Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 34/2017

Regolamento sulle modalita' di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (17G00045)

Pubblicato: 24/03/2017 In vigore dal: 14/02/2017 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di costituzione delle camere arbitrali e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie secondo il Decreto Ministeriale 34/2017?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 34/2017 è un regolamento che disciplina come devono essere costituite le camere arbitrali, le camere di conciliazione e gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie. Questo decreto si applica ai consigli dell'ordine degli avvocati, che hanno la facoltà di istituire questi organismi secondo le modalità stabilite dal regolamento stesso. La normativa è stata adottata dal Ministro della Giustizia in attuazione della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (riforma dell'ordinamento forense), dopo aver acquisito i pareri obbligatori del Consiglio nazionale forense, del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari competenti. In pratica, il decreto fornisce le regole procedurali e organizzative che i consigli dell'ordine devono seguire per costituire legittimamente questi organismi alternativi di risoluzione delle controversie, garantendo trasparenza e conformità alle disposizioni di legge.

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Riferimento normativo

DECRETO 14 febbraio 2017, n. 34

Testo normativo

DECRETO n. 34/2017 # DECRETO 14 febbraio 2017, n. 34 ## Regolamento sulle modalita' di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (17G00045) IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 , e in particolare gli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n); Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso nella seduta del 22 aprile 2016; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2016; Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota del 30 dicembre 2016; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e finalità del decreto 1. Il presente decreto disciplina le modalità di costituzione delle camere arbitrali e di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui all' articolo 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 . Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3 , e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2013, n. 15: «Art. 1 (Disciplina dell'ordinamento forense). - (Omissis). 3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perchè su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti. (Omissis).». «Art. 29 (Compiti e prerogative del consiglio). - 1. Il consiglio: (Omissis); n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'art. 1 e con le modalità nello stesso stabilite; (Omissis).». Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 29, comma 1, lettera n della citata legge n. 247 del 2012 , si veda nelle note alle premesse.

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Il Decreto Ministeriale 34/2017 è il riferimento normativo per chi opera nel settore della risoluzione alternativa delle controversie, arbitrato e conciliazione forense. Avvocati, consigli dell'ordine e professionisti del diritto lo consultano per comprendere i requisiti di costituzione delle camere arbitrali, gli organismi ADR (Alternative Dispute Resolution) e le modalità di conformità alla legge 247/2012 sull'ordinamento della professione forense.

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