Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 62/2019

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (19G00071)

Pubblicato: 08/07/2019 In vigore dal: 15/05/2019 Documento ufficiale

Quali sono i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per i prodotti assorbenti per la persona (PAP) secondo il Decreto Ministeriale 62/2019?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 62/2019 stabilisce i criteri specifici attraverso i quali le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP (polimero superassorbente) e la cellulosa derivanti dal recupero di rifiuti di prodotti assorbenti per la persona (pannolini, assorbenti igienici, ecc.) cessano di essere qualificati come rifiuti. La normativa si applica agli operatori che recuperano e trasformano questi materiali, permettendo loro di commercializzare i materiali recuperati come prodotti secondari anziché come rifiuti, a condizione che soddisfino specifici requisiti tecnici e ambientali. In pratica, il decreto consente il riutilizzo di questi materiali nel mercato solo se dimostrano di possedere effettivo valore economico, di essere comunemente utilizzati per scopi specifici, di rispettare gli standard tecnici applicabili ai prodotti e di non comportare impatti negativi sulla salute umana o sull'ambiente. Per le aziende del settore del recupero e riciclaggio, questo rappresenta un'opportunità di valorizzazione economica dei rifiuti PAP, ma richiede il rispetto rigoroso dei criteri tecnici e della documentazione di conformità previsti dal regolamento.

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Riferimento normativo

DECRETO 15 maggio 2019, n. 62

Testo normativo

DECRETO n. 62/2019 # DECRETO 15 maggio 2019, n. 62 ## Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (19G00071) IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' articolo 184-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e, in particolare, il comma 2, il quale prevede che «i criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 » nonchè il comma 3, il quale prevede che «nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161 , e 17 novembre 2005, n. 269 e l' articolo 9-bis, lett. a) e b) , del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 »; Visto il regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 18 dicembre 2006; Visto l' articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 ; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 ; Considerato che esiste un mercato per le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa, in ragione del fatto che tali materiali risultano comunemente oggetto di transazioni commerciali e possiedono un effettivo valore economico di scambio, che sussistono scopi specifici per i quali tali materiali sono utilizzabili, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui al presente regolamento, e che i medesimi rispettano la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; Considerato che dall'istruttoria effettuata è emerso che le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa, che soddisfano i requisiti tecnici di cui al presente decreto, non comportano impatti negativi complessivi sulla salute umana o sull'ambiente; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2018; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota 1447 del 18 gennaio 2019, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la comunicazione di cui all' articolo 5 della direttiva 2015/1535 che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione) con nota n. 1234 del 23 gennaio 2019; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e finalità 1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa derivanti dal recupero di rifiuti di prodotti assorbenti per la persona (PAP), cessano di essere qualificati come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell' articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - Si riporta il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». - Si riporta il testo dell' articolo 184-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , (Norme in materia ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96: «Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto). - (Omissis). 2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. 3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161 , e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b) , del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 . La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione. (Omissis).». - Il regolamento (CE) 18 dicembre 2006, n. 1907/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione , nonchè la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE , 93/67/CEE , 93/105/CE e 2000/21/CE) , è pubblicato nella G.U.U.E. del 30 dicembre 2006, n. L 396. - Il testo della direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio (relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 22.11.2008, n. L 312. - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 (Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2017, n. 264. - Si riporta il testo dell' articolo 5 della direttiva 2015/1535 del 9 settembre 2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio (che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione), pubblicata nella G.U.C.E. del 17 settembre 2015, n. L 241: «Art. 5. - 1. Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto. All'occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente alla Commissione il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica. Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione alla Commissione del progetto di regola tecnica secondo le modalità stabilite al primo e secondo comma del presente paragrafo qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino l'ambito di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti. Quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonchè le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i principi previsti nella parte corrispondente della sezione II.3 dell'allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio. La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che le sono stati trasmessi. Essa può anche sottoporre il progetto al parere del comitato di cui all'articolo 2 della presente direttiva e, se del caso, del comitato competente del settore in questione. Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), secondo comma, punto iii), della presente direttiva, le osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura. 2. La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terrà conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica. 3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo definitivo della regola tecnica. 4. Le informazioni fornite ai sensi del presente articolo non sono considerate riservate, a meno che lo Stato membro autore della notifica ne presenti richiesta esplicita. Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere motivata. In caso di simile richiesta, il comitato di cui all'articolo 2 e le amministrazioni nazionali, adottate le debite precauzioni, hanno la facoltà di consultare, ai fini di una perizia, persone fisiche o giuridiche del settore privato. 5. Se un progetto di regola tecnica fa parte di una misura la cui comunicazione in fase di progetto è prevista da un altro atto dell'Unione, gli Stati membri possono effettuare la comunicazione di cui al paragrafo 1 in forza di tale altro atto, a condizione di indicare formalmente che essa vale anche ai fini della presente direttiva. La mancanza di reazione della Commissione nel quadro della presente direttiva in merito ad un progetto di regola tecnica non pregiudica la decisione che potrebbe essere presa nel quadro di altri atti dell'Unione.». Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 184-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 : «Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) . - 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. 2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. (707) 3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161 , e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b) , del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 . La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione. 4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 , dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 , e dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 , ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti. 5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.».

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Il Decreto Ministeriale 62/2019 è il riferimento normativo per la cessazione della qualifica di rifiuto, applicabile al recupero di prodotti assorbenti per la persona e alla gestione dei rifiuti secondo l'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006. Operatori di riciclaggio, gestori di rifiuti e aziende manifatturiere consultano questa normativa per comprendere i criteri di end-of-waste, i requisiti tecnici per i materiali recuperati (plastiche, SAP, cellulosa) e le modalità di commercializzazione di sottoprodotti da rifiuti, in conformità alla disciplina comunitaria e agli standard ambientali.

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