Determinazione ADM In vigore Imposte Indirette

Determinazione ADM S.N./2026

Determinazione ADM S.N./2026

Pubblicato: 03/02/2026 In vigore dal: 03/02/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

— Prot. 84415 — Sezione: dogane

Testo normativo

Prot. [come da segnatura di protocollo] Roma, [come da segnatura di protocollo] DETERMINAZIONE DIRETTORIALE di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica VISTA la Direttiva (CE) 2006/112 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto; VISTA la Direttiva (CE) 2008/117 del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica alla direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie; VISTO il Regolamento (UE) n. 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese e successive modifiche e integrazioni; VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/1197 della Commissione, del 30 luglio 2020, che stabilisce le specifiche tecniche e le modalità a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese e successive modifiche e integrazioni; VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/1704 della Commissione, del 14 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali e doganali e che ne modifica gli allegati V e VI, e successive modifiche e integrazioni; VISTO il decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 192, recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d’imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri”; VISTO l’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall’articolo 13, comma 4- quater, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che stabilisce l’obbligo per i soggetti passivi all’imposta sul valore aggiunto di presentare, anche per finalità statistiche, in via telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni e di servizi effettuati con i soggetti IVA stabiliti nei territori degli altri Stati membri dell’Unione europea; 1 ADM.ADMUC.REGISTRO UFFICIALE.0084415.03-02-2026.U VISTO l’articolo 50, comma 6-ter, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale dispone che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni in materia di elenchi riepilogativi, sono approvati i modelli e le relative istruzioni applicative, le caratteristiche tecniche per la trasmissione, nonché le procedure ed i termini per l’invio dei dati all’Istituto Nazionale di Statistica; VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 febbraio 2010, che stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione degli elenchi di cui all’articolo 50, comma 6, del suddetto decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331; VISTA la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. n. 22778/RU del 22 febbraio 2010, recante i modelli per la rappresentazione dei dati di natura fiscale e statistica da ricomprendere negli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie di cui all’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18, nonché le istruzioni per la compilazione dei predetti modelli riportate nell’Allegato XI; VISTA la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. n. 63336/RU del 7 maggio 2010, recante modalità tecniche ed operative per la presentazione degli elenchi INTRA anche attraverso i Servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; VISTA la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. n. 18978/RU del 19 febbraio 2015, adottata di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, con la quale sono state apportate modifiche al contenuto degli elenchi INTRA al fine di semplificarne il contenuto informativo relativamente alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; VISTO il provvedimento n. 194409 del 25 settembre 2017 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, adottato di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica; VISTA la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. n. 13799/RU dell’8 febbraio 2018, adottata di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, con la quale sono state apportate modifiche al contenuto degli elenchi INTRA al fine di semplificare gli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie; VISTA la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. n. 493869/RU del 23 dicembre 2021, adottata di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle 2 entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, con la quale sono state apportate ulteriori semplificazioni agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie; CONSIDERATO che l’Istituto Nazionale di Statistica, in applicazione del Regolamento (UE) 2019/2152, dispone, dal 2022, della nuova fonte di dati MDE (Micro-Data Exchange, micro-dati di cessioni verso l’Italia ricevuti dagli altri Istituti nazionali di statistica dei Paesi Ue) e che il sistema di scambio dei micro-dati, come previsto dal Regolamento (UE) 2019/2152, ha la finalità di ridurre l’onere statistico, fornendo agli Stati membri una fonte aggiuntiva e dettagliata per la compilazione delle statistiche sugli acquisti intracomunitari; CONSIDERATO che l’Istituto Nazionale di Statistica riceve mensilmente “dati fattura” dall’Agenzia delle entrate nell’ambito della Convenzione con la stessa stipulata per la fruizione dei servizi di cooperazione informatica (prot. n. 0269042 del 18 giugno 2024) e che tale fornitura consente, insieme alla fonte di dati MDE, la sostituzione parziale dei dati raccolti con il Modello INTRA 2bis ai fini della stima degli acquisti intracomunitari e, quindi, l’innalzamento della soglia di obbligatorietà di compilazione del Modello INTRA 2bis; VISTA la nota prot. n. 237417 del 20 gennaio 2026, con la quale l’Istituto Nazionale di Statistica ha espresso il proprio parere favorevole; IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DETERMINA ARTICOLO 1 Semplificazioni per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (Modello INTRA 2bis) 1. I soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 febbraio 2010 presentano gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 2.000.000 di euro. ARTICOLO 2 Modulistiche e specifiche tecniche per la trasmissione 1. I modelli per la rappresentazione dei dati di natura fiscale e statistica da ricomprendere negli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie di cui all’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, e successive modificazioni, nonché le specifiche tecniche di trasmissione, sono quelli approvati con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottata di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, prot. n. 493869/RU del 23 dicembre 2021, pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 3 2. Eventuali variazioni dei modelli e delle specifiche tecniche di cui al precedente punto 1 saranno pubblicate con preventivo avviso sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 3. Con il medesimo avviso sarà comunicata la data a partire dalla quale gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari saranno trasmessi esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. ARTICOLO 3 Disposizione applicative 1. Per quanto non diversamente disposto, restano ferme le disposizioni della determinazione prot. n. 493869/RU del 23 dicembre 2021, adottata di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, nonché le disposizioni di cui alle precedenti determinazioni sopra richiamate. ARTICOLO 4 Decorrenza 1. Le disposizioni contenute nell’articolo 1 del presente provvedimento si applicano a partire dagli invii degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 50, comma 6-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, entro il 25 febbraio 2026. °°°°°°°°°°°°°°° Del provvedimento si darà pubblicazione sui siti internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate a norma e ad ogni effetto di legge. IL DIRETTORE IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEI MONOPOLI Vincenzo Carbone Firmato digitalmente Cons. Roberto Alesse Firmato digitalmente 4

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