Regolamento recante norme concernenti le modalita' per la concessione dell'esenzione dall'accisa e dall'imposta di consumo sui carburanti e sugli oli lubrificanti consumati dagli aeromobili per i voli didattici.
Quali sono i requisiti e le modalità per ottenere l'esenzione dall'accisa e dall'imposta di consumo sui carburanti e oli lubrificanti per i voli didattici?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 692/1996 disciplina le condizioni per accedere all'esenzione fiscale su carburanti e oli lubrificanti utilizzati negli aeromobili destinati all'insegnamento del pilotaggio. L'agevolazione spetta esclusivamente alle scuole civili di pilotaggio aereo che posseggono una licenza specifica rilasciata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale del 18 giugno 1981. I voli didattici sono definiti come quelli effettuati unicamente per l'insegnamento e l'addestramento finalizzati al conseguimento di licenze e abilitazioni aeronautiche relative al pilotaggio. L'esenzione si applica solo ai carburanti e agli oli lubrificanti destinati al funzionamento degli aeromobili autorizzati all'impiego aeroscolastico e effettivamente utilizzati a tale scopo. È importante sottolineare che il decreto ha cessato di avere efficacia a partire dal 1° gennaio 2022, in seguito al Decreto 9 settembre 2021, n. 154.
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Riferimento normativo
DECRETO 16 dicembre 1996, n. 692
Testo normativo
DECRETO n. 692/1996
# DECRETO 16 dicembre 1996, n. 692
## Regolamento recante norme concernenti le modalita' per la
concessione dell'esenzione dall'accisa e dall'imposta di consumo sui
carburanti e sugli oli lubrificanti consumati dagli aeromobili per i
voli didattici.
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , che contiene disposizioni per la disciplina degli oli minerali impiegati in usi agevolati; Visto il punto 2 della tabella A allegata al predetto decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , che prevede l'esenzione dall'accisa per gli oli minerali impiegati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici; Visto l'articolo 62, comma 3, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , che prevede per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi lo stesso trattamento previsto per i carburanti; Visto l'articolo 67 del menzionato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , che attribuisce al Ministro delle finanze la potestà di emanare le norme regolamentari per disciplinare, tra l'altro, la concessione di agevolazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 settembre 1995; Viste le comunicazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuate, a norma dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con note prot. n. 29/1996 del 3 gennaio 1996 e n. 3156/96 del 17 maggio 1996; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Campo di applicazione 1. L'esenzione dall'accisa prevista dal punto 2 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico", e l'esenzione dall'imposta di consumo prevista dall'articolo 62, comma 3, del medesimo "testo unico" spettano alle scuole civili di pilotaggio aereo in possesso di specifica licenza, rilasciata alle stesse dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno 1981, e successive modificazioni, relativamente ai carburanti ed agli oli lubrificanti destinati al funzionamento degli aeromobili autorizzati dal predetto Ministero all'impiego aeroscolastico ed a tale scopo effettivamente utilizzati. 2. Ai fini del presente regolamento si intendono per voli didattici quelli effettuati esclusivamente per l'insegnamento e l'addestramento finalizzati al conseguimento di specifiche licenze ed abilitazioni aeronautiche relative al pilotaggio degli aeromobili. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 9 settembre 2021, n. 154, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Il presente regolamento ha efficacia a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 11, comma 1. A partire da tale data cessa di avere efficacia il decreto 16 dicembre 1996, n. 692".
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Il decreto riguarda l'esenzione dall'accisa e dall'imposta di consumo, istituti di agevolazione fiscale su oli minerali e carburanti per usi specifici. Commercialisti e consulenti che operano nel settore dell'aviazione civile e della formazione aeronautica devono conoscere i requisiti di licenza ministeriale, la documentazione necessaria per provare l'utilizzo didattico degli aeromobili e le modalità di applicazione dell'esenzione fiscale sui consumi di carburante e lubrificanti.
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