Direttiva UE In vigore Non_Fiscale

Direttiva UE 0806/2026

Direttiva (UE) 2026/806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell’azione di risoluzione e la direttiva 2014/24/UE per quanto riguarda i servizi di valutazione nel quadro della risoluzione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 30/03/2026 In vigore dal: 30/03/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Direttiva (UE) 2026/806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell’azione di risoluzione e la direttiva 2014/24/UE per quanto riguarda i servizi di valutazione nel quadro della risoluzione (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Directive (EU) 2026/806 of the European Parliament and of the Council of 30 March 2026 amending Directive 2014/59/EU as regards early intervention measures, conditions for resolution and funding of resolution action and Directive 2014/24/EU as regards valuation services in resolution (Text with EEA relevance)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/806 20.4.2026 DIRETTIVA (UE) 2026/806 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 marzo 2026 che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell’azione di risoluzione e la direttiva 2014/24/UE per quanto riguarda i servizi di valutazione nel quadro della risoluzione (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere della Banca centrale europea ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 2 ) , deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 3 ) , considerando quanto segue: (1) Il quadro di risoluzione dell’Unione per gli enti creditizi e le imprese di investimento («enti») è stato istituito sulla scia della crisi finanziaria mondiale del 2008-2009 e sulla base delle caratteristiche essenziali dei regimi efficaci di risoluzione delle crisi per gli enti finanziari ( Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions ) pubblicate per la prima volta dal Consiglio per la stabilità finanziaria nell’ottobre 2011. Il quadro di risoluzione dell’Unione comprende la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) e il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) . Entrambi gli atti legislativi si applicano agli enti e a ogni altra entità che rientri nell’ambito di applicazione della direttiva e del regolamento di cui sopra («entità»). Il quadro di risoluzione dell’Unione mira a consentire la gestione ordinata dei dissesti di enti ed entità preservandone le funzioni essenziali, scongiurando minacce per la stabilità finanziaria e tutelando al contempo i depositanti e i fondi pubblici. Esso intende inoltre promuovere lo sviluppo del mercato interno nel settore bancario creando un regime armonizzato per la gestione coordinata delle crisi transfrontaliere ed evitando problemi di distorsioni di concorrenza e rischi di disparità di trattamento. (2) A vari anni di distanza dalla sua attuazione, il quadro di risoluzione dell’Unione non produce i risultati attesi in relazione ad alcuni dei suddetti obiettivi. In particolare, sebbene gli enti e le entità abbiano compiuto progressi significativi in termini di possibilità di risoluzione e abbiano destinato notevoli risorse a tale scopo, soprattutto aumentando la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione e alimentando meccanismi di finanziamento della risoluzione, il quadro di risoluzione dell’Unione è raramente utilizzato. Al contrario, il dissesto di taluni enti ed entità di piccole e medie dimensioni è tipicamente affrontato attraverso misure nazionali non armonizzate, facendo ricorso a tutt’oggi al denaro dei contribuenti anziché alle reti di sicurezza finanziate dal settore, ad esempio i meccanismi di finanziamento della risoluzione. Tale situazione sembra scaturire dall’esistenza di incentivi inadeguati, che derivano dall’interazione tra il quadro di risoluzione dell’Unione e le norme nazionali, laddove l’ampia discrezionalità delle autorità di risoluzione nell’effettuare la valutazione dell’interesse pubblico non sempre è esercitata in maniera tale da riflettere la prevista applicazione del quadro di risoluzione dell’Unione. Al contempo, il quadro di risoluzione dell’Unione è stato poco utilizzato per via del rischio che i depositanti di enti che si finanziano tramite i depositi debbano sostenere perdite per garantire che tali enti possano accedere a finanziamenti esterni nel quadro della risoluzione, in particolare in assenza di altre passività sottoponibili al bail-in.Infine il fatto che la regolamentazione in materia di accesso ai finanziamenti al di fuori della risoluzione sia meno rigorosa di quella applicabile nell’ambito della risoluzione ha scoraggiato il ricorso al quadro di risoluzione dell’Unione a favore di altre soluzioni, che spesso comportano l’utilizzo del denaro dei contribuenti anziché l’utilizzo delle risorse proprie degli enti o delle entità o di reti di sicurezza finanziate dal settore. A sua volta, tale situazione genera rischi di frammentazione, rischi di risultati subottimali nella gestione dei dissesti di enti ed entità, in particolare nel caso di enti ed entità di piccole e medie dimensioni, e costi di opportunità derivanti dal mancato utilizzo delle risorse finanziarie. È pertanto necessario garantire un’applicazione più efficace e coerente del quadro di risoluzione dell’Unione e assicurare che possa essere applicato ogni qual volta ciò sia nell’interesse pubblico, anche per taluni enti di piccole e medie dimensioni che sono finanziati principalmente tramite depositi e che non hanno altre passività sufficienti sottoponibili al bail-in. (3) Uno degli obiettivi principali della revisione della direttiva 2014/59/UE è tutelare meglio il denaro dei contribuenti garantendo che il quadro di risoluzione possa essere applicato ogni qual volta necessario. L’uso del denaro dei contribuenti, con l’introduzione di un quadro riveduto, dovrebbe essere notevolmente ridotto al fine di garantire un impiego più frequente ed efficace delle reti di sicurezza finanziate dal settore, compresi i meccanismi di finanziamento della risoluzione. (4) L’intensità e il livello di dettaglio delle attività di pianificazione della risoluzione necessarie per le filiazioni che non sono state designate come entità soggette a risoluzione variano in funzione delle dimensioni degli enti e delle entità interessati, del loro profilo di rischio, del ruolo svolto nella prestazione di funzioni essenziali, delle loro linee di business principali, della loro importanza per la continuità operativa del gruppo dopo la risoluzione e della strategia di risoluzione del gruppo, nonché in funzione dell’importanza della filiazione nello Stato membro in cui è stabilita, compresa la sua potenziale importanza sistemica e il suo potenziale impatto sui mezzi finanziari disponibili del sistema di garanzia dei depositi (SGD) in caso di liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza. Le autorità di risoluzione dovrebbero pertanto avere la possibilità di tenere conto di tali fattori al momento di individuare le misure da adottare in relazione a tali filiazioni e applicare, se del caso, un approccio commisurato. (5) Un ente o un’entità che è sottoposto o sottoposta a liquidazione a norma del diritto nazionale, una volta che sia stato accertato che tale ente o entità è in dissesto o a rischio di dissesto e dopo che l’autorità di risoluzione abbia concluso che la sua risoluzione non è nell’interesse pubblico, è destinato o destinata a uscire dal mercato. In tali casi non è più necessario un piano di risoluzione dell’ente o dell’entità, indipendentemente dal fatto che l’autorità competente abbia già revocato l’autorizzazione dell’ente o dell’entità in questione o non abbia ancora provveduto in tal senso. Lo stesso principio vale nei confronti di un ente residuo soggetto a risoluzione dopo la cessione di attività, diritti e passività nel contesto di una strategia di cessione. È dunque opportuno specificare che in tali situazioni l’adozione di piani di risoluzione non è necessaria. (6) La procedura per la presentazione di informazioni alle autorità di risoluzione, da parte delle entità che fanno parte di un gruppo, per la preparazione dei piani di risoluzione dovrebbe essere allineata alla procedura di cui alla direttiva 2014/59/UE per la presentazione di informazioni per il monitoraggio del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) al fine di evitare costi e complessità inutili. (7) Attualmente le autorità di risoluzione possono decidere di vietare talune distribuzioni se un ente o un’entità, siano esso o essa soggetti a risoluzione o meno, non soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta al MREL. Tuttavia, in talune situazioni un ente o un’entità potrebbe essere tenuto o tenuta a conformarsi al MREL secondo criteri diversi da quelli in base ai quali deve soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale. Tale situazione crea incertezze quanto alle condizioni per l’esercizio, da parte delle autorità di risoluzione, del potere di vietare le distribuzioni e per il calcolo dell’ammontare massimo distribuibile connesso al MREL. È dunque opportuno stabilire che, in tali casi, le autorità di risoluzione esercitino il potere di vietare talune distribuzioni sulla base della stima del requisito combinato di riserva di capitale derivante dalla metodologia di cui all’atto delegato adottato a norma dell’articolo 45 quater , paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE. Al fine di garantire la trasparenza e la certezza del diritto, le autorità di risoluzione dovrebbero comunicare la stima del requisito combinato di riserva di capitale all’ente o all’entità, che a sua volta dovrebbe comunicare tale stima al pubblico. (8) Le misure di intervento precoce sono state introdotte per consentire alle autorità competenti di sanare il deterioramento della situazione economica e finanziaria di un ente o di un’entità e ridurre, per quanto possibile, il rischio e l’impatto di un’eventuale risoluzione. Tuttavia, data l’incertezza riguardo agli indicatori per l’applicazione di tali misure di intervento precoce e per via di parziali sovrapposizioni con le misure di vigilanza, le misure di intervento precoce sono state utilizzate raramente. Le condizioni per l’applicazione di tali misure dovrebbero pertanto essere semplificate e ulteriormente precisate. Per dissipare le incertezze riguardo alle condizioni e alle tempistiche per la rimozione dell’organo di amministrazione di un ente o un’entità e la nomina degli amministratori temporanei, tali misure dovrebbero essere espressamente indicate come misure di intervento precoce e la loro applicazione dovrebbe essere soggetta agli stessi indicatori. A determinate condizioni, una liquidazione graduale delle attività può essere una soluzione efficace in termini