Direttiva UE In vigore Non_Fiscale

Direttiva UE 0805/2026

Direttiva (UE) 2026/805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, recante modifica della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento, e della direttiva 2008/105/CE, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 30/03/2026 In vigore dal: 30/03/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Direttiva (UE) 2026/805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, recante modifica della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento, e della direttiva 2008/105/CE, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Directive (EU) 2026/805 of the European Parliament and of the Council of 30 March 2026 amending Directive 2000/60/EC establishing a framework for Community action in the field of water policy, Directive 2006/118/EC on the protection of groundwater against pollution and deterioration and Directive 2008/105/EC on environmental quality standards in the field of water policy (Text with EEA relevance)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/805 20.4.2026 DIRETTIVA (UE) 2026/805 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 marzo 2026 recante modifica della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento, e della direttiva 2008/105/CE, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ) , previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 2 ) , considerando quanto segue: (1) Il 28 luglio 2010 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto il diritto all’acqua potabile sicura e pulita e ai servizi igienico-sanitari quale diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani. Per realizzare pienamente tale diritto nell’Unione, gli Stati membri dovrebbero migliorare l’accesso all’acqua pulita e ai servizi igienico-sanitari, in particolare migliorando la qualità sia delle acque superficiali che di quelle sotterranee destinate all’estrazione di acqua potabile attuando la direttiva 2000/60/CE ( 3 ) e tramite l’attuazione effettiva delle direttive (UE) 2020/2184 ( 4 ) e (UE) 2024/3019 ( 5 ) del Parlamento europeo e del Consiglio. (2) L’inquinamento chimico delle acque superficiali e sotterranee rappresenta una minaccia per l’ambiente acquatico, con effetti quali la tossicità acuta e cronica negli organismi acquatici, l’accumulo di inquinanti negli ecosistemi e la perdita di habitat e di biodiversità, nonché per la salute umana. La fissazione di standard di qualità ambientale contribuisce a realizzare l’obiettivo «inquinamento zero» per un ambiente privo di sostanze tossiche. (3) Secondo la relazione dell’Agenzia europea dell’ambiente dal titolo «Europe’s state of water 2024» (Lo stato delle acque in Europa nel 2024), nel 2021 gli Stati membri segnalavano che circa il 90 % della superficie dei corpi idrici sotterranei era in buono stato quantitativo e circa il 75 % era in buono stato chimico, mentre il 40 % dei corpi idrici superficiali presentava uno stato ecologico buono o elevato e il 38 % un buono stato chimico. Come indicato nella 7a relazione di attuazione della Commissione (2024) che valuta il terzo ciclo di piani di gestione dei bacini idrografici, i motivi sono molteplici. Per quanto concerne lo stato chimico, alcune tendenze positive sono mascherate dalla contaminazione storica e diffusa da mercurio e altri inquinanti bioaccumulabili e tossici ubiquitari o sono state offuscate da nuove problematiche emergenti in materia di inquinamento. Per quanto concerne lo stato ecologico, alcuni elementi di qualità biologica hanno registrato miglioramenti. Tuttavia i fiumi, i laghi e le acque costiere dell’Unione sono ancora soggetti a pressioni significative e, anche quando sono adottate misure efficaci, i progressi potrebbero non essere visibili a breve termine nei risultati del monitoraggio, dato che la natura richiede tempo sufficiente per ricostituirsi. (4) Nel complesso, le conclusioni del controllo dell’adeguatezza del 2019 delle direttive 2000/60/CE, 2006/118/CE ( 6 ) , 2007/60/CE ( 7 ) e 2008/105/CE ( 8 ) del Parlamento europeo e del Consiglio («controllo dell’adeguatezza») indicano che tali direttive sono ampiamente adeguate allo scopo, seppure con qualche margine di miglioramento. Dalle conclusioni risulta che finora, in linea generale, tali direttive hanno portato a un livello più elevato di protezione dei corpi idrici e a una migliore gestione del rischio di alluvioni. Di contro, emerge anche che attualmente oltre la metà di tutti i corpi idrici europei è soggetta a esenzioni a norma della direttiva 2000/60/CE, il che indica che gli Stati membri devono affrontare una sfida alquanto impegnativa per conseguire l’obiettivo di un buono stato delle acque e, in particolare, per rispettare gli standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie entro i termini stabiliti. Nel controllo dell’adeguatezza si conclude inoltre che la lentezza dei progressi per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi delle direttive può essere attribuita, tra l’altro, a un’attuazione lenta, dovuta in parte alla mancanza di risorse finanziarie sufficienti e all’insufficiente integrazione degli obiettivi ambientali nella legislazione settoriale. (5) Come indicato nella valutazione della Commissione del 4 febbraio 2025 sull’attuazione della direttiva 2000/60/CE basata sul terzo ciclo di piani di gestione dei bacini idrografici degli Stati membri, le risorse idriche dell’Unione continuano a subire pressioni notevoli a causa della cattiva gestione strutturale, dell’uso non sostenibile del suolo, delle variazioni idromorfologiche, dell’inquinamento, dei cambiamenti climatici, dell’aumento della domanda di acqua e dell’urbanizzazione. Le pressioni più significative sui corpi idrici superficiali in tutti gli Stati membri che hanno presentato relazioni, in ordine decrescente rispetto alla percentuale di corpi idrici interessati, sono: inquinamento provocato dalle deposizioni atmosferiche, variazioni idromorfologiche dovute a drenaggio e irrigazione finalizzati all’agricoltura, all’energia idroelettrica, alla protezione dalle alluvioni, alla navigazione o alla fornitura di acqua potabile e inquinamento provocato dall’agricoltura. Analogamente, le maggiori pressioni sui corpi idrici sotterranei sono, in primo luogo, l’inquinamento agricolo diffuso, dovuto ad esempio all’uso di pesticidi e fertilizzanti, e, in secondo luogo, in ordine decrescente, l’estrazione per l’approvvigionamento idrico pubblico, per l’agricoltura, per l’uso industriale e per altre finalità. Affrontare tali pressioni combinate è essenziale per garantire la gestione sostenibile e la protezione dei corpi idrici. A tal fine sono necessari approcci integrati che promuovano la riduzione dell’inquinamento alla fonte e la bonifica dell’inquinamento esistente, il ripristino degli ecosistemi, l’adozione di tecnologie efficienti per l’uso dell’acqua nonché l’attuazione di pratiche sostenibili in tutti i settori. Gli Stati membri dovrebbero rafforzare il coordinamento tra le politiche settoriali e in materia di acque allo scopo di ridurre gli impatti negativi sulle risorse idriche e sostenere il conseguimento di un buono stato ecologico, quantitativo e chimico come indicato nella direttiva 2000/60/CE. (6) A norma dell’articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la politica dell’Unione in materia ambientale è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga». (7) Nel cercare di raggiungere un livello elevato di protezione dell’ambiente e nell’attuare il piano d’azione per l’inquinamento zero di cui alla comunicazione della Commissione del 12 maggio 2021 dal titolo «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d’azione dell’UE: “Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo”», l’Unione dovrebbe tenere conto della varietà delle situazioni nelle sue diverse regioni, dell’impatto sulla sicurezza alimentare, sulla produzione e sull’accessibilità economica degli alimenti, nonché di un’alimentazione sana e sostenibile. (8) La comunicazione della commissione dell’11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo delinea una strategia volta a garantire un’economia climaticamente neutra, pulita e circolare entro il 2050, ottimizzando la gestione delle risorse e riducendo al minimo l’inquinamento. La comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 dal titolo «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche» e il piano d’azione per l’inquinamento zero» affrontano nello specifico gli aspetti del Green Deal europeo legati all’inquinamento. Altre politiche particolarmente pertinenti e complementari sono illustrate nelle comunicazioni della Commissione del 16 gennaio 2018 dal titolo «Strategia europea per la plastica nell’economia circolare», del 19 febbraio 2020 dal titolo «Plasmare il futuro digitale dell’Europa», del 19 febbraio 2020 dal titolo «Una strategia europea per i dati», del 20 maggio 2020 dal titolo «Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente», del 20 maggio 2020 dal titolo «Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita», del 25 novembre 2020 dal titolo «Strategia farmaceutica per l’Europa», del 17 novembre 2021 dal titolo «Strategia dell’UE per il suolo per il 2030 – Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima» e del 4 giugno 2025 dal titolo «Strategia europea sulla resilienza idrica». (9) Conseguire un «buono stato dei corpi idrici» e garantire la disponibilità dell’acqua sono obiettivi trasversali che spesso non sono perseguiti in maniera sufficientemente coerente. Una gestione sostenibile delle risorse idriche dovrebbe essere integrata in tutte le politiche dell’Unione riguardanti i settori che utilizzano acqua. (10) La direttiva 2000/60/CE istituisce un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e delle acque sotterranee. Tale quadro prevede l’individuazione di sostanze prioritarie tra quelle che comportano un rischio significativo per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico a livello dell’Unione. La direttiva 2008/105/CE istituisce SQA a livello dell’Unione per le 45 sostanze prioritarie che erano elencate nell’allegato X della direttiva 2000/60/CE e per altri otto inquinanti che erano già disciplinati a livello dell’Unione prima che tale allegato fosse introdotto con la decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ) . La direttiva 2006/118/CE stabilisce norme di qualità delle acque sotterranee a livello dell’Unione per i nitrati e le sostanze attive nei pesticidi nonché criteri per fissare valori soglia nazionali per altri inquinanti delle acque sotterranee. Stabilisce inoltre un elenco minimo di 12 inquinanti e degli indicatori di inquinamento per i quali gli Stati membri devono prendere in considerazione la fissazione di detti valori soglia. Le norme di qualità delle acque sotterranee sono stabilite nell’allegato I della direttiva 2006/118/CE. (11) Si dovrebbe garantire che gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie siano arrestati o gradualmente eliminati entro un termine appropriato e comunque al più tardi entro 20 anni dall’inserimento di una data sostanza prioritaria nell’elenco delle sostanze pericolose di cui all’allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE. Tale termine si dovrebbe applicare fatta salva l’applicazione di scadenze più rigorose previste da altre normative applicabili dell’Unione. (12) L’inserimento di sostanze nella parte A dell’allegato I della direttiva 2008/105/CE o nell’allegato I o nella parte B dell’allegato II della direttiva 2006/118/CE è preso in considerazione sulla base di una valutazione del rischio che tali sostanze comportano per gli esseri umani e l’ambiente acquatico. Gli elementi principali della valutazione sono la conoscenza delle concentrazioni ambientali delle sostanze, comprese le informazioni raccolte grazie al monitoraggio dell’elenco di controllo, la conoscenza dell’(eco)tossicità delle sostanze, nonché la conoscenza di persistenza, bioaccumulo, mobilità, cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione e potenziale di interferenza endocrina. (13) La Commissione ha riesaminato l’elenco delle sostanze prioritarie che figurava nell’allegato X della direttiva 2000/60/CE conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, della stessa e all’articolo 8 della direttiva 2008/105/CE, come pure gli elenchi di sostanze che figurano nell’allegato I e nella parte B dell’allegato II della direttiva 2006/118/CE conformemente all’articolo 10 della stessa e ha concluso, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, che è opportuno modificare tali elenchi aggiungendo nuove sostanze, fissando SQA o norme di qualità delle acque sotterranee per tali nuove sostanze aggiunte, rivedendo gli SQA per alcune sostanze già incluse per allinearli ai progressi scientifici e definendo SQA per il biota o i sedimenti per alcune sostanze già incluse e le nuove sostanze aggiunte. La Commissione ha inoltre individuato altre sostanze che potrebbero accumularsi nei sedimenti o nel biota e ha precisato che è opportuno monitorarne le tendenze in questi comparti. Il riesame degli elenchi di sostanze si è basato su un’ampia consultazione con esperti dei servizi della Commissione, degli Stati membri, dei gruppi di portatori di interessi e del comitato scientifico dei rischi sanitari, ambientali ed emergenti. (14) È necessario avvalersi tanto di misure di controllo alla fonte quanto di interventi a valle per affrontare efficacemente la maggior parte degli inquinanti durante tutto il loro ciclo di vita, compresi, se del caso, la progettazione, l’autorizzazione o l’approvazione delle sostanze chimiche, il controllo delle emissioni durante la fabbricazione e l’uso o altri processi, e la gestione dei rifiuti. Pertanto la fissazione di nuovi o più rigorosi standard di qualità nei corpi idrici integra altri atti normativi dell’Unione che affrontano o potrebbero affrontare il problema dell’inquinamento in una o più di queste fasi, tra cui la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ) , i regolamenti (CE) n. 1907/2006 ( 11 ) e (CE) n. 1107/2009 ( 12 ) del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2009/128/CE ( 13 ) e 2010/75/UE ( 14 ) del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (UE) n. 528/2012 ( 15 ) e (UE) 2019/6 ( 16 ) del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2024/3019, ed è coerente con essi. Al fine di conseguire gli obiettivi ambientali di cui all’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE nel modo più efficace possibile sotto il profilo dei costi, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero dare priorità, ove possibile, sia nelle loro azioni che nei rispettivi programmi di misure, alle misure di controllo alla fonte nonché alla loro applicazione. Dovrebbe essere garantita la coerenza tra tutte le componenti della legislazione nazionale e dell’Unione che riguardano le emissioni inquinanti alla fonte, in modo da ridurre l’inquinamento portandolo a livelli non ritenuti nocivi per la salute e per gli ecosistemi naturali. (15) Nuove evidenze scientifiche indicano che, oltre a quelle già disciplinate, diverse altre sostanze inquinanti presenti nei corpi idrici comportano un rischio significativo. Nelle acque sotterranee è stato individuato un problema specifico tramite il monitoraggio volontario delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) e dei prodotti farmaceutici. In oltre il 70 % dei punti di misurazione delle acque sotterranee dell’Unione sono state rilevate PFAS, in quantità nettamente superiore ai valori soglia nazionali in un numero considerevole di siti. È pertanto opportuno aggiungere un sottoinsieme di PFAS specifico all’elenco degli inquinanti delle acque sotterranee. Per quanto riguarda le acque superficiali, l’acido perfluoroottansolfonico (PFOS) e i suoi derivati sono già inseriti nell’elenco delle sostanze prioritarie, ma ora è noto che anche altre PFAS comportano un rischio. È pertanto opportuno aggiungere un sottoinsieme di PFAS specifico all’elenco delle sostanze prioritarie. Anche il monitoraggio volontario delle acque sotterranee e il monitoraggio dell’elenco di controllo effettuato a norma dell’articolo 8 ter della direttiva 2008/105/CE hanno confermato che nelle acque sotterranee e superficiali sussiste un rischio derivante da una serie di sostanze farmaceutiche che dovrebbero pertanto essere aggiunte, a seconda dei casi, all’elenco degli inquinanti di cui all’allegato I della direttiva 2006/118/CE o all’elenco delle sostanze prioritarie di cui all’allegato I della direttiva 2008/105/CE. Per quanto riguarda le acque sotterranee, in occasione del prossimo riesame la Commissione dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di affrontare il rischio cumulativo derivante dai prodotti farmaceutici, fissando norme di qualità per la somma o le somme di prodotti farmaceutici selezionati, eventualmente in base alla modalità d’azione. Per tale motivo è opportuno aggiungere nell’allegato V della direttiva 2006/118/CE «somma (somme) di prodotti farmaceutici selezionati per modalità d’azione». Per quanto riguarda le acque superficiali, il rischio cumulativo derivante dai farmaci estrogeni dovrebbe essere affrontato mediante un monitoraggio basato sugli effetti e, tenuto conto dei dati provenienti dal monitoraggio più recente e in corso dell’elenco di controllo, in occasione del prossimo riesame la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di fissare standard per la somma o le somme di prodotti farmaceutici selezionati, eventualmente in base alla modalità d’azione; per tale motivo è opportuno aggiungere nell’allegato III della direttiva 2008/105/CE «somma (somme) di prodotti farmaceutici selezionati per modalità d’azione». La Commissione dovrebbe inoltre valutare la possibilità di fissare standard per il totale dei prodotti farmaceutici, avvalendosi di metodi di monitoraggio adeguati. Gli Stati membri sono incoraggiati a monitorare anche la totalità delle PFAS (parametro «PFAS – totale») nelle acque sotterranee utilizzando le linee guida adottate a norma dell’articolo 13, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2020/2184. La Commissione dovrebbe prendere in considerazione le linee guida e i risultati ottenuti dagli Stati membri ai fini della definizione di un metodo di monitoraggio del parametro «PFAS – totale» specificamente nelle acque sotterranee e incoraggiare gli Stati membri ad applicarlo. La Commissione dovrebbe adeguare tale metodo per facilitare il monitoraggio del parametro «PFAS – totale» nelle acque superficiali e incoraggiare gli Stati membri ad applicarlo. La Commissione dovrebbe inoltre valutare la possibilità di fissare standard di qualità per il parametro «PFAS – totale» nelle acque sotterranee e superficiali in occasione del prossimo riesame degli elenchi di inquinanti di cui all’allegato I della direttiva 2006/118/CE e all’allegato I della direttiva 2008/105/CE. (16) Il bisfenolo A dovrebbe essere aggiunto all’elenco delle sostanze di cui all’allegato I della direttiva 2008/105/CE e designato come sostanza pericolosa prioritaria. L’evidenza scientifica indica che i bisfenoli diversi dal bisfenolo A hanno un potenziale di interferenza endocrina e che, pertanto, usarne uno al posto di un altro potrebbe non apportare i benefici previsti. Inoltre, le miscele di bisfenoli potrebbero comportare un rischio cumulativo. In occasione del prossimo riesame la Commissione dovrebbe pertanto riesaminare l’elenco dei bisfenoli in generale e valutare la possibilità di fissare un SQA per la totalità dei bisfenoli (parametro «Bisfenoli —totale») o quanto meno per la somma dei bisfenoli selezionati (parametro «Somma di bisfenoli»), includendo almeno il bisfenolo B e il bisfenolo S, avvalendosi di metodi di monitoraggio adeguati. Il parametro «Somma di bisfenoli» dovrebbe pertanto comparire nell’allegato III della direttiva 2008/105/CE. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione all’opportunità di individuare e monitorare almeno il bisfenolo B e il bisfenolo S come inquinanti specifici dei bacini idrografici, laddove potenzialmente pertinente, e comunicare i dati conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE per garantire che il rischio derivante dalla somma di tali bisfenoli e del bisfenolo A possa essere adeguatamente valutato in occasione del prossimo riesame. La Commissione dovrebbe inoltre valutare la possibilità di stabilire norme di qualità per il parametro «Bisfenoli – totale» e per il parametro «Somma di bisfenoli» nella direttiva 2006/118/CE. (17) Tenuto conto del fatto che le acque sotterranee sono la principale fonte di acqua potabile nell’Unione, è essenziale garantire che le norme di qualità stabilite nella direttiva 2006/118/CE sostengano il conseguimento dei valori di parametro fissati per l’acqua potabile dalla direttiva (UE) 2020/2184. Sebbene possa essere opportuno armonizzare le norme per le PFAS, è stato recentemente dimostrato che il valore del parametro relativo alla somma di 20 PFAS di cui all’allegato III, parte B, punto 3, della direttiva (UE) 2020/2184 non è in linea con gli ultimi sviluppi scientifici per quanto riguarda l’elenco delle PFAS da considerare in via prioritaria, la tossicità di tali sostanze e le differenze di tossicità tra le varie sostanze di questa famiglia. In assenza di un accordo completo e definitivo sulle norme per le PFAS, nell’allegato I della direttiva 2006/118/CE è stabilita una norma di qualità per il gruppo di 20 PFAS di cui all’allegato III, parte B, punto 3, della direttiva (UE) 2020/2184 mediante riferimento al valore del parametro stabilito per tale gruppo nella direttiva (UE) 2020/2184, al fine di garantire che qualsiasi modifica della composizione di tale gruppo o di tale valore sia automaticamente integrata nella direttiva 2006/118/CE. Per tenere conto delle più recenti conoscenze scientifiche, nell’allegato I della direttiva 2006/118/CE dovrebbe essere aggiunta una norma di qualità per la somma delle quattro PFAS che destano maggiore preoccupazione, conformemente al valore proposto dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare ( European Food Safety Authority – EFSA). Per lo stesso motivo, è della massima importanza che i valori di parametro per le PFAS di cui alla direttiva (UE) 2020/2184 siano prontamente riesaminati e riveduti, ove opportuno, e, in tal caso, che vengano allineate anche le norme di qualità di cui all’allegato I della direttiva 2006/118/CE. (18) Tenuto conto della tossicità dell’acido trifluoroacetico (TFA), della sua persistenza e ampia diffusione nell’ambiente e delle sue numerose fonti, compreso l’uso di pesticidi PFAS e gas refrigeranti contenenti fluoro, è estremamente importante affrontare la questione della sua presenza sia nelle acque superficiali che nelle acque sotterranee. Per quanto riguarda le acque superficiali, il TFA dovrebbe pertanto essere incluso in una somma di 25 PFAS con un SQA nell’allegato I della direttiva 2008/105/CE. In occasione del prossimo riesame, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di fissare un SQA distinto per il TFA nell’allegato I della direttiva 2008/105/CE. Per quanto riguarda le acque sotterranee, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di stabilire una norma di qualità per il TFA – considerato separatamente o come parte di una somma –, nell’allegato I della direttiva 2006/118/CE, tenendo conto delle più recenti conoscenze scientifiche in materia di TFA, compreso il lavoro svolto dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche ( European Chemicals Agency – ECHA), dall’ EFSA e dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). È opportuno altresì tenere conto delle future modifiche della direttiva (UE) 2020/2184. (19) È necessario acquisire maggiori conoscenze sulla presenza, l’importanza e la sensibilità degli ecosistemi delle acque sotterranee al fine di proteggerli adeguatamente. In sede di attuazione o revisione delle direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE è pertanto opportuno incoraggiare, finanziare e condurre ulteriori ricerche scientifiche, i cui risultati dovrebbero essere diffusi, e ove necessario presi in considerazione, insieme alle conoscenze esistenti. La Commissione dovrebbe collaborare con gli Stati membri nell’ambito della strategia comune di attuazione della direttiva 2000/60/CE al fine di definire una metodologia per individuare gli ecosistemi delle acque sotterranee. Non appena sia disponibile una metodologia affidabile, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, applicarla e, ove necessario, fissare standard più rigorosi per proteggere tali ecosistemi. (20) La direttiva 2000/60/CE impone agli Stati membri di individuare i corpi idrici utilizzati per l’estrazione di acque destinate al consumo umano, di monitorarli e di adottare le misure necessarie al fine di impedire il peggioramento della loro qualità e ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile. In tale contesto, le microplastiche sono state identificate come potenziale rischio per la salute umana, ma sono necessari maggiori dati di monitoraggio per confermare la necessità di fissare standard di qualità per le microplastiche nelle acque superficiali e sotterranee. Le microplastiche dovrebbero pertanto essere incluse negli elenchi di controllo delle acque superficiali e sotterranee e dovrebbero essere monitorate non appena siano disponibili metodi adeguati a tale scopo. In tale contesto è opportuno tenere conto delle metodologie per il monitoraggio e la valutazione dei rischi associati alle microplastiche nell’acqua potabile, elaborate a norma della direttiva (UE) 2020/2184. (21) i decessi riconducibili a infezioni da resistenza agli antimicrobici nel 2019, in tutto il mondo, siano compresi tra 900 000 e 1,7 milioni. Allo stesso tempo, sono emerse preoccupazioni in merito al rischio che la presenza di microrganismi e geni resistenti agli antimicrobici nell’ambiente acquatico porti allo sviluppo della resistenza agli antimicrobici, ma il monitoraggio è stato scarso. È opportuno includere negli elenchi di controllo delle acque superficiali e sotterranee, nonché sottoporre a monitoraggio, anche indicatori adeguati alla presenza, all’evoluzione o alla trasmissione della resistenza agli antimicrobici, non appena saranno sviluppati metodi adeguati. Ciò è in linea con il piano d’azione europeo «One Health» contro la resistenza antimicrobica, adottato dalla Commissione nel giugno 2017, e con la comunicazione della Commissione del 25 novembre 2020 dal titolo «Strategia farmaceutica per l’Europa», che affronta anch’essa tale problema. (22) Le direttive 2006/118/CE e 2008/105/CE dovrebbero includere ciascuna un allegato che elenchi le sostanze, i gruppi di sostanze e gli indicatori selezionati da prendere in considerazione, da parte della Commissione, in occasione del prossimo riesame di tali direttive, in attesa che siano metodologie di monitoraggio affidabili e standard di qualità o soglie di allerta adeguati e che venga