direttive europee; c) procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per contratti di concessione di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore a un milione di euro. 2-bis. Nei casi di cui al comma 2, si applica il principio di rotazione conformemente all'articolo 49, commi 2, 3, 4 e 6, del codice. Per i contratti affidati con le procedure di cui al comma 2, lettere b) e c), non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato è stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. 3. La sede estera utilizza la procedura ordinaria aperta per contratti di appalto di forniture o di servizi di importo pari o superiore alle soglie previste dalle direttive europee e la procedura ordinaria ristretta per contratti di appalto di lavori o di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore alle soglie previste dalle direttive europee, nonchè per contratti di concessione di importo pari o superiore a un milione di euro.»; 3) al comma 5, le parole «da eseguire in Stati membri dell'Unione europea e» sono soppresse; 4) al comma 7 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Alle spese di immediata esecuzione di importo non superiore a 1.500 euro, predeterminate da ciascuna amministrazione secondo il proprio ordinamento, si applica la disciplina prevista per la gestione economale.»; 5) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: «7-bis. La sede estera assicura il soccorso istruttorio conformemente all'articolo 101 del codice. 7-ter. Le procedure di affidamento possono svolgersi mediante una piattaforma digitale predisposta dal Ministero, nel rispetto dei principi di cui al libro I, parte II, del codice. Il Ministero determina le sedi estere e le tipologie di contratto che si avvalgono della piattaforma di cui al presente comma, tenuto conto dell'accessibilità e affidabilità della rete telematica disponibile in loco e della necessità di assicurare un'effettiva concorrenzialità ed economicità delle procedure di affidamento in rapporto alle condizioni del mercato locale.»; n) all'articolo 8, comma 1, le parole «atto di gara» sono sostituite dalle seguenti: «atto del procedimento»; o) all'articolo 9, comma 3, le parole «dall'articolo 80» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 94 e 95»; p) all'articolo 10: 1) al comma 1, dopo la parola «cinque» sono inserite le seguenti: «o, per contratti di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro, dieci» e le parole «del principio di rotazione» sono soppresse; ((2) al comma 3, i numeri)) «63» e «163» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «76» e «140»; q) all'articolo 11, le parole «95, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «108, comma 1»; r) all'articolo 12: 1) al comma 1, le parole «di non meno di tre e non più di» sono sostituite dalle seguenti «da tre o»; 2) al comma 2, le parole «un altri» sono sostituite dalla seguente: «altri» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In casi eccezionali, uno o più membri possono essere scelti tra personale in servizio presso l'amministrazione centrale.»; 3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. La Commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardano la riservatezza delle comunicazioni. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 7, comma 7-ter, la Commissione può operare attraverso una piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.»; 4) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il RUP può fare parte della commissione giudicatrice.»; 5) al comma 4, le parole «42 del codice» sono sostituite dalle seguenti: «93, comma 5, lettere b) e c), del codice. L'articolo 93, comma 5, lettera a), del codice si applica ai componenti della commissione non in servizio nella sede estera»; s) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole «sede estera» sono inserite le seguenti: «o, su richiesta del RUP, la commissione giudicatrice»; t) all'articolo 14: 1) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della sede estera per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;»; 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. La sede estera acquisisce il contratto di subappalto e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 9 prima dell'inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.»; u) all'articolo 15, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Le garanzie di cui al comma 2, lettera b), sono svincolate automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.»; v) all'articolo 16: 1) al comma 1, le parole «superiore al 20» è sostituito dal seguente: «superiori al 30»; 2) le parole «2. Le anticipazioni» sono sostituite dalle seguenti: «3. Le anticipazioni»; z) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Le cause di risoluzione previste all' articolo 73 della direttiva 2014/24/UE o all' articolo 44 della direttiva 2014/23/UE , il grave inadempimento, il divieto di affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e la sussistenza di motivi, anche sopravvenuti, di esclusione di cui all'articolo 9, comma 3, del presente regolamento sono inseriti nei documenti contrattuali come clausole risolutive espresse.»; aa) all'articolo 18, comma 2, le parole «di cui all'articolo 7, comma 2, lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di lavori di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e»; bb) all'articolo 19, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per contratti di servizi o di forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro, il titolare della sede estera può affidare la direzione dell'esecuzione ad altro dipendente della sede estera. Per interventi particolarmente complessi, la direzione dell'esecuzione può essere affidata, nel rispetto del presente regolamento, a soggetti esterni anche locali in possesso delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.»; cc) all'articolo 20 : 1) al comma 1, lettera d), le parole «responsabile unico del procedimento» sono sostituite dalla seguente: «RUP»; 2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In casi eccezionali, il collaudo può essere affidato a personale in servizio presso l'amministrazione centrale.»; 3) al comma 4, le parole «102, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «116, comma 2»; dd) all'articolo 21: 1) al comma 1, dopo la parola «appaltante,» sono inserite le seguenti: «la sede centrale dell'AICS può disporre che»; 2) il comma 2 è abrogato; ee) all'articolo 22, comma 1, le parole «all'articolo 30, commi 1, 2 e 7 del codice» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento»; ff) all'articolo 24: 1) al comma 1, le parole «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo»; 2) al comma 2, le parole «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti le cui procedure di affidamento sono state avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

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