di costi che agevola l’uscita dal mercato di un ente o di un’entità con un modello di business debole, evitando in tal modo un declino prolungato che sfocia nel dissesto dell’ente o dell’entità. Le autorità competenti dovrebbero avere il potere di intervento precoce per richiedere la presentazione di un piano da attuare in caso di liquidazione volontaria delle attività di un ente o di un’entità, lasciando nel contempo la decisione in merito all’attuazione di tale piano all’ente o all’entità interessati. Nell’applicare i poteri di intervento precoce, le autorità competenti dovrebbero avere l’obbligo di scegliere le misure appropriate da adottare per affrontare una determinata situazione nel rispetto del principio di proporzionalità. Per potere tener conto dei rischi per la reputazione o dei rischi legati al riciclaggio o alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, le autorità competenti dovrebbero valutare le condizioni per l’applicazione di misure di intervento precoce non soltanto sulla base di indicatori quantitativi, quali i requisiti patrimoniali o di liquidità, i livelli di leva finanziaria, i crediti in sofferenza o la concentrazione di esposizioni, ma anche in funzione di indicatori qualitativi. Il processo decisionale relativo alle misure di intervento precoce dovrebbe consentire di esaminarle e, se del caso, di applicarle in tempi rapidi, al fine di evitare un ulteriore peggioramento della situazione dell’ente o dell’entità. (9) Al fine di migliorare la certezza del diritto, le misure di intervento precoce di cui alla direttiva 2014/59/UE che si sovrappongono a poteri esistenti nell’ambito del quadro prudenziale stabilito nelle direttive 2013/36/UE ( 6 ) e (UE) 2019/2034 ( 7 ) del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbero essere eliminate. È inoltre necessario garantire che le autorità di risoluzione siano in grado di preparare l’eventuale risoluzione di un ente o di un’entità. L’autorità competente dovrebbe pertanto informare le autorità di risoluzione in merito al deterioramento della situazione di un ente o di un’entità con sufficiente anticipo e le autorità di risoluzione dovrebbero disporre dei poteri necessari all’attuazione di misure preparatorie. È importante sottolineare che, affinché le autorità di risoluzione possano reagire con la maggiore tempestività possibile al deterioramento della situazione di un ente o di un’entità, l’applicazione di misure di intervento precoce non dovrebbe essere una condizione preliminare affinché l’autorità di risoluzione possa disporre la commercializzazione dell’ente o dell’entità o richiedere informazioni per aggiornare il piano di risoluzione e preparare la valutazione. Nel commercializzare un ente che è membro di un sistema di tutela istituzionale (IPS), l’autorità di risoluzione dovrebbe prendere in considerazione misure che l’IPS potrebbe adottare prima della risoluzione per scongiurare la possibilità concreta che, in futuro, l’ente possa essere in dissesto o a rischio di dissesto. Per garantire una reazione coerente, coordinata, efficace e tempestiva al deterioramento della situazione di un ente o di un’entità e preparare adeguatamente un’eventuale risoluzione, è necessario migliorare l’interazione e il coordinamento tra le autorità competenti e le autorità di risoluzione. Non appena un ente o un’entità soddisfa le condizioni per l’applicazione delle misure di intervento precoce, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero intensificare gli scambi di informazioni, comprese informazioni provvisorie, e monitorare congiuntamente la situazione dell’ente o dell’entità. (10) È necessario garantire un intervento tempestivo e un coordinamento precoce tra l’autorità competente e l’autorità di risoluzione se un ente o un’entità continua ad essere un’impresa in attività ma vi è un rischio concreto di dissesto. L’autorità competente dovrebbe pertanto informare al più presto l’autorità di risoluzione in merito all’esistenza di tale rischio, inviando una notifica contenente le motivazioni della propria valutazione e una panoramica non esaustiva delle misure alternative sotto forma di interventi del settore privato, nonché dell’azione di vigilanza o delle misure di intervento precoce di cui si dispone per evitare in tempi ragionevoli il dissesto dell’ente o dell’entità. Tale notifica tempestiva non pregiudica eventuali misure alternative sotto forma di interventi del settore privato, comprese le misure da parte di un IPS, che eviterebbero il dissesto o il rischio di dissesto dell’ente o dell’entità in tempi ragionevoli o comprometterebbero le procedure atte a stabilire se le condizioni per la risoluzione siano soddisfatte. La notifica preliminare con cui l’autorità competente informa l’autorità di risoluzione che il dissesto o il rischio di dissesto dell’ente o dell’entità è una possibilità concreta o che il termine specificato per l’attuazione delle misure intese a fronteggiare tale rischio concreto di dissesto dell’ente o dell’entità è scaduto non dovrebbe essere una condizione per stabilire successivamente che l’ente o l’entità è in dissesto o a rischio di dissesto, né altrimenti implicare necessariamente una tale conclusione. Inoltre ove una valutazione effettuata in una fase successiva stabilisca che l’ente o l’entità è in dissesto o a rischio di dissesto e che non esistono soluzioni alternative per evitare il dissesto in tempi ragionevoli, l’autorità di risoluzione deve decidere se avviare un’azione di risoluzione. In tal caso la tempestività della decisione di applicare un’azione di risoluzione all’ente o all’entità può essere fondamentale per l’attuazione efficace della strategia di risoluzione, in particolare perché un intervento più precoce in seno all’ente o all’entità può contribuire a garantire livelli sufficienti di liquidità e di capacità di assorbimento delle perdite per l’esecuzione di tale strategia. È pertanto opportuno consentire all’autorità di risoluzione di valutare, in stretta cooperazione con l’autorità competente, quali siano i tempi ragionevoli per l’attuazione di misure alternative finalizzate ad evitare il dissesto dell’ente o dell’entità. Al fine di garantire risultati tempestivi e consentire all’autorità di risoluzione di preparare adeguatamente la potenziale risoluzione di un ente o un’entità, l’autorità di risoluzione e l’autorità competente dovrebbero riunirsi periodicamente e l’autorità di risoluzione dovrebbe decidere la frequenza di tali riunioni tenuto conto delle circostanze del caso. (11) Il quadro di risoluzione è inteso a essere applicato potenzialmente a qualsiasi ente o entità, a prescindere dalle sue dimensioni e dal suo modello di business, qualora gli strumenti previsti dal diritto nazionale non siano adeguati alla gestione del suo dissesto. Tuttavia, alcuni obiettivi del quadro devono essere ulteriormente precisati per aumentare l’armonizzazione e promuovere la convergenza. L’obiettivo della risoluzione di garantire la continuità delle funzioni essenziali mira a salvaguardare la stabilità finanziaria e l’economia reale. È pertanto necessario garantire che la fornitura di funzioni essenziali non sia interrotta. In particolare è necessario chiarire che, in funzione delle specifiche circostanze, le autorità di risoluzione dovrebbero poter concludere che talune funzioni di un ente o di un’entità sono considerate essenziali anche quando la loro interruzione perturberebbe la stabilità finanziaria o i servizi essenziali per l’economia reale solo a livello regionale. Per quanto riguarda la raccolta di depositi, le autorità di risoluzione devono prestare la dovuta attenzione al rischio di perdita di fiducia dei depositanti che detengono depositi non contemplati dalla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) . È opportuno salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, in particolare se fornito a titolo del bilancio di uno Stato membro. È necessario salvaguardare anche i depositanti di cui alla direttiva 2014/49/UE, gli investitori di cui alla direttiva n. 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ) , i fondi e le attività dei clienti. (12) In sede di pianificazione della risoluzione, al momento di decidere se destinare un ente alla risoluzione, il fatto che l’ente sia soggetto a obblighi semplificati dovrebbe essere usato, in generale, dalle autorità di risoluzione come un indicatore del fatto che la sua risoluzione in caso di dissesto non sarebbe nell’interesse pubblico. Per contro, il fatto che un ente non sia soggetto a obblighi semplificati potrebbe indicare che la sua risoluzione in caso di dissesto sarebbe nell’interesse pubblico. (13) La liquidazione di un’entità con procedura ordinaria di insolvenza potrebbe, in alcuni casi, compromettere la stabilità finanziaria e interrompere la prestazione di funzioni essenziali. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, quando è probabile che l’insolvenza comporti perdite su una quota rilevante di depositi o difficoltà significative nel mantenimento dell’accesso ai depositi e quando l’autorità di risoluzione ritiene che tali perdite o difficoltà possano avere un impatto significativo sulla prestazione di funzioni essenziali, sulla stabilità finanziaria attraverso il contagio o sull’economia reale. In tali casi è altamente probabile che sia nell’interesse pubblico sottoporre l’ente o entità a risoluzione anziché liquidarlo con procedura ordinaria di insolvenza. La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un’entità sia nell’interesse pubblico dovrebbe anche riflettere, per quanto possibile, la differenza tra finanziamenti erogati attraverso reti di sicurezza finanziate dal settore, segnatamente i meccanismi di finanziamento della risoluzione o gli SGD, da un lato, e, dall’altro lato, finanziamenti forniti dagli Stati membri attraverso il denaro dei contribuenti. Tali finanziamenti forniti dagli Stati membri presentano un rischio più elevato di azzardo morale e un minore incentivo a mantenere la disciplina di mercato. Pertanto, nel valutare l’obiettivo di ridurre al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, le autorità di risoluzione dovrebbero preferire i finanziamenti ottenuti attraverso i meccanismi di finanziamento della risoluzione o gli SGD a quelli forniti attraverso un pari importo di risorse a titolo del bilancio degli Stati membri. (14) Nell’effettuare la valutazione dell’interesse pubblico, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se uno qualsiasi degli obiettivi della risoluzione sarebbe a rischio se l’ente o l’entità in dissesto fosse liquidato o liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. Se, in caso di liquidazione dell’ente o entità con procedura ordinaria di insolvenza, nessuno degli obiettivi della risoluzione è a