confermato in via definitiva che essi presentano un rischio per le acque sotterranee o superficiali o proveniente da tali acque. Tale conferma potrebbe, se necessario, essere ottenuta includendo le sostanze, i gruppi di sostanze o gli indicatori nel pertinente elenco di controllo. (23) I metodi di analisi chimica convenzionali utilizzati per il monitoraggio delle sostanze ai sensi delle direttive 2000/60/CE, 2006/118/CE e 2008/105/CE non possono, in linea generale, determinare il rischio cumulativo derivante dalle miscele di sostanze. Vista la sempre maggiore consapevolezza del ruolo significativo delle miscele e dunque dell’importanza del monitoraggio basato sugli effetti per determinare lo stato chimico, e considerato che per le sostanze ad azione estrogenica esistono già metodi sufficientemente solidi di monitoraggio basato sugli effetti, gli Stati membri dovrebbero applicare tali metodi per valutare gli effetti cumulativi delle sostanze ad azione estrogenica nelle acque superficiali per un periodo di almeno due anni. In questo modo sarà possibile confrontare i risultati basati sugli effetti e quelli ottenuti con i metodi convenzionali per il monitoraggio delle tre sostanze farmaceutiche ad azione estrogenica di cui all’allegato I della direttiva 2008/105/CE. A tal fine, la Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che stabilisca le specifiche tecniche per monitorare le sostanze ad azione estrogenica utilizzando metodi di monitoraggio basati sugli effetti. La Commissione dovrebbe inoltre pubblicare una relazione sul confronto dei risultati basati sugli effetti con i risultati ottenuti utilizzando metodi convenzionali e la relativa analisi dovrebbe essere utilizzata per valutare se i metodi di monitoraggio basati sugli effetti generino dati sufficientemente solidi e accurati e possano quindi essere utilizzati come metodi di screening affidabili. L’utilizzo di tali metodi di screening presenterebbe il vantaggio di poter includere gli effetti di tutte le sostanze ad azione estrogenica aventi effetti simili, non solo di quelle elencate nell’allegato I della direttiva 2008/105/CE, e potrebbero anche sostituire il monitoraggio sostanza per sostanza in molti siti. È opportuno definire il concetto di soglie di allerta basate sugli effetti. La definizione di buono stato chimico delle acque superficiali nella direttiva 2000/60/CE dovrebbe essere modificata affinché in futuro possa comprendere anche le soglie di allerta eventualmente fissate per valutare i risultati del monitoraggio basato sugli effetti. (24) Mentre la direttiva 2006/118/CE affronta in una certa misura il rischio derivante dalle miscele di pesticidi con una norma di qualità per il totale dei pesticidi, la direttiva 2008/105/CE non copre il rischio derivante da tali miscele. Per far fronte almeno in parte a tale rischio cumulativo, è pertanto opportuno fissare un SQA per la somma dei pesticidi già inclusi nell’elenco delle sostanze prioritarie da monitorare nelle acque e tale SQA dovrebbe essere preso in considerazione nella valutazione dello stato chimico. Per tenere maggiormente conto del rischio derivante dalle miscele in futuro, in occasione del prossimo riesame la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di fissare standard per la somma o le somme di pesticidi selezionati, eventualmente in base alla modalità d’azione e possibilmente in relazione a un maggior numero di pesticidi rispetto a quelli elencati singolarmente nell’allegato I della direttiva 2008/105/CE. Per tale motivo è opportuno aggiungere in un nuovo allegato di tale direttiva «somma (somme) di pesticidi selezionati per modalità d’azione». Nel fissare un SQA per il totale dei pesticidi, la Commissione dovrebbe inoltre valutare la possibilità di adottare un approccio basato sul rischio, avvalendosi di un metodo di monitoraggio adeguato. Poiché le norme di qualità generiche di 0,1 μg/L e 0,5 μg/L per i singoli pesticidi e per il totale dei pesticidi nelle acque sotterranee di cui all’allegato I della direttiva 2006/118/CE sono state stabilite negli anni 1980 e presentano limiti dovuti alla sensibilità dei metodi di analisi disponibili all’epoca, potrebbero non offrire una protezione sufficiente della salute umana o dell’ambiente. In occasione del prossimo riesame dell’elenco degli inquinanti nelle acque sotterranee, la Commissione dovrebbe pertanto riesaminare tali valori. (25) A seguito del riesame dell’elenco delle sostanze di cui all’allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE, la Commissione ha individuato una serie di sostanze che potrebbe stralciare dall’elenco in quanto non presentano più un rischio diffuso per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico all’interno dell’Unione. Tuttavia, poiché tali sostanze presentano ancora un rischio in alcuni Stati membri, è opportuno includerle, con i rispettivi SQA, in un nuovo allegato della direttiva 2008/105/CE. Gli Stati membri dovrebbero continuare a monitorare tali sostanze qualora le identificassero come inquinanti che destano preoccupazione a livello nazionale, regionale o locale e ad applicare di conseguenza gli SQA. È stata presa in considerazione l’eventualità di deselezionare alcune altre sostanze, le quali però sono state mantenute nell’elenco data la necessità di stabilire se le rispettive concentrazioni mostrino una tendenza al ribasso. Per alcune di esse, il monitoraggio in conformità delle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE contribuisce anche all’adempimento degli obblighi di monitoraggio previsti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ( 17 ) («convenzione di Stoccolma»), firmata a Stoccolma il 22 maggio 2001, e dal regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 18 ) . (26) Conformemente alla convenzione di Stoccolma e al regolamento (UE) 2019/1021, gli Stati membri sono obbligati a garantire la tutela della salute umana e dell’ambiente dagli inquinanti organici persistenti. Gli Stati membri sono tenuti a monitorare la presenza di inquinanti organici persistenti nell’ambiente in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/1021 in attuazione delle prescrizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della convenzione di Stoccolma. (27) Finora gli inquinanti specifici dei bacini idrografici che non sono classificati come sostanze prioritarie ai sensi della direttiva 2000/60/CE dovevano rispettare SQA nazionali ed erano conteggiati come elementi di qualità fisico-chimica a sostegno della valutazione dello stato ecologico delle acque superficiali. Gli Stati membri potevano inoltre fissare i propri valori soglia per le acque sotterranee, anche per le sostanze sintetiche antropogeniche. Questa flessibilità ha portato a risultati non ottimali in termini sia di comparabilità dello stato dei corpi idrici tra gli Stati membri che di protezione dell’ambiente. È pertanto necessario prevedere una procedura che consenta di raggiungere un accordo a livello dell’Unione sugli SQA e sui valori soglia da applicare a tali sostanze se sono fonte di preoccupazione su scala nazionale come anche istituire registri dei valori soglia applicabili nell’allegato II della direttiva 2006/118/CE e degli SQA applicabili in un nuovo allegato della direttiva 2008/105/CE. Gli Stati membri dovrebbero applicare gli SQA e i valori soglia armonizzati solo per valutare lo stato dei loro corpi idrici nei distretti idrografici in cui sia stato individuato un rischio derivante da tali sostanze. (28) Inoltre, l’inserimento degli inquinanti specifici dei bacini idrografici nella definizione di stato chimico delle acque superficiali garantisce un approccio più coordinato, coerente e trasparente in termini di monitoraggio e valutazione dello stato chimico dei corpi idrici superficiali e delle relative informazioni destinate al pubblico. Favorisce anche un approccio più mirato all’individuazione e all’attuazione di misure per affrontare tutte le questioni relative alle sostanze chimiche in prospettiva olistica e in modo più efficace ed efficiente. È pertanto opportuno modificare le definizioni di «stato ecologico» e «stato chimico» come pure ampliare il significato di «stato chimico» per includere anche gli inquinanti specifici dei bacini idrografici, che finora rientravano nella definizione di «stato ecologico» di cui all’allegato V della direttiva 2000/60/CE. Di conseguenza è opportuno includere nella direttiva 2008/105/CE il concetto di SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici e le relative procedure. Lo stato di un corpo idrico non dovrebbe essere considerato deteriorato solo a causa di tale modifica. (29) I meccanismi dell’elenco di controllo delle acque superficiali e sotterranee mirano a raccogliere informazioni sulla presenza e sulla distribuzione di sostanze potenzialmente preoccupanti nell’ambiente acquatico per le quali finora sono state raccolte scarse informazioni e spesso non sono disponibili metodi di analisi standardizzati. Inoltre, per le sostanze elencate nell’allegato I della direttiva 2006/118/CE e nell’allegato I della direttiva 2008/105/CE, i metodi di analisi disponibili sul mercato non sempre sono sufficientemente sensibili per raggiungere gli standard di qualità proposti. Lo sviluppo di nuovi metodi e il monitoraggio di un maggior numero di sostanze, gruppi di sostanze o indicatori è impegnativo e comporta costi più elevati, ma anche la necessità di rafforzare la capacità amministrativa negli Stati membri, in particolare quelli con minori risorse. In tal senso, l’istituzione di un centro di monitoraggio comune incaricato di gestire gli obblighi di monitoraggio laddove richiesto dagli Stati membri potrebbe aiutare questi ultimi a svolgere tale compito impegnativo, alleviandone gli oneri finanziari e amministrativi. La Commissione dovrebbe valutare le opzioni per l’istituzione, il finanziamento e il funzionamento di tale centro di monitoraggio. L’utilizzo di tale centro dovrebbe essere volontario e accessibile a tutti gli Stati membri interessati, fatti salvi i provvedimenti già presi a livello nazionale. (30) Varie sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea hanno chiarito il concetto di deterioramento dello stato. È pertanto opportuno introdurre nella direttiva 2000/60/CE una definizione di deterioramento dello stato. Come indicato nell’allegato V della medesima direttiva, lo stato di un corpo idrico superficiale comprende sia il suo stato ecologico sia quello chimico e lo stato di un corpo idrico sotterraneo è determinato dal suo stato sia quantitativo sia chimico. Anziché fare riferimento a ciascuno di tali elementi separatamente nella definizione, si dovrebbe fare semplicemente riferimento all’allegato V di tale direttiva. Se lo stato di un elemento di qualità delle acque superficiali a cui è attribuita la valutazione «cattivo» o «mancato conseguimento dello stato buono» o lo stato di un elemento di qualità delle acque sotterranee a cui è attribuita la valutazione «scarso» si deteriora ulteriormente, tale deterioramento dovrebbe essere considerato anche un deterioramento dello stato del corpo idrico. (31) Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, combinate con aggiunte agli elenchi delle sostanze e standard più rigorosi per gli inquinanti esistenti, hanno reso più difficile l’applicazione del principio di non deterioramento di cui alla direttiva 2000/60/CE, in particolare per i progetti che hanno un impatto negativo a breve termine sui corpi idrici o per i progetti e le attività che hanno un impatto negativo sui corpi idrici a causa del trasferimento di acque o sedimenti contenenti inquinanti. Nel caso di progetti che hanno un impatto negativo a breve termine su uno o più elementi di qualità di un corpo idrico, è essenziale confermare che l’impatto negativo su tali elementi di qualità non è più rilevabile dopo un anno o, per gli elementi di qualità biologica, dopo un massimo di tre anni. Per accertare che l’impatto negativo non sia più presente, gli Stati membri dovrebbero potersi avvalere delle modalità di monitoraggio esistenti. Tuttavia, tali modalità potrebbero non essere sufficienti, ad esempio quando lo stato è solitamente determinato mediante estrapolazione o se gli elementi di qualità interessati non sono quelli ritenuti più sensibili alle pressioni e agli impatti ordinari e pertanto non regolarmente monitorati. In tali casi, la verifica ex post dovrebbe essere effettuata attraverso un monitoraggio supplementare e mirato. Nel caso di progetti o attività che hanno un impatto negativo sui corpi idrici a seguito del trasferimento di acque o sedimenti inquinati, le concentrazioni di inquinanti nel corpo idrico donatore potrebbero diminuire e quelle nel corpo idrico ricevente potrebbero aumentare anche in assenza di una variazione complessiva del bilancio di massa degli inquinanti. Tali attività comprendono lo scarico di acque di drenaggio contaminate provenienti da lavori di costruzione o il trasferimento di sedimenti dragati per la protezione dalle alluvioni o per la navigazione e dovrebbero essere consentite, a condizione che siano soddisfatti vari criteri. Tali criteri dovrebbero includere un obbligo che preveda che tutte le misure praticabili, compreso il trattamento, volte ad attenuare gli effetti negativi siano adottate, che lo stato chimico del corpo idrico superficiale ricevente sia già inferiore a buono per quanto riguarda la maggior parte delle sostanze trasferite, in particolare le sostanze più persistenti e bioaccumulabili come le PFAS, e che le informazioni sui criteri e i motivi del trasferimento siano fornite nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico. I criteri sono intesi a garantire il mantenimento del livello generale di tutela della salute umana e dell’ambiente previsto dalla direttiva 2000/60/CE. Il trasferimento di acque o sedimenti inquinati non dovrebbe pregiudicare la qualità delle fonti di acqua potabile e dovrebbe pertanto essere definita una zona adiacente ai punti di estrazione per la produzione di acqua potabile in cui siano necessarie precauzioni più rigorose. Qualora gli Stati membri abbiano già definito zone di salvaguardia a norma dell’articolo 7 della direttiva 2000/60/CE o dell’articolo 8 della direttiva (UE) 2020/2184, tali zone potrebbero servire allo scopo. (32) La transizione verde e altre attività di interesse pubblico, come nei settori della sicurezza e della difesa, richiedono investimenti consistenti nelle nuove tecnologie e nel loro sviluppo, il che può essere potenzialmente difficile da conciliare con gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE, ad esempio se richiedono l’estrazione e l’uso di materie prime critiche che comportano emissioni di sostanze che destano nuove preoccupazioni. È importante valutare i potenziali rischi per l’ambiente o la salute umana derivanti da tali sostanze. Tale aspetto dovrebbe essere preso in considerazione al momento di inserire sostanze negli elenchi di controllo. È altrettanto importante individuare i potenziali conflitti tra tali obiettivi generali ed elaborare risposte adeguate. Ciò potrebbe avvenire nell’ambito della relazione sull’attuazione elaborata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2000/60/CE. (33) Per garantire un approccio armonizzato e condizioni di parità nell’Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE allo scopo di modificare l’allegato II, parti A e C, e gli allegati III e IV della direttiva 2006/118/CE concernenti le linee guida per la fissazione di valori soglia da parte degli Stati membri, le informazioni che gli Stati membri devono fornire in relazione agli inquinanti e agli indicatori di inquinamento per i quali sono stati stabiliti valori soglia, la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee e l’individuazione e l’inversione di tendenze all’aumento significative e durature. (34) Vista la necessità di adeguarsi rapidamente alle conoscenze scientifiche e tecniche come anche di garantire un approccio armonizzato e condizioni di parità nell’Unione per quanto riguarda la procedura per ottenere gli SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE al fine di modificare l’allegato II, parte B, della direttiva 2008/105/CE. (35) Il riesame dell’elenco delle sostanze prioritarie figurante nell’allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE ha evidenziato che varie sostanze prioritarie non destano più preoccupazione a livello dell’Unione e pertanto non dovrebbero più essere incluse in tale allegato. Tali sostanze dovrebbero quindi essere considerate inquinanti specifici dei bacini idrografici e inserite in un nuovo allegato della direttiva 2008/105/CE insieme agli SQA corrispondenti. (36) Per garantire condizioni di parità nell’Unione e rendere comparabile lo stato dei corpi idrici tra gli Stati membri è necessario armonizzare i valori soglia nazionali per alcuni inquinanti sintetici antropogenici delle acque sotterranee. Ove necessario, è opportuno stabilire valori soglia a livello dell’Unione per gli inquinanti di origine antropica o per i prodotti della loro degradazione o decomposizione, a condizione che tali inquinanti e prodotti di degradazione non siano presenti naturalmente nelle acque sotterranee oppure, se esistono controparti naturali identiche, che i loro livelli di fondo naturale siano, al massimo, bassi. Tali valori soglia dovrebbero essere inclusi nel registro dei valori soglia armonizzati per le sostanze sintetiche antropogeniche nelle acque sotterranee che destano preoccupazione a livello nazionale, regionale o locale in una nuova parte D dell’allegato II della direttiva 2006/118/CE. È opportuno includere un valore soglia armonizzato per le singole sostanze farmaceutiche che dovrebbe essere applicato dagli Stati membri a qualsiasi sostanza attiva farmaceutica che si ritenga presenti un rischio a livello nazionale, a meno che non sia stato fissato uno standard o un valore limite più rigoroso specificamente per tale sostanza a livello dell’Unione o nazionale. (37) Tutte le disposizioni della direttiva 2006/118/CE che riguardano la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee dovrebbero essere adattate tenendo conto dell’introduzione della terza categoria di valori soglia armonizzati in una nuova parte D dell’allegato II di detta direttiva, che si aggiunge alle norme di qualità stabilite nell’allegato I della medesima e ai valori soglia nazionali fissati secondo la metodologia di cui all’allegato II, parte A, della medesima. (38) Per garantire un processo decisionale efficace e coerente e creare sinergie con le attività svolte nel quadro di altri atti normativi dell’Unione sulle sostanze chimiche, è opportuno conferire all’ECHA un ruolo permanente e chiaramente delimitato nell’individuazione delle sostanze prioritarie da includere negli elenchi di controllo e negli elenchi di sostanze degli allegati I e II della direttiva 2008/105/CE e degli allegati I e II della direttiva 2006/118/CE, nonché nell’ottenimento di adeguati standard di qualità basati su dati scientifici. Il comitato per la valutazione dei rischi ( Committee for Risk Assessment – RAC) e il comitato per l’analisi socioeconomica ( Committee for Socio-Economic Analysis – SEAC) dell’ECHA dovrebbero agevolare lo svolgimento di determinati compiti attribuiti all’ECHA formulando pareri. L’ECHA dovrebbe inoltre garantire un migliore coordinamento tra i vari atti normativi in materia ambientale mettendo a disposizione del pubblico le pertinenti relazioni scientifiche così da offrire maggiore trasparenza in merito agli inquinanti inseriti in un elenco di controllo o all’elaborazione di SQA o valori soglia a livello nazionale o dell’Unione. Quando ricava valori soglia per le sostanze farmaceutiche, l’ECHA dovrebbe mantenere stretti contatti con l’Agenzia europea per i medicinali ( European Medicines Agency – EMA). (39) Dal controllo dell’adeguatezza è emersa la necessità di una comunicazione elettronica più frequente e semplificata per promuovere una migliore attuazione e applicazione della normativa dell’Unione in materia di acque. Dato che il suo ruolo prevede anche di monitorare a cadenza più regolare lo stato dell’inquinamento descritto nel piano d’azione per l’inquinamento zero, l’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) dovrebbe favorire questa comunicazione più frequente e semplificata dei dati di monitoraggio da parte degli Stati membri. È importante che tali informazioni ambientali essenziali siano messe tempestivamente a disposizione del pubblico e della Commissione. Fatti salvi gli obblighi in materia di frequenza del monitoraggio di cui alle direttive 2000/60/CE, 2006/118/CE e 2008/105/CE e nella misura in cui gli obblighi di monitoraggio previsti da tali direttive abbiano condotto alla generazione di nuovi dati di monitoraggio, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione del pubblico e dell’AEA i seguenti dati: i) ogni tre anni, i dati di monitoraggio degli elementi di qualità biologica nelle acque superficiali raccolti e validati nei tre anni precedenti; e ii) ogni due anni, i dati di monitoraggio degli elementi di qualità chimica nelle acque superficiali e sotterranee raccolti e validati nei due anni precedenti. Tale processo dovrebbe avere luogo attraverso i meccanismi elettronici esistenti di trasmissione dei dati, come il sistema Reportnet dell’AEA, con automazione al momento della presentazione, in linea con i pertinenti flussi di dati del sistema d’informazione sulle acque per l’Europa - stato dell’ambiente. Gli Stati membri sono incoraggiati a mettere a disposizione del pubblico e dell’AEA, con cadenza annuale, i dati di monitoraggio sugli elementi di qualità chimica. La comunicazione dello stato continuerà ad essere effettuata nei piani di gestione dei bacini idrografici, presentati ogni sei anni. Si prevedono oneri amministrativi limitati, in quanto gli Stati membri sono già tenuti a rendere pubbliche le categorie tematiche di dati territoriali nell’ambito delle direttive 2007/2/CE ( 19 ) e (UE) 2019/1024 ( 20 ) del Parlamento europeo e del Consiglio. (40) La valutazione dello stato a norma della direttiva 2000/60/CE si basa sul principio «one out, all out» e dovrebbe rimanere tale. È pertanto importante che gli Stati membri adottino tutte le misure possibili per conseguire un buono stato o un buon potenziale, a seconda dei casi, in relazione a ciascun singolo elemento di qualità pertinente. Allo stesso tempo, per garantire che i progressi o la mancanza di progressi riguardo ai singoli elementi di qualità siano visibili, anche quando non tutti raggiungono un buono stato o un buon potenziale, e che si possano comparare i progressi o la mancanza di progressi nei vari Stati membri, è opportuno elaborare e armonizzare a livello dell’Unione indicatori di progresso per la presentazione e la comunicazione uniformi, da parte degli Stati membri, dello stato o del potenziale di tali singoli elementi di qualità in modo disaggregato. Tali indicatori di progresso dovrebbero essere interpretati fatti salvi i risultati ottenuti dall’applicazione del principio «one out, all out». (41) Una migliore integrazione dei flussi di dati comunicati all’AEA conformemente alla normativa dell’Unione in materia di acque, e in particolare degli inventari delle emissioni previsti dalla direttiva 2008/105/CE, con i flussi di dati comunicati al portale sulle emissioni industriali a norma della direttiva 2010/75/UE e del regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 21 ) renderà più semplice ed efficiente la comunicazione degli inventari prevista dall’articolo 5 della direttiva 2008/105/CE. Allo stesso tempo ridurrà gli oneri amministrativi e i picchi di lavoro nella fase di preparazione dei piani di gestione dei bacini idrografici. La comunicazione semplificata, insieme all’abolizione delle relazioni provvisorie che riferiscono i progressi realizzati nell’attuazione dei programmi di misure, rivelatesi inefficaci, consentirà agli Stati membri di concentrare maggiori sforzi nella comunicazione delle emissioni che fino a poco tempo fa non erano contemplate dalla normativa sulle emissioni industriali, benché rientrino nella comunicazione delle emissioni prevista dall’articolo 5 della direttiva 2008/105/CE. (42) Il trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea ( 22 ) , firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, ha introdotto la distinzione tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti delegati, che sono atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo, e le competenze conferite alla Commissione di adottare atti di esecuzione, che sono atti che garantiscono condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione. È opportuno allineare le direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE al quadro giuridico introdotto da tale trattato. (43) Il potere conferito dall’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/60/CE, che prevede il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, soddisfa i criteri di cui all’articolo 290, paragrafo 1, TFUE, in quanto riguarda gli adeguamenti degli allegati della direttiva e l’adozione di norme che la integrano. Dovrebbe pertanto essere convertito nel potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati. Il potere conferito nell’allegato V, sezione 1.4.1, punto ix), della direttiva 2000/60/CE, che prevede il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, soddisfa i criteri di cui all’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, in quanto riguarda condizioni uniformi per l’attuazione di tale direttiva. Dovrebbe pertanto essere convertito nel potere conferito alla Commissione di adottare atti di esecuzione. (44) Il potere conferito dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2006/118/CE, che prevede il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, soddisfa i criteri di cui all’articolo 290, paragrafo 1, TFUE, in quanto riguarda gli adeguamenti dell’allegato II, parti A e C, nonché degli allegati III e IV della direttiva. Dovrebbe pertanto essere convertito nel potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati. (45) È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori sugli atti delegati, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ( 23 ) . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. (46) Il potere conferito dall’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE, che prevede il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, soddisfa i criteri dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, in quanto riguarda l’adozione di specifiche tecniche e metodi standardizzati per l’analisi e il monitoraggio dello stato delle acque e mira, pertanto, a garantire condizioni uniformi per l’attuazione armonizzata di tale direttiva. Dovrebbe pertanto essere convertito nel potere conferito alla Commissione di adottare atti di esecuzione. Al fine di garantire la comparabilità dei dati, il potere conferito dovrebbe includere anche la definizione di formati per la comunicazione dei dati sul monitoraggio e sullo stato conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE. I poteri di esecuzione conferiti alla Commissione dovrebbero essere esercitati conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 24 ) . (47) Gli esperti degli Stati membri dovrebbero continuare a essere coinvolti nella regolare cooperazione promossa nel quadro della strategia comune di attuazione della direttiva 2000/60/CE, in particolare nei gruppi di lavoro istituiti nell’ambito della stessa, e pertanto dovrebbero essere strettamente coinvolti specialmente nella revisione degli elenchi di controllo, nell’aggiornamento degli elenchi degli inquinanti e nella definizione dei formati di comunicazione. (48) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2000/60/CE per definire specifiche tecniche e metodi standardizzati per l’analisi e il monitoraggio dello stato delle acque conformemente all’allegato V di tale direttiva, elaborare formati per la comunicazione dei dati relativi al monitoraggio e allo stato, adottare i risultati degli esercizi di intercalibrazione e i valori fissati per le classificazioni adottate nei sistemi di monitoraggio degli Stati membri conformemente all’allegato V, sezione 1.4.1, punto ix), di tale direttiva nonché adottare indicatori di progresso che consentano di confrontare i progressi compiuti dagli Stati membri verso il conseguimento del buono stato o del buon potenziale dei loro corpi idrici. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. (49) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2006/118/CE, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare un elenco di controllo delle acque sotterranee e stabilire un elenco dei metaboliti rilevanti e non rilevanti delle sostanze dei pesticidi. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. (50) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2008/105/CE è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare formati uniformi per la comunicazione all’AEA delle emissioni da fonti puntuali non contemplate dal regolamento (UE) 2024/1244 e delle emissioni diffuse. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. (51) È necessario tenere conto dei progressi scientifici e tecnici nel campo del monitoraggio dello stato dei corpi idrici conformemente ai requisiti per il monitoraggio indicati nell’allegato V della direttiva 2000/60/CE. Pertanto gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a usare dati e servizi ottenuti mediante tecnologie di telerilevamento, osservazione della Terra, come i servizi Copernicus, sensori e dispositivi in situ, sistemi di monitoraggio online della qualità dell’acqua o dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale nonché dall’analisi e dall’elaborazione avanzata dei dati. Conformemente alla strategia digitale europea, compresi i suoi obiettivi per una maggiore digitalizzazione dei servizi pubblici e delle imprese, gli Stati membri sono incoraggiati a sfruttare il potenziale della digitalizzazione ai fini della gestione delle risorse idriche e, in particolare, del monitoraggio della qualità dell’acqua. È importante valutare la fattibilità tecnica ed economica dell’utilizzo di sistemi online per il monitoraggio continuo, preciso e in tempo reale della qualità dell’acqua ed elaborare, se del caso, orientamenti sulla loro applicazione. Ciò potrebbe avvenire nel contesto della Strategia comune di attuazione della direttiva 2000/60/CE, con l’obiettivo di assistere gli Stati membri nella digitalizzazione, ove possibile e opportuno, delle loro tecniche di monitoraggio della qualità dell’acqua. Gli Stati membri che hanno adottato misure per digitalizzare le tecniche di monitoraggio sono incoraggiati a includere una sintesi di tali misure nei rispettivi piani di gestione dei bacini idrografici. (52) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la diffusione di strumenti digitali quali le tecnologie di telerilevamento e l’osservazione della Terra, come i servizi Copernicus. (53) Le autorità competenti dovrebbero sostenere la formazione, i programmi di sviluppo delle competenze e gli investimenti nel capitale umano per sostenere l’efficace attuazione delle migliori tecnologie e di soluzioni innovative nel quadro della direttiva 2000/60/CE. (54) Conformemente alla Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale ( 25 ) , firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, i membri del pubblico interessato devono avere accesso alla giustizia al fine di contribuire a tutelare il diritto di vivere in un ambiente atto ad assicurare la salute e il benessere delle persone. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire l’accesso alla giustizia a norma della direttiva 2000/60/CE conformemente a tale convenzione. Inoltre, in base alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea, spetta agli organi giurisdizionali degli Stati membri assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti di una persona nell’ambito del diritto dell’Unione. Inoltre, l’articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea (TUE) prevede che gli Stati membri stabiliscano i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. (55) Considerato l’aumento degli eventi atmosferici imprevedibili, in particolare inondazioni estreme e siccità prolungate, e degli incidenti significativi di inquinamento che provocano o aggravano l’inquinamento accidentale transfrontaliero, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire che gli altri Stati membri potenzialmente interessati siano informati senza ritardo di tali incidenti e a instaurare con essi una cooperazione efficace per attenuare gli effetti dell’evento o dell’incidente. È necessario anche rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e semplificare le procedure di cooperazione transfrontaliera in caso di problemi transfrontalieri più strutturali, vale a dire non accidentali e a più lungo termine, che non possono essere risolti a livello di Stato membro, ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 2000/60/CE. Se gli Stati membri hanno già instaurato una cooperazione efficace, occorre tenerne conto. Qualora sia necessario un intervento dell’Unione, le autorità nazionali competenti possono inviare richieste di assistenza al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione, che agevolerà il coordinamento della prestazione dell’assistenza necessaria attraverso il meccanismo unionale di protezione civile, conformemente all’articolo 15 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 26 ) . Inoltre, tenuto conto del fatto che i distretti idrografici possono estendersi anche al di là del territorio dell’Unione, è importante garantire che gli Stati membri attuino effettivamente la direttiva 2000/60/CE nei rispettivi territori. Gli Stati membri dovrebbero inoltre adoperarsi per istituire un coordinamento adeguato con i paesi terzi interessati, il che contribuirebbe al conseguimento degli obiettivi stabiliti in tale direttiva per tali distretti idrografici specifici. (56) La Commissione dovrebbe presentare una relazione sulla possibilità di includere un meccanismo di responsabilità estesa del produttore nella direttiva 2000/60/CE. In tale relazione dovrebbe tenere conto dell’esperienza acquisita in particolare nell’attuazione delle disposizioni relative alla responsabilità estesa del produttore nella legislazione dell’Unione in materia di trattamento delle acque reflue urbane, rifiuti e plastica monouso. (57) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2000/60/CE, 2006/118/CE e 2008/105/CE. (58) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare garantire un elevato livello di protezione ambientale e migliorare la qualità dell’ambiente delle acque dolci europee, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del carattere transfrontaliero dell’inquinamento idrico, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Modifiche della direttiva 2000/60/CE La direttiva 2000/60/CE è così modificata: 1) all’articolo 1, lettera e) il quarto trattino è sostituito dal seguente: «— realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l’inquinamento dell’ambiente marino, con un’azione dell’Unione volta ad arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a concentrazioni, nell’ambiente marino, vicine ai valori di fondo per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche.» ; 2) l’articolo 2 è così modificato: a) il punto 24) è sostituito dal seguente: «24) “buono stato chimico delle acque superficiali”: stato chimico necessario per conseguire gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, ossia lo stato chimico raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non supera gli standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie di cui all’allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ) né gli standard di qualità ambientale per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici fissati e applicati a norma dell’articolo 8 quinquies di tale direttiva e nel quale anche le soglie di allerta basate sugli effetti, se disponibili, non sono superate; ( *1 ) Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/105/oj ).»;" b) il punto 30) è sostituito dal seguente: «30) “sostanze prioritarie”: le sostanze elencate nell’allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE, ossia le sostanze che presentano un rischio significativo per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico e che sono riconosciute come prioritarie a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, della presente direttiva;» ; c) sono inseriti i punti seguenti: «30 bis) “sostanze pericolose prioritarie”: sostanze prioritarie identificate come “pericolose” ai sensi della normativa di cui all’articolo 16, paragrafo 3; 30 ter) “inquinanti specifici dei bacini idrografici”: inquinanti che non sono o non sono più considerati sostanze prioritarie, ma che, in base alla valutazione delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici superficiali effettuata conformemente all’allegato II, gli Stati membri ritengono che siano scaricati o depositati in quantità significative in un bacino o sottobacino idrografico e che presentino quindi un rischio significativo per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico nel loro territorio;» ; d) il punto 35) è sostituito dal seguente: «35) “standard di qualità ambientale”: la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti o nel biota che non deve essere superata per tutelare la salute umana e l’ambiente;» ; e) è inserito il punto seguente: «35 bis) “soglia di allerta basata sugli effetti”: soglia per gli effetti di un inquinante o di un gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti o nel biota, misurati con un metodo di monitoraggio basato sugli effetti appropriato e scientificamente validato, al di sopra della quale potrebbero verificarsi effetti negativi sulla salute umana o sull’ambiente derivanti da tale inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti o nel biota;» ; f) il punto 37) è sostituito dal seguente: «37) “acque destinate al consumo umano”: le acque destinate al consumo umano quali definite all’articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *2 ) ; ( *2 ) Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ( GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj ).»;" g) è aggiunto il punto seguente: «42) “deterioramento dello stato di un corpo idrico”: abbassamento di una classe dello stato di almeno uno degli elementi di qualità ai sensi dell’allegato V, anche se tale abbassamento non si traduce in una diminuzione della classificazione del corpo idrico nel suo complesso; tuttavia, se un elemento di qualità appartiene già alla classe più bassa, qualsiasi ulteriore deterioramento di tale elemento costituisce un deterioramento dello stato del corpo idrico.» ; 3) l’articolo 4 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) alla lettera a), i punti i), ii) e iii) sono sostituiti dai seguenti: «i) gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali, fatta salva l’applicazione dei paragrafi da 6 a 7 ter e fermo restando il paragrafo 8; ii) gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi idrici superficiali, fatta salva l’applicazione del punto iii) del presente paragrafo per i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all’allegato V entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, fatte salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l’applicazione dei paragrafi da 5 a 7 ter e fermo restando il paragrafo 8; iii) gli Stati membri proteggono e migliorano tutti i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buon potenziale ecologico e un buono stato chimico delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all’allegato V entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, fatte salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l’applicazione dei paragrafi da 5 a 7 ter e fermo restando il paragrafo 8;» ; ii) alla lettera b), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti: «i) gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire o limitare l’immissione di inquinanti nelle acque sotterranee e per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei, fatta salva l’applicazione dei paragrafi da 6 a 7 ter del presente articolo, fermo restando il paragrafo 8 dello stesso e fatta salva l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera j); ii) gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi idrici sotterranei e assicurano un equilibrio tra l’estrazione e il ravvenamento delle acque sotterranee, al fine di raggiungere un buono stato delle acque sotterranee in base alle disposizioni di cui all’allegato V entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, fatte salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 del presente articolo e l’applicazione dei paragrafi da 5 a 7 ter dello stesso, fermo restando il paragrafo 8 dello stesso e fatta salva l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera j);» ; iii) alla lettera b), punto iii), il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le misure volte a conseguire l’inversione di tendenza vengono attuate a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, della presente direttiva, e dell’articolo 5 e dell’allegato IV della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *3 ) , fatta salva l’applicazione dei paragrafi da 6 a 7 ter del presente articolo e fermo restando il paragrafo 8 dello stesso. ( *3 ) Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla prevenzione e il controllo dell’inquinamento delle acque sotterranee ( GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/118/oj ).»;" b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «7 bis.   Gli Stati membri non violano la presente direttiva qualora un qualsiasi impatto negativo a breve termine su uno o più elementi di qualità di un corpo idrico, dovuto a un nuovo progetto o alla modifica di un progetto esistente in tale corpo idrico, non sia più rilevabile dopo un anno o, per gli elementi di qualità biologica, dopo un massimo di tre anni dall’avvio dell’esecuzione del progetto, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’impatto negativo non è il risultato di scarichi diretti, emissioni o perdite di un inquinante; b) la possibilità che l’impatto negativo si verifichi è valutata ex ante in modo affidabile da un’autorità competente, con la conclusione che non vi sarà alcun impatto negativo per il corpo idrico interessato o per gli eventuali corpi idrici a esso connessi dopo un anno oppure, per gli elementi di qualità biologica, dopo un massimo di tre anni; c) viene effettuata una verifica ex post; d) sono adottate tutte le misure praticabili per mitigare gli eventuali impatti negativi sul corpo idrico e sugli eventuali corpi idrici connessi; e e) nel piano di gestione del bacino idrografico previsto dall’articolo 13 è inclusa una sintesi delle principali attività svolte conformemente al presente paragrafo, dei pertinenti risultati della verifica ex post e delle misure adottate per mitigare gli impatti negativi. Ai fini della verifica ex post di cui al primo comma, lettera c), possono essere utilizzate le modalità di monitoraggio esistenti istituite a norma dell’allegato V, integrate ove necessario da un monitoraggio supplementare ad hoc. 7 ter.   Gli Stati membri non violano la presente direttiva qualora si verifichi un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale ricevente a seguito del trasferimento, causato da attività umane, di acque o sedimenti all’interno dello stesso corpo idrico superficiale o da un altro corpo idrico superficiale, ovvero da un corpo idrico sotterraneo al corpo idrico superficiale ricevente, senza conseguente aumento netto del carico di inquinanti, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) sono adottati tutti i provvedimenti praticabili, in particolare il trattamento delle acque o dei sedimenti, se fattibile, per ridurre al minimo il trasferimento del carico di inquinanti al fine di mitigare gli effetti negativi sullo stato dei corpi idrici che subiscono l’impatto del trasferimento; b) è stabilita la composizione delle acque o dei sedimenti da trasferire e il trasferimento non comporta un aumento del rischio complessivo per la salute umana e l’ambiente rispetto al rischio esistente prima del trasferimento; c) è confermato che lo stato chimico del corpo idrico superficiale ricevente è già inferiore a buono per quanto riguarda la maggior parte degli inquinanti trasferiti, in particolare quelli più persistenti e bioaccumulabili, e non si prevede che lo stato ecologico o il potenziale ecologico del corpo idrico ricevente rientri in una classe inferiore a seguito del trasferimento di tali inquinanti; d) il trasferimento non comporta un aumento della depurazione necessaria per la produzione di acqua potabile; e) all’interno del corpo idrico ricevente è stata definita una zona, intorno ai punti di estrazione delle acque destinate al consumo umano, in cui è vietato il trasferimento; f) non esistono opzioni ambientali significativamente migliori per motivi di fattibilità tecnica o costi sproporzionati; g) il trasferimento è soggetto a regolamentazione o autorizzazione preventive; e h) una sintesi, comprendente le informazioni di cui alle lettere da a) a g) del presente paragrafo e i motivi del trasferimento, è inclusa nel piano di gestione del bacino idrografico previsto dall’articolo 13.» ; c) i paragrafi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: «8.   Gli Stati membri, nell’applicare i paragrafi da 3 a 7 ter, assicurano che il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva in altri corpi idrici dello stesso distretto idrografico non sia escluso o pregiudicato in modo permanente e che l’applicazione di tali disposizioni sia coerente con l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione in materia di ambiente. 9.   Gli Stati membri adottano provvedimenti per garantire che l’applicazione delle nuove disposizioni, inclusa l’applicazione dei paragrafi da 3 a 7 ter, garantisca almeno il medesimo livello di protezione rispetto alla vigente legislazione dell’Unione.» ; 4) l’articolo 7, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2.   Per ciascuno dei corpi idrici individuati a norma del paragrafo 1 del presente articolo, oltre a conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 4 della presente direttiva attenendosi ai requisiti prescritti dalla presente direttiva, e per i corpi idrici superficiali, compresi gli standard di qualità fissati a livello dell’Unione in conformità dell’articolo 16 della presente direttiva, gli Stati membri provvedono a che, secondo il regime di trattamento delle acque applicato e conformemente alla normativa dell’Unione, l’acqua risultante soddisfi i requisiti della direttiva (UE) 2020/2184.» ; 5) l’articolo 8 è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire specifiche tecniche e metodi standardizzati per l’analisi e il monitoraggio dello stato delle acque conformemente all’allegato V, per elaborare i formati per la comunicazione dei dati relativi al monitoraggio e allo stato, per adottare i risultati degli esercizi di intercalibrazione e i valori fissati per le classificazioni adottate nei sistemi di monitoraggio degli Stati membri conformemente all’allegato V, sezione 1.4.1, punto ix), e per adottare indicatori di progresso che consentano di raffrontare i progressi compiuti dagli Stati membri verso il conseguimento del buono stato o del buon potenziale dei loro corpi idrici. Al momento di elaborare i formati per la comunicazione dei dati relativi al monitoraggio e allo stato, la Commissione può avvalersi del sostegno tecnico e scientifico reso disponibile dall’Agenzia europea dell’ambiente (AEA). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2.» ; b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «4.   Gli Stati membri assicurano che i dati di monitoraggio degli elementi di qualità biologica nelle acque superficiali disponibili e validati, raccolti conformemente all’allegato V, sezione 1.3, della presente direttiva, siano messi a disposizione del pubblico e dell’AEA ogni tre anni e a che i dati di monitoraggio degli elementi di qualità chimica nelle acque superficiali e sotterranee disponibili e validati, raccolti conformemente all’allegato V, sezioni 1.3 e 2.4, della presente direttiva, siano messi a disposizione del pubblico e dell’AEA ogni due anni per via elettronica conformemente alle direttive 2003/4/CE ( *4 ) , 2007/2/CE ( *5 ) e (UE) 2019/1024 ( *6 ) del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, gli Stati membri usano i formati elaborati a norma del paragrafo 3 del presente articolo e meccanismi automatizzati di comunicazione e trasmissione dei dati in linea con i pertinenti flussi di dati del istema sulle acque per l’Europa - Stato dell’ambiente. 5.   L’AEA provvede affinché le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 4 siano regolarmente elaborate e analizzate allo scopo di renderle disponibili, attraverso i pertinenti portali dell’Unione, per il riutilizzo da parte della Commissione e delle competenti agenzie dell’Unione e di fornire alla Commissione, agli Stati membri e al pubblico informazioni obiettive, affidabili e comparabili conformemente al regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *7 ) . 6.   Entro l’11 novembre 2027, la Commissione pubblica una relazione sulle opzioni per l’istituzione, il finanziamento e il funzionamento di un centro di monitoraggio comune dell’Unione europea. La relazione tiene conto, tra l’altro, di quanto segue: a) il carattere volontario dell’utilizzo di tale centro di monitoraggio comune; b) delle analisi che devono essere effettuate da tale centro, compresa la gamma di sostanze e indicatori da includere negli elenchi stabiliti a norma della presente direttiva, della direttiva 2006/118/CE e della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *8 ) ; c) le fonti di finanziamento di tale centro, che possono includere il cofinanziamento dell’Unione; d) il modello operativo di tale centro, considerando opzioni sia centralizzate che decentrate. A seguito della relazione, la Commissione presenta, ove opportuno, una proposta legislativa al fine di istituire un centro di monitoraggio comune dell’Unione europea. ( *4 ) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio ( GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/4/oj )." ( *5 ) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) ( GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/2/oj )." ( *6 ) Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico ( GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj )." ( *7 ) Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale ( GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/401/oj )." ( *8 ) Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/105/oj ).»;" 6) l’articolo 10 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Per rispettare gli obiettivi, gli standard di qualità e i valori soglia fissati a norma della presente direttiva, gli Stati membri provvedono all’istituzione e all’attuazione di: a) controlli sulle emissioni basati sulle migliori tecniche disponibili; b) valori limite di emissione; c) in caso di impatti diffusi, controlli comprendenti, ove opportuno, le migliori pratiche ambientali, conformemente alla direttiva 91/676/CEE del Consiglio ( *9 ) e alle direttive 2009/128/CE ( *10 ) , 2010/75/UE ( *11 ) e (UE) 2024/3019 ( *12 ) del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché a ogni altra pertinente normativa dell’Unione per affrontare l’inquinamento diffuso o da fonti puntuali, compresa qualsiasi normativa pertinente adottata in conformità dell’articolo 16 della presente direttiva. ( *9 ) Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ( GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/676/oj )." ( *10 ) Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi ( GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/oj )." ( *11 ) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall’allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) ( GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj )." ( *12 ) Direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane ( GU L, 2024/3019, 12.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/3019/oj ).»;" b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Qualora un obiettivo di qualità, uno standard di qualità o una soglia, fissato o fissata a norma della presente direttiva, delle direttive 2006/118/CE o 2008/105/CE o di qualunque altra normativa dell’Unione, prescriva requisiti più severi di quelli che risulterebbero dall’applicazione del paragrafo 2, sono fissati di conseguenza controlli più restrittivi sulle emissioni.» ; 7) l’articolo 11 è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Nell’affrontare il problema dell’inquinamento chimico, gli Stati membri danno priorità, ove possibile, a misure di controllo alla fonte in conformità della pertinente normativa settoriale dell’Unione in materia di inquinamento. Laddove necessario, al fine di conseguire il buono stato dei corpi idrici, sono prese in considerazione anche misure per ridurre il rischio derivante da potenziali inquinanti già presenti nei prodotti e da inquinanti già presenti nell’ambiente.» ; b) al paragrafo 3, la lettera k) è sostituita dalla seguente: «k) in base all’azione intrapresa a norma dell’articolo 16, misure per eliminare l’inquinamento delle acque superficiali causato dalle sostanze pericolose prioritarie e per ridurre progressivamente l’inquinamento da altre sostanze che altrimenti impedirebbe agli Stati membri di conseguire gli obiettivi ambientali fissati all’articolo 4 per i corpi idrici superficiali;» ; c) al paragrafo 5, il secondo trattino è sostituito dal seguente: «— siano riesaminati e riveduti, a seconda delle necessità, i permessi e le autorizzazioni pertinenti,» ; 8) l’articolo 12 è sostituito dal seguente: « Articolo 12 Aspetti che non possono essere affrontati a livello di Stato membro 1.   