Direttiva delegata (UE) 2026/74 della Commissione, del 12 gennaio 2026, che modifica l’allegato II della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la riparazione dei beni al fine di includere gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico di cui al regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e dei dispositivi di controllo s
Direttiva delegata (UE) 2026/74 della Commissione, del 12 gennaio 2026, che modifica l’allegato II della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la riparazione dei beni al fine di includere gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico di cui al regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati
EN: Commission Delegated Directive (EU) 2026/74 of 12 January 2026 amending Annex II to Directive (EU) 2024/1799 of the European Parliament and of the Council promoting the repair of goods to include domestic local space heaters as provided in Commission Regulation (EU) 2024/1103 as regards ecodesign requirements for local space heaters and separate related controls
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/74
20.4.2026
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2026/74 DELLA COMMISSIONE
del 12 gennaio 2026
che modifica l’allegato II della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la riparazione dei beni al fine di includere gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico di cui al regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828
(
1
)
, in particolare l’articolo 5, paragrafo 9,
considerando quanto segue:
(1)
La direttiva (UE) 2024/1799 impone ai fabbricanti l’obbligo di riparare i beni elencati nell’allegato II per i quali sono state stabilite specifiche di riparabilità a livello di UE.
(2)
A norma dell’articolo 5, paragrafo 9, della direttiva, la Commissione dovrebbe aggiornare l’allegato II al più tardi entro 12 mesi dalla pubblicazione di atti giuridici dell’UE contenenti nuove specifiche di riparabilità pertinenti. Le specifiche pertinenti consistono negli obblighi del fabbricante di fornire pezzi di ricambio durante determinati periodi, aumentare la facilità di smontaggio e rimontaggio del bene a fini di riparazione e consentire l’accesso a informazioni e/o strumenti relativi alla riparazione.
(3)
Il 18 aprile 2024 la Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2024/1103
(
2
)
relativo alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati e che abroga il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione
(
3
)
. Il regolamento (UE) 2024/1103 stabilisce specifiche di riparabilità per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico. Esso contiene disposizioni volte a migliorare la riparabilità di detti beni, come l’obbligo per i fabbricanti di mettere a disposizione determinati pezzi di ricambio per almeno 10 anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultima unità del modello in questione. Prevede inoltre prescrizioni relative all’accesso dei riparatori alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione. Il regolamento (UE) 2024/1103 contiene pertanto specifiche di riparabilità pertinenti per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico.
(4)
È quindi opportuno modificare l’allegato II della direttiva (UE) 2024/1799 per includervi gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
All’allegato II della direttiva (UE) 2024/1799 è aggiunto il seguente punto 11:
«11.
Per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico, regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione
(
*1
)
.
(
*1
)
Regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione, del 18 aprile 2024, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati e che abroga il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione (
GU L, 2024/1103, 19.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1103/oj
).»"
(
)
Regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione, del 18 aprile 2024, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati e che abroga il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione (
GU L, 2024/1103, 19.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1103/oj
).»
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 31 luglio 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 31 luglio 2026.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L, 2024/1799, 10.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1799/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione, del 18 aprile 2024, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati e che abroga il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione (
GU L, 2024/1103, 19.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1103/oj
).
(
3
)
Regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (
GU L 193 del 21.7.2015, pag. 76
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1188/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2026/74/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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