rischio, l’azione di risoluzione non dovrebbe essere considerata necessaria nell’interesse pubblico. Se l’autorità di risoluzione ritiene che almeno un obiettivo della risoluzione sia a rischio in caso di liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza, la valutazione dell’interesse pubblico dovrebbe avere esito negativo solo nei casi in cui la liquidazione dell’ente o dell’entità in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza consentirebbe di realizzare gli obiettivi della risoluzione non solo nella stessa misura della risoluzione, ma anche in modo più efficace. (15) Se non è stata avviata la procedura di risoluzione, si dovrebbe procedere alla liquidazione dell’ente o dell’entità in dissesto secondo le procedure previste dal diritto nazionale. Tali procedure potrebbero variare in misura sostanziale da uno Stato membro all’altro. Se da un lato è opportuno garantire sufficiente flessibilità nel ricorso alle procedure nazionali esistenti, dall’altro lato, per garantire che gli enti interessati o le entità interessate escano dal mercato, dovrebbero essere chiariti taluni aspetti. (16) Si dovrebbe garantire che l’autorità competente o l’autorità di risoluzione avvii o chieda che sia avviata una procedura di liquidazione a norma del diritto nazionale quando si accerta che l’ente o l’entità è in dissesto o a rischio di dissesto ma non è sottoposto o sottoposta a risoluzione. Se il diritto nazionale prevede la liquidazione volontaria dell’ente o dell’entità su decisione degli azionisti, tale possibilità dovrebbe rimanere disponibile e all’autorità pertinente dovrebbe essere conferito il potere di chiedere l’avvio di tale procedura. Tuttavia è opportuno garantire che, in assenza di un’azione tempestiva da parte degli azionisti, l’autorità nazionale pertinente intervenga. (17) È inoltre opportuno prevedere che le procedure di liquidazione si concludano con la cessazione delle attività bancarie e la conseguente uscita dell’ente o dell’entità in dissesto dal mercato. A seconda del diritto nazionale applicato, questo risultato può essere conseguito in vari modi, che possono includere la vendita dell’ente o dell’entità o di una sua parte, la vendita di determinate attività o passività o una liquidazione graduale, ivi inclusi i pagamenti e la raccolta di depositi, con l’obiettivo di vendere gradualmente le sue attività per ripagare i creditori interessati. La cessazione delle attività bancarie potrebbe anche esigere, tra l’altro, di limitare l’emissione di nuove passività per coprire solo il fabbisogno di rifinanziamento derivante dalle attività esistenti, così da non estendere la durata delle passività. Per migliorare la prevedibilità delle procedure, tale esito dovrebbe essere raggiunto in tempi ragionevoli. (18) Le autorità competenti dovrebbero essere abilitate a revocare l’autorizzazione di un ente o di un’entità unicamente in ragione del fatto che tale ente o entità è in dissesto o a rischio di dissesto ma non sottoposto o sottoposta a risoluzione. Le autorità competenti dovrebbero poter revocare l’autorizzazione per perseguire l’obiettivo di liquidare l’ente o l’entità in conformità del diritto nazionale, in particolare nei casi in cui le procedure previste dal diritto nazionale non possono essere avviate nel momento in cui si accerta che l’ente o l’entità è in dissesto o a rischio di dissesto, compresi i casi in cui l’ente o l’entità non è ancora insolvente a termini di bilancio. Per garantire ulteriormente il conseguimento dell’obiettivo di liquidazione dell’ente o dell’entità, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché anche la revoca dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente sia inclusa tra le possibili condizioni per l’avvio di almeno una delle procedure previste dal diritto nazionale e sia applicabile agli enti o alle entità che sono in dissesto o a rischio di dissesto ma non sottoposti o sottoposte a risoluzione. (19) Alla luce dell’esperienza acquisita nell’attuazione del regolamento (UE) n. 806/2014 e delle direttive 2014/49/UE e 2014/59/UE, è necessario precisare ulteriormente le condizioni alle quali possono essere concesse in via eccezionale misure di carattere cautelativo che costituiscono un sostegno finanziario pubblico straordinario. Si dovrebbe assicurare che le misure cautelative siano adottate con sufficiente anticipo. Inoltre, le misure atte a fornire un sostegno a fronte di attività deteriorate, ad esempio i veicoli di gestione delle attività o i sistemi di garanzia delle attività, possono risultare efficaci ed efficienti nel risolvere le cause alla base di eventuali difficoltà finanziarie di enti ed entità e nel prevenire il loro dissesto e potrebbero costituire pertanto misure cautelative pertinenti. Si dovrebbe dunque precisare che le misure cautelative possono assumere la forma di misure di sostegno relative ad attività deteriorate. (20) Al fine di preservare la disciplina di mercato, proteggere i fondi pubblici ed evitare distorsioni di concorrenza, le misure cautelative dovrebbero continuare a costituire un’eccezione ed essere applicate soltanto per rimediare a situazioni di grave perturbazione del mercato e per preservare la stabilità finanziaria, in particolare nel caso di una crisi sistemica. Inoltre, le misure cautelative non dovrebbero essere utilizzate a fronte di perdite subite o probabili. Lo strumento più affidabile per quantificare le perdite subite o probabili è la verifica della qualità delle attività da parte della Banca centrale europea (BCE), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea, ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ) , o delle autorità nazionali competenti. Le autorità competenti dovrebbero ricorrere a tale verifica o, se del caso, a ispezioni in loco per quantificare le perdite subite o probabili, qualora tale verifica o tali ispezioni possano essere effettuate in tempi ragionevoli. Ove ciò non sia possibile, le autorità competenti dovrebbero quantificare le perdite subite o probabili nel modo più affidabile possibile nelle circostanze correnti, se del caso sulla base dello stato patrimoniale dell’ente o dell’entità, purché esso sia conforme alle norme e ai principi contabili applicabili, come confermato da un revisore esterno indipendente. La considerazione che un ente o un’entità sia solvibile, ai fini delle misure di sostegno sotto forma di ricapitalizzazione cautelativa e di garanzie dello Stato sulle passività di nuova emissione, dovrebbe basarsi su una valutazione prospettica atta a stabilire se l’ente o l’entità possa soddisfare i requisiti di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 ( 11 ) o al regolamento (UE) 2019/2033 ( 12 ) del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui alla direttiva 2013/36/UE o (UE) 2019/2034. (21) La ricapitalizzazione cautelativa mira a sostenere gli enti e le entità economicamente sostenibili che potrebbero andare incontro a difficoltà temporanee nel prossimo futuro, nonché ad impedire un ulteriore deterioramento della loro situazione. Per evitare che siano concesse sovvenzioni pubbliche a imprese che sono già in perdita, l’importo delle misure cautelative concesse sotto forma di acquisizione di strumenti di fondi propri o altri strumenti di capitale o attraverso misure relative ad attività deteriorate non dovrebbe superare l’importo necessario a rimediare alle carenze di capitale individuate nello scenario avverso di una prova di stress o di un esercizio equivalente. Per garantire la definitiva interruzione del finanziamento pubblico, tali misure cautelative dovrebbero anche essere limitate nel tempo e prevedere una chiara tempistica per la loro cessazione («strategia di uscita dalla misura di sostegno»). Gli strumenti irredimibili, compreso il capitale primario di classe 1, dovrebbero essere utilizzati solo in circostanze eccezionali ed essere soggetti a determinati limiti quantitativi, in quanto per loro stessa natura non sono particolarmente adatti a soddisfare la condizione della temporaneità. Le autorità competenti dovrebbero richiedere un piano di rimedio puntuale agli enti e alle entità che non rispettano i termini della strategia di uscita dalla misura di sostegno. Al fine di garantire l’uscita dal mercato degli enti o delle entità che risultano non essere economicamente sostenibili, un’autorità pertinente dovrebbe determinare se l’ente o l’entità è in dissesto o a rischio di dissesto qualora l’autorità competente non sia soddisfatta del piano di rimedio o qualora l’ente o l’entità non rispetti tale piano. (22) Le misure cautelative dovrebbero essere limitate all’ammontare di cui l’ente o l’entità necessiterebbe per restare solvibile nel caso di uno scenario avverso emerso da una prova di stress o da un esercizio equivalente. Nel caso delle misure cautelative configurabili come misure relative ad attività deteriorate, l’ente o l’entità ricevente dovrebbe essere in grado di utilizzare l’importo concesso a copertura delle perdite sulle attività cedute o in combinazione con un’acquisizione di strumenti di capitale, a condizione che non sia superato l’importo complessivo della carenza individuata. È inoltre necessario garantire che le misure cautelative configurabili come misure relative ad attività deteriorate siano conformi alle vigenti norme in materia di aiuti di Stato e alle migliori prassi esistenti, che esse ripristinino la sostenibilità economica a lungo termine dell’ente o dell’entità, che l’aiuto di Stato sia limitato al minimo necessario e che siano evitate distorsioni di concorrenza. Per tali motivi, nel caso delle misure cautelative configurabili come misure relative ad attività deteriorate, le autorità interessate dovrebbero tenere conto degli orientamenti specifici, tra cui il programma generale della Commissione per le modalità di costituzione di società di gestione patrimoniale e la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2020 dal titolo «Far fronte ai crediti deteriorati all’indomani della pandemia di COVID-19». Le misure cautelative configurabili come misure relative ad attività deteriorate dovrebbero essere sempre soggette alla condizione tassativa della temporaneità. Le garanzie pubbliche concesse per un determinato periodo in relazione alle attività deteriorate dell’ente interessato o dell’entità interessata dovrebbero assicurare un migliore soddisfacimento di tale condizione rispetto alle cessioni di tali attività a un’entità che beneficia del sostegno pubblico. (23) Per disciplinare le violazioni sostanziali dei requisiti prudenziali, è necessario precisare le condizioni in base alle quali si possa stabilire che le società di partecipazione sono in dissesto o a rischio di dissesto. Una violazione di detti requisiti da parte di una società di partecipazione dovrebbe essere sostanziale