Qualora uno Stato membro venga a conoscenza di un aspetto che presenta ripercussioni per la gestione delle sue acque ma che non può essere risolto al suo interno, ne dà notifica alle autorità competenti di ogni Stato membro interessato e, quando è interessato un distretto idrografico internazionale, a ogni struttura di coordinamento competente individuata ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, e formula raccomandazioni per risolverlo. 2.   Gli Stati membri interessati cooperano per individuare l’origine dei problemi di cui al paragrafo 1 e le misure necessarie per affrontarli. Gli Stati membri si rispondono vicendevolmente in modo tempestivo e comunque non oltre tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1. 3.   La Commissione è informata di tutte le iniziative di cooperazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo ed è invitata a parteciparvi. Ove opportuno, tenuto conto dei piani comunicati a norma dell’articolo 15, la Commissione valuta se sia necessario intraprendere ulteriori azioni a livello dell’Unione per ridurre gli impatti transfrontalieri sui corpi idrici. 4.   La Commissione presenta le sue osservazioni, entro un termine di sei mesi, in merito alle eventuali raccomandazioni ricevute dagli Stati membri nel contesto della cooperazione di cui ai paragrafi 2 e 3. 5.   Ove uno Stato membro debba far fronte a circostanze eccezionali di origine naturale o antropica o di forza maggiore, in particolare inondazioni estreme, siccità prolungate o episodi di inquinamento significativi, che potrebbero ripercuotersi su corpi idrici situati in altri Stati membri, esso provvede a che le autorità competenti per i corpi idrici interessati in tali Stati membri nonché qualsiasi struttura di coordinamento competente per un distretto idrografico internazionale individuata a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, e la Commissione siano informate senza ritardo, che sia messa in atto, se non esiste già, la necessaria cooperazione tra gli Stati membri interessati e che tale cooperazione sia usata per indagare sulle cause e affrontare le conseguenze delle circostanze eccezionali o degli incidenti e per mobilitare la risposta alle emergenze, secondo il caso.» ; 9) è inserito l’articolo seguente: « Articolo 14 bis Accesso alla giustizia 1.   In linea con l’obiettivo di contribuire all’attuazione della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale ( *13 ) , firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, gli Stati membri provvedono affinché, conformemente al pertinente ordinamento giuridico nazionale, i membri del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti agli articoli 4 e 11 e all’articolo 13, paragrafo 1, della presente direttiva, se tali membri soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: a) vantano un interesse sufficiente; oppure b) fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto. 2.   Gli Stati membri determinano le nozioni di “interesse sufficiente” e “violazione di un diritto”, coerentemente con l’obiettivo di fornire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine si ritiene sufficiente, ai fini del paragrafo 1, lettera a), l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che promuova la tutela dell’ambiente e sia in possesso dei requisiti stabiliti dal diritto nazionale. Tali organizzazioni sono altresì considerate titolari di diritti suscettibili di violazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b). 3.   La legittimazione nella procedura di ricorso non è subordinata al ruolo che i singoli interessati hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva. 4.   Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possano essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni di cui al paragrafo 1. 5.   La procedura di ricorso deve essere obiettiva, equa, rapida e non eccessivamente onerosa e offrire meccanismi di ricorso adeguati ed effettivi, ivi compresi, eventualmente, provvedimenti ingiuntivi. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni pratiche sulla possibilità di promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale di cui al presente articolo. ( *13 ) GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2005/370/oj .»;" 10) all’articolo 15, il paragrafo 3 è soppresso; 11) l’articolo 16 è sostituito dal seguente: « Articolo 16 Strategie per combattere l’inquinamento idrico 1.   Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano misure specifiche per combattere l’inquinamento idrico prodotto da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentino un rischio significativo per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico, inclusi i rischi per le acque utilizzate per l’estrazione di acqua potabile. Le misure contro tali inquinanti mirano a ridurre progressivamente le sostanze prioritarie di cui all’articolo 2, punto 30), nonché ad arrestare o gradualmente eliminare gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie di cui all’articolo 2, punto 30 bis). Tali misure sono adottate sulla base di proposte presentate dalla Commissione, secondo le procedure stabilite dal trattato. 2.   La Commissione riesamina l’elenco delle sostanze prioritarie e i corrispondenti SQA per tali sostanze di cui all’allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE entro l’11 maggio 2032 e successivamente ogni sei anni e, se del caso, correda il riesame di una proposta legislativa volta ad aggiornare l’elenco delle sostanze prioritarie e i corrispondenti SQA nelle acque superficiali, nei sedimenti o nel biota. Nell’effettuare il riesame, la Commissione stabilisce le priorità d’intervento per le sostanze sulla base del rischio per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico, individuato tramite: a) una valutazione dei rischi condotta ai sensi della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *14 ) , del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *15 ) , della direttiva 2009/128/CE e dei regolamenti (CE) n. 1107/2009 ( *16 ) , (UE) n. 528/2012 ( *17 ) e (UE) 2019/6 ( *18 ) del Parlamento europeo e del Consiglio; oppure b) una procedura semplificata di valutazione basata sui rischi fondata su principi scientifici e che tenga conto in particolare di quanto segue: — prove riguardanti il rischio intrinseco della sostanza interessata, in particolare la sua ecotossicità acquatica e la tossicità per gli esseri umani attraverso vie di esposizione acquatiche, — prove derivanti dal monitoraggio di fenomeni di contaminazione ambientale diffusi, compresi i dati di monitoraggio comunicati dagli Stati membri alla Commissione a norma dell’articolo 8 ter, paragrafo 4, della direttiva 2008/105/CE, e — altri fattori comprovati che potrebbero indicare la possibilità di una contaminazione ambientale diffusa, quali il volume di produzione o di uso della sostanza interessata e le modalità di utilizzo. 3.   Nel corso del riesame di cui al paragrafo 2, la Commissione classifica, ove opportuno, le sostanze prioritarie in una o più delle seguenti categorie: a) sostanze pericolose prioritarie; b) sostanze che si comportano come sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche ubiquitarie (sostanze PBT ubiquitarie); c) sostanze che tendono ad accumularsi nei sedimenti o nel biota, o in entrambi. In tale contesto, la Commissione tiene conto dell’identificazione delle sostanze che destano preoccupazione nel quadro di altre pertinenti normative dell’Unione in materia di sostanze pericolose, compreso il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *19 ) , nonché degli accordi internazionali e delle relazioni scientifiche in materia. Si tiene particolarmente conto delle sostanze che soddisfano i criteri di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, qualora tali criteri siano pertinenti per l’ambiente acquatico. 3 bis.   Nell’ambito del riesame e della proposta che lo accompagna di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione propone, ove opportuno, di deselezionare le sostanze che non presentano più un rischio significativo per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico all’interno dell’Unione nell’elenco di cui all’allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE e di includerle nel registro degli SQA armonizzati per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici nell’allegato II, parte C, della stessa. La proposta tiene conto dei risultati delle valutazioni delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici superficiali effettuate dagli Stati membri conformemente all’allegato II della presente direttiva. Gli Stati membri attuano gli SQA armonizzati corrispondenti se gli inquinanti destano preoccupazione a livello nazionale o regionale, conformemente all’articolo 8 quinquies della direttiva 2008/105/CE. 4.   La Commissione riesamina l’elenco degli inquinanti specifici dei bacini idrografici e gli SQA corrispondenti di cui all’allegato II, parte C, della direttiva 2008/105/CE entro l’11 maggio 2032 e successivamente ogni sei anni e, ove opportuno, correda il riesame di una proposta legislativa volta ad aggiornare tale elenco. 4 bis.   Nell’individuare gli inquinanti specifici dei bacini idrografici per i quali potrebbe essere necessario fissare SQA a livello dell’Unione, la Commissione tiene conto dei seguenti criteri: a) il rischio presentato dagli inquinanti, compresi la loro pericolosità, le concentrazioni ambientali e la concentrazione al di sopra della quale si possono prevedere effetti, nonché possibili effetti cumulativi; b) la disparità tra gli SQA nazionali fissati per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici da diversi Stati membri e la misura in cui essa è giustificabile; c) il numero di Stati membri che applicano già SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici in esame. 4 ter.   La Commissione riesamina l’elenco indicativo delle categorie di inquinanti specifici dei bacini idrografici di cui all’allegato II, parte A, della direttiva 2008/105/CE entro l’11 maggio 2032 e successivamente ogni sei anni e, ove opportuno, correda il riesame di una pertinente proposta legislativa volta ad aggiornare tale elenco. 5.   Al fine di assistere la Commissione nel riesame degli allegati I e II della direttiva 2008/105/CE, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) elabora relazioni scientifiche, che tengono conto di quanto segue: a) i pareri del comitato per la valutazione dei rischi ( Committee for Risk Assessment – RAC) e del comitato per l’analisi socioeconomica comitato per l’analisi socioeconomica ( Committee for Socio-Economic Analysis – SEAC) dell’ECHA; b) i risultati dei programmi di monitoraggio istituiti a norma dell’articolo 8 della presente direttiva; c) i dati di monitoraggio raccolti a norma dell’articolo 8 ter, paragrafo 4, della direttiva 2008/105/CE; d) il risultato del riesame degli allegati delle direttive 2006/118/CE e (UE) 2020/2184; e) i requisiti per affrontare l’inquinamento del suolo, compresi i relativi dati di monitoraggio; f) i programmi di ricerca e le pubblicazioni scientifiche dell’Unione, comprese le informazioni ottenute mediante tecnologie di telerilevamento, osservazione della Terra, come i servizi Copernicus, sensori e dispositivi in situ e dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, dall’analisi e dal trattamento avanzati dei dati; g) i commenti e le informazioni dei pertinenti portatori di interessi; e h) raccomandazioni dei gruppi di lavoro istituiti nell’ambito della Strategia comune di attuazione della direttiva 2000/60/CE. Entro l’11 maggio 2030 e successivamente ogni sei anni, l’ECHA elabora e mette a disposizione del pubblico una relazione che sintetizza i risultati delle relazioni scientifiche elaborate a norma del presente paragrafo. 6.   La Commissione presenta, ove opportuno, proposte in materia di controlli al fine di conseguire: a) la riduzione progressiva di scarichi, emissioni e perdite delle sostanze prioritarie; e b) in particolare l’arresto o la graduale eliminazione di scarichi, emissioni e perdite delle sostanze pericolose prioritarie individuate a norma del paragrafo 3, compreso, ove opportuno, un calendario per la relativa realizzazione entro 20 anni dalla designazione delle sostanze come sostanze pericolose prioritarie. Allo stesso tempo, la Commissione identifica il livello e la combinazione di misure di controllo dei prodotti e dei processi che garantiscano adeguatezza, efficacia dei costi e proporzionalità per le fonti puntuali e diffuse e tiene conto dei valori limite di emissione uniformi a livello dell’Unione per il controllo dei processi. Se necessario, può essere istituita un’azione a livello dell’Unione per i controlli dei processi settore per settore. Qualora i controlli dei prodotti o dei processi prevedano un riesame delle pertinenti autorizzazioni o approvazioni delle sostanze rilasciate a norma della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 1907/2006, della direttiva 2009/128/CE, del regolamento (CE) n. 1107/2009, della direttiva 2010/75/UE, del regolamento (UE) n. 528/2012 o del regolamento (UE) 2019/6, tale riesame è effettuato conformemente alle disposizioni di tali direttive e regolamenti, come indicato all’articolo 7 bis della direttiva 2008/105/CE. Il riesame tiene conto della valutazione della Commissione a norma dell’articolo 7 bis, paragrafo 1, della direttiva 2008/105/CE. Ogni proposta in materia di controlli specifica, se del caso, le disposizioni per il loro riesame e aggiornamento nonché per la valutazione della loro efficacia. 9.   La Commissione può predisporre strategie per combattere l’inquinamento delle acque provocato da altri inquinanti o gruppi di inquinanti, ivi compresi i fenomeni di inquinamento provocati da incidenti. ( *14 ) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ( GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/83/oj )." ( *15 ) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ( GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj )." ( *16 ) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ( GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj )." ( *17 ) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi ( GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj )." ( *18 ) Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE ( GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj )." ( *19 ) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ( GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj ).»;" 12) all’articolo 17, i paragrafi 4 e 5 sono soppressi; 13) all’articolo 18, il paragrafo 4 è soppresso; 14) è inserito il seguente articolo: « Articolo 19 bis Relazione sul meccanismo di responsabilità estesa del produttore Entro l’11 maggio 2029, la Commissione pubblica una relazione sulla possibilità di includere nella presente direttiva un meccanismo di responsabilità estesa del produttore. La relazione valuta in particolare la fattibilità di imporre ai produttori l’obbligo di contribuire ai costi dei programmi di monitoraggio di cui all’articolo 8 della presente direttiva qualora immettano sul mercato dell’Unione prodotti contenenti una delle sostanze elencate nell’allegato I della direttiva 2006/118/CE o nell’allegato I della direttiva 2008/105/CE.» ; 15) gli articoli 20 e 21 sono sostituiti dai seguenti: « Articolo 20 Adeguamenti tecnici e attuazione della presente direttiva Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 20 bis al fine di modificare gli allegati I e III e l’allegato V, punto 1.3.6, per adeguare al progresso tecnico e scientifico gli obblighi di informazione relativi alle autorità competenti, il contenuto dell’analisi economica e gli standard di monitoraggio selezionati. Articolo 20 bis Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 20 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 10 maggio 2026. 3.   La delega di potere di cui all’articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. I suoi effetti decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Tale decisione non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. 5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 21 Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *20 ) . 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011. ( *20 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ( GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj ).»;" 16) all’articolo 22, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Gli obiettivi ambientali di cui all’articolo 4, gli standard di qualità ambientale fissati nell’allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE e gli standard di qualità ambientale per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici stabiliti a norma dell’articolo 16, paragrafo 4 della presente direttiva sono considerati norme di qualità ambientale ai fini della direttiva 2010/75/UE.» ; 17) l’allegato V è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva; 18) nell’allegato VII, parte B, è aggiunto il punto seguente: «5. sintesi di eventuali misure adottate per tener conto dei suggerimenti di miglioramento formulati dalla Commissione, conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, lettera c), in relazione al piano precedente.» ; 19) l’allegato VIII è modificato conformemente all’allegato II della presente direttiva; 20) gli allegati IX e X sono soppressi. Articolo 2 Modifiche della direttiva 2006/118/CE La direttiva 2006/118/CE è così modificata: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla prevenzione e il controllo dell’inquinamento delle acque sotterranee» ; 2) all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La presente direttiva istituisce le misure specifiche di cui all’articolo 17 della direttiva 2000/60/CE per prevenire e controllare l’inquinamento delle acque sotterranee al fine di conseguire gli obiettivi ambientali fissati all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della stessa. Tali misure comprendono quanto segue: a) criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee; e b) criteri per individuare e invertire le tendenze significative e durature all’aumento e per determinare i punti di partenza per le inversioni di tendenza.» ; 3) l’articolo 2 è così modificato: a) il punto 2) è sostituito dal seguente: «2) “valore soglia”: la norma di qualità delle acque sotterranee stabilita a livello dell’Unione e figurante nell’allegato II, parte D, o stabilita dagli Stati membri in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b);» ; b) è aggiunto il punto seguente: «7) “indicatore di inquinamento”: un parametro che può essere monitorato per ottenere un valore rappresentativo del livello o della concentrazione di un inquinante o di un gruppo di inquinanti e quindi del rischio che essi presentano.» ; 4) l’articolo 3 è così modificato: a) al paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la lettera seguente: «c) i valori soglia stabiliti a livello dell’Unione elencati nell’allegato II, parte D.» ; b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 bis.   Le norme di qualità per le sostanze recanti il numero da 3 a 8 nell’allegato I della presente direttiva hanno effetto a decorrere dal 22 dicembre 2027 al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque sotterranee per quanto riguarda tali sostanze entro il 22 dicembre 2039 ed impedire il deterioramento dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei relativamente a tali sostanze. A tal fine gli Stati membri elaborano, entro il 22 dicembre 2027, un programma di monitoraggio supplementare e, entro il 22 dicembre 2030, un programma preliminare di misure relativi a tali sostanze. Un programma definitivo di misure conforme all’articolo 11 della direttiva 2000/60/CE è incluso nel piano di gestione dei bacini idrografici per il 2033 elaborato a norma dell’articolo 13, paragrafo 7, di tale direttiva. L’articolo 4, paragrafi da 4 a 9, della direttiva 2000/60/CE si applica mutatis mutandis alle sostanze di cui al primo comma del presente paragrafo. Le proroghe di cui all’articolo 4, paragrafo 4, di tale direttiva non superano il periodo corrispondente a un ulteriore aggiornamento del piano di gestione del bacino idrografico, tranne i casi in cui le condizioni naturali non consentono di conseguire gli obiettivi entro tale periodo. 1 ter.   I valori soglia stabiliti a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e i valori soglia elencati nell’allegato II, parte D, hanno effetto a decorrere dall’inizio del periodo del piano di gestione del bacino idrografico successivo alla data in cui il valore soglia è stato fissato, al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque sotterranee per quanto riguarda le corrispondenti sostanze entro la fine del periodo del piano di gestione del bacino idrografico e prevenire il deterioramento dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei relativamente a tali sostanze. L’articolo 4, paragrafi da 4 a 9, della direttiva 2000/60/CE si applica mutatis mutandis alle sostanze di cui al primo comma del presente paragrafo. Le proroghe di cui all’articolo 4, paragrafo 4, di tale direttiva non superano il periodo corrispondente a un ulteriore aggiornamento del piano di gestione del bacino idrografico, tranne nei casi in cui le condizioni naturali non consentono di conseguire gli obiettivi entro tale periodo.» ; c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I valori soglia di cui al paragrafo 1, lettera b), possono essere stabiliti a livello nazionale, di distretto idrografico o della parte del distretto idrografico internazionale che rientra nel territorio di uno Stato membro, o a livello di corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei. I valori soglia di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono applicati al livello pertinente in relazione alla presenza dell’inquinante.» ; d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Gli Stati membri pubblicano tutti i valori soglia di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo nei rispettivi piani di gestione dei bacini idrografici da presentare in conformità dell’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, insieme a una sintesi delle informazioni di cui all’allegato II, parte C, della presente direttiva. Entro il 22 dicembre 2027, gli Stati membri comunicano alla Commissione le liste di inquinanti che destano preoccupazione a livello nazionale e i valori soglia nazionali di cui al paragrafo 1, lettera b). La Commissione provvede affinché tali informazioni siano rese pubbliche. I successivi aggiornamenti dell’elenco dei valori soglia nazionali sono pubblicati conformemente al primo comma del presente paragrafo.» ; e) al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente: «6.   Gli Stati membri modificano l’elenco dei valori soglia applicati nel loro territorio ogniqualvolta nuove informazioni su inquinanti, gruppi di inquinanti o indicatori di inquinamento, anche tenendo conto del principio di precauzione, segnalino la necessità di fissare un valore soglia per una sostanza aggiuntiva, di modificare un valore soglia esistente o di reinserire un valore soglia precedentemente stralciato dall’elenco. Se sono fissati o modificati valori soglia a livello dell’Unione, gli Stati membri adeguano a tali valori l’elenco dei valori soglia applicati nel loro territorio.» ; 5) l’articolo 4 è così modificato: a) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i valori per le norme di qualità delle acque sotterranee elencati nell’allegato I e i valori soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), non sono superati in nessun punto di monitoraggio in tale corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei; ovvero» ; b) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione per stabilire un elenco dei metaboliti dei pesticidi che si possono trovare nelle acque sotterranee e la cui rilevanza nell’Unione è stata oggetto di una valutazione, indicando se sono rilevanti o meno, entro l’11 maggio 2028. L’elenco non comprende i metaboliti che, secondo la valutazione, non destano preoccupazione. Esso si basa sui dati generati durante il processo di approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *21 ) e del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *22 ) , nonché sulla produzione scientifica correlata dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e, se disponibili, sui nuovi dati scientifici riguardanti i metaboliti esistenti o i metaboliti precedentemente non identificati scoperti recentemente. La Commissione adotta un atto di esecuzione per aggiornare l’elenco almeno ogni sei anni. Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della presente direttiva. ( *21 ) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ( GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj )." ( *22 ) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi ( GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj ).»;" 6) è inserito l’articolo seguente: « Articolo 6 bis Elenco di controllo 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire, sulla base delle relazioni scientifiche redatte dall’ECHA in conformità del paragrafo 2 del presente articolo, un elenco di controllo delle sostanze per le quali è necessario che gli Stati membri raccolgano dati di monitoraggio a livello dell’Unione al fine di sostenere i riesami futuri degli allegati I e II, e per definire i formati che gli Stati membri devono utilizzare per comunicare alla Commissione i risultati del monitoraggio e le relative informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 9, paragrafo 2. L’elenco di controllo contiene un massimo di cinque sostanze, gruppi di sostanze o indicatori di inquinamento alla volta e i possibili metodi di analisi per ciascuna sostanza. Tali metodi non comportano costi eccessivi per le autorità competenti. Le sostanze da includere nell’elenco di controllo sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti. L’elenco di controllo include sostanze che destano nuove preoccupazioni. Sulla base delle relazioni scientifiche elaborate dall’ECHA in conformità del paragrafo 2, la Commissione include nell’elenco di controllo le microplastiche e indicatori adeguati per la presenza, l’evoluzione o la trasmissione della resistenza agli antimicrobici (“indicatori di resistenza agli antimicrobici”), purché siano disponibili metodi di campionamento e analisi affidabili che non comportino costi eccessivi. Entro il 1 o dicembre 2027 la Commissione individua tali metodi di campionamento e analisi. 2.   