Regolamento recante le modalita' di costituzione e funzionamento delle Commissioni centrali e periferiche di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie sindacali. (24G00091)
Quali sono le modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni centrali e periferiche di conciliazione per le controversie sindacali nelle Forze armate?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 75/2024 disciplina l'istituzione e il funzionamento delle commissioni di conciliazione preposte alla risoluzione bonaria delle controversie sindacali nel settore militare. Si applica al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, riguardando le violazioni dei diritti e delle prerogative sindacali. Il regolamento prevede due livelli di commissioni: una commissione centrale presso il Ministero della Difesa (e una presso il Ministero dell'Economia per la Guardia di finanza) per controversie di rilievo nazionale, e almeno cinque commissioni periferiche presso articolazioni regionali o paritetiche per controversie locali. Le commissioni sono presiedute da magistrati, avvocati o professori universitari nominati con decreto ministeriale, e composte da militari designati dalle amministrazioni e dalle associazioni sindacali rappresentative. Il procedimento prevede il versamento di un contributo (155 euro per le centrali, 105 per le periferiche), la presentazione di una richiesta scritta, il deposito di memorie difensive entro dieci giorni e la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Se raggiunto, l'accordo è verbalizzato e costituisce titolo esecutivo; in caso contrario, la controversia può essere portata dinanzi al giudice amministrativo.
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Riferimento normativo
DECRETO 9 aprile 2024, n. 75
Testo normativo
DECRETO n. 75/2024
# DECRETO 9 aprile 2024, n. 75
## Regolamento recante le modalita' di costituzione e funzionamento
delle Commissioni centrali e periferiche di conciliazione per la
risoluzione in via bonaria delle controversie sindacali. (24G00091)
IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4; Vista la legge 28 aprile 2022, n. 46 , recante «Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonchè delega al Governo per il coordinamento normativo» e, in particolare, gli articoli 1, 16, 17 e 19; Visto il decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192 , recante «Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46 , nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge n. 46 del 2022 »; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , recante « Codice dell'ordinamento militare »; Visto in particolare, l' articolo 1481 del codice dell'ordinamento militare , in materia di giurisdizione sulle controversie relative all'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare; Visto in particolare, l' articolo 1482 del codice dell'ordinamento militare , che reca la disciplina in materia di tentativo di conciliazione, esperibile dall'associazione professionale a carattere sindacale tra militari legittimata ad agire ai sensi dell' articolo 1481 del codice dell'ordinamento militare , nei casi di controversie riguardanti condotte antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui al medesimo codice; Visto in particolare, l' articolo 1482-bis, comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento militare , il quale prevede che, ai fini dell'espletamento del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 1482 del medesimo codice, presso il Ministero della difesa, è istituita la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie indicate all'articolo 1482, comma 1, del medesimo codice, aventi rilievo nazionale e che, per la conciliazione delle medesime controversie riferite al personale del Corpo della guardia di finanza, è istituita analoga commissione centrale presso il Ministero dell'economia e delle finanze; Visto in particolare, l' articolo 1482-bis, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare , il quale prevede che sono altresì istituite, presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via bonaria delle controversie indicate all'articolo 1482, comma 1, del medesimo codice, aventi rilievo locale; Visto in particolare, l' articolo 1482-bis, comma 3, del codice dell'ordinamento militare , il quale prevede che le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni di conciliazione sono definite con regolamento adottato, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto in particolare, l' articolo 1482-bis, comma 4, del codice dell'ordinamento militare , il quale prevede che le amministrazioni interessate provvedono all'istituzione e al funzionamento delle commissioni di conciliazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che ai rispettivi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati; Visto il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 , recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» e, in particolare, l'articolo 22, ai sensi del quale «le disposizioni dell'ordinamento nazionale si interpretano e si applicano alla luce della disciplina dell'Unione Europea in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , recante il « Codice in materia di protezione dei dati personali »; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , recante il « Codice dell'amministrazione digitale »; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 , recante il « Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare , a norma dell' articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 »; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 aprile 2023; Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 239 in data 8 giugno 2023 , trasmesso con lettera n. 091949 del 13 giugno 2023; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota prot. n. M_D A3DFB29 REG2024 0007338 del 9 febbraio 2024; Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri all'adozione del presente regolamento reso con nota prot. n. DAGL 0003535 P- del 3 aprile 2024, Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e definizioni 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni centrali e periferiche di cui all' articolo 1482-bis, comma 1, del codice dell'ordinamento militare , preposte alla risoluzione in via conciliativa delle controversie sulle violazioni dei diritti e delle prerogative sindacali recati dall'articolo 1482, comma 1, del medesimo codice. 2. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) «legge» la legge 28 aprile 2022, n. 46 ; b) «associazione» l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari iscritta all'apposito albo istituito presso il Ministero della difesa ovvero, per le associazioni riferite esclusivamente al personale del Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge; c) «associazione rappresentativa» l'associazione riconosciuta rappresentativa a livello nazionale ai sensi dell' articolo 1478 del codice dell'ordinamento militare ; d) «associazione interforze» l'associazione riferita a personale di una o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare; e) «controversie sindacali» le controversie riguardanti le violazioni dei diritti e delle prerogative sindacali di cui al citato articolo 1482, comma 1, del codice dell'ordinamento militare ; f) «commissione centrale della difesa» la commissione costituita presso il Ministero della difesa ai sensi dell' articolo 1482-bis, comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento militare , per la risoluzione in conciliativa delle controversie sindacali aventi rilievo nazionale riferite al personale delle Forze armate ivi compresa l'Arma dei carabinieri; g) «commissione centrale della Guardia di finanza» la commissione costituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell' articolo 1482-bis, comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento militare , per la risoluzione in via conciliativa delle controversie sindacali aventi rilievo nazionale e riferite al personale della Guardia di finanza; h) «commissione periferica» la commissione di conciliazione costituita presso le articolazioni periferiche di livello non inferiore a quello regionale e paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare ai sensi dell' articolo 1482-bis, comma 1, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare , per la risoluzione in via conciliativa delle controversie sindacali aventi rilievo locale; i) «conciliatori» i componenti delle commissioni di conciliazione designati in rappresentanza delle amministrazioni militari e delle associazioni rappresentative, ai sensi dell' articolo 1482-bis, comma 2, lettera b), del codice dell'ordinamento militare ; l) «iscritti» o «associati» i militari delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, in servizio e in ausiliaria, iscritti a una associazione; m) « codice dell'ordinamento militare » il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e successive modificazioni. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - Si riporta il testo dell' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. (omissis) 2. (omissis) 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. (omissis) 4-ter. (omissis)». - Si riporta il testo degli articoli, 1, 16, 17 e 19 della legge 28 aprile 2022, n. 46 (Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonchè delega al Governo per il coordinamento normativo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, 12 maggio 2022, n. 110: «Art. 1. (Diritto di associazione sindacale). - 1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , è sostituito dal seguente: "2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze". 2. - 6. (omissis)» «Art. 16.(Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , come modificato dall'articolo 5, comma 5, della presente legge, e del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare; b) novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , al fine di inserirvi le disposizioni della presente legge; c) modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della presente legge; d) semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonchè di un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività; e) istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile. L'istituzione dell'area negoziale di cui al precedente periodo avviene nel rispetto dei vincoli previsti dall' articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione. 2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. 3.- 4. (omissis) 5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. 6. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.» «Art. 17. (Giurisdizione). - 1. - 2. (omissis) 3. All' articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo , di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , dopo la lettera m-septies) è aggiunta la seguente: "m-octies) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che lo rappresenta". 4. - 8. (omissis)». - Il decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192 , (Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46 , nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge n. 46 del 2022 ) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2023, n. 293. - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , ( Codice dell'ordinamento militare ) è pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2010, n. 106. - Si riporta il testo degli articoli 1481 , 1482 e 1482-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 : «Art. 1481 (Giurisdizione). - 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'APCSM, nonchè le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di cancellazione dell'APCSM dall'albo di cui all'articolo 1477 e quelle relative all'esercizio del diritto di assemblea di cui all'articolo 1480-bis. 2. Alle APCSM è attribuita legittimazione attiva quando sussiste un interesse diretto in relazione alla controversia promossa nell'ambito disciplinato dalle disposizioni di cui al presente capo. 3. Ai giudizi aventi ad oggetto le controversie di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative al rito abbreviato di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , ai sensi dell'articolo 119, comma 1, lettera m-octies) del medesimo decreto legislativo. 4. Per le controversie nelle materie di cui al comma 1, la parte ricorrente è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all' articolo 13, comma 6-bis, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 .» «Art. 1482 (Tentativo di conciliazione). - 1. L'APCSM legittimata ad agire ai sensi dell'articolo 1481 può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 1482-bis, se la controversia riguarda condotte antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alle disposizioni del presente capo. 2. La notificazione della richiesta di tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende il decorso di ogni termine di decadenza, ivi inclusi quelli per la proposizione del ricorso al giudice amministrativo, fino alla conclusione della procedura di conciliazione ovvero alla rinuncia espressa alla procedura stessa presentata dall'associazione proponente. 3. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente è tenuta a versare, con le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 1482-bis, comma 3, un contributo pari a euro 155 per le procedure dinnanzi alle commissioni centrali di cui all'articolo 1482-bis, comma 1, lettera a), e pari a euro 105 per le procedure dinnanzi alle commissioni periferiche di cui all'articolo 1482-bis, comma 1, lettera b). 4. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell'associazione, deve indicare: a) la denominazione e la sede dell'APCSM, nonchè il nome del legale rappresentante e l'atto statutario che gli conferisce i poteri rappresentativi; b) il luogo dove è sorta la controversia; c) l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa. 5. La richiesta di cui al comma 4 è notificata, tramite posta elettronica certificata, sottoscritta digitalmente, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla commissione di conciliazione competente, che cura l'invio di copia digitale della richiesta all'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata. 6. L'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso la commissione di conciliazione, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci giorni successivi a tale deposito, la commissione fissa, per una data compresa nei successivi trenta giorni, la comparizione dell'APCSM e dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il tentativo di conciliazione. Dinnanzi alla commissione, per l'APCSM deve presentarsi il legale rappresentante ovvero altro militare ad essa appartenente appositamente delegato. Non è ammessa la partecipazione di soggetti non appartenenti all'APCSM. 7. Se il tentativo di conciliazione ha esito positivo, è redatto un processo verbale che riporta il contenuto dell'accordo raggiunto. Il processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione di conciliazione, costituisce titolo esecutivo. Se non è raggiunto l'accordo, la medesima controversia può costituire oggetto di ricorso innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 1481.» «Art. 1482-bis (Commissioni di conciliazione). - 1. Ai fini dell'espletamento del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 1482, sono istituite: a) per le controversie aventi rilievo nazionale, la commissione centrale di conciliazione presso il Ministero della difesa, ovvero presso il Ministero dell'economia e delle finanze per le controversie riferite al personale del Corpo della guardia di finanza; b) per le controversie aventi rilievo locale, almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare. 2. Le commissioni di conciliazione: a) sono presiedute, con funzione di garanzia, da un presidente nominato con decreto del Ministro della difesa o, per le commissioni riferite al personale del Corpo della guardia di finanza, del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, scelto tra gli iscritti in un elenco appositamente istituito presso i citati Ministeri e comprendente magistrati, avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori e professori universitari in materie giuridiche; b) sono composte da militari appartenenti alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento e da militari designati, nell'ambito dei propri iscritti, dalle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478. I militari appartenenti alle commissioni di conciliazione svolgono tale attività per servizio e sono individuati, con incarico non esclusivo, fra coloro che sono impiegati nell'ambito della regione amministrativa nella quale ha sede la commissione di cui sono componenti. 3. Le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni di conciliazione sono definite con regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . 4. Le amministrazioni interessate provvedono all'istituzione e al funzionamento delle commissioni di conciliazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai rispettivi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.» - Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati è pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119. - Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2018, n. 205. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ( Codice in materia di protezione dei dati personali , recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, n. 174,. - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ( Codice dell'amministrazione digitale ) è pubblicato nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 , ( Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare , a norma dell' articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ) è pubblicato nel Supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale del18 giugno 2010, n. 140. Note all'art. 1: - Per il testo dell'articolo 1482-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 1482 del decreto legislativo 15 marzo 2010, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 1478 del citato decreto legislativo 15 marzo, 2010, n. 66. «Art. 1478 (Rappresentatività). - 1. Le APCSM per essere considerate rappresentative a livello nazionale devono raggiungere un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si rende necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime. 2. Se l'APCSM è invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, per essere considerata rappresentativa a livello nazionale, essa deve raggiungere un numero di iscritti non inferiore al 3 per cento della forza effettiva della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata alla medesima data di cui al comma 1. In mancanza del numero di iscritti di cui al primo periodo, l'APCSM può essere considerata rappresentativa a livello nazionale delle sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare per le quali raggiunge la quota minima di iscritti del 4 per cento. 3. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio. 4. Ai fini del calcolo della consistenza associativa, la forza effettiva complessiva delle Forza armata e della Forza di polizia a ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi dell'articolo 1476, comma 5, non può aderire alle APCSM. 5. Le APCSM in possesso dei requisiti di cui al presente articolo sono riconosciute rappresentative a livello nazionale con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze.»
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Il DM 75/2024 è il riferimento normativo per le commissioni di conciliazione sindacale nelle Forze armate, disciplinando APCSM (associazioni professionali sindacali militari), diritti sindacali, tentativo di conciliazione e risoluzione bonaria delle controversie. Consulenti legali e rappresentanti sindacali lo consultano per comprendere la procedura di conciliazione, la competenza territoriale delle commissioni, i termini di prescrizione e decadenza, nonché il valore probatorio del processo verbale di accordo come titolo esecutivo.
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