quando il tipo e la portata di tale violazione la rendono comparabile a una violazione che, se commessa da un ente creditizio, giustificherebbe la revoca dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente in conformità dell’articolo 18 della direttiva 2013/36/UE. (24) Gli Stati membri potrebbero disporre, ai sensi del diritto nazionale, del potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna, che possono comprendere i depositi ammissibili. Se la sospensione degli obblighi di pagamento o di consegna non è direttamente connessa alla situazione finanziaria dell’ente creditizio, i depositi potrebbero non essere indisponibili ai fini della direttiva 2014/49/UE. Di conseguenza i depositanti potrebbero non essere in grado di accedere ai propri depositi per un periodo di tempo prolungato. Al fine di mantenere la fiducia dei depositanti nel settore bancario e di preservare la stabilità finanziaria, gli Stati membri dovrebbero garantire che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero adeguato di tali depositi per coprire, in particolare, il costo della vita, qualora i loro depositi siano resi inaccessibili a causa di una sospensione dei pagamenti per motivi diversi da quelli che determinano il rimborso dei depositanti. Tale procedura dovrebbe mantenere un carattere di eccezionalità e gli Stati membri dovrebbero garantire che i depositanti abbiano accesso a importi giornalieri adeguati. (25) Ai fini di una maggiore certezza del diritto, e tenuto conto della potenziale rilevanza delle passività derivanti da eventi futuri incerti, compreso l’esito di controversie pendenti al momento della risoluzione, è necessario stabilire quale trattamento riservare a tali passività ai fini dell’applicazione dello strumento del bail-in. Le autorità di risoluzione dovrebbero operare una distinzione tra le passività basate su obbligazioni attuali derivanti da eventi passati che determineranno una perdita la cui scadenza o il cui ammontare sono tuttavia incerti e le passività che potrebbero insorgere in futuro ma che non determinerebbero una perdita o che potrebbero insorgere in futuro solo se si verificasse un evento incerto. (26) Si dovrebbe specificare inoltre che le passività di scadenza o ammontare incerti, laddove tali passività si basino su obbligazioni attuali derivanti da eventi passati che determineranno una perdita, devono essere trattate alla stregua di altre passività. Tali passività dovrebbero essere sottoponibili al bail-in, a meno che non soddisfino uno dei criteri specifici che ne determinano l’esclusione dall’ambito di applicazione dello strumento del bail-in. Data la potenziale pertinenza di tali passività nel quadro della risoluzione e al fine di garantire certezza nell’applicazione dello strumento del bail-in, si dovrebbe specificare che esse rientrano nelle passività sottoponibili al bail-in e pertanto potrebbero ricadere nell’ambito di applicazione dello strumento del bail-in. Per garantire l’efficace applicazione dello strumento del bail-in alle passività di scadenza o ammontare incerti, l’autorità di risoluzione dovrebbe avere il potere di svalutare, anche azzerandolo, il valore nominale dovuto a fronte di tali passività e di convertire tali passività in azioni o altri titoli di proprietà. Tuttavia, la svalutazione o la conversione può avere effetto solo se e quando la passività di scadenza o ammontare incerti sia definitivamente determinata in termini di scadenza e ammontare. (27) È necessario garantire che una passività che potrebbe insorgere in futuro a causa di un evento incerto o una passività di scadenza o ammontare incerti basata su un’obbligazione attuale al momento della risoluzione non comprometta l’efficacia della strategia di risoluzione e in particolare dello strumento del bail-in. Per conseguire tale obiettivo, il valutatore dovrebbe, nell’ambito della valutazione effettuata ai fini della risoluzione, esaminare tali passività e quantificare il valore potenziale di tali passività al meglio delle sue possibilità. Al fine di garantire che, dopo il processo di risoluzione, l’ente o l’entità possa sostenere una sufficiente fiducia del mercato per un periodo adeguato, il valutatore dovrebbe tenere conto di tale valore potenziale al momento di stabilire l’importo di cui occorre svalutare o convertire le passività sottoponibili al bail-in al fine di ripristinare i coefficienti di capitale dell’ente soggetto a risoluzione. In particolare, l’autorità di risoluzione dovrebbe applicare i suoi poteri di conversione alle passività sottoponibili al bail-in nella misura necessaria per garantire che la ricapitalizzazione dell’ente soggetto a risoluzione sia sufficiente a coprire le potenziali perdite che potrebbero essere causate da una passività che potrebbe insorgere in futuro a causa di un evento incerto o che è basata su un’obbligazione attuale la cui scadenza o il cui ammontare sono tuttavia incerti. Nel valutare l’importo della svalutazione o conversione, l’autorità di risoluzione dovrebbe esaminare attentamente l’impatto della potenziale perdita sull’ente soggetto a risoluzione in base a una serie di fattori, tra cui la probabilità che l’evento si verifichi, i tempi necessari perché si verifichi e l’importo della passività. (28) In talune circostanze, una volta che il meccanismo di finanziamento della risoluzione abbia fornito un contributo non superiore al 5 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell’ente o dell’entità, le autorità di risoluzione possono utilizzare fonti di finanziamento supplementari per sostenere ulteriormente la propria azione di risoluzione. Si dovrebbe precisare più chiaramente in quali circostanze il meccanismo di finanziamento della risoluzione potrebbe fornire ulteriore sostegno allorché tutte le passività sottoponibili al bail-in che non sono depositi ammissibili, con un grado di priorità più basso rispetto ai depositi non protetti di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese e che non sono escluse dal bail-in su base discrezionale sono state svalutate o interamente convertite. (29) I depositi che soddisfano le condizioni per essere considerati passività ammissibili possono essere utilizzati ai fini del soddisfacimento del MREL. Tuttavia, data la natura specifica dei depositi e il ruolo che svolgono nell’economia reale e nel sostenere la fiducia nel sistema bancario, l’inclusione dei depositi nelle passività utilizzate per soddisfare il MREL dovrebbe essere soggetta a requisiti più rigorosi, in quanto le risorse ammissibili ai fini del MREL dovrebbero essere utilizzabili nella loro interezza per sostenere le perdite e contribuire alla ricapitalizzazione di un ente creditizio in caso di dissesto. In primo luogo, come previsto dalle norme vigenti, i depositi utilizzati per il MREL non dovrebbero poter essere detenuti da persone fisiche o da microimprese, piccole e medie imprese. In secondo luogo, è opportuno chiarire che i depositi che conferiscono al loro titolare il diritto al rimborso anticipato non possono essere ammissibili al MREL, anche nei casi in cui le disposizioni contrattuali prevedono che il rimborso anticipato sia soggetto al pagamento di una penale. In terzo luogo, per garantire la trasparenza e ridurre al minimo i rischi di collocamento inadeguato di tali depositi, le pertinenti disposizioni contrattuali dovrebbero fare esplicito riferimento all’intenzione dell’ente creditizio di utilizzare tali depositi allo scopo di conformarsi al MREL, nonché al fatto che essi non sono considerati depositi ammissibili e che, pertanto, nessuna parte di tale deposito sarà rimborsata dall’SGD in caso di indisponibilità. In quarto luogo, l’utilizzo dei depositi nel MREL, di norma, non dovrebbe essere consentito, a meno che le autorità di risoluzione non ne abbiano precedentemente autorizzato l’inclusione nelle risorse ammissibili ai fini del MREL sulla base di una valutazione secondo cui tali depositi non dovrebbero beneficiare di protezione dalle perdite in caso di risoluzione e non comporterebbero un rilevante impedimento alla possibilità di risoluzione. Le autorità di risoluzione dovrebbero poter autorizzare l’utilizzo dei depositi ai fini della conformità al MREL su base generale per ciascuna entità soggetta a risoluzione, senza una valutazione individuale di ciascun deposito, come pure limitare l’inclusione dei depositi ai fini della conformità al MREL a importi fissi. Anche i depositi strutturati, pur essendo passività che incorporano una componente derivata, possono essere considerati passività ammissibili di un ente creditizio, purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni. (30) Per evitare effetti precipizio, è necessario assoggettare alla clausola grandfathering i depositi esistenti che sono considerati passività ammissibili. Per i depositi raccolti prima del 12 maggio 2028, è opportuno derogare ai nuovi criteri di ammissibilità. La clausola grandfathering dovrebbe concludersi l’11 maggio 2029. (31) I regolamenti (UE) 2019/876 ( 13 ) e (UE) 2019/877 ( 14 ) e la direttiva (UE) 2019/879 ( 15 ) del Parlamento europeo e del Consiglio hanno attuato nel diritto dell’Unione gli standard internazionali relativi alla capacità di assorbimento totale delle perdite ( Total Loss-absorbing Capacity – TLAC), pubblicati dal Consiglio per la stabilità finanziaria il 9 novembre 2015 («norma TLAC»), per le banche a rilevanza sistemica globale, denominate nel diritto dell’Unione enti a rilevanza sistemica globale (G-SII). Il regolamento (UE) 2019/877 e la direttiva (UE) 2019/879 hanno inoltre modificato il MREL definito nella direttiva 2014/59/UE e nel regolamento (UE) n. 806/2014. È necessario allineare le disposizioni sul MREL di cui alla direttiva 2014/59/UE all’attuazione della norma TLAC per i G-SII per quanto riguarda talune passività che potrebbero essere utilizzate ai fini della conformità con la parte del MREL che dovrebbe essere soddisfatta con fondi propri e altre passività subordinate. In particolare le passività di rango pari a talune passività escluse dovrebbero essere incluse nei fondi propri e negli strumenti subordinati ammissibili delle entità soggette a risoluzione quando nel bilancio dell’entità soggetta a risoluzione l’importo di tali passività escluse non supera il 5 % dell’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili dell’entità soggetta a risoluzione e tale inclusione non comporta rischi legati al principio secondo cui «nessun creditore può essere più svantaggiato». (32) Per talune entità soggette a risoluzione, la strategia di risoluzione prescelta indicata nel piano di risoluzione o nel piano di risoluzione di gruppo si basa principalmente sulla cessione dell’attività dell’ente soggetto a risoluzione a un acquirente privato o a un ente-ponte. In tali casi, è possibile che all’SGD