L’ECHA elabora relazioni scientifiche per assistere la Commissione nella selezione delle sostanze e degli indicatori da includere nell’elenco di controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto delle seguenti informazioni: a) l’allegato I della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *23 ) e i risultati del più recente riesame di tale allegato, nonché i risultati del più recente riesame dell’allegato I della presente direttiva; b) gli elenchi di controllo istituiti a norma delle direttive 2008/105/CE e (UE) 2020/2184; c) i requisiti volti ad affrontare l’inquinamento del suolo, compresi i relativi dati di monitoraggio; d) l’analisi delle caratteristiche dei distretti idrografici effettuata dagli Stati membri a norma dell’articolo 5 della direttiva 2000/60/CE e i risultati dei programmi di monitoraggio istituiti a norma dell’articolo 8 di tale direttiva; e) le informazioni sui volumi di produzione, i modelli di utilizzo, le proprietà intrinseche (compresa la mobilità nel suolo e, se pertinente, la dimensione delle particelle), le concentrazioni nell’ambiente e gli effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente acquatico di una particolare sostanza o di un particolare gruppo di sostanze, comprese le informazioni raccolte a norma della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *24 ) , dei regolamenti (CE) n. 1907/2006 ( *25 ) e (CE) n. 1107/2009, della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *26 ) e dei regolamenti (UE) n. 528/2012, (UE) 2019/6 ( *27 ) e (UE) 2022/2379 ( *28 ) del Parlamento europeo e del Consiglio; f) i progetti di ricerca e le pubblicazioni scientifiche, comprese le informazioni sulle tendenze e previsioni basate sulla modellizzazione o su altre valutazioni di previsione, nonché le informazioni e i dati ottenuti mediante tecnologie di telerilevamento, osservazione della Terra, come i servizi Copernicus, sensori e dispositivi in situ, o dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale e dall’analisi e dal trattamento avanzati dei dati; g) le raccomandazioni dei portatori di interessi; h) le raccomandazioni dei gruppi di lavoro istituiti nell’ambito della Strategia comune di attuazione della direttiva 2000/60/CE; i) le informazioni sulle emissioni, sugli scarichi e sulle perdite disponibili nel portale sulle emissioni industriali a norma del regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *29 ) , nonché eventuali informazioni supplementari disponibili sulle sostanze oggetto di autorizzazione a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *30 ) . 3.   Le relazioni scientifiche elaborate dall’ECHA conformemente al paragrafo 2 presentano un elenco di sostanze, gruppi di sostanze o indicatori candidati, un metodo indicativo di analisi e un limite di quantificazione massimo accettabile per ciascuno di essi, con un riferimento alla letteratura scientifica o a linee guida. 4.   Entro il 1 o febbraio 2028, e successivamente ogni tre anni, l’ECHA redige una relazione che sintetizza le risultanze delle relazioni scientifiche elaborate a norma del paragrafo 2 e la rende disponibile al pubblico. 5.   Entro il 1 o giugno 2028, la Commissione stabilisce il primo elenco di controllo di cui al paragrafo 1 e lo aggiorna successivamente ogni tre anni. Nell’aggiornare l’elenco di controllo la Commissione ne stralcia qualsiasi sostanza, gruppo di sostanze o indicatore, qualora ritenga possibile valutare il rischio per l’ambiente acquatico senza ulteriori dati di monitoraggio. Tuttavia, è possibile mantenere una singola sostanza, un singolo gruppo di sostanze o un singolo indicatore nell’elenco di controllo per altri tre anni se sono necessari ulteriori dati di monitoraggio per valutare il rischio per l’ambiente acquatico. La Commissione può inoltre aggiungere una o più sostanze, uno o più gruppi di sostanze o indicatori supplementari qualora ritenga, sulla base delle relazioni scientifiche dell’ECHA, che possa sussistere un rischio diffuso per l’ambiente acquatico, a condizione che l’elenco di controllo aggiornato contenga un massimo di cinque sostanze, gruppi di sostanze o indicatori, a norma del paragrafo 1. Le microplastiche e gli indicatori di resistenza agli antimicrobici non sono mantenuti nell’elenco di controllo per un secondo periodo consecutivo di tre anni, a meno che non sia disponibile una metodologia di valutazione dei rischi armonizzata e affidabile che, se applicata, dimostri che i dati di monitoraggio raccolti durante il primo periodo di monitoraggio non sono sufficienti per valutare il rischio che essi comportano per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico. 6.   Gli Stati membri monitorano per un periodo di 24 mesi ogni sostanza, gruppo di sostanze e indicatore presente nell’elenco di controllo di cui al paragrafo 1 presso le stazioni di monitoraggio rappresentative selezionate. Il periodo di monitoraggio inizia entro sei mesi dall’istituzione dell’elenco di controllo, ma l’avvio del campionamento e dell’analisi non avviene necessariamente all’inizio di tale periodo. Ogni Stato membro seleziona almeno due stazioni di monitoraggio, più il numero di stazioni pari alla sua superficie totale, in km 2 , di corpi idrici sotterranei divisa per 45 000, arrotondato al numero intero più vicino. Nel selezionare le stazioni di monitoraggio rappresentative, la frequenza e il calendario del monitoraggio per ogni sostanza, gruppo di sostanze o indicatore, gli Stati membri tengono conto della variabilità stagionale delle precipitazioni piovose, dei livelli di acqua, dei modelli di utilizzo e della possibile presenza della sostanza, del gruppo di sostanze o dell’indicatore. I monitoraggi sono eseguiti almeno una volta all’anno. Lo Stato membro che sia in grado di ricavare dati di monitoraggio sufficienti, comparabili, rappresentativi e recenti per una particolare sostanza, un particolare gruppo di sostanze o un particolare indicatore a partire da programmi di monitoraggio o studi esistenti può decidere di non effettuare un monitoraggio supplementare nell’ambito del meccanismo dell’elenco di controllo per la sostanza, il gruppo di sostanze o l’indicatore in questione, purché essi siano stati monitorati utilizzando una metodologia conforme ai metodi di analisi di cui all’atto di esecuzione che istituisce l’elenco di controllo. 7.   Gli Stati membri mettono a disposizione su base annua i risultati del monitoraggio di cui al paragrafo 6 del presente articolo conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE e all’atto di esecuzione che istituisce l’elenco di controllo adottato a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Mettono anche a disposizione informazioni sulla rappresentatività delle stazioni di monitoraggio e sulla strategia di monitoraggio. 8.   Allo scadere del periodo di 24 mesi di cui al paragrafo 6, l’ECHA riesamina i risultati del monitoraggio e valuta quali sostanze, gruppi di sostanze o indicatori debbano essere monitorati per altri 24 mesi, e debbano quindi essere mantenuti nell’elenco di controllo, e quali sostanze, gruppi di sostanze o indicatori possano invece essere stralciati dall’elenco. Se la Commissione, tenuto conto della valutazione dell’ECHA di cui al primo comma del presente paragrafo, conclude che non è necessario un ulteriore monitoraggio per valutare il rischio per l’ambiente acquatico, tale valutazione è presa in considerazione nell’ambito del riesame degli allegati I o II di cui all’articolo 8. ( *23 ) Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/105/oj )." ( *24 ) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ( GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/83/oj )." ( *25 ) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ( GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj )." ( *26 ) Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi ( GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/oj )." ( *27 ) Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE ( GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj )." ( *28 ) Regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio ( GU L 315 del 7.12.2022, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2379/oj )." ( *29 ) Regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006 ( GU L, 2024/1244, 2.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1244/oj )." ( *30 ) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall’allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) ( GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj ).»;" 7) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: « Articolo 8 Riesame degli allegati da I a IV e disposizioni specifiche per talune sostanze 1.   La Commissione riesamina l’elenco degli inquinanti e degli indicatori di inquinamento e le corrispondenti norme di qualità relative a tali inquinanti di cui all’allegato I entro l’11 maggio 2032 e successivamente ogni sei anni e, ove opportuno, correda il riesame di una proposta legislativa volta ad aggiornare l’elenco degli inquinanti e le corrispondenti norme di qualità. 2.   La Commissione riesamina l’elenco degli inquinanti e degli indicatori di inquinamento per i quali gli Stati membri devono prendere in considerazione la possibilità di fissare valori soglia nazionali di cui all’allegato II, parte B, entro l’11 maggio 2032 e successivamente ogni sei anni e, se del caso, correda il riesame di una proposta legislativa volta ad aggiornare l’elenco degli inquinanti nell’allegato II, parte B. 3.   La Commissione riesamina il registro dei valori soglia armonizzati di cui all’allegato II, parte D, entro l’11 maggio 2032 e successivamente ogni sei anni e, se del caso, correda il riesame di una proposta legislativa volta ad aggiornare il registro e i corrispondenti valori soglia armonizzati di cui all’allegato II, parte D. 4.   Nel condurre i riesami di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione tiene conto delle relazioni scientifiche elaborate dall’ECHA a norma del paragrafo 6. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 8 bis per modificare – al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico – l’allegato II, parti A e C, e gli allegati III e IV concernenti le linee guida per la fissazione di valori soglia da parte degli Stati Membri, le informazioni che gli Stati membri devono fornire in relazione agli inquinanti e agli indicatori di inquinamento per i quali sono stati stabiliti valori soglia, la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee e l’individuazione e l’inversione di tendenze significative e durature all’aumento. 6.   L’ECHA elabora relazioni scientifiche al fine di assistere la Commissione nel riesame degli allegati I e II. Tali relazioni tengono conto dei seguenti aspetti: a) il parere del comitato per la valutazione dei rischi ( Committee for Risk Assessment – RAC) e del comitato per l’analisi socioeconomica ( Committee for Socio-Economic Analysis – SEAC) dell’ECHA; b) i risultati dei programmi di monitoraggio istituiti a norma dell’articolo 8 della direttiva 2000/60/CE; c) il riesame dei risultati del monitoraggio a norma dell’articolo 6 bis, paragrafo 8, della presente direttiva; d) il risultato del riesame degli allegati delle direttive 2008/105/CE e (UE) 2020/2184; e) le informazioni e i requisiti volti ad affrontare l’inquinamento del suolo; f) i programmi di ricerca e le pubblicazioni scientifiche dell’Unione, comprese le ultime informazioni disponibili ottenute mediante tecnologie di telerilevamento, osservazione della Terra, come i servizi Copernicus, sensori e dispositivi in situ e dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, che possono includere anche l’intelligenza artificiale, l’analisi e l’elaborazione avanzate dei dati; g) i commenti e le informazioni dei portatori di interessi, comprese le autorità nazionali di regolamentazione e altri organi competenti; h) le raccomandazioni dei gruppi di lavoro istituiti nell’ambito della Strategia comune di attuazione della direttiva 2000/60/CE. Le relazioni scientifiche di cui al primo comma includono proposte di norme di qualità o valori soglia per i rispettivi inquinanti o indicatori di inquinamento, nonché un metodo analitico adeguato. 7.   Ogni sei anni l’ECHA redige una relazione che sintetizza le risultanze delle relazioni scientifiche elaborate a norma del paragrafo 6, e la rende disponibile al pubblico. La prima relazione è presentata alla Commissione entro l’11 maggio 2030. 8.   In occasione del prossimo riesame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione valuta la possibilità di stabilire una norma di qualità per il parametro “PFAS – totale” nelle acque sotterranee e mira a integrare le linee guida sul monitoraggio del parametro “PFAS – totale” nell’acqua potabile elaborate conformemente all’articolo 13, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2020/2184, al fine di renderle applicabili al monitoraggio di tale parametro nelle acque sotterranee. Gli Stati membri sono incoraggiati ad applicare già tali linee guida per il monitoraggio del parametro “PFAS – totale” nelle acque sotterranee e a comunicare i dati conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE. Tenuto conto della tossicità, della persistenza e dell’ampia diffusione dell’acido trifluoroacetico (TFA) nell’ambiente, in occasione del prossimo riesame la Commissione valuta altresì la possibilità di stabilire una norma di qualità per il TFA, considerato separatamente o come parte di una somma, nell’allegato I della presente direttiva. 9.   In occasione del prossimo riesame di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta la possibilità di stabilire norme di qualità per la somma o le somme di sostanze farmaceutiche selezionate per modalità d’azione e per la somma di bisfenoli; per questo motivo nell’elenco dell’allegato V della direttiva 2006/118/CE sono inseriti “somma (somme) di sostanze farmaceutiche selezionate per modalità d’azione” e “somma di bisfenoli”. La Commissione valuta inoltre se sia possibile adottare un approccio basato sul rischio per stabilire norme di qualità per il totale delle sostanze farmaceutiche e per il totale dei bisfenoli nelle acque sotterranee avvalendosi di metodi di monitoraggio adeguati. 10.   In occasione del prossimo riesame di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta la possibilità di rivedere le norme di qualità di cui all’allegato I per i singoli pesticidi, il totale dei pesticidi e i metaboliti non rilevanti nelle acque sotterranee.» ; 8) è inserito l’articolo seguente: « Articolo 8 bis Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di sei anni a decorrere dal 10 maggio 2026. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sei anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3.   La delega di potere di cui all’articolo 8, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. 5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.» ; 9) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: « Articolo 9 Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *31 ) . 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011; ( *31 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ( GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj ).»;" 10) l’articolo 10 è soppresso; 11) l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato III della presente direttiva; 12) l’allegato II è modificato in conformità dell’allegato IV della presente direttiva; 13) all’allegato III, il punto 2, lettera c), è sostituito dal seguente: «c) qualsiasi altra informazione pertinente, incluso un confronto tra la concentrazione aritmetica media su base annua dei pertinenti inquinanti in un punto di monitoraggio e le norme di qualità delle acque sotterranee definite nell’allegato I e i valori soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c).» ; 14) all’allegato IV, parte B, punto 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1. Il punto di partenza per l’attuazione di misure atte a invertire le tendenze significative e durature all’aumento sarà il momento in cui la concentrazione di inquinanti raggiunge il 75 % dei valori parametrici delle norme di qualità delle acque sotterranee di cui all’allegato I e dei valori soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), a meno che:» ; 15) il testo che figura nell’allegato V della presente direttiva è aggiunto come allegato V. Articolo 3 Modifiche della direttiva 2008/105/CE La direttiva 2008/105/CE è così modificata: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale e alla prevenzione e al controllo dell’inquinamento delle acque superficiali, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE del Consiglio, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio» ; 2) all’articolo 2 è aggiunto il punto seguente: «3) “indicatore di inquinamento”: un parametro che può essere monitorato per ottenere un valore rappresentativo del livello o della concentrazione di un inquinante o di un gruppo di inquinanti e quindi del rischio che essi presentano.» ; 3) l’articolo 3 è così modificato: a) il paragrafo 1 bis è così modificato: i) al primo comma sono aggiunti i punti seguenti: «iii) le sostanze recanti il numero 5, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 24, 28, 30, 34, 37, 41 e 43 che figurano nell’allegato I, parte A, per le quali sono fissati SQA rivisti con effetto dal 22 dicembre 2027 al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque superficiali per quanto riguarda tali sostanze entro il 22 dicembre 2033 e impedire il deterioramento dello stato chimico delle acque superficiali relativamente a tali sostanze per mezzo di programmi di misure inclusi nei piani di gestione dei bacini idrografici del 2027 elaborati a norma dell’articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE; iv) le sostanze identificate di recente numerate dal 46 al 70 che figurano nell’allegato I, parte A, con effetto dal 22 dicembre 2027 al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque superficiali per quanto riguarda tali sostanze entro il 22 dicembre 2039 e impedire il deterioramento dello stato chimico delle acque superficiali relativamente a tali sostanze; a tal fine gli Stati membri elaborano, entro il 22 dicembre 2027, un programma di monitoraggio supplementare e, entro il 22 dicembre 2030, un programma preliminare di misure relativi a tali sostanze; un programma di misure definitivo ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2000/60/CE è incluso nel piano di gestione dei bacini idrografici per il 2033 elaborato a norma dell’articolo 13, paragrafo 7, di tale direttiva.» ; ii) il secondo comma è sostituito dal seguente: «L’articolo 4, paragrafi da 4 a 9, della direttiva 2000/60/CE si applica mutatis mutandis alle sostanze elencate al primo comma, punti i) e ii), del presente paragrafo. L’articolo 4, paragrafi da 4 a 9, della direttiva 2000/60/CE si applica mutatis mutandis anche alle sostanze elencate al primo comma, punti iii) e iv), del presente paragrafo. Le proroghe di cui all’articolo 4, paragrafo 4, di tale direttiva non superano il periodo corrispondente a un ulteriore aggiornamento del piano di gestione del bacino idrografico, tranne i casi in cui le condizioni naturali non consentono di conseguire gli obiettivi entro tale periodo nell’ambito di detto piano di gestione del bacino idrografico.» ; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «1 ter.   Gli SQA fissati a livello dell’Unione per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE ed elencati nell’allegato II, parte C, della presente direttiva o gli SQA fissati per gli ulteriori inquinanti specifici dei bacini idrografici individuati dagli Stati membri conformemente all’articolo 8 quinquies, paragrafo 1, della presente direttiva hanno effetto a decorrere dall’inizio del periodo del piano di gestione del bacino idrografico successivo alla data in cui l’SQA è stato fissato, al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque superficiali per quanto riguarda tali inquinanti entro la fine del periodo del piano di gestione del bacino idrografico e di il deterioramento dello stato chimico delle acque superficiali relativamente a tali inquinanti. L’articolo 4, paragrafi da 4 a 9, della direttiva 2000/60/CE si applica mutatis mutandis agli inquinanti di cui al presente paragrafo, primo comma. Le proroghe di cui all’articolo 4, paragrafo 4, di tale direttiva non superano il periodo corrispondente a un ulteriore aggiornamento del piano di gestione dei bacini idrografici, tranne i casi in cui le condizioni naturali non consentono di conseguire gli obiettivi entro tale periodo nell’ambito di detto piano di gestione del bacino idrografico.» ; c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Per quanto riguarda le sostanze per le quali nell’allegato I, parte A, è fissato un SQA per il biota o i sedimenti, gli Stati membri applicano tale SQA per il biota o i sedimenti. Per quanto riguarda le sostanze diverse da quelle di cui al primo comma, gli Stati membri applicano gli SQA per l’acqua fissati nell’allegato I, parte A.» ; d) al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente: «6.   Gli Stati membri predispongono l’analisi della tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle sostanze prioritarie di cui all’allegato I, parte A, identificate come sostanze che tendono ad accumularsi nei sedimenti o nel biota, in base al monitoraggio dei sedimenti o del biota nell’ambito del monitoraggio dello stato delle acque superficiali effettuato a norma dell’articolo 8 della direttiva 2000/60/CE. Gli Stati membri adottano misure atte a garantire, fatto salvo l’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, che tali concentrazioni non aumentino in maniera significativa nei sedimenti o nel biota.» ; e) il paragrafo 7 è soppresso; f) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis al fine di modificare l’allegato I, parte B, punto 3, per adeguarlo al progresso scientifico o tecnico.» ; 4) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: « Articolo 5 Inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite 1.   Sulla base delle informazioni raccolte a norma degli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60/CE e degli altri dati disponibili, ciascuno Stato membro istituisce un inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite di tutte le sostanze prioritarie inserite nell’allegato I, parte A, della presente direttiva e di tutte le sostanze individuate dallo Stato membro come inquinanti specifici dei bacini idrografici per ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico all’interno del suo territorio. Il primo comma non si applica alle emissioni, agli scarichi e alle perdite comunicati per via elettronica, su base annuale, nel portale sulle emissioni industriali istituito dal regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *32 ) a norma dell’articolo 7 di tale regolamento. 4.   Gli Stati membri aggiornano gli inventari nell’ambito dei riesami indicati all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE. Il periodo di riferimento per la definizione dei valori negli inventari aggiornati è l’anno precedente a quello in cui devono essere ultimati i riesami indicati all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE. Nell’ambito di tali aggiornamenti, gli Stati membri provvedono affinché anche le emissioni da fonti puntuali nell’acqua che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1244 o che sono inferiori alle soglie di comunicazione annuale ivi stabilite, nonché le emissioni di sostanze inquinanti da fonti diffuse quali definite all’articolo 3, punto 12), di tale regolamento, siano comunicate per via elettronica alla Commissione al fine di essere rese disponibili nel portale sulle emissioni industriali istituito a norma di tale regolamento, almeno ogni sei anni, e aggregate a livello di ciascun distretto idrografico o parte di esso all’interno del territorio di uno Stato membro. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il formato della comunicazione di cui al presente paragrafo, terzo comma. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della presente direttiva. Al momento di elaborare tale atto di esecuzione, la Commissione è assistita, se necessario, dall’AEA. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché i piani di gestione dei bacini idrografici elaborati a norma dell’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE contengano un riferimento chiaro o un link a tutte le informazioni sulle emissioni nell’acqua pubblicate nel portale sulle emissioni industriali a norma dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo. ( *32 ) Regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006 ( GU L, 2024/1244, 2.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1244/oj ).»;" 5) all’articolo 7 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Per le sostanze prioritarie che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *33 ) , dei regolamenti (CE) n. 1907/2006 ( *34 ) o (CE) n. 1107/2009 ( *35 ) del Parlamento europeo e del Consiglio, delle direttive 2009/128/CE ( *36 ) o 2010/75/UE ( *37 ) del Parlamento europeo e del Consiglio o dei regolamenti (UE) n. 528/2012 ( *38 ) o (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *39 ) , la Commissione valuta, tenendo conto dei dati di monitoraggio di cui all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE e nel quadro della relazione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, della stessa, se le misure in vigore a livello dell’Unione e degli Stati membri siano sufficienti a conseguire gli SQA per le sostanze prioritarie e l’obiettivo di arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60/CE. ( *33 ) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ( GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/83/oj )." ( *34 ) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ( GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj )." ( *35 ) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ( GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj )." ( *36 ) Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi ( GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/oj )." ( *37 ) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall’allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) ( GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj )." ( *38 ) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi ( GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj )." ( *39 ) Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE ( GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj ).»;" 6) gli articoli 8, 8 bis e 8 ter sono sostituiti dai seguenti: « Articolo 8 Riesame degli allegati I e II 1.   In occasione del prossimo riesame dell’allegato I della presente direttiva, da effettuare conformemente all’articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, la Commissione valuta la possibilità di stabilire standard di qualità per il parametro “PFAS – totale” nelle acque superficiali e mira a integrare le linee guida sul monitoraggio del parametro “PFAS – totale” nell’acqua potabile elaborate conformemente all’articolo 13, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *40 ) , al fine di renderle applicabili al monitoraggio di tale parametro nelle acque superficiali. Gli Stati membri sono incoraggiati ad applicare già tali linee guida per il monitoraggio del parametro “PFAS – totale” nelle acque superficiali e a comunicare i dati conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE. Tenuto conto della tossicità, della persistenza e dell’ampia diffusione dell’acido trifluoroacetico (TFA) nell’ambiente, in occasione del prossimo riesame la Commissione valuta la possibilità di stabilire uno standard di qualità per il TFA considerato separatamente nell’allegato I della presente direttiva. 