Decreto Ministeriale Procedimenti

Decreto Ministeriale 63/2007

Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dei sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Pubblicato: 18/05/2007 In vigore dal: 07/05/2007 Documento ufficiale

Quali sono le modalità e i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del personale della scuola con contratto a tempo determinato secondo il Decreto Ministeriale 63/2007?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 63/2007 modifica le regole sulla presentazione della dichiarazione dei redditi, introducendo una disposizione specifica per il personale scolastico con contratto a tempo determinato. Questa categoria di lavoratori può ora rivolgersi al sostituto d'imposta oppure a un CAF-dipendenti (Centro di Assistenza Fiscale) per adempiere agli obblighi dichiarativi, a condizione che il contratto di lavoro abbia una durata minima dal mese di settembre dell'anno cui si riferisce la dichiarazione fino al mese di giugno dell'anno successivo. La norma riconosce le peculiarità del calendario scolastico, diverso da quello dei dipendenti ordinari, facilitando l'accesso ai servizi di assistenza fiscale. Questa modifica si inserisce nel quadro più ampio della semplificazione degli adempimenti tributari e della razionalizzazione del sistema di gestione dei flussi dichiarativi, come previsto dal decreto legislativo 241/1997.

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Riferimento normativo

DECRETO 7 maggio 2007, n. 63

Testo normativo

DECRETO n. 63/2007 # DECRETO 7 maggio 2007, n. 63 ## Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dei sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , e successive modificazioni concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto, in particolare, l'articolo 32, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 , che individua i soggetti abilitati alla costitizione dei centri di assistenza fiscale; Visto il successivo articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997 , che prevede che il Ministro delle finanze, con regolamenti adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , stabilisce i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri di assistenza fiscale dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, nonchè i poteri di vigilanza dell'amministrazione finanziaria, le modalità per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi e la prestazione di congrue garanzie per i danni ai contribuenti in relazione al rilascio del visto di conformità, dell'asseverazione e della certificazione tributaria; Visto l' articolo 37, comma 14-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , inserito dall' articolo 1, comma 293, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , in base al quale resta ferma la disposizione di cui al citato articolo 40, del decreto legislativo n. 241 del 1997 , e che i regolamenti ivi previsti possono, comunque, essere adottati, qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute nel medesimo decreto-legge n. 223 del 2006 , regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente; Visto l' articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 , che ha aggiunto nel citato decreto legislativo n. 241 del 1997 , il capo V, recante disposizioni in materia di assistenza fiscale; Visto il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi del citato articolo 40, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , adottato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 ; Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 , recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; Visto l' articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ha trasferito le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 marzo 2007, nel quale si chiede che l'Amministrazione valuti se l'operatività graduale del nuovo sistema assicuri la corretta esecuzione degli obblighi immediatamente precettivi recati dallo schema proposto; Considerato che l'entrata in vigore delle disposizioni, volte alla razionalizzazione e semplificazione del sistema di gestione dei flussi dichiarativi e alla ottimizzazione delle scadenze concernenti l'assistenza fiscale, è stata modulata in relazione all'entità dell'impatto sui soggetti interessati, al fine di assicurare la corretta esecuzione degli obblighi previsti dal presente regolamento; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell' articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 , effettuata con nota n. 3-5865/UCL del 12 aprile 2007; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi 1. Nell' articolo 13, comma 2 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 , di seguito denominato decreto n. 164 del 1999, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto d'imposta ovvero ad un CAF-dipendenti se il predetto contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno cui si riferisce la dichiarazione al mese di giugno dell'anno successivo.». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali, della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo degli articoli 32 e 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1997 n. 174 è il seguente: «Art. 32 (Soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale). - 1. I centri di assistenza fiscale, di seguito denominati "Centri", possono essere costituiti dai seguenti soggetti: a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni; b) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministero delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonchè all'esistenza di strutture organizzate in almeno trenta province; c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b), previa delega della propria associazione nazionale; d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti; e) sostituti di cui all' art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti; f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 , aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.». «Art. 40 (Disposizioni di attuazione). - 1. Il Ministro delle finanze, con regolamenti adottati ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , stabilisce: a) i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui all'art. 34, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla costituzione dei centri stessi, i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione finanziaria; b) le modalità per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi per i contribuenti nei cui confronti è stato rilasciato il visto e l'osseverazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 35, ovvero è stata effettuata la certificazione ai sensi dell'art. 36, tenendo conto, in particolare, del tipo di assistenza fiscale prestata ai predetti contribuenti anche in ordine alla tenuta delle scritture contabili; c) la prestazione di congrue garanzie per i danni ai contribuenti in relazione al rilascio del visto di conformità, dell'asseverazione e della certificazione tributaria secondo le disposizioni del presente capo commisurate anche al numero dei contribuenti assistiti; d) ulteriori disposizioni attuative di quanto previsto nel presente capo.». - Il testo dell' art. 37, comma 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2006, n. 153, è il seguente: «Art. 37 (Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario). - (Omissis). 14-bis. Resta ferma la disposizione di cui all' art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , concernente la adozione di regolamenti ministeriali nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato art. 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997 possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute dal presente decreto regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente.». - La legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2006, n. 299. - L' art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 , «Disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 1999, n. 15, reca: «Art. 1 (Riforma della disciplina dei centri di assistenza fiscale». - Il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 , «Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell' art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 1999, n. 135. - La legge 27 luglio 2000, n. 212 , in materia di statuto dei diritti del contribuente, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2000, n. 177. - Il testo dell' art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, è il seguente: «Art. 23 (Istituzione del ministero e attribuzioni). - 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2 , e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59 , le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.». - Il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». Nota all'art. 1: - Si riporta il testo vigente dell'art. 13 del citato decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 , come modificato dal presente decreto: «Art. 13 (Modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi). - 1. I possessori dei redditi indicati al comma 1, dell'art. 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 , possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF: a) entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale; b) entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo. 2. I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto, se il contratto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio, ovvero, ad un CAF-dipendenti se il contratto dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio, e purchè siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio. Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto d'imposta ovvero ad un CAF-dipendenti se il predetto contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno cui si riferisce la dichiarazione al mese di giugno dell'anno successivo. 3. I possessori dei redditi indicati all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , possono adempiere agli obblighi di dichiarazione con le modalità di cui alla lettera b), del comma 1, del presente articolo a condizione che: a) il rapporto di collaborazione duri almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione; b) siano conosciuti i dati del sostituto di imposta che dovrà effettuare il conguaglio. 4. I coniugi non legalmente ed effettivamente separati, non in possesso di redditi di lavoro autonomo o d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del citato testo unico delle imposte sui redditi, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità di cui ai commi da 1 a 3, anche presentando dichiarazione in forma congiunta, purchè uno dei coniugi sia in possesso di redditi indicati nei commi 1 e 3. 5. Non possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi ai sensi del presente articolo: a) i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e la dichiarazione di sostituto d'imposta; b) i titolari di particolari tipologie di redditi annualmente individuati con il decreto direttoriale di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi. 6. Le dichiarazioni dei redditi ed i relativi prospetti di liquidazione devono essere redatti su stampati conformi a quelli approvati con decreto del Dipartimento delle entrate».

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Il Decreto Ministeriale 63/2007 disciplina l'assistenza fiscale resa dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), dai sostituti d'imposta e dai professionisti, con particolare attenzione alle modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi e alle scadenze tributarie. La normativa è rilevante per commercialisti e consulenti che assistono lavoratori dipendenti, in particolare il personale scolastico, nella gestione degli obblighi dichiarativi IRPEF e nella certificazione tributaria.

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