venga chiesto di contribuire all’azione di risoluzione, potenzialmente per garantire la protezione di taluni depositi che non sono protetti dall’SGD. Al fine di ridurre al minimo l’azzardo morale, si dovrebbe pertanto specificare che, qualora il piano di risoluzione preveda l’applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa o dello strumento dell’ente-ponte e l’uscita dal mercato dell’entità soggetta a risoluzione, il MREL per l’entità soggetta a risoluzione interessata non dovrebbe essere fissato a un livello inferiore a determinate soglie. Qualora l’applicazione delle norme per la calibrazione del MREL comporti un importo superiore a tali soglie, dovrebbe prevalere tale importo più elevato. Tali soglie non dovrebbero applicarsi al MREL fissato per le entità soggette a risoluzione la cui strategia di risoluzione prescelta consiste nell’applicazione dello strumento del bail-in al fine di ricapitalizzarle in misura sufficiente a ripristinarne la capacità di continuare a svolgere le attività per le quali sono autorizzate, anche se la strategia di risoluzione prescelta prevede l’applicazione dello strumento del bail-in in combinazione con altri strumenti di risoluzione, utilizzati in modo accessorio. (33) La direttiva 2014/59/UE non contiene norme specifiche sulle disposizioni transitorie e sui livelli-obiettivo intermedi per la conformità al MREL dopo il 2024. Tuttavia, vi sono situazioni in cui gli enti o le entità non dovrebbero essere immediatamente tenuti a conformarsi a un MREL più elevato fissato dall’autorità di risoluzione, compresi i casi in cui l’aumento del MREL è dovuto a cambiamenti sostanziali intervenuti nell’ente o nell’entità conseguenti, ad esempio, a fusioni o acquisizioni, o a cambiamenti che riguardano la strategia di risoluzione prescelta. In particolare, se la strategia di risoluzione prescelta passa dalla liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza all’applicazione di un’azione di risoluzione, l’ente o l’entità potrebbe non essere in grado di soddisfare immediatamente e integralmente il MREL fissato dall’autorità di risoluzione. Le autorità di risoluzione dovrebbero pertanto avere il potere di stabilire adeguati periodi transitori per conformarsi al MREL. Inoltre, le autorità di risoluzione dovrebbero avere il potere di stabilire livelli-obiettivo intermedi vincolanti per tali enti o entità, per garantire che accumulino le proprie risorse ammissibili ai fini del MREL in modo adeguato. Per tutelare le legittime aspettative, le nuove norme non dovrebbero incidere sui periodi transitori precedentemente stabiliti dalle autorità di risoluzione sulla base delle norme applicabili alla data pertinente. (34) Gli enti e le entità hanno l’obbligo di includere un riconoscimento contrattuale degli effetti dello strumento del bail-in negli accordi o negli strumenti che creano passività disciplinate dalla legislazione di paesi terzi, salvo nei casi in cui ciò sia giuridicamente o altrimenti impraticabile. Tuttavia, l’esperienza acquisita nell’applicazione del quadro di risoluzione ha dimostrato che gli obblighi che riguardano tali clausole del riconoscimento contrattuale del bail-in, nonché la procedura di notifica e valutazione dell’impraticabilità dell’inclusione di tali clausole, sono inutilmente estesi, complessi e onerosi ai fini del conseguimento dell’obiettivo di garantire la possibilità di risoluzione degli enti che potrebbero essere soggetti a un’azione di risoluzione. È pertanto opportuno restringere l’ambito di applicazione dell’obbligo agli strumenti di fondi propri e alle passività sottoponibili al bail-in, escludendo in tal modo, in particolare, i contratti che creano passività che potrebbero derivare in futuro da eventi incerti. Inoltre, l’ambito degli enti e delle entità soggetti all’obbligo dovrebbe tenere conto della strategia prevista nel piano di risoluzione. Per tale motivo, le entità soggette a liquidazione e le filiazioni di entità soggette a risoluzione che non sono esse stesse entità soggette a risoluzione non dovrebbero essere tenute a includere nei loro contratti la clausola del riconoscimento del bail-in, a meno che l’autorità di risoluzione non imponga loro di farlo. Infine, mentre i motivi per l’invocazione da parte di enti ed entità dell’impraticabilità dell’inclusione nei loro contratti della clausola del riconoscimento del bail-in non richiedono adeguamenti, la procedura per la segnalazione di tali situazioni all’autorità di risoluzione da parte di enti ed entità dovrebbe essere semplificata e integrata nella relazione annuale ai fini della pianificazione della risoluzione. (35) Al fine di facilitare la pianificazione della risoluzione, la valutazione della possibilità di risoluzione e l’esercizio del potere di affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e di promuovere lo scambio di informazioni, l’autorità di risoluzione di un ente con succursali significative in altri Stati membri dovrebbe costituire e presiedere un collegio di risoluzione. (36) Poiché ai fini della valutazione dell’interesse pubblico può essere necessario e proporzionato fornire informazioni relative al numero aggregato di clienti per i quali un ente o un’entità è l’unico o il principale partner bancario (informazioni che sono detenute dai meccanismi centralizzati automatici istituiti a norma della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 16 ) ), le autorità di risoluzione dovrebbero essere in grado di ricevere tali informazioni di volta in volta. Si dovrebbe inoltre precisare la tempistica esatta dell’accesso indiretto alle informazioni da parte delle autorità di risoluzione. (37) Esistono interazioni tra il quadro di risoluzione e il quadro normativo sugli abusi di mercato. In particolare, anche se le azioni intraprese nel quadro della risoluzione o per preparare la risoluzione potrebbero essere considerate informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ) , la loro comunicazione prematura rischia di mettere a repentaglio il processo di risoluzione. Qualora tali azioni costituiscano tappe intermedie in un processo prolungato, il regolamento (UE) n. 596/2014 non richiede la comunicazione immediata. In altri casi, gli enti o le entità possono intervenire per affrontare tale questione ritardando la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate a norma dell’articolo 17, paragrafo 4 o 5, di tale regolamento. Tuttavia è possibile che, in fase di risoluzione o di preparazione della risoluzione, non sempre siano presenti gli incentivi giusti perché l’ente o l’entità assuma l’iniziativa di un siffatto ritardo. Per evitare situazioni di questo tipo, le autorità di risoluzione dovrebbero avere il potere di imporre a un ente o a un’entità di garantire la riservatezza delle informazioni privilegiate sulla preparazione della risoluzione e sul processo di risoluzione o sulla svalutazione e conversione, nella misura in cui lo ritengano necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione. Gli enti e le entità dovrebbero essere tenuti a comunicare tali informazioni privilegiate a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 solo dopo essere stati informati dall’autorità di risoluzione del fatto che non è più necessario garantire la riservatezza per conseguire gli obiettivi della risoluzione. Quando la riservatezza non è più garantita, tuttavia, gli enti e le entità dovrebbero essere tenuti a comunicare quanto prima le informazioni privilegiate al pubblico. (38) In caso di risoluzione dovrebbe inoltre essere mantenuto un collegamento adeguato tra remunerazione e performance, in particolare quando è probabile che le perdite siano trasferite ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. In tali casi, qualsiasi remunerazione variabile dei membri dell’organo di amministrazione e dell’alta dirigenza dell’ente soggetto a risoluzione che non sia stata corrisposta o conferita dovrebbe essere annullata. A meno che un membro dell’organo di amministrazione o dell’alta dirigenza non dimostri di non aver partecipato alla condotta che ha portato o contribuito al dissesto dell’ente soggetto a risoluzione o di non essere responsabile di tale condotta, la remunerazione variabile che è stata corrisposta o conferita nei 24 mesi precedenti la decisione di avviare un’azione di risoluzione dovrebbe essere restituita o rimborsata. (39) Dopo il periodo iniziale di costituzione dei meccanismi di finanziamento della risoluzione di cui alla direttiva 2014/59/UE, i relativi mezzi finanziari disponibili potrebbero scendere leggermente al di sotto del loro livello-obiettivo, in particolare a seguito di un aumento dei depositi protetti. Pertanto l’importo dei contributi ex ante che potrebbero essere richiesti in tali circostanze sarà verosimilmente esiguo. È dunque possibile che, in alcuni esercizi, l’importo di tali contributi ex ante non sia più commisurato al costo di raccolta di tali contributi. Le autorità di risoluzione dovrebbero pertanto avere la possibilità di rinviare la raccolta dei contributi ex ante per un massimo di tre anni finché l’importo da riscuotere non raggiunga un ammontare proporzionato al costo della raccolta, a condizione che tale rinvio non incida in misura sostanziale sulla capacità delle autorità di risoluzione di utilizzare meccanismi di finanziamento della risoluzione. (40) Gli impegni di pagamento irrevocabili sono una delle componenti dei mezzi finanziari disponibili dei meccanismi di finanziamento della risoluzione. È pertanto necessario specificare in quali circostanze può essere avanzata la richiesta di ottemperare a tali impegni di pagamento. Nel caso in cui un’entità non abbia più l’obbligo di versare contributi a un meccanismo di finanziamento della risoluzione a seguito della decisione di rinunciare all’autorizzazione, l’impegno di pagamento irrevocabile dovrebbe essere cancellato. Per garantire che la cancellazione dell’impegno di pagamento irrevocabile non determini una situazione in cui i mezzi finanziari disponibili nel meccanismo di finanziamento della risoluzione scendano al di sotto di un livello che l’autorità di risoluzione ritiene adeguato, l’autorità di risoluzione dovrebbe avere il potere di determinare un contributo che l’entità pertinente dovrebbe essere tenuta a versare. Nella sua decisione, l’autorità di risoluzione dovrebbe tenere debitamente conto della necessità di mantenere condizioni di parità tra tutti gli enti partecipanti, compresa l’entità che cessa di rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 della direttiva 2014/59/UE. L’autorità di risoluzione deve motivare dettagliatamente la sua decisione e renderla pubblica, unitamente alla relativa motivazione, nella sua relazione annuale. Inoltre, per garantire una maggiore trasparenza e certezza riguardo alla quota di impegni