2.   Nell’allegato III della presente direttiva sono inclusi il parametro “Somma di bisfenoli” e i parametri relativi alla somma o alle somme di pesticidi selezionati per modalità d’azione e di sostanze farmaceutiche selezionate per modalità d’azione. In occasione del prossimo riesame dell’allegato I della presente direttiva, da effettuare conformemente all’articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, la Commissione valuta la possibilità di includere tali parametri nell’elenco delle sostanze prioritarie e, se del caso, fissa gli SQA. In occasione del prossimo riesame, la Commissione valuta inoltre la possibilità di adottare un approccio basato sul rischio per fissare gli SQA per il totale dei bisfenoli, il totale dei pesticidi e il totale delle sostanze farmaceutiche nelle acque superficiali avvalendosi di metodi di monitoraggio adeguati. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis al fine di modificare l’allegato II, parte B, per adeguarlo al progresso scientifico e tecnologico. Articolo 8 bis Disposizioni specifiche per talune sostanze 1.   Nei piani di gestione dei bacini idrografici predisposti conformemente all’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, nel rispetto degli obblighi dell’allegato V, punto 1.4.3, della stessa concernenti la presentazione dello stato chimico globale nonché degli obiettivi e degli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 11, paragrafo 3, lettera k), e all’articolo 16, paragrafo 6, di detta direttiva, gli Stati membri possono fornire mappe supplementari per presentare le informazioni sullo stato chimico come previsto nell’allegato V, punto 1.4.3, della direttiva 2000/60/CE. 2.   Gli Stati membri le sostanze classificate nell’allegato I, parte A, della presente direttiva come sostanze che si comportano come PBT ubiquitarie in modo meno intensivo rispetto a quanto prescritto per le sostanze prioritarie ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della presente direttiva e dell’allegato V della direttiva 2000/60/CE, purché tali monitoraggi siano rappresentativi e sia disponibile un riferimento statisticamente valido per la presenza di tali sostanze nell’ambiente acquatico. A titolo indicativo, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, secondo comma, della presente direttiva, il monitoraggio dovrebbe essere effettuato almeno ogni tre anni, sempre che l’uso o l’emissione della sostanza oppure le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti non giustifichino un altro intervallo. 3.   Per un periodo di due anni a decorrere dal 1 o gennaio 2030, gli Stati membri monitorano la presenza di sostanze ad azione estrogenica nei corpi idrici, usando metodi di monitoraggio basati sugli effetti. Il campionamento e l’analisi non devono necessariamente cominciare all’inizio di tale periodo di due anni, ma sono effettuati almeno quattro volte l’anno. Gli Stati membri effettuano il monitoraggio in un certo numero di siti selezionati in cui i tre ormoni estrogeni 17-beta estradiolo (E2), estrone (E1) e 17-alfa-etinilestradiolo (EE2) di cui all’allegato I, parte A, della presente direttiva sono monitorati con metodi di analisi convenzionali a norma dell’articolo 8 e dell’allegato V della direttiva 2000/60/CE al fine di ottenere risultati comparabili in un intervallo di concentrazioni. I dati sono comunicati insieme e conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, di tale direttiva. Il numero di siti non è inferiore a quello specificato all’articolo 8 ter, paragrafo 3, della presente direttiva per il monitoraggio delle sostanze figuranti nell’elenco di controllo. Gli Stati membri possono iniziare il monitoraggio prima del 1 o gennaio 2030 purché siano state adottate le specifiche tecniche di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Gli Stati membri non utilizzano i risultati basati sugli effetti ottenuti durante il periodo di monitoraggio comparativo di due anni per classificare lo stato chimico dei corpi idrici monitorati come descritto nell’allegato V, punto 1.4.3, della direttiva 2000/60/CE. 4.   Entro il 1 o dicembre 2027, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le specifiche tecniche per il monitoraggio delle sostanze ad azione estrogenica utilizzando metodi di monitoraggio basati sugli effetti. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 9, paragrafo 2. 5.   Entro 18 mesi dalla comunicazione dei dati da parte degli Stati membri, la Commissione pubblica una relazione che confronta i risultati ottenuti con i metodi di analisi convenzionali e quelli ottenuti con i metodi basati sugli effetti e valuta la possibilità di utilizzare metodi di monitoraggio basati sugli effetti in combinazione con una soglia di allerta basata sugli effetti per gli estrogeni quale quella definita all’articolo 2, punto 35 bis), della direttiva 2000/60/CE con la finalità di screening a sostegno della valutazione dello stato chimico. Nell’ambito dei futuri riesami dell’elenco degli inquinanti a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto dell’analisi contenuta nella relazione di cui al primo comma del presente paragrafo, la Commissione valuta la possibilità di fissare una soglia di allerta per gli estrogeni con la finalità di screening e valutazione dello stato chimico. Non appena i metodi basati sugli effetti siano pronti per essere utilizzati anche per altre sostanze, la Commissione, nell’ambito dei futuri riesami, valuta la possibilità di imporre agli Stati membri di utilizzare tali metodi, ove necessario, almeno inizialmente in parallelo ai metodi di analisi convenzionali, e valuta la possibilità di fissare le soglie di allerta corrispondenti. Articolo 8 ter Elenco di controllo 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire, sulla base delle relazioni scientifiche redatte dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) in conformità del paragrafo 1 bis del presente articolo, un elenco di controllo di sostanze per le quali è necessario raccogliere, presso gli Stati membri, dati di monitoraggio a livello dell’Unione al fine di sostenere i futuri riesami conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE e di definire i formati che gli Stati membri devono usare per comunicare alla Commissione i risultati del monitoraggio e le relative informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 9, paragrafo 2. L’elenco di controllo contiene al massimo dieci sostanze, gruppi di sostanze o indicatori di inquinamento alla volta e specifica le matrici di monitoraggio e i possibili metodi di analisi per ciascuna sostanza. Tali matrici di monitoraggio e tali metodi non devono comportare costi eccessivi per le autorità competenti. Le sostanze da includere nell’elenco di controllo sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti. L’elenco di controllo include le sostanze che destano nuove preoccupazioni. Sulla base delle relazioni scientifiche elaborate dall’ECHA a norma del paragrafo 1 bis, la Commissione include nell’elenco di controllo le microplastiche e indicatori adeguati per la presenza, l’evoluzione o la trasmissione della resistenza agli antimicrobici (“indicatori di resistenza agli antimicrobici”), purché siano disponibili metodi di campionamento e analisi affidabili che non comportino costi eccessivi. Entro il 1 o dicembre 2027, la Commissione individua tali metodi di campionamento e analisi. 1 bis.   L’ECHA elabora relazioni scientifiche per assistere la Commissione nella selezione delle sostanze e degli indicatori da includere nell’elenco di controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto delle seguenti informazioni: a) l’allegato I della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *40 ) e i risultati del più recente riesame di tale allegato, nonché i risultati del più recente riesame periodico dell’allegato I della presente direttiva; b) gli elenchi di controllo istituiti a norma delle direttive 2006/118/CE e (UE) 2020/2184; c) le raccomandazioni dei portatori di interessi; d) l’analisi delle caratteristiche dei distretti idrografici effettuata dagli Stati membri a norma dell’articolo 5 della direttiva 2000/60/CE e i risultati dei programmi di monitoraggio istituiti a norma dell’articolo 8 di tale direttiva; e) le informazioni sui volumi di produzione, i modelli di utilizzo, le proprietà intrinseche, compresa, se pertinente, la dimensione delle particelle, le concentrazioni nell’ambiente e gli effetti negativi della sostanza sulla salute umana e sull’ambiente acquatico, ivi comprese le informazioni raccolte a norma della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 1907/2006, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *41 ) , del regolamento (CE) n. 1107/2009, della direttiva 2009/128/CE, del regolamento (UE) n. 528/2012 e del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *42 ) ; f) i progetti di ricerca e le pubblicazioni scientifiche, comprese informazioni su tendenze e previsioni basate sulla modellizzazione o su altre valutazioni di previsione, nonché informazioni e dati ottenuti mediante tecnologie di telerilevamento, osservazione della Terra, come i servizi Copernicus, sensori e dispositivi in situ, o dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, dall’analisi e dal trattamento avanzati dei dati; g) le raccomandazioni dei gruppi di lavoro istituiti nell’ambito della strategia comune di attuazione della direttiva 2000/60/CE; h) le informazioni sulle emissioni, sugli scarichi e sulle perdite disponibili nel portale sulle emissioni industriali a norma del regolamento (UE) 2024/1244, nonché eventuali informazioni supplementari disponibili sulle sostanze oggetto di autorizzazione a norma della direttiva 2010/75/UE. 1 ter.   Le relazioni scientifiche elaborate dall’ECHA a norma del paragrafo 1 bis presentano un elenco di sostanze, gruppi di sostanze o indicatori, la matrice per i controlli raccomandata, un metodo indicativo di analisi e un limite di quantificazione massimo accettabile per ciascuno di essi, con un riferimento alla letteratura scientifica o a linee guida. 1 quater.   Entro il 1 o febbraio 2028, e successivamente ogni tre anni, l’ECHA redige una relazione che sintetizza le risultanze delle relazioni scientifiche elaborate a norma del paragrafo 1 bis e la rende disponibile al pubblico. 2.   La Commissione aggiorna l’elenco di controllo di cui al paragrafo 1 entro il 1 o maggio 2028 e successivamente ogni tre anni. Nell’aggiornare l’elenco di controllo la Commissione ne stralcia tutte le sostanze o tutti gli indicatori per i quali si può effettuare la valutazione dei rischi di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE senza dati di monitoraggio supplementari. Tuttavia, è possibile mantenere una singola sostanza, un singolo gruppo di sostanze o un singolo indicatore nell’elenco di controllo per un periodo massimo di altri tre anni se sono necessari ulteriori dati di monitoraggio per valutare il rischio per l’ambiente acquatico. Ogni elenco di controllo aggiornato comprende anche una o più sostanze, uno o più gruppi di sostanze o indicatori supplementari per i quali la Commissione ritiene, sulla base delle relazioni scientifiche dell’ECHA, che possa sussistere un rischio diffuso per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico, a condizione che l’elenco di controllo aggiornato contenga un massimo di 10 sostanze, gruppi di sostanze o indicatori, a norma del paragrafo 1. Le microplastiche e gli indicatori di resistenza agli antimicrobici non sono mantenuti nell’elenco per un secondo periodo consecutivo di tre anni, a meno che non sia disponibile una metodologia di valutazione dei rischi armonizzata e affidabile che, se applicata, dimostri che i dati di monitoraggio raccolti durante il primo periodo di monitoraggio non sono sufficienti per valutare il rischio che essi comportano per l’ambiente acquatico o proveniente dall’ambiente acquatico. 3.   Gli Stati membri monitorano per un periodo di 24 mesi ogni sostanza, gruppo di sostanze e indicatore presente nell’elenco di controllo di cui al paragrafo 1 presso le stazioni di monitoraggio rappresentative selezionate. Il periodo di monitoraggio inizia entro sei mesi dall’inclusione della sostanza nell’elenco, ma l’avvio del campionamento e dell’analisi non avviene necessariamente all’inizio di tale periodo. Ogni Stato membro seleziona almeno una stazione di monitoraggio, più una stazione se la popolazione supera un milione di abitanti, più il numero di stazioni pari alla sua superficie territoriale in km 2 divisa per 60 000, arrotondata al numero intero più vicino, più il numero di stazioni pari alla sua popolazione divisa per cinque milioni, arrotondata al numero intero più vicino. Nel selezionare le stazioni di monitoraggio rappresentative, la frequenza e il calendario del monitoraggio per ogni sostanza, gruppo di sostanze o indicatore, gli Stati membri tengono conto della variabilità stagionale delle precipitazioni piovose, dei livelli di acqua, dei modelli di utilizzo e della possibile presenza della sostanza, del gruppo di sostanze o dell’indicatore. I monitoraggi sono eseguiti almeno due volte all’anno se effettuati in acqua e almeno una volta all’anno se effettuati nei sedimenti o nel biota. Qualora sia necessaria una maggiore frequenza, come nel caso delle sostanze sensibili alle variazioni climatiche o stagionali, l’aumento della frequenza è stabilito e giustificato dal punto di vista tecnico nell’atto di esecuzione che istituisce l’elenco di controllo adottato a norma del paragrafo 1. Lo Stato membro che sia in grado di ricavare e fornire alla Commissione dati di monitoraggio sufficienti, comparabili, rappresentativi e recenti per una particolare sostanza, un particolare gruppo di sostanze o un particolare indicatore a partire da programmi di monitoraggio o studi esistenti può decidere di non effettuare un monitoraggio supplementare nell’ambito del meccanismo dell’elenco di controllo per la sostanza, il gruppo di sostanze o l’indicatore in questione, purché essi siano stati monitorati utilizzando una metodologia conforme alle matrici di monitoraggio e ai metodi di analisi di cui all’atto di esecuzione che istituisce l’elenco di controllo, nonché alla direttiva 2009/90/CE della Commissione ( *43 ) . 4.   Gli Stati membri mettono a disposizione su base annua i risultati del monitoraggio di cui al paragrafo 3 del presente articolo conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE e all’atto di esecuzione che istituisce l’elenco di controllo adottato a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Mettono anche a disposizione informazioni sulla rappresentatività delle stazioni di monitoraggio e sulla strategia di monitoraggio. 5.   Allo scadere del periodo di 24 mesi di cui al paragrafo 3, l’ECHA riesamina i risultati del monitoraggio e valuta quali sostanze, gruppi di sostanze o indicatori debbano essere monitorati per altri 24 mesi, e debbano quindi essere mantenuti nell’elenco di controllo, e quali sostanze, gruppi di sostanze o indicatori possano invece essere stralciati dall’elenco. Se la Commissione, tenuto conto della valutazione dell’ECHA di cui al primo comma del presente paragrafo, conclude che non è necessario un ulteriore monitoraggio per valutare il rischio per l’ambiente acquatico, tale valutazione dell’ECHA è presa in considerazione nell’ambito del riesame degli elenchi delle sostanze che figurano nell’allegato I o nell’allegato II, parte C, della presente direttiva in conformità dell’articolo 16 della direttiva 2000/60/CE. ( *40 ) Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla prevenzione e il controllo dell’inquinamento delle acque sotterranee ( GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/118/oj )." ( *40 ) Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla prevenzione e il controllo dell’inquinamento delle acque sotterranee ( GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/118/oj )." ( *41 ) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ( GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj )." ( *42 ) Regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio ( GU L 315 del 7.12.2022, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2379/oj )." ( *43 ) Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque ( GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 36 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/90/oj ).»;" 7) è inserito l’articolo seguente: « Articolo 8 quinquies Inquinanti specifici dei bacini idrografici 1.   Gli Stati membri fissano e applicano SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici che rientrano nelle categorie elencate nell’allegato II, parte A, della presente direttiva ove stabiliscano che tali inquinanti presentano un rischio per i corpi idrici di uno o più dei loro distretti idrografici sulla base delle analisi e dei riesami effettuati a norma dell’articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, conformemente alla procedura illustrata nell’allegato II, parte B, della presente direttiva. Entro il 22 dicembre 2027 gli Stati membri informano la Commissione in merito al loro elenco degli inquinanti specifici dei bacini idrografici e agli SQA fissati a norma del primo comma del presente paragrafo. La Commissione provvede affinché tali informazioni siano rese pubbliche. I successivi aggiornamenti dell’elenco degli inquinanti specifici dei bacini idrografici individuati dagli Stati membri conformemente al primo comma del presente paragrafo e dei corrispondenti SQA sono inclusi nei piani di gestione dei bacini idrografici da elaborare a norma dell’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE. 2.   Gli SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici fissati a livello di Unione conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE ed elencati nell’allegato II, parte C, della presente direttiva prevalgono su quelli fissati a livello nazionale conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Gli SQA fissati a livello dell’Unione sono applicati dagli Stati membri anche per stabilire se gli inquinanti specifici dei bacini idrografici elencati nell’allegato II, parte C, della presente direttiva presentino un rischio. 3.   Un corpo idrico consegue il buono stato chimico delle acque superficiali ai sensi della definizione dell’articolo 2, punto 24), della direttiva 2000/60/CE se rispetta gli SQA nazionali applicabili o, a seconda del caso, gli SQA fissati a livello dell’Unione.» ; 8) l’articolo 9 bis è così modificato: a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 8, e all’articolo 8, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di sei anni a decorrere dal 10 maggio 2026. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sei anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3.   La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 8, e all’articolo 8, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 3 bis.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.» ; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   L’atto delegato adottato ai sensi all’articolo 3, paragrafo 8, e all’articolo 8, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.» ; 9) l’articolo 10 è soppresso; 10) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato VI della presente direttiva; 11) il testo che figura nell’allegato VII della presente direttiva è aggiunto come allegato II; 12) il testo che figura nell’allegato VIII della presente direttiva è aggiunto come allegato III. Articolo 4 Recepimento 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 dicembre 2027. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 5 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Articolo 6 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2026 Per il Parlamento europeo La presidente R. METSOLA Per il Consiglio Il presidente M. PANAYIOTOU ( 1 ) Parere del 22 febbraio 2023 ( GU C 146 del 27.4.2023, pag. 41 ). ( 2 ) Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)] e posizione del Consiglio in prima lettura del 17 febbraio 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). ( 3 ) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque ( GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj ). ( 4 ) Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ( GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj ). ( 5 ) Direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane ( GU L, 2024/3019, 12.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/3019/oj ). ( 6 ) Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla prevenzione e il controllo dell’inquinamento delle acque sotterranee ( GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/118/oj ). ( 7 ) Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni ( GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/60/oj ). ( 8 ) Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale e alla prevenzione e al controllo dell’inquinamento delle acque superficiali, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/105/oj ). ( 9 ) Decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all’istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE ( GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1 , http://data.europa.eu/eli/dec/2001/2455/oj ). ( 10 ) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ( GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/83/oj ). ( 11 ) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ( GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj ). ( 12 ) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ( GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj ). ( 13 ) Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi ( GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/oj ). ( 14 ) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall’allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) ( GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj ). ( 15 ) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi ( GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj ). ( 16 ) Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE ( GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj ). ( 17 ) GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2006/507/oj . ( 18 ) Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti ( GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj ). ( 19 ) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) ( GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/2/oj ). ( 20 ) Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico ( GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj ). ( 21 ) Regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006 ( GU L, 2024/1244, 2.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1244/oj ). ( 22 ) GU C 306 del 17.12.2007, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/lis/sign . ( 23 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj . ( 24 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ( GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj ). ( 25 ) GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2005/370/oj . ( 26 ) Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/1313/oj ). ALLEGATO I L’allegato V della direttiva 2000/60/CE è così modificato: 1) i punti da 1.1.1 a 1.1.4 sono sostituiti dai seguenti: «1.1.1.   Fiumi Elementi biologici Composizione e abbondanza della flora acquatica Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici Regime idrologico massa e dinamica del flusso idrico connessione con i corpi idrici sotterranei Continuità fluviale Condizioni morfologiche variazione della profondità e della larghezza dell’alveo struttura e substrato dell’alveo struttura della zona ripariale Elementi fisico-chimici generali a sostegno degli elementi biologici Condizioni termiche Condizioni di ossigenazione Salinità Stato di acidificazione Condizioni dei nutrienti 1.1.2.   Laghi Elementi biologici Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton Composizione e abbondanza dell’altra flora acquatica Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici Regime idrologico massa e dinamica del flusso idrico tempo di residenza connessione con il corpo idrico sotterraneo Condizioni morfologiche variazione della profondità del lago massa, struttura e substrato del letto struttura della zona ripariale Elementi fisico-chimici generali a sostegno degli elementi biologici Trasparenza Condizioni termiche Condizioni di ossigenazione Salinità Stato di acidificazione Condizioni dei nutrienti 1.1.3.   Acque di transizione Elementi biologici Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton Composizione e abbondanza dell’altra flora acquatica Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici Composizione e abbondanza della fauna ittica Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici Condizioni morfologiche variazione della profondità massa, struttura e substrato del letto struttura della zona intercotidale Regime di marea flusso di acqua dolce esposizione alle onde Elementi fisico-chimici generali a sostegno degli elementi biologici Trasparenza Condizioni termiche Condizioni di ossigenazione Salinità Condizioni dei nutrienti 1.1.4.   Acque costiere Elementi biologici Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton Composizione e abbondanza dell’altra flora acquatica Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici Condizioni morfologiche variazione della profondità struttura e substrato del letto costiero struttura della zona intercotidale Regime di marea direzione delle correnti dominanti esposizione alle onde Elementi fisico-chimici generali a sostegno degli elementi biologici Trasparenza Condizioni termiche Condizioni di ossigenazione Salinità Condizioni dei nutrienti»; 2) al punto 1.2.1, la tabella «Elementi di qualità fisico-chimica» è sostituita dalla seguente: «Elementi generali di qualità fisico-chimica Elemento Stato elevato Stato buono Stato sufficiente Condizioni generali Valori degli elementi fisico-chimici generali che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Livelli di salinità, pH, bilancio dell’ossigeno, capacità di neutralizzare gli acidi e temperatura che non presentano segni di alterazioni antropiche e restano entro le forcelle di norma associate alle condizioni inalterate. Temperatura, bilancio dell’ossigeno, pH, capacità di neutralizzare gli acidi e salinità che non raggiungono livelli esterni alle forcelle fissate per assicurare il funzionamento dell’ecosistema tipico specifico e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica. Concentrazioni di nutrienti non superiori ai livelli fissati per assicurare il funzionamento dell’ecosistema e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica. Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.»; 3) al punto 1.2.2, la tabella «Elementi di qualità fisico-chimica» è sostituita dalla seguente: «Elementi generali di qualità fisico-chimica Elemento Stato elevato Stato buono Stato sufficiente Condizioni generali Valori degli elementi fisico-chimici generali che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Livelli di salinità, pH, bilancio dell’ossigeno, capacità di neutralizzare gli acidi, trasparenza e temperatura che non presentano segni di alterazioni antropiche e restano entro le forcelle di norma associate alle condizioni inalterate. Temperatura, bilancio dell’ossigeno, pH, capacità di neutralizzare gli acidi, trasparenza e salinità che non raggiungono livelli esterni alle forcelle fissate per assicurare il funzionamento dell’ecosistema e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica. Concentrazioni di nutrienti non superiori ai livelli fissati per assicurare il funzionamento dell’ecosistema e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica. Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.»; 4) al punto 1.2.3, la tabella «Elementi di qualità fisico-chimica» è sostituita dalla seguente: «Elementi generali di qualità fisico-chimica Elemento Stato elevato Stato buono Stato sufficiente Condizioni generali Elementi fisico-chimici generali che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Temperatura, bilancio dell’ossigeno e trasparenza che non presentano segni di alterazioni antropiche e restano entro le forcelle di norma associate alle condizioni inalterate. Temperatura, condizioni di ossigenazione e trasparenza che non raggiungono livelli esterni alla forcella fissata per assicurare il funzionamento dell’ecosistema e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica. Concentrazioni di nutrienti non superiori ai livelli fissati per assicurare il funzionamento dell’ecosistema e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica. Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.»; 5) al punto 1.2.4, la tabella «Elementi di qualità fisico-chimica» è sostituita dalla seguente: «Elementi generali di qualità fisico-chimica Elemento Stato elevato Stato buono Stato sufficiente Condizioni generali Elementi fisico-chimici generali che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Temperatura, bilancio dell’ossigeno e trasparenza che non presentano segni di alterazioni antropiche e restano entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Temperatura, condizioni di ossigenazione e trasparenza che non raggiungono livelli esterni alla forcella fissata per assicurare il funzionamento dell’ecosistema e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica. Concentrazioni di nutrienti non superiori ai livelli fissati per assicurare il funzionamento dell’ecosistema e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica. Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.»; 6) al punto 1.2.5 la tabella è così modificata: a) la quinta riga, corrispondente alla voce «Inquinanti sintetici specifici», è soppressa; b) la sesta riga, corrispondente alla voce «Inquinanti non sintetici specifici», è soppressa; c) la settima riga, corrispondente alla nota ( 1 ) della tabella, è soppressa; 7) il punto 1.2.6 è soppresso; 8) al punto 1.3 sono aggiunti i commi seguenti: «Se la rete di monitoraggio si avvale di metodi di osservazione della Terra, di telerilevamento o altre tecniche innovative anziché di punti di campionamento locali, la mappa della rete di monitoraggio include informazioni sugli elementi di qualità e sui corpi idrici o gruppi di corpi idrici che sono stati monitorati utilizzando tali metodi. Si indicano le norme CEN, ISO o le altre norme internazionali o nazionali che sono state applicate per garantire che i dati temporali e spaziali ottenuti siano affidabili quanto quelli ottenuti con i metodi di monitoraggio convenzionali nei punti di campionamento e di misurazione locali. Gli Stati membri possono applicare metodi di campionamento passivo per monitorare gli inquinanti chimici, se del caso, in particolare a fini di screening e valutazione a lungo termine, purché tali metodi non sottostimino le concentrazioni degli inquinanti per i quali si applicano standard di qualità ambientale e identifichino quindi in modo affidabile il “mancato raggiungimento del buono stato”, e purché sia effettuata l’analisi chimica dei campioni di acqua, di biota o di sedimenti, secondo gli standard di qualità ambientale applicati, laddove si riscontri che il buono stato non è raggiunto. Gli Stati membri possono anche applicare, alle stesse condizioni, metodi di monitoraggio basati sugli effetti.»; 9) al punto 1.3.1, l’ultima sezione, «Selezione degli elementi di qualità», è sostituita dalla seguente: «Selezione degli elementi di qualità Per ciascun sito di monitoraggio, il monitoraggio di sorveglianza è effettuato per un anno durante il periodo contemplato dal piano di gestione del bacino idrografico. Il monitoraggio di sorveglianza comprende: a) i parametri indicativi di tutti gli elementi di qualità biologica; b) i parametri indicativi di tutti gli elementi di qualità idromorfologica; c) i parametri indicativi di tutti gli elementi generali di qualità fisico-chimica; d) le sostanze prioritarie scaricate o depositate in altro modo nel bacino idrografico o nel sottobacino; e) gli inquinanti specifici dei bacini idrografici. Se, tuttavia, dall’ultimo esercizio di monitoraggio di sorveglianza emerge che il corpo in questione ha raggiunto un buono stato e dall’esame dell’impatto delle attività umane di cui all’allegato II non risulta alcuna variazione degli impatti su tale corpo, il monitoraggio di sorveglianza è effettuato una volta durante il periodo contemplato da tre piani di gestione consecutivi del bacino idrografico.»; 10) il punto 1.3.2 è così modificato: a) nella terza sezione, «Selezione dei siti di monitoraggio», la prima frase è sostituita dalla seguente: «Il monitoraggio operativo è effettuato per tutti i corpi idrici che, sulla base della valutazione dell’impatto svolta conformemente all’allegato II o del monitoraggio di sorveglianza, sono classificati a rischio di non soddisfare gli obiettivi ambientali di cui all’articolo 4 e per i corpi idrici nei quali sono scaricate o depositate in altro modo sostanze prioritarie o nei quali sono scaricati o depositati in altro modo inquinanti specifici dei bacini idrografici in quantità significative. Per le sostanze prioritarie i punti di monitoraggio sono selezionati secondo la normativa che stabilisce gli standard di qualità ambientale pertinenti. In tutti gli altri casi, incluse le sostanze prioritarie per le quali tale normativa non prevede orientamenti specifici, i punti di monitoraggio sono selezionati come segue:»; b) nella sezione, «Selezione degli elementi di qualità», il secondo trattino è sostituito dal seguente: «— di tutte le sostanze prioritarie scaricate o depositate in altro modo nei corpi idrici e di tutti gli inquinanti specifici dei bacini idrografici scaricati o depositati in altro modo nei corpi idrici in quantità significative,»; 11) al punto 1.3.4, il quarto comma è sostituito dal seguente: «La frequenza del monitoraggio è adattata, se necessario, tenendo conto della variabilità dei parametri derivante dalla variazione delle condizioni sia naturali che antropiche. Il momento in cui effettuare il monitoraggio è scelto in modo da tenere conto dell’incidenza delle variazioni stagionali nell’uso delle sostanze o nei livelli delle acque sui risultati del monitoraggio e assicurare quindi che i risultati riflettano efficacemente eventuali cambiamenti nel corpo idrico causati dalla pressione antropica e dalle variazioni climatiche. Per quanto riguarda le sostanze prioritarie la cui concentrazione è suscettibile di raggiungere un picco nell’arco di brevi periodi a seguito di fluttuazioni stagionali nel loro utilizzo, durante tali periodi di picco il monitoraggio è effettuato a intervalli più brevi rispetto alle altre sostanze, se necessario, in modo da garantire la disponibilità di informazioni adeguate sulla concentrazione di tali sostanze.»; 12) al punto 1.3.4, nella tabella, nella sesta riga della rubrica «Fisico-chimica», la voce «Altri inquinanti» è sostituita da «Inquinanti specifici dei bacini idrografici»; 13) il punto 1.4.1 è così modificato: a) al punto vii), la seconda frase è soppressa; b) il punto viii) è soppresso; c) il punto ix) è sostituito dal seguente: «ix) I risultati dell’esercizio di intercalibrazione e i valori fissati per le classificazioni adottate nei sistemi di monitoraggio degli Stati membri conformemente ai punti da i) a viii) sono pubblicati entro sei mesi dall’adozione dell’atto di esecuzione a norma dell’articolo 21.»; 14) al punto 1.4.2 è aggiunto il punto seguente: «iv) Gli Stati membri possono fornire mappe supplementari che presentano separatamente le informazioni sulla qualità ecologica di uno o più dei seguenti elementi di qualità: — elementi biologici; — elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici; — elementi fisico-chimici a sostegno degli elementi biologici. Gli Stati membri possono inoltre fornire mappe o tabelle indicanti il grado di variazione di tali elementi di qualità rispetto al ciclo di pianificazione precedente.»; 15) al punto 1.4.3, il primo comma è sostituito dal seguente: «Un corpo idrico è classificato “in buono stato chimico” se presenta un buono stato chimico delle acque superficiali quale definito all’articolo 2, punto 24). In caso negativo, il corpo è classificato come corpo cui non è riconosciuto il buono stato chimico.»; 16) al punto 1.4.3, dopo la tabella riportante la «Classificazione dello stato chimico» e lo «Schema cromatico», sono inseriti i commi seguenti: «Gli Stati membri possono fornire mappe supplementari che presentano separatamente le informazioni sullo stato chimico per una o più delle seguenti sostanze rispetto alle informazioni riguardanti le altre sostanze identificate nell’allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE: a) sostanze prioritarie identificate nell’allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE come sostanze che si comportano come sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche ubiquitarie (sostanze PBT ubiquitarie); b) sostanze prioritarie identificate di recente nell’ambito dell’ultimo riesame effettuato dalla Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, della presente direttiva; c) sostanze prioritarie per le quali, nell’ultimo riesame a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, della presente direttiva, è stato fissato un SQA riveduto e più rigoroso; d) sostanze identificate come inquinanti specifici dei bacini idrografici ai sensi dell’articolo 8 quinquies della direttiva 2008/105/CE in base alla valutazione delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici superficiali effettuata conformemente all’allegato II della presente direttiva. Gli Stati membri possono inoltre presentare l’entità di ogni deviazione dal valore degli SQA per le sostanze di cui alle lettere da a) a d) del primo comma nei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri che forniscono tali mappe supplementari cercano di garantirne l’intercomparabilità a livello di bacino idrografico e a livello di Unione.»; 17) al punto 2.2.1 è aggiunto il comma seguente: «Se la rete di monitoraggio si avvale di metodi di osservazione della Terra, telerilevamento o altre tecniche innovative anziché di punti di campionamento locali, si indicano le norme CEN, ISO o le altre norme internazionali o nazionali che sono state applicate per garantire che i dati temporali e spaziali ottenuti siano affidabili quanto quelli ottenuti con i metodi di monitoraggio convenzionali nei punti di campionamento locali.»; 18) il punto 2.3.2 è sostituito dal seguente: «2.3.2.   Definizione di buono stato chimico delle acque sotterranee Elemento Stato buono Concentrazioni di inquinanti La composizione chimica del corpo idrico sotterraneo è tale che le concentrazioni di inquinanti, come specificato di seguito: — non presentano effetti di intrusione salina o di altro tipo, — non superano le norme di qualità delle acque sotterranee di cui all’allegato I della direttiva 2006/118/CE, i valori soglia per gli inquinanti delle acque sotterranee e gli indicatori di inquinamento stabiliti in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva e i valori soglia fissati per l’intera Unione in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, della medesima direttiva, — non sono tali da impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 4 per le acque superficiali connesse, né da comportare un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimica di tali corpi, né da recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo. Conduttività Le variazioni della conduttività non indicano intrusioni saline o di altro tipo nel corpo idrico sotterraneo»; 19) al punto 2.4.1 è aggiunto il comma seguente: «Se la rete di monitoraggio si avvale di metodi di osservazione della Terra, di telerilevamento o di altre tecniche innovative anziché di punti di campionamento locali, si indicano le norme CEN, ISO o le altre norme internazionali o nazionali che sono state applicate per garantire che i dati temporali e spaziali ottenuti siano affidabili quanto quelli ottenuti con i metodi di monitoraggio convenzionali nei punti di campionamento locali.»; 20) al punto 2.4.3 «Monitoraggio operativo», la sezione «Frequenza temporale del monitoraggio» è sostituita dalla seguente: «Frequenza temporale del monitoraggio Il monitoraggio operativo è effettuato nei periodi che intercorrono fra due programmi di monitoraggio di sorveglianza con una frequenza sufficiente a rilevare gli impatti delle pressioni in questione, compresi, se del caso, gli impatti delle variazioni stagionali nell’uso delle sostanze e delle variazioni del ravvenamento a breve e lungo termine che potrebbero incidere sui parametri per lo stato chimico, e con una frequenza minima di una volta all’anno, a meno che le conoscenze tecniche e i pareri degli esperti non giustifichino intervalli più lunghi, in particolare se si può dimostrare che negli anni successivi non è stato rilevato alcun superamento o tendenza duratura all’aumento per un determinato parametro.»; 21) il punto 2.4.5 è sostituito dal seguente: «2.4.5. Interpretazione e presentazione dello stato chimico delle acque sotterranee Per stabilire lo stato chimico delle acque sotterranee, i risultati ottenuti nei singoli punti di monitoraggio all’interno del corpo idrico sotterraneo sono aggregati per il corpo nel suo complesso. Per i seguenti parametri è calcolata la media dei risultati del monitoraggio ottenuti in ciascun punto del corpo o del gruppo di corpi idrici sotterranei: a) parametri chimici per i quali sono stati stabilite norme di qualità nell’allegato I della direttiva 2006/118/CE; b) parametri chimici per i quali sono stati stabiliti valori soglia nazionali in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/118/CE; c) parametri chimici per i quali sono stati stabiliti valori soglia dell’Unione in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/118/CE. La media di cui al primo comma è usata per dimostrare la conformità al buono stato chimico delle acque sotterranee definito con riferimento alle norme di qualità e ai valori soglia di cui al primo comma. Fatto salvo il punto 2.5, gli Stati membri forniscono una mappa dello stato chimico delle acque sotterranee, conforme allo schema cromatico seguente: scarso: rosso buono: verde. Gli Stati membri possono fornire mappe supplementari che presentano separatamente le informazioni sullo stato chimico per una o più delle seguenti sostanze rispetto alle informazioni riguardanti le altre sostanze identificate nella direttiva 2006/118/CE: a) sostanze identificate di recente nell’ambito dell’ultimo riesame a norma dell’articolo 8 della direttiva 2006/118/CE; b) sostanze per le quali sono stabiliti norme di qualità o valori soglia riveduti e più rigorosi a norma dell’articolo 8 della direttiva 2006/118/CE. Gli Stati membri possono inoltre presentare l’entità di ogni deviazione dalle norme di qualità o dal valore soglia per le sostanze di cui al primo comma, lettere a) e b), nei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri che forniscono tali mappe supplementari cercano di garantirne l’intercomparabilità a livello di bacino idrografico e a livello di Unione. Gli Stati membri indicano inoltre, con un punto nero sulla mappa, i corpi idrici sotterranei caratterizzati da una tendenza significativa e duratura all’aumento della concentrazione di qualsiasi inquinante dovuta all’impatto dell’attività umana. L’inversione di tendenza è indicata da un punto blu sulla mappa. Tali mappe sono incluse nel piano di gestione del bacino idrografico.». ALLEGATO II L’allegato VIII della direttiva 2000/60/CE è così modificato: 1) i punti 11 e 12 sono soppressi; 2) è aggiunto il punto seguente: «13. Microrganismi, geni o materiale genetico che rispecchiano la presenza di microrganismi resistenti agli agenti antimicrobici, in particolare microrganismi patogeni per l’uomo o il bestiame.». ALLEGATO III L’allegato I della direttiva 2006/118/CE è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I NORME DI QUALITÀ PER GLI INQUINANTI DELLE ACQUE SOTTERRANEE E INDICATORI DI INQUINAMENTO Quando per un determinato corpo idrico sotterraneo si considera che le norme di qualità delle acque sotterranee possano impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali specificati all’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE per i corpi idrici superficiali connessi o provocare un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimica di tali corpi o un danno significativo agli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da tale corpo idrico sotterraneo, sono stabiliti valori soglia più severi conformemente all’articolo 3 e all’allegato II della presente direttiva. A condizione che sia disponibile una metodologia affidabile per valutare la presenza di ecosistemi delle acque sotterranee, sono stabilite norme di qualità più rigorose anche per i corpi idrici sotterranei in cui tali ecosistemi sono presenti, a meno che le norme di qualità delle acque sotterranee non siano state stabilite per tutelare la salute umana e siano già sufficientemente rigorose per proteggere tali ecosistemi. (1) (2) (3) (4) (5) (6) Voce n. Nome della sostanza Categoria di sostanze Numero CAS ( 1 ) Numero UE ( 2 ) Norma di qualità ( 3 ) [μg/l salvo indicazione contraria] 1 Nitrati Nutrienti non applicabile non applicabile 50 mg/l 2 Sostanze attive nei pesticidi, compresi i rispettivi metaboliti rilevanti e i prodotti di degradazione e di reazione ( 4 ) Pesticidi non applicabile non applicabile 0,1 (singolo) 0,5 (totale) ( 5 ) 3 PFAS 3.1 Somma di PFAS Sostanze industriali Cfr. nota 6 Cfr. nota 6 Il valore di parametro definito nell’allegato I, parte B, della direttiva (UE) 2020/2184 ( 6 ) 3.2 Somma di 4 PFAS ( 7 ) Sostanze industriali Cfr. nota 7 Cfr. nota 7 0,0044 ( 7 ) 4 Carbamazepina Prodotti farmaceutici 298-46-4 non applicabile 2,5 ( 12 ) 5 Sulfametossazolo Prodotti farmaceutici 723-46-6 non applicabile 0,1 ( 12 ) 6 Primidone Prodotti farmaceutici 125-33-7 2,5 ( 12 ) 7 Metaboliti non rilevanti dei pesticidi ( 4 ) Pesticidi non applicabile non applicabile 1 o fino a 5 ( 8 ) (singolo) 5 ( 9 ) o 12,5 ( 10 ) (totale) ( 11 ) 8 Tricloroetilene e tetracloroetilene (somma delle due sostanze) Sostanze industriali 79-01-6 e 127-18-4 201-167-4 e 204-825-9 10 (totale) ( 13 ) ( 1 ) CAS: Chemical Abstracts Service. ( 2 ) Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS). ( 3 ) Questo parametro rappresenta la norma di qualità espressa come valore medio annuo. Se non altrimenti specificato, si applica alla concentrazione totale di tutte le sostanze e isomeri. ( 4 ) Con “pesticidi” si intendono i prodotti fitosanitari e i biocidi di cui, rispettivamente, all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 528/2012. Per tale parametro, gli Stati membri monitorano le sostanze attive presenti nei pesticidi attualmente o precedentemente utilizzati sul loro territorio e qualsiasi sostanza che risulta presente a seguito di inquinamento transfrontaliero, nonché i rispettivi metaboliti rilevanti e non rilevanti e i prodotti di degradazione e di reazione, basandosi, se disponibile, sull’elenco da istituire a norma dell’articolo 4, paragrafo 2 bis, della presente direttiva. Gli Stati membri possono interrompere il monitoraggio di sostanze attive specifiche e dei rispettivi metaboliti se essi non sono più utilizzati nel loro territorio, a condizione che il monitoraggio effettuato in passato abbia costantemente dimostrato che tali sostanze e metaboliti non sono presenti nel corpo idrico sotterraneo. Un metabolita di pesticidi è considerato rilevante se esistono motivi per ritenere che possieda proprietà intrinseche comparabili a quelle della sostanza attiva madre in termini di tossicità per l’organismo nocivo bersaglio o che generi (esso stesso o i suoi prodotti di trasformazione) un rischio per la salute dei consumatori o per l’ambiente. ( 5 ) Con “totale” si intende la somma di tutti i singoli pesticidi individuati e quantificati nell’ambito della procedura di monitoraggio, compresi i rispettivi metaboliti rilevanti e i prodotti di degradazione e di reazione. ( 6 ) Questa voce si riferisce alle PFAS elencate nell’allegato III, parte B, punto 3, della direttiva (UE) 2020/2184. Il parametro e la norma di qualità sono aggiornati conformemente alle modifiche di tale direttiva. ( 7 ) Questa voce raggruppa i seguenti composti, elencati con il numero CAS e il numero UE: acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), (CAS 355-46-4, UE 206-587-1); acido perfluoroottansolfonico (PFOS) (CAS 1763-23-1, UE 217-179-8); acido perfluoroottanoico (PFOA) (CAS 335-67-1, UE 206-397-9); acido perfluorononanoico (PFNA) (CAS 375-95-1, UE 206-801-3). Per la somma di 4 PFAS, i numeri CAS elencati si riferiscono solo alla forma protonata delle singole PFAS, mentre la somma si applica alla concentrazione totale delle sostanze disciolte, comprese le forme protonate e deprotonate e i rispettivi isomeri lineari e ramificati. ( 8 ) Gli Stati membri applicano una norma di qualità predefinita di 1 μg/l, a meno che non forniscano prove attendibili, anche tratte da prove di tossicità acuta e cronica effettuate sul gruppo tassonomico che si prevede con attendibilità sia il più sensibile, che giustifichino una norma più o meno rigorosa, nel qual caso applicano tale norma fino a un massimo di 5 μg/l. ( 9 ) La concentrazione totale di metaboliti non rilevanti dei pesticidi per ciascuno dei quali si applica la norma di qualità predefinita di 1 μg/l, o una norma più rigorosa, non deve superare 5 μg/l. ( 10 ) La concentrazione totale di metaboliti non rilevanti dei pesticidi per ciascuno dei quali si applicano le norme superiori a 1 μg/l e fino a 5 μg/l non deve superare 12,5  μg/l. ( 11 ) Con “totale” si intende la somma di tutti i singoli metaboliti non rilevanti dei pesticidi in ciascuna singola categoria di norma di qualità individuati e quantificati nell’ambito della procedura di monitoraggio, che dovrebbe comprendere almeno i metaboliti non rilevanti dei pesticidi elencati conformemente all’articolo 4, paragrafo 2 bis. ( 12 ) Quando è disponibile una metodologia affidabile, gli Stati membri valutano la presenza di ecosistemi delle acque sotterranee nei corpi idrici sotterranei le cui caratteristiche potrebbero favorirne l’esistenza e fissano, se tali ecosistemi sono presenti, e in linea con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), un valore soglia più rigoroso per tale sostanza, adeguato a proteggere detti ecosistemi. ( 13 ) Con “totale” si intende la somma delle concentrazioni di tricloroetilene e tetracloroetilene.». ALLEGATO IV L’allegato II della direttiva 2006/118/CE è così modificato: 1) nella parte A, dopo il primo comma è inserito il comma seguente: «Conformemente all’articolo 15 della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti comunichino alla Commissione i valori soglia per gli inquinanti e gli indicatori di inquinamento.»; 2) nella parte B, il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. sostanze sintetiche antropogeniche ( *1 ) Tricloroetilene Tetracloroetilene ( *1 ) comprese le sostanze sintetiche con controparti naturali identiche che possono essere presenti nelle acque sotterranee, ma in cui il livello di fondo naturale è, al massimo, basso.»;" 3) nella parte C, il titolo è sostituito dal seguente: «Informazioni che gli Stati membri devono fornire in relazione agli inquinanti e agli indicatori di inquinamento per i quali hanno stabilito valori soglia»; 4) è aggiunta la parte seguente: «Parte D Registro dei valori soglia armonizzati per le sostanze sintetiche antropogeniche ( * ) nelle acque sotterranee che destano preoccupazione a livello nazionale, regionale o locale (1) (2) (3) (4) (5) (6) Voce n. Nome della sostanza Categoria di sostanze Numero CAS ( 1 ) Numero UE ( 2 ) Valore soglia [μg/l salvo indicazione contraria] Singole sostanze attive farmaceutiche ( 3 ) Prodotti farmaceutici 2,5 ( 4 ) ( 1 ) CAS: Chemical Abstracts Service. ( 2 ) Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS). ( 3 ) Sostanze attive farmaceutiche quali definite nella direttiva 2001/83/CE e nel regolamento (UE) 2019/6. ( 4 ) Gli Stati membri applicano tale valore soglia a meno che non sia stato specificamente fissato uno standard o un valore soglia per la sostanza in questione a livello dell’Unione o nazionale per le acque superficiali o sotterranee. Quando è disponibile una metodologia affidabile, gli Stati membri valutano la presenza di ecosistemi delle acque sotterranee nei corpi idrici sotterranei le cui caratteristiche potrebbero favorirne l’esistenza e fissano, se tali ecosistemi sono presenti, e conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), un valore soglia più rigoroso, se necessario al fine di proteggere detti ecosistemi.». ( *1 ) comprese le sostanze sintetiche con controparti naturali identiche che possono essere presenti nelle acque sotterranee, ma in cui il livello di fondo naturale è, al massimo, basso.»; ( * ) comprese le sostanze sintetiche con controparti naturali identiche che possono essere presenti nelle acque sotterranee, ma in cui il livello di fondo naturale è, al massimo, basso. ALLEGATO V Nella direttiva 2006/118/CE è aggiunto l’allegato seguente: «ALLEGATO V SOSTANZE OGGETTO DI RIESAME PER L’EVENTUALE INSERIMENTO NELL’ALLEGATO I CON UNA NORMA DI QUALITÀ DELLE ACQUE SOTTERRANEE A LIVELLO DELL’UNIONE (1) (2) (3) (4) (5) (6) Voce n. Nome della sostanza Categoria di sostanze Numero CAS ( 1 ) Numero UE ( 2 ) Valore soglia [μg/l salvo indicazione contraria] Somma (somme) di prodotti farmaceutici selezionati per modalità d’azione Prodotti farmaceutici Somma di bisfenoli Sostanze industriali ( 1 ) CAS: Chemical Abstracts Service. ( 2 ) Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).». ALLEGATO VI L’allegato I della direttiva 2008/105/CE è così modificato: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE (SQA) PER LE SOSTANZE PRIORITARIE NELLE ACQUE SUPERFICIALI»; 2) la parte A è sostituita dalla seguente: «PARTE A: STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Voce n. Nome della sostanza Categoria di sostanze Numero CAS ( 1 ) Numero UE ( 2 ) SQA-AA ( 3 ) Acque superficiali interne ( 4 ) [μg/l] SQA-AA ( 3 ) Altre acque superficiali [μg/l] SQA-CMA ( 5 ) Acque superficiali interne ( 4 ) [μg/l] SQA-CMA ( 5 ) Altre acque superficiali [μg/l] SQA Biota ( 6 ) [μg/kg peso umido] o SQA Sedimenti [μg/kg peso secco] se così indicato Identificata come sostanza pericolosa prioritaria Identificata come sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica ubiquitaria (sostanza PBT ubiquitaria) Identificata come sostanza che tende ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota (1) La sostanza alacloro è stata spostata nell’allegato II, parte C (2) Antracene Sostanze industriali 120-12-7 204-371-1 0,1 0,1 0,1 0,1 X X (3) La sostanza atrazina è stata spostata nell’allegato II, parte C (4) Benzene Sostanze industriali 71-43-2 200-753-7 10 8 50 50 (5) Difenileteri bromurati ( 7 ) Sostanze industriali non applicabile non applicabile 0,14 0,014 ( 7 ) 0,00028 ( 7 ) X ( 8 ) X X (6) Cadmio e composti (in funzione delle classi di durezza dell’acqua) ( 9 ) Metalli 7440-43-9 231-152-8 ≤ 0,08 (classe 1) 0,08 (classe 2) 0,09 (classe 3) 0,15 (classe 4) 0,25 (classe 5) 0,2 ≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5) ≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5) X X (6 bis) La sostanza tetracloruro di carbonio è stata spostata nell’allegato II, parte C (7) C 10-13 Cloro alcani ( 10 ) Sostanze industriali 85535-84-8 287-476-5 0,4 0,4 1,4 1,4 X X (8) La sostanza clorfenvinfos è stata spostata nell’allegato II, parte C (9) Clorpirifos (clorpirifos etile) Pesticidi - organofosfati 2921-88-2 220-864-4 4,6 × 10 -4 4,6 × 10 -5 0,0026 5,2 × 10 -4 X X X (9 bis) Antiparassitari del ciclodiene: Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin Pesticidi - organoclorurati 309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6 206-215-8 200-484-5 200-775-7 207-366-2 Σ = 0,01 Σ = 0,005 non applicabile non applicabile X (9 ter) DDT totale ( 11 ) Pesticidi - organoclorurati non applicabile non applicabile 0,025 0,025 non applicabile non applicabile X para-para-DDT 50-29-3 200-024-3 0,01 0,01 non applicabile non applicabile X (10) 1,2-Dicloroetano Sostanze industriali 107-06-2 203-458-1 10 10 non applicabile non applicabile X (11) Diclorometano Sostanze industriali 75-09-2 200-838-9 20 20 non applicabile non applicabile (12) Di(2-etilesil)ftalato (DEHP) Sostanze industriali 117-81-7 204-211-0 1,3 1,3 non applicabile non applicabile X X (13) Diuron Pesticidi - diserbanti 330-54-1 206-354-4 0,049 0,0049 0,27 0,054 (14) Endosulfan Pesticidi - organoclorurati 115-29-7 204-079-4 0,005 0,0005 0,01 0,004 X (15) Fluorantene Sostanze industriali 206-44-0 205-912-4 7,62 × 10 -4 7,62 × 10 -4 0,12 0,012 6,1 X X X (16) Esaclorobenzene Pesticidi - organoclorurati 118-74-1 204-273-9 0,5 0,05 8 - pesci AD 1 - pesci AS X X (17) Esaclorobutadiene Sostanze industriali (solventi) 87-68-3 201-765-5 9,5 x 10 -4 9,5 × 10 -4 0,6 0,06 21 X X (18) Esaclorocicloesano Pesticidi - insetticidi 608-73-1 210-168-9 0,02 0,002 0,04 0,02 X X (19) Isoproturon Pesticidi - diserbanti 34123-59-6 251-835-4 0,3 0,3 1,0 1,0 (20) Piombo e composti Metalli 7439-92-1 231-100-4 1,2 ( 12 ) 1,3 14 14 X X (21) Mercurio e composti Metalli 7439-97-6 231-106-7 0,07 0,07 11 X X X (22) Naftalene Sostanze industriali 91-20-3 202-049-5 2 2 130 130 (23) Nichel e composti Metalli 7440-02-0 231-111-4 2 ( 12 ) 3,1 8,2 8,2 (24) Nonilfenoli ( 13 ) (4-nonilfenolo) Sostanze industriali Cfr. nota 24 13 Cfr. nota 13 0,037 0,0018 2,1 0,17 X (25) Ottilfenoli ( 14 ) [(4-(1,1’,3,3’-tetrametilbutil)-fenolo)] Sostanze industriali Cfr. nota 14 Cfr. nota 14 0,1 0,01 non applicabile non applicabile X (26) Pentaclorobenzene Sostanze industriali 608-93-5 210-172-0 0,007 0,0007 non applicabile non applicabile X X (27) Pentaclorofenolo Pesticidi - organoclorurati 87-86-5 201-778-6 0,4 0,4 1 1 X (28) Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ( 15 ) Prodotti di combustione non applicabile non applicabile non applicabile non applicabile non applicabile non applicabile Somma dei benzo(a)pirene equivalenti 0,6 ( 16 ) X X X Benzo(a)pirene 50-32-8 200-028-5 0,5 0,05 0,6 Benzo(b)fluorantene 205-99-2 205-911-9 0,017 0,017 Cfr. nota 16 Benzo(k)fluorantene 207-08-9 205-916-6 0,017 0,017 Cfr. nota 16 Benzo(g,h,i)perilene 191-24-2 205-883-8 8,2 × 10 -3 8,2 × 10 -4 Cfr. nota 16 Indeno(1,2,3-cd)pirene 193-39-5 205-893-2 non applicabile non applicabile Cfr. nota 16 Crisene 218-01-9 205-923-4 0,07 0,007 Cfr. nota 16 Benzo(a)antracene 56-55-3 200-280-6 0,1 0,01 Cfr. nota 16 Dibenzo(a,h)antracene 53-70-3 200-181-8 0,014 0,0014 Cfr. nota 16 Fluorantene 206-44-0 205-912-4 0,12 0,012 Cfr. nota 16 (29) La sostanza simazina è stata spostata nell’allegato II, parte C (29 bis) Tetracloroetilene Sostanze industriali 127-18-4 204-825-9 10 10 non applicabile non applicabile (29 ter) Tricloroetilene Sostanze industriali 79-01-6 201-167-4 10 10 non applicabile non applicabile X (30) Tributilstagno (composti) ( 17 ) (tributilstagno-catione) Pesticidi - biocidi 36643-28-4 non applicabile 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015 1,6 ( 18 ) X X X (31) La sostanza triclorobenzene è stata spostata nell’allegato II, parte C (32) Triclorometano Sostanze industriali 67-66-3 200-663-8 2,5 2,5 non applicabile non applicabile (33) Trifluralin Pesticidi - diserbanti 1582-09-8 216-428-8 0,03 0,03 non applicabile non applicabile X (34) Dicofol Pesticidi - organoclorurati 115-32-2 204-082-0 4,45 × 10 -3 0,185 × 10 -3 non applicabile ( 19 ) non applicabile ( 19 ) 111 - pesci AD 4,6  - pesci AS X X (35) Acido perfluoroottansolfonico (PFOS) e derivati Sostanze industriali 1763-23-1 217-179-8 Rientrano nel gruppo di sostanze n. 65 (sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) – somma delle 25 sostanze) (36) Chinossifen Pesticidi - fungicidi 124495-18-7 non applicabile 0,15 0,015 2,7 0,54 X X (37) Diossine e composti diossina-simili ( 20 ) Sottoprodotti industriali non applicabile non applicabile non applicabile non applicabile Somma di PCDD + PCDF + PCB-DL equivalenti 3,5 x 10 -5 ( 21 ) X X X (38) Aclonifen Pesticidi - diserbanti 74070-46-5 277-704-1 0,12 0,012 0,12 0,012 (39) Bifenox Pesticidi - diserbanti 42576-02-3 255-894-7 0,012 0,0012 0,04 0,004 (40) Cibutrina Pesticidi - biocidi 28159-98-0 248-872-3 0,0025 0,0025 0,016 0,016 (41) Cipermetrina ( 22 ) Pesticidi - piretroidi 52315-07-8 257-842-9 3 × 10 -5 3 × 10 -6 6 × 10 -4 6 × 10 -5 X (42) Diclorvos Pesticidi - organofosfati 62-73-7 200-547-7 6 × 10 -4 6 × 10 -5 7 × 10 -4 7 × 10 -5 (43) Esabromociclododecano (HBCDD) ( 23 ) Sostanze industriali Cfr. nota 23 Cfr. nota 23 4,6 × 10 -4 2 × 10 -5 0,5 0,05 90 - pesci AD 3,5  - pesci AS X X X (44) Eptacloro ed eptacloro epossido Pesticidi - organoclorurati 76-44-8 / 1024-57-3 200-962-3/ 213-831-0 1,7 × 10 -7 1,7 × 10 -7 3 × 10 -4 3 × 10 -5 0,013 X X X (45) Terbutrina Pesticidi - biocidi 886-50-0 212-950-5 0,065 0,0065 0,34 0,034 (46) 17 alfa-etinilestradiolo (EE2) Prodotti farmaceutici - ormoni estrogeni 57-63-6 200-342-2 1,7 × 10 -5 1,6 × 10 -6 valore non determinato valore non determinato (47) 17 beta-estradiolo (E2) Prodotti farmaceutici - ormoni estrogeni 50-28-2 200-023-8 0,00018 9 × 10 -6 valore non determinato valore non determinato (48) Acetamiprid Pesticidi - neonicotinoidi 135410-20-7 / 160430-64-8 603-921-1 0,037 0,0037 0,16 0,016 (49) Azitromicina Prodotti farmaceutici - antibiotici macrolidici 83905-01-5 617-500-5 0,019 0,0019 0,18 0,018 X (50) Bifentrin Pesticidi - piretroidi 82657-04-3 617-373-6 9,5 × 10 -5 9,5 × 10 -6 0,011 0,001 X (51) Bisfenolo A (BPA) Sostanze industriali 80-05-7 201-245-8 1,7 x 10 -4 1,7 x 10 -4 130 51 0,025 X (52) Carbamazepina Prodotti farmaceutici - anticonvulsivanti 298-46-4 206-062-7 2,5 0,25 1,6 × 10 3 160 (53) Claritromicina Prodotti farmaceutici - antibiotici macrolidici 81103-11-9 658-034-2 0,13 0,013 0,13 0,013 X (54) Clotianidin Pesticidi - neonicotinoidi 210880-92-5 433-460-1 0,01 0,001 0,34 0,034 (55) Deltametrina Pesticidi - piretroidi 52918-63-5 258-256-6 1,7 × 10 -6 1,7 × 10 -7 1,7 × 10 -5 3,4 × 10 -6 X (56) Diclofenac Prodotti farmaceutici - antinfiammatori 15307-86-5 / 15307-79-6 239-348-5 / 239-346-4 0,04 0,004 250 25 X (57) Eritromicina Prodotti farmaceutici - antibiotici macrolidici 114-07-8 204-040-1 0,5 0,05 1 0,1 X (58) Esfenvalerate Pesticidi - piretroidi 66230-04-4 613-911-9 1,7 × 10 -5 1,7 × 10 -6 0,0085 0,00085 X (59) Estrone (E1) Prodotti farmaceutici - ormoni estrogeni 53-16-7 200-164-5 3,6 × 10 -4 1,8 × 10 -5 valore non determinato valore non determinato (60) Glifosato Pesticidi - diserbanti 1071-83-6 213-997-4 0,1 ( 24 ) 86,7 ( 25 ) 8,67 non applicabile ( 24 ) 398,6 ( 25 ) 39,86 (61) Ibuprofene Prodotti farmaceutici - antinfiammatori 15687-27-1 239-784-6 0,14 0,014 X (62) Imidacloprid Pesticidi - neonicotinoidi 138261-41-3 / 105827-78-9 428-040-8 0,0068 6,8 × 10 -4 0,057 0,0057 (63) Nicosulfuron Pesticidi - diserbanti 111991-09-4 601-148-4 0,0087 8,7 × 10 -4 0,23 0,023 (64) Permetrina Pesticidi - piretroidi 52645-53-1 258-067-9 2,7 × 10 -4 2,7 × 10 -5 0,0025 2,5 × 10 -4 X (65) Sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) – somma delle 25 sostanze ( 26 ) ( 29 ) Sostanze industriali non applicabile non applicabile Somma degli equivalenti di PFOA 0,0044 ( 27 ) Somma degli equivalenti di PFOA 0,0044 ( 27 ) non applicabile non applicabile Somma degli equivalenti di PFOA 0,077 ( 27 ) X X X (66) Argento Metalli 7440-22-4 231-131-3 0,01 0,006 (salinità 10 %) 0,17 (salinità 30 %) 0,022 valore non determinato (67) Thiacloprid Pesticidi - neonicotinoidi 111988-49-9 601-147-9 0,01 0,001 0,05 0,005 (68) Thiamethoxam Pesticidi - neonicotinoidi 153719-23-4 428-650-4 0,04 0,004 0,77 0,077 (69) Triclosano Pesticidi - biocidi 3380-34-5 222-182-2 0,02 0,002 0,02 0,002 (70) Somma delle sostanze attive nei pesticidi ( 28 ) di cui alla presente tabella ( 29 ) ( 30 ) Pesticidi non applicabile non applicabile 0,2 ( 30 ) ( 1 ) CAS: Chemical Abstracts Service. ( 2 ) Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS). ( 3 ) Questo parametro rappresenta l’SQA espresso come valore medio annuo (SQA-AA). Se non altrimenti specificato, si applica alla concentrazione totale di tutte le sostanze e isomeri. ( 4 ) Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente modificati. ( 5 ) Questo parametro rappresenta l’SQA espresso come concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA). Se non altrimenti specificato, si applica alla concentrazione totale di tutte le sostanze e isomeri. La dicitura “non applicabile” in questa colonna indica che si considera che i valori SQA-AA proteggano dai picchi di inquinamento di breve termine, in scarichi continui, perché sono sensibilmente inferiori ai valori determinati in base alla tossicità acuta. ( 6 ) Se è indicato un SQA per il biota o il sedimento, lo si applica al posto dell’SQA per l’acqua, fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 3, della presente direttiva che consente di monitorare un taxon del biota alternativo o un’altra matrice, purché l’SQA applicato fornisca un livello di protezione equivalente. Se non altrimenti specificato, si applica alla concentrazione totale di tutte le sostanze e isomeri. Se non altrimenti indicato, l’SQA per il biota è riferito ai pesci. La dicitura “pesci AD” indica l’SQA per il biota relativo ai pesci di acqua dolce oggetto di monitoraggio nelle acque interne; la dicitura “pesci AS” indica l’SQA per il biota relativo ai pesci di acqua salata oggetto di monitoraggio in altre acque superficiali. Per le sostanze recanti il numero 15 (fluorantene), 28 (IPA) e 51 (bisfenolo A), l’SQA per il biota si riferisce ai crostacei e ai molluschi. Ai fini della valutazione dello stato chimico, il monitoraggio di fluorantene, IPA e bisfenolo A nei pesci non è opportuno. Per la sostanza recante il numero 37 (diossine e composti diossina-simili), l’SQA per il biota si riferisce a pesci, crostacei e molluschi, in linea con la il punto 4.1.5 dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915della Commissione (*). ( 7 ) Per il gruppo di sostanze prioritarie “difenileteri bromurati” (voce n. 5), l’SQA si riferisce alla somma delle concentrazioni dei congeneri recanti il numero 28, 47, 99, 100, 153 e 154. ( 8 ) Tetra-, penta-, esa-, epta-, otta- e decabromodifeniletere (numeri CAS 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3, 32536-52-0, 1163-19-5, rispettivamente). ( 9 ) Per il cadmio e composti (voce n. 6) i valori dell’SQA variano in funzione della durezza dell’acqua, classificata in cinque categorie (classe 1: <40 mg CaCO3/l; classe 2: da 40 a <50 mg CaCO3/l; classe 3: da 50 a <100 mg CaCO3/l; classe 4: da 100 a <200 mg CaCO3/l; classe 5: ≥200 mg CaCO3/l). ( 10 ) Per questo gruppo di sostanze non è fornito alcun parametro indicativo. Il parametro o i parametri indicativi sono definiti con il metodo analitico. ( 11 ) Il DDT totale comprende la somma degli isomeri 1,1,1-tricloro-2,2 bis (p-clorofenil)etano (CAS 50 29 3, UE 200 024 3); 1,1,1-tricloro-2-(o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano (CAS 789 02 6, UE 212 332 5); 1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil)etilene (CAS 72 55 9, UE 200 784 6); e 1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil)etano (CAS 72 54 8, UE 200 783 0). ( 12 ) Questi SQA si riferiscono alle concentrazioni biodisponibili delle sostanze. ( 13 ) Nonilfenolo (CAS 25154-52-3, UE 246-672-0) compresi gli isomeri 4-nonilfenolo (CAS 104-40-5, UE 203-199-4) e 4-nonilfenolo (ramificato) (CAS 84852-15-3, UE 284-325-5). ( 14 ) Ottilfenolo (CAS 1806-26-4, UE 217-302-5) compreso l’isomero 4-(1,1’,3,3’-tetrametilbutil)fenolo (CAS 140-66-9, UE 205-426-2). ( 15 ) Benzo(a)pirene (CAS 50-32-8) (RPF 1), benzo(b)fluorantene (CAS 205-99-2) (RPF 0,1 ), benzo(k)fluorantene (CAS 207-08-9) (RPF 0,1 ), benzo(g,h,i)perilene (CAS 191-24-2) (RPF 0), indeno(1,2,3-cd)pirene (CAS 193-39-5) (RPF 0,1 ), crisene (CAS 218-01-9) (RPF 0,01 ), benzo(a)antracene (CAS 56-55-3) (RPF 0,1 ), dibenz(a,h)antracene (CAS 53-70-3) (RPF 1) e fluorantene (CAS 206-44-0) (RPF 0,01 ). Il fluorantene figura separatamente anche alla riga 15. Gli IPA antracene e naftalene sono elencati solo separatamente perché nessun RPF è disponibile. ( 16 ) Per il gruppo degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (voce n. 28), l’SQA per il biota si riferisce alla somma delle concentrazioni di otto dei nove IPA elencati nella nota 15 espressi come benzo(a)pirene equivalenti in base alla cancerogenicità delle sostanze rispetto a quella del benzo(a)pirene, vale a dire i valori RPF di cui alla nota 15. Non è necessario misurare il benzo(g,h,i)perilene nel biota per determinare la conformità all’SQA complessivo per il biota. Deve essere rispettato anche l’SQA per il biota per il fluorantene della riga 15. ( 17 ) Tributilstagno (composti) compreso il tributilstagno-catione (CAS 36643-28-4). ( 18 ) SQA per i sedimenti. ( 19 ) Le informazioni disponibili per queste sostanze non sono sufficienti per stabilire un SQA-CMA. ( 20 ) Si riferisce ai seguenti composti: 7 dibenzo-p-diossine policlorurate (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6, UE 217-122-7), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9) 10 dibenzofurani policlorurati (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0); 12 bifenili policlorurati diossina-simili (PCB-DL): 3,3’,4,4’-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3’,4’,5-T4CB (PCB 81, CAS 70362-50-4), 2,3,3’,4,4’-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4’,5-P5CB (PCB 114, CAS 74472-37-0), 2,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3’,4,4’,5’-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3’,4,4’,5-P5CB (PCB 126, CAS 57465-28-8), 2,3,3’,4,4’,5-H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4), 2,3,3’,4,4’,5’-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 167, CAS 52663-72-6), 3,3’,4,4’,5,5’-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6), 2,3,3’,4,4’,5,5’-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9). ( 21 ) Per il gruppo delle diossine e composti diossina-simili (voce n. 37), l’SQA per il biota si riferisce alla somma delle concentrazioni delle sostanze elencate nella nota 20 espresse come equivalenti tossici sulla base dei fattori di tossicità equivalente del 2005 dell’Organizzazione mondiale della sanità. ( 22 ) CAS 52315-07-8 si riferisce a una miscela di isomeri di cipermetrina, alfa-cipermetrina (CAS 67375-30-8, UE 257-842-9), beta-cipermetrina (CAS 65731-84-2, UE 265-898-0), theta-cipermetrina (CAS 71691-59-1) e zeta-cipermetrina (CAS 1315501-18-8, UE 257-842-9). ( 23 ) Questa voce raggruppa: 1,3,5,7,9,11-esabromociclododecano (CAS 25637-99-4, UE 247-148-4), 1,2,5,6,9,10- esabromociclododecano (CAS 3194-55-6, UE 221-695-9), α-esabromociclododecano (CAS 134237-50-6), β-esabromociclododecano (CAS 134237-51-7) e γ-esabromociclododecano (CAS 134237-52-8). ( 24 ) Per l’acqua dolce utilizzata per l’estrazione e la preparazione di acqua potabile. ( 25 ) Per l’acqua dolce non utilizzata per l’estrazione e la preparazione di acqua potabile. ( 26 ) Questa voce raggruppa i seguenti composti, elencati con il numero CAS, il numero UE e il fattore di potenza relativa ( Relative Potency Factor – RPF): acido perfluoroottanoico (PFOA) (CAS 335-67-1, UE 206-397-9) (RPF 1), acido perfluoroottansolfonico (PFOS) (CAS 1763-23-1, UE 217-179-8) (RPF 2), acido perfluoroesansolfonico (PFHxS) (CAS 355-46-4, UE 206-587-1) (RPF 0,6 ), acido perfluorononanoico (PFNA) (CAS 375-95-1, UE 206-801-3) (RPF 10), acido perfluorobutansolfonico (PFBS) (CAS 375-73-5, UE 206-793-1) (RPF 0,001 ), acido perfluoroesanoico (PFHxA) (CAS 307-24-4, UE 206-196-6) (RPF 0,01 ), acido perfluorobutanoico (PFBA) (CAS 375-22-4, UE 206-786-3) (RPF 0,05 ), acido perfluoropentanoico (PFPeA) (CAS 2706-90-3, UE 220-300-7) (RPF 0,03 ), acido perfluoropentansolfonico (PFPeS) (CAS 2706-91-4, UE 220-301-2) (RPF 0,3005 ), acido perfluorodecanoico (PFDA) (CAS 335-76-2, UE 206-400-3) (RPF 7), acido perfluorododecanoico (PFDoDA o PFDoA) (CAS 307-55-1, UE 206-203-2) (RPF 3), acido perfluoroundecanoico (PFUnDA o PFUnA) (CAS 2058-94-8, UE 218-165-4) (RPF 4), acido perfluoroeptanoico (PFHpA) (CAS 375-85-9, UE 206-798-9) (RPF 0,505 ), acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) (CAS 72629-94-8, UE 276-745-2) (RPF 1,65 ), acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS) (CAS 375-92-8, UE 206-800-8) (RPF 1,3 ), acido perfluorodecansolfonico (PFDS) (CAS 335-77-3, UE 206-401-9) (RPF 2), acido perfluorotetradecanoico (PFTeDA) (CAS 376-06-7, UE 206-803-4) (RPF 0,3 ), acido perfluoroesadecanoico (PFHxDA) (CAS 67905-19-5, UE 267-638-1) (RPF 0,02 ), acido perfluoroottadecanoico (PFODA) (CAS 16517-11-6, UE 240-582-5) (RPF 0,02 ), acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(eptafluoropropossi)propionico (HFPO DA) (CAS 13252-13-6) (RPF 0,06 ), acido 2,2,3-trifluoro-3-[1,1,2,2,3,3-esafluoro-3-(trifluorometossi)propossi]propanoico (CAS 919005-14-4) (RPF 0,03 ), 2-(perfluoroesil)etanolo (6:2 FTOH) (CAS 647-42-7, UE 211-477-1) (RPF 0,02 ), 2-(perfluoroottil)etanolo (8:2 FTOH) (CAS 678-39-7, UE 211-648-0) (RPF 0,04 ) e acido 2,2-difluoro-2-{[2,2,4,5-tetrafluoro-5-(trifluorometossi)-1,3-diossolan-4-il]ossi}acetico (C6O4) (CAS 1190931-41-9) (RPF 0,06 ), acido trifluoroacetico (TFA) (CAS 76-05-1, UE 200-929-3) (RPF 0,002 ). ( 27 ) Per il gruppo delle PFAS (voce n. 65) l’SQA si riferisce alla somma delle concentrazioni delle 25 PFAS elencate nella nota 26, espresse come PFOA equivalenti in base al fattore di potenza relativa delle sostanze rispetto a quella del PFOA, vale a dire i valori RPF di cui alla nota 26. Deve quindi essere rispettato l’SQA critico, che è l’SQA per il biota (relativo al consumo di pesce). Gli SQA-AA non forniscono una protezione equivalente. ( 28 ) Con “pesticidi” si intendono i prodotti fitosanitari di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e i biocidi di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 528/2012. ( 29 ) I criteri minimi di efficienza di cui alla direttiva 2009/90/CE si applicano a ogni singola sostanza in un gruppo di sostanze, ma tenendo conto della necessità di quantificare il contributo di ogni sostanza alla concentrazione totale per un raffronto con l’SQA. ( 30 ) Con le seguenti eccezioni: i quattro pesticidi che devono essere monitorati nel biota o nel sedimento, vale a dire le sostanze recanti i numeri 16, 30, 34 e 44, e il glifosato. (*) Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 ( GU L 119 del 5.5.2023, pag. 103 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj ).»; 3) la parte B è così modificata: a) al punto 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Per un determinato corpo idrico superficiale, applicare gli SQA-AA significa che, per ciascun punto di monitoraggio rappresentativo all’interno del corpo idrico, la media aritmetica delle concentrazioni misurate in diversi periodi dell’anno non supera lo standard.»; b) al punto 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Per un determinato corpo idrico superficiale, applicare gli SQA-CMA significa che la concentrazione misurata in qualsiasi punto rappresentativo di monitoraggio all’interno del corpo idrico non supera lo standard.». ALLEGATO VII Nella direttiva 2008/105/CE è aggiunto il seguente allegato: «ALLEGATO II STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE PER GLI INQUINANTI SPECIFICI DEI BACINI IDROGRAFICI PARTE A: ELENCO INDICATIVO DELLE CATEGORIE DI INQUINANTI SPECIFICI DEI BACINI IDROGRAFICI 1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti nell’ambiente acquatico. 2. Composti organofosforici. 3. Composti organostannici. 4. Sostanze e preparati, o i relativi prodotti di decomposizione, aventi comprovate proprietà cancerogene o mutagene o proprietà che possono perturbare le funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o altre funzioni endocrine nell’ambiente acquatico o attraverso di esso. 5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili. 6. Cianuri. 7. Metalli e composti. 8. Arsenico e composti. 9. Biocidi e prodotti fitosanitari. 10. Materiale in sospensione, comprese le micro/nanoplastiche. 11. Microrganismi, geni o materiale genetico che rispecchiano la presenza di microrganismi resistenti agli agenti antimicrobici, in particolare microrganismi patogeni per l’uomo o il bestiame. PARTE B PROCEDURA PER DETERMINARE GLI STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE PER GLI INQUINANTI SPECIFICI DEI BACINI IDROGRAFICI I metodi applicati per determinare gli SQA degli inquinanti specifici dei bacini idrografici comprendono le seguenti fasi: a) identificazione dei recettori e dei comparti o delle matrici a rischio della sostanza che desta preoccupazione; b) raccolta e valutazione della qualità dei dati sulle proprietà della sostanza che desta preoccupazione, compresa la sua (eco)tossicità, in particolare sulla base di relazioni di studi di laboratorio, mesocosmo e sul campo che riguardano gli effetti sia cronici che acuti in ambienti di acqua dolce e salata; c) estrapolazione di dati sulla (eco)tossicità a concentrazioni senza effetto o simili, tramite metodi deterministici o probabilistici, scelta e applicazione di fattori di valutazione appropriati per tenere conto delle incertezze e determinare gli SQA; d) confronto degli SQA per diversi recettori e comparti, e scelta degli SQA critici, ossia quelli che proteggono il recettore più sensibile nel comparto o matrice più rilevante. PARTE C: REGISTRO DEGLI STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE ARMONIZZATI PER GLI INQUINANTI SPECIFICI DEI BACINI IDROGRAFICI Voce n. Nome della sostanza Categoria di sostanze Numero CAS ( 1 ) Numero UE ( 2 ) SQA-AA ( 3 ) Acque superficiali interne ( 4 ) [μg/l] SQA-AA ( 3 ) Altre acque superficiali [μg/l] SQA-CMA ( 5 ) Acque superficiali interne ( 4 ) [μg/l] SQA-CMA ( 5 ) Altre acque superficiali [μg/l] SQA Biota ( 6 ) [μg/kg peso umido] o SQA Sedimenti se così indicato [μg/kg peso secco] 1 Alacloro ( 7 ) Pesticidi 15972-60-8 240-110-8 0,3 0,3 0,7 0,7 2 Tetracloruro di carbonio ( 7 ) Sostanze industriali 56-23-5 200-262-8 12 12 non applicabile non applicabile 3 Clorfenvinfos ( 7 ) Pesticidi 470-90-6 207-432-0 0,1 0,1 0,3 0,3 4 Simazina ( 7 ) Pesticidi 122-34-9 204-535-2 1 1 4 4 5 Triclorobenzeni ( 7 ) Sostanze industriali - solventi 12002-48-1 234-413-4 0,4 0,4 non applicabile non applicabile 6 Atrazina ( 7 ) Pesticidi - diserbanti 1912-24-9 217-617-8 0,6 0,6 2,0 2,0 ( 1 ) CAS: Chemical Abstracts Service. ( 2 ) Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS). ( 3 ) Questo parametro rappresenta l’SQA espresso come valore medio annuo (SQA-AA). Se non altrimenti specificato, si applica alla concentrazione totale di tutte le sostanze e isomeri. ( 4 ) Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente modificati. ( 5 ) Questo parametro rappresenta l’SQA espresso come concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA). La dicitura “non applicabile” in questa colonna indica che si considera che i valori SQA-AA proteggano dai picchi di inquinamento di breve termine, in scarichi continui, perché sono sensibilmente inferiori ai valori determinati in base alla tossicità acuta. ( 6 ) Se è indicato un SQA per il biota, lo si applica al posto dell’SQA per l’acqua, fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 3, della presente direttiva che consente di monitorare un taxon del biota alternativo o un’altra matrice, purché l’SQA applicato fornisca un livello di protezione equivalente. Se non altrimenti indicato, l’SQA per il biota è riferito ai pesci. ( 7 ) Sostanza già elencata come sostanza prioritaria nell’allegato X della direttiva 2000/60/CE o nell’allegato I della direttiva 2008/105/CE.». ALLEGATO VIII Nella direttiva 2008/105/CE è aggiunto il seguente allegato: «ALLEGATO III SOSTANZE OGGETTO DI RIESAME PER L’EVENTUALE IDENTIFICAZIONE COME SOSTANZE PRIORITARIE Nome della sostanza Numero CAS ( 1 ) Numero UE ( 2 ) Somma di bisfenoli non applicabile non applicabile Somma (somme) di pesticidi selezionati per modalità d’azione non applicabile non applicabile Somma (somme) di prodotti farmaceutici selezionati per modalità d’azione non applicabile non applicabile ( 1 ) CAS: Chemical Abstracts Service. ( 2 ) Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).». ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2026/805/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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