di pagamento irrevocabili nell’importo complessivo dei contributi ex ante da raccogliere, l’autorità di risoluzione dovrebbe determinare tale quota una volta all’anno, nel rispetto dei limiti applicabili. L’autorità competente dovrebbe mirare a garantire che siano attenuati eventuali effetti prociclici degli impegni di pagamento irrevocabili in funzione del loro trattamento contabile. (41) L’ammontare massimo annuale dei contributi straordinari ex post ai meccanismi di finanziamento della risoluzione di cui è autorizzata la raccolta è attualmente limitato al triplo dell’importo dei contributi ex ante. Dopo il periodo di raccolta iniziale di cui alla direttiva 2014/59/UE, tali contributi ex ante, in circostanze diverse dall’uso dei meccanismi di finanziamento della risoluzione, dipenderanno unicamente dalle variazioni del livello dei depositi protetti e pertanto diventeranno probabilmente di entità modesta. Il fatto di fissare l’ammontare massimo dei contributi straordinari ex post sulla base dei contributi ex ante potrebbe pertanto avere per effetto di limitare drasticamente la possibilità che i meccanismi di finanziamento della risoluzione raccolgano contributi ex post, riducendo pertanto la loro capacità di intervento. Per evitare un tale esito, si dovrebbe prevedere un limite diverso e l’ammontare massimo dei contributi straordinari ex post di cui è autorizzata la raccolta dovrebbe essere fissato al triplo di un importo pari a un ottavo del livello-obiettivo del meccanismo di finanziamento della risoluzione interessato. (42) La direttiva 2014/59/UE ha parzialmente armonizzato la gerarchia dei depositi definita nelle legislazioni nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza. Tali norme prevedevano una gerarchia dei depositi articolata secondo tre gradi di priorità, in base alla quale i depositi protetti avevano il grado di priorità più elevato, seguiti dalla parte dei depositi ammissibili di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese che superava il livello di copertura. I depositi rimanenti, ossia i depositi di grandi imprese superiori al livello di copertura e i depositi non ammissibili al rimborso da parte dell’SGD, dovevano avere un grado di priorità inferiore ma la loro posizione non era altrimenti armonizzata. Infine i crediti degli SGD avevano lo stesso grado di priorità (più elevato) dei depositi protetti. Tuttavia, tale armonizzazione parziale non si è rivelata ottimale per la tutela dei depositanti. L’armonizzazione parziale ha creato differenze nel trattamento dei depositanti rimanenti nei vari Stati membri, in particolare in quanto un crescente numero di Stati membri ha deciso di accordare anche una preferenza giuridica ai depositi rimanenti. Tali differenze hanno anche creato difficoltà al momento di stabilire lo scenario controfattuale dell’insolvenza per i gruppi transfrontalieri durante le valutazioni ai fini della risoluzione. Inoltre la mancanza di una preferenza generale per i depositanti ha potuto creare problemi quanto al rispetto del principio secondo cui «nessun creditore può essere più svantaggiato», in particolare quando i depositi, la cui priorità non è stata armonizzata dalla direttiva 2014/59/UE, hanno lo stesso grado di priorità dei crediti di primo rango. Pertanto la gerarchia dei depositi nell’attuale gerarchia dei crediti dovrebbe essere modificata. (43) La gerarchia dei depositi dovrebbe essere pienamente armonizzata attraverso l’attuazione di una preferenza generale per i depositanti, nel cui ambito tutti i depositi hanno un grado di priorità più elevato rispetto ai crediti chirografari ordinari, con eccezioni limitate. Una preferenza generale per i depositanti contribuirà a rafforzare la fiducia dei depositanti e a prevenire ulteriormente il rischio di «corse agli sportelli». Una tutela rafforzata dei depositanti è inoltre allineata al ruolo centrale che i depositi svolgono nell’economia reale come strumento principale per i risparmi e i pagamenti e nell’attività bancaria, dove rappresentano un’importante fonte di finanziamenti e sono un fattore determinante per infondere fiducia nel sistema bancario, aspetto particolarmente pertinente in periodi di stress dei mercati. Inoltre una preferenza generale per i depositanti migliora la possibilità di risoluzione degli enti creditizi aumentando la loro capacità di soddisfare i requisiti per l’accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione e riducendo l’ammontare dei finanziamenti a carico di tali meccanismi, in quanto sottoponendo al bail-in debiti chirografari ordinari è minore il rischio di inosservanza del principio secondo cui «nessun creditore può essere svantaggiato». In particolare l’eliminazione dei depositi dalla classe di insolvenza costituita dai crediti chirografari ordinari aumenterebbe la possibilità di sottoporre al bail-in i rimanenti crediti chirografari ordinari riducendo al minimo il rischio di violazioni del suddetto principio. Riducendo la probabilità che i depositi siano svalutati o convertiti per garantire l’accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione, la preferenza generale per i depositanti contribuirebbe a rendere più efficace e credibile lo strumento del bail-in e avrebbe per effetto di aumentare la trasparenza e la certezza del diritto del quadro di risoluzione. La preferenza generale per i depositanti contribuirebbe anche alla credibilità delle strategie di cessione nel contesto della risoluzione, in quanto semplificherebbe l’inclusione dell’intero contratto di deposito tra le passività da cedere a un acquirente privato o a un ente-ponte, a vantaggio della relazione con il cliente e del valore di avviamento (franchise value) dell’ente soggetto a risoluzione. Infine la piena armonizzazione della gerarchia dei depositanti nell’ambito della procedura di insolvenza sarebbe vantaggiosa in un’ottica transfrontaliera e di parità di condizioni. (44) È opportuno escludere taluni depositi non ammissibili dalla preferenza generale per i depositanti. In particolare, i depositi raccolti da un ente creditizio per essere utilizzati ai fini del soddisfacimento del MREL non dovrebbero beneficiare di una preferenza giuridica, in quanto ciò sarebbe incompatibile con il principio generale secondo cui le passività incluse nel MREL dovrebbero sostenere le perdite e contribuire alla ricapitalizzazione di un ente creditizio in caso di dissesto. Il grado di priorità di tali depositi non dovrebbe essere armonizzato dalla direttiva 2014/59/UE e dovrebbe invece essere determinato conformemente alle disposizioni di legge e contrattuali applicabili. Inoltre, per tutta la durata del deposito, la gerarchia non dovrebbe variare a seconda che l’autorità di risoluzione ne abbia autorizzato l’inclusione nelle risorse ammissibili ai fini del MREL né a seconda della sua durata residua. (45) L’attuale gerarchia dei depositi articolata secondo tre gradi di priorità dovrebbe essere mantenuta, in quanto fornisce una forte protezione dei crediti degli SGD e di conseguenza dei loro mezzi di finanziamento. Tuttavia, alla luce delle modifiche alla direttiva 2014/49/UE introdotte dalla direttiva (UE) 2026/804 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 18 ) che includono i depositi di talune autorità pubbliche nell’ambito del rimborso da parte dell’SGD, è opportuno che la parte di tali depositi che supera il livello di copertura abbia lo stesso grado di priorità di quello dei depositi ammissibili delle persone fisiche e delle microimprese, piccole e medie imprese al di sopra del livello di copertura. (46) I meccanismi di finanziamento della risoluzione possono essere utilizzati per sostenere l’applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa o dello strumento dell’ente-ponte, attraverso cui una serie di attività, diritti e passività dell’ente soggetto a risoluzione è ceduta a un ricevente. In tal caso il meccanismo di finanziamento della risoluzione potrebbe vantare un credito nei confronti dell’ente residuo o dell’entità residua al momento della sua successiva liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza. Tale circostanza può verificarsi quando il meccanismo di finanziamento della risoluzione è utilizzato in relazione a perdite che i creditori avrebbero altrimenti sostenuto, anche sotto forma di garanzie per attività e passività o di copertura della differenza tra le attività e le passività cedute. Al fine di assicurare che gli azionisti e i creditori rimanenti dell’ente residuo o dell’entità residua assorbano efficacemente le perdite dell’ente soggetto a risoluzione e di migliorare la possibilità di rimborso, in caso di insolvenza, della rete di sicurezza per la risoluzione, i crediti che il meccanismo di finanziamento della risoluzione vanta nei confronti dell’ente residuo o dell’entità residua e i crediti derivanti da spese ragionevoli sostenute regolarmente dovrebbero avere un grado di priorità più elevato, in caso di insolvenza, rispetto ai crediti dei depositanti e degli SGD. Poiché la compensazione versata agli azionisti e ai creditori dai meccanismi di finanziamento della risoluzione a seguito di violazioni del principio secondo cui «nessun creditore può essere più svantaggiato» mira a compensarli per i risultati dell’azione di risoluzione, tale compensazione non dovrebbe dare luogo a pretese da parte di tali meccanismi. (47) Per garantire una sufficiente flessibilità e rendere più agevole l’intervento degli SGD a sostegno dell’applicazione degli strumenti di risoluzione, ove questi ultimi determinino l’uscita dal mercato dell’ente soggetto a risoluzione, è opportuno specificare taluni aspetti del ricorso agli SGD nel quadro della risoluzione. In particolare, è necessario specificare che è possibile ricorrere ai fondi degli SGD per sostenere operazioni di cessione che comprendono i depositi, inclusi i depositi ammissibili che superano il livello di copertura garantito dall’SGD interessato, nonché i depositi non ammissibili inclusi nella preferenza generale per i depositanti, in determinati casi e a precise condizioni. Il contributo di un SGD dovrebbe essere finalizzato a coprire l’insufficienza del valore delle attività cedute a un acquirente o a un ente-ponte rispetto al valore dei depositi ceduti. Qualora l’acquirente imponga il versamento di un contributo nell’ambito dell’operazione per garantire la propria neutralità patrimoniale e continuare a soddisfare i requisiti patrimoniali pertinenti, anche l’SGD dovrebbe contribuire a tal fine. Il sostegno fornito da un SGD all’azione di risoluzione dovrebbe essere fornito in contante o assumere un’altra forma, ad esempio garanzie o accordi sulla ripartizione delle perdite che possano ridurre al minimo l’impatto del sostegno sugli strumenti finanziari disponibili di tale SGD assicurando al contempo che il contributo dell’SGD raggiunga i suoi obiettivi. (48) Il contributo dell’SGD nel quadro della risoluzione dovrebbe essere soggetto a determinati limiti. In primo luogo, l’importo totale del contributo dell’SGD in qualsiasi caso di risoluzione non dovrebbe superare l’importo dei depositi protetti presso l’ente creditizio interessato. In secondo luogo, è opportuno garantire che qualsiasi intervento dell’SGD nel quadro di un’azione di risoluzione che si basi principalmente sullo strumento del bail-in ai fini della ricapitalizzazione dell’ente soggetto a risoluzione e della continuazione delle sue attività non superi la perdita che l’SGD sosterrebbe in caso di insolvenza se rimborsasse i depositanti protetti e subentrasse nei diritti che essi vantano nei confronti delle attività dell’ente. In terzo luogo, se l’SGD è utilizzato a sostegno di un’azione di risoluzione che consiste principalmente nella cessione dell’attività a un acquirente o a un ente-ponte, l’importo del contributo dell’SGD non dovrebbe superare il 62,5 % del suo livello-obiettivo, a meno che l’autorità designata a norma della direttiva 2014/49/UE scelga di disapplicare tale limite per evitare effetti negativi sulla stabilità finanziaria o per preservare l’accesso dei depositanti ai loro depositi. L’ABE dovrebbe emanare orientamenti sulle condizioni per la disapplicazione di tale limite. In quarto luogo, l’ammontare del contributo dell’SGD non dovrebbe superare la differenza tra le attività cedute e i depositi ceduti e le passività aventi lo stesso grado di priorità o un grado di priorità più elevato in caso di insolvenza rispetto a tali depositi. Ciò garantirebbe che il contributo dell’SGD sia utilizzato soltanto per evitare l’imposizione di perdite ai depositanti, se del caso, e non per tutelare creditori che hanno un rango inferiore rispetto ai depositi nel quadro dell’insolvenza. Tuttavia, se del caso, il contributo potrebbe comprendere anche un importo necessario a garantire la neutralità patrimoniale dell’entità ricevente. (49) È opportuno specificare che l’SGD dovrebbe unicamente poter fornire un contributo alla cessione di passività diverse dai depositi protetti in un contesto di risoluzione se l’autorità di risoluzione giunge alla conclusione, caso per caso, che i depositi inclusi nella preferenza generale per i depositanti, diversi dai depositi protetti, non possono essere soggetti al bail-in né lasciati nell’ente residuo soggetto a risoluzione che sarà liquidato, e se le condizioni per l’uso dei meccanismi di finanziamento della risoluzione non sono soddisfatte mediante contributi di azionisti e creditori. In particolare, si dovrebbe consentire all’autorità di risoluzione di evitare di ripartire le perdite tra tali depositi nei casi in cui l’esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per preservare la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali o quando è necessaria per evitare un ampio contagio e l’instabilità finanziaria, che potrebbero determinare una grave perturbazione nell’economia di uno Stato membro o dell’Unione. Gli stessi motivi si dovrebbero applicare all’inclusione, nella cessione a un acquirente o a un ente-ponte, di altre passività sottoponibili al bail-in con un grado di priorità più basso rispetto ai depositi protetti. In tal caso la cessione di tali passività sottoponibili al bail-in non dovrebbe essere sostenuta dal contributo dell’SGD. Qualora sia necessario un sostegno finanziario esterno per la cessione di tali passività sottoponibili al bail-in, il sostegno dovrebbe essere fornito dal meccanismo di finanziamento della risoluzione. (50) Data la possibilità di ricorrere all’SGD nel quadro della risoluzione, è necessario precisare ulteriormente le condizioni alle quali il contributo dell’SGD può contare ai fini del soddisfacimento dei requisiti per l’accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. Tale possibilità dovrebbe essere disponibile solo per gli enti creditizi con un valore totale delle attività pari o inferiore a 80 miliardi di EUR e nel contesto di un’azione di risoluzione basata principalmente sull’applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa o dello strumento dell’ente-ponte. Per garantire che la risoluzione continui ad essere finanziata prevalentemente con le risorse interne dell’ente creditizio e per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza, l’utilizzo del contributo dell’SGD per garantire l’accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione dovrebbe essere previsto soltanto per gli enti creditizi il cui piano di risoluzione o il cui piano di risoluzione di gruppo, nei 24 mesi prima che sia adottata un’azione di risoluzione, non prevede la liquidazione in modo ordinato in caso di dissesto, dato che il MREL determinato dalle autorità di risoluzione per tali enti creditizi è stato fissato ad un livello che comprende sia l’importo delle perdite da assorbire sia l’importo di ricapitalizzazione. Il MREL fissato dall’autorità di risoluzione per gli enti creditizi con un valore totale delle attività su base individuale superiore a 30 miliardi di EUR dovrebbe rispettare i livelli minimi del MREL per gli enti e le entità con strategie di risoluzione prescelte che prevedono principalmente l’uso di strumenti di cessione nel quadro della risoluzione, anche se il rispettivo piano di risoluzione o piano di risoluzione di gruppo aveva previsto azioni diverse e il MREL di tali enti creditizi non era pertanto soggetto a tali livelli minimi. Inoltre, il contributo dell’SGD dovrebbe essere preceduto dal contributo dei fondi propri e delle passività ammissibili all’assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione nella massima misura possibile. Infine, gli Stati membri dovrebbero poter esigere che l’ente soggetto a risoluzione non abbia violato il proprio MREL, compresi gli obiettivi intermedi vincolanti, nell’arco di un determinato periodo precedente l’azione di risoluzione, fatte salve le violazioni tecniche a breve termine del MREL. (51) Qualora il contributo fornito dagli azionisti e dai creditori dell’ente soggetto a risoluzione tramite riduzioni, svalutazione o conversione delle rispettive passività o tramite le perdite che dovrebbero sostenere nella liquidazione dell’entità residua, sommato al contributo erogato dall’SGD, ammonti ad almeno l’8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell’ente, l’autorità di risoluzione dovrebbe essere in grado di utilizzare il meccanismo di finanziamento della risoluzione per fornire ulteriori finanziamenti, laddove necessario per garantire una risoluzione efficace in linea con gli obiettivi della risoluzione. In tali casi, il contributo dell’SGD dovrebbe essere limitato all’importo necessario per consentire l’accesso al meccanismo di finanziamento della risoluzione. Inoltre, per un ente creditizio con un valore totale delle attività su base individuale compreso tra 30 e 80 miliardi di EUR, il contributo dell’SGD non dovrebbe superare il 2,5 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell’ente creditizio su base individuale. (52) In casi straordinari può succedere che il contributo del meccanismo di finanziamento della risoluzione pari al 5 % delle passività totali fondi propri compresi non sia sufficiente a coprire il fabbisogno di finanziamento di una determinata azione di risoluzione. In tali casi, e qualora il contributo sia stato reso possibile dall’intervento dell’SGD, quest’ultimo dovrebbe fornire un contributo aggiuntivo, a determinate condizioni, pari all’ammontare delle perdite che i depositi protetti avrebbero subito se non fossero stati salvaguardati. Il costo di tale contributo aggiuntivo non dovrebbe superare le perdite che l’SGD avrebbe sostenuto nello scenario ipotetico di liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza e di rimborso dei depositi protetti. Inoltre, la somma del contributo iniziale e del contributo aggiuntivo dell’SGD non dovrebbe superare l’importo dei depositi protetti presso l’ente creditizio interessato. Unitamente al contributo aggiuntivo dell’SGD, l’autorità di risoluzione dovrebbe poter reperire ulteriori finanziamenti da fonti di finanziamento alternative, qualora siano soddisfatte le condizioni riguardanti tale finanziamento. (53) Laddove i fondi dell’SGD siano utilizzati nell’applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa o dello strumento dell’ente-ponte, singolarmente o unitamente ai contributi del meccanismo di finanziamento della risoluzione, l’entità residua rimanente dopo la cessione delle attività, dei diritti e delle passività dovrebbe essere liquidata in modo ordinato in conformità del diritto nazionale applicabile, a norma dell’articolo 37, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE. Inoltre, laddove i fondi dell’SGD siano utilizzati a sostegno dello strumento dell’ente-ponte, è opportuno porre fine al funzionamento dell’ente-ponte conformemente all’articolo 41, paragrafi 3, 5 e 6, della direttiva 2014/59/UE. (54) Al fine di facilitare il processo di adozione degli aspetti altamente tecnici degli obblighi di segnalazione e migliorarne l’attuazione e il monitoraggio da parte delle autorità di risoluzione, i mandati conferiti all’ABE per l’elaborazione di norme tecniche di attuazione dovrebbero essere rivisti per garantire la coerenza per quanto riguarda l’ambito di applicazione e il contenuto dei vari mandati in tutta la direttiva 2014/59/UE. Tali mandati dovrebbero inoltre essere allineati alle disposizioni che disciplinano la segnalazione e la comunicazione delle informazioni di vigilanza di cui al regolamento (UE) n. 575/2013. Tali modifiche ai mandati esistenti dovrebbero facilitare le future revisioni delle norme tecniche di attuazione e non sono intese a incidere sugli obblighi di segnalazione e informativa attualmente applicabili. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare tali norme tecniche di attuazione elaborate dall’EBA mediante atti di esecuzione a norma dell’articolo 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e in conformità dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010. L’ambito delle norme tecniche di regolamentazione esistenti relative alla stima dei requisiti di fondi propri aggiuntivi e del requisito combinato di riserva di capitale per le entità soggette a risoluzione dovrebbe essere esteso alle entità che non sono state designate come entità soggette a risoluzione, ove tali requisiti non siano stati definiti sulla stessa base del MREL. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di integrare la direttiva 2014/59/UE adottando tali norme tecniche di regolamentazione elaborate dall’ABE mediante atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. (55) Con l’obiettivo di consentire una maggiore integrazione delle segnalazioni e delle informative relative al MREL, l’ABE dovrebbe pubblicare le informative degli enti e delle entità in maniera centralizzata, nel rispetto del diritto di tutti gli enti e di tutte le entità di pubblicare essi stessi dati e informazioni. Tali informative centralizzate dovrebbero consentire all’ABE di pubblicare le informative degli enti piccoli e non complessi, sulla base delle informazioni segnalate da tali enti alle autorità competenti e di risoluzione, e dovrebbero quindi ridurre significativamente l’onere amministrativo cui sono soggetti gli enti piccoli e non complessi. Allo stesso tempo, la centralizzazione delle informative non dovrebbe incidere in alcun modo sui costi per gli altri enti e le altre entità, quanto piuttosto aumentare la trasparenza e ridurre i costi per l’accesso a informazioni prudenziali da parte dei partecipanti al mercato. Tale maggiore trasparenza dovrebbe facilitare la comparabilità dei dati tra gli enti e le entità e promuovere la disciplina di mercato. La centralizzazione delle informative relative alla risoluzione garantisce l’allineamento alla procedura applicabile alle informative di vigilanza di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 per assicurare che tutti gli obblighi di informativa siano trattati in modo analogo. (56) Tenuto conto del ruolo da essa svolto nel perseguire una maggiore convergenza delle prassi delle autorità, l’ABE dovrebbe monitorare e riferire in merito alle prassi e metodologie interne adottate dalle autorità di risoluzione per decidere se destinare un ente o un’entità alla risoluzione o alla liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza, alla luce degli obiettivi della risoluzione e dell’eventuale interesse pubblico della risoluzione. L’ABE dovrebbe inoltre monitorare i progressi compiuti dalle autorità di risoluzione per migliorare la possibilità di risoluzione di enti e gruppi nonché le azioni e le attività preparatorie delle autorità di risoluzione e presentare relazioni in merito, in modo da garantire l’attuazione efficace degli strumenti e dei poteri di risoluzione. All’interno di tali relazioni, l’ABE dovrebbe inoltre valutare il livello di trasparenza delle misure adottate dalle autorità di risoluzione nei confronti dei pertinenti portatori di interessi esterni e stabilire in che misura essi contribuiscano ad assicurare la preparazione a un’eventuale risoluzione e la possibilità di risoluzione degli enti e dei gruppi. (57) Nell’ambito dei compiti da essa svolti per contribuire a garantire un regime di gestione e risoluzione delle crisi coerente e coordinato nell’Unione, l’ABE dovrebbe coordinare e supervisionare esercizi di simulazione di gestione delle crisi a livello di Unione. Tali simulazioni dovrebbero riguardare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti e le autorità di risoluzione durante la fase di deterioramento della situazione finanziaria di enti ed entità, verificando in maniera olistica l’applicazione della gamma di strumenti disponibili nella pianificazione del risanamento e della risoluzione, nell’intervento precoce e nella risoluzione. Tali esercizi di simulazione delle crisi dovrebbero considerare, in particolare, la dimensione transfrontaliera nell’interazione tra le autorità pertinenti e nell’applicazione degli strumenti e dei poteri disponibili. Se del caso, gli esercizi di simulazione delle crisi dovrebbero anche riguardare l’adozione e l’attuazione di programmi di risoluzione nell’ambito dell’Unione bancaria, a norma del regolamento (UE) n. 806/2014. (58) Fatte salve le norme attualmente applicabili in materia di segreto professionale, gli scambi di informazioni tra le autorità di risoluzione e le autorità tributarie dovrebbero essere migliorati. Tali scambi dovrebbero avvenire conformemente al diritto nazionale. Laddove le informazioni provengano da un altro Stato membro, dovrebbero essere scambiate solo con l’esplicito consenso della pertinente autorità che le ha comunicate. (59) La direttiva (UE) 2019/879 ha modificato la direttiva 2014/59/UE per introdurre norme specifiche volte a garantire che i clienti al dettaglio non investano eccessivamente in strumenti ammissibili al MREL di enti ed entità. La detenzione eccessiva di strumenti MREL da parte dei clienti al dettaglio può essere pregiudizievole per la possibilità di risoluzione di un ente o di un’entità e può creare problemi per la stabilità finanziaria. Ciò può essere problematico soprattutto quando i clienti al dettaglio sono anche depositanti dell’ente emittente, in quanto tali depositanti sono particolarmente vulnerabili al collocamento inadeguato degli strumenti propri dell’ente. Le autorità dovrebbero pertanto garantire che i venditori, gli enti e le entità rispettino le misure adottate dagli Stati membri che recepiscono la direttiva (UE) 2019/879 per garantire la tutela dei clienti al dettaglio. Qualora dette misure non siano applicate in modo adeguato, le autorità dovrebbero far rispettare tali norme. In aggiunta ai poteri previsti dalla direttiva 2014/65/UE, è pertanto opportuno introdurre nella direttiva 2014/59/UE poteri specifici per ovviare al mancato rispetto delle norme specifiche in materia di tutela dei clienti al dettaglio. Inoltre, utilizzando le segnalazioni esistenti ai fini della pianificazione della risoluzione e del MREL, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare la natura della platea degli investitori negli strumenti ammissibili ai fini del MREL quando valutano la possibilità di risoluzione di enti ed entità e, se necessario, imporre all’ente o all’entità in questione di affrontare o rimuovere eventuali impedimenti riscontrati. Infine, l’ABE, in coordinamento con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ESMA) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 19 ) , dovrebbe riferire in merito alle misure adottate dagli Stati membri per la tutela dei clienti al dettaglio per quanto riguarda gli strumenti di debito ammissibili al MREL a norma della direttiva 2014/59/UE, confrontando e valutando l’eventuale impatto sulle operazioni transfrontaliere. Su tale base, la Commissione potrebbe adottare una proposta legislativa per garantire una tutela più efficace dei clienti al dettaglio. (60) Una valutazione d’impatto di alto livello qualitativo è indispensabile per l’elaborazione di proposte legislative solide e basate su dati concreti; inoltre le decisioni adottate durante la procedura legislativa devono potersi basare su dati di fatto ed elementi di prova. Per tale ragione, l’ABE, il Comitato di risoluzione unico e la BCE dovrebbero fornire alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni di cui essa necessita per l’espletamento dei suoi compiti legati all’elaborazione delle politiche, compresi la preparazione di valutazioni d’impatto e la preparazione di proposte legislative e i relativi negoziati. Qualora non siano a disposizione dell’ABE, del Comitato di risoluzione unico o della BCE, tali informazioni dovrebbero essere fornite dalle autorità di risoluzione, dalle autorità competenti e dagli altri membri del Sistema europeo di banche centrali. (61) Considerata la necessità di tutelare la stabilità finanziaria e di agire rapidamente, le autorità di risoluzione non dovrebbero essere soggette alle procedure di appalto per quanto riguarda i contratti pubblici per i servizi di valutazione ai fini della risoluzione e al fine di valutare se gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento migliore se l’ente soggetto a risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza. I servizi forniti dovrebbero pertanto essere esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 20 ) . Per quanto riguarda i servizi giuridici di cui le autorità di risoluzione potrebbero aver bisogno, alcuni servizi giuridici sono già esclusi dall’ambito di applicazione di tale direttiva e altri sono inclusi nell’elenco dei servizi di cui all’allegato XIV di tale direttiva per i quali si applicano soglie più elevate e norme armonizzate meno rigorose. (62) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, ossia migliorare l’efficacia e l’efficienza del quadro di risanamento e risoluzione di enti ed entità, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri per via dei rischi che la diversità degli approcci nazionali potrebbe comportare per l’integrità del mercato interno ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, modificando norme già stabilite a tale livello, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (63) È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 2014/59/UE e 2014/24/UE, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Modifiche della direttiva 2014/59/UE La direttiva 2014/59/UE è così modificata: 1) all’articolo 2, il paragrafo 1 è così modificato: a) il punto 5) è sostituito dal seguente: «5) “filiazione”: una filiazione come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ai fini dell’applicazione degli articoli 7, 12, 17 e 18, degli articoli da 45 a 45 quaterdecies , degli articoli da 59 a 62 e degli articoli 91 e 92 della presente direttiva ai gruppi soggetti a risoluzione di cui al punto 83 ter ), lettera b), del presente paragrafo, che include, ove opportuno, gli enti creditizi o gli enti finanziari che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale, lo stesso organismo centrale, e le loro rispettive filiazioni, tenendo conto del modo in cui detti gruppi soggetti a risoluzione rispettano l’articolo 45 sexies , paragrafo 3, della presente direttiva;» : b) è inserito il punto seguente: «28 bis ) “misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato”: qualsiasi forma di sostegno che non rientra nel sostegno finanziario pubblico straordinario;» ; c) il punto 35) è sostituito dal seguente: «35) “funzioni essenziali”: attività, servizi o operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, a livello nazionale o regionale, all’interruzione di servizi essenziali per l’economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni;» ; d) il punto 71) è sostituito dal seguente: «71) “passività sottoponibili al bail-in”: le passività, comprese quelle di scadenza o ammontare incerti, e gli strumenti di capitale che non rientrano negli strumenti del capitale primario di classe 1, negli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o 2 di un ente o di un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), e che non sono esclusi dall’ambito di applicazione dello strumento del bail-in in virtù dell’articolo 44, paragrafo 2;» ; e) è inserito il punto seguente: «71 bis bis) “passività di scadenza o ammontare incerti”: le passività basate su obbligazioni attuali derivanti da eventi passati che determineranno una perdita e la cui scadenza o il cui ammontare sono incerti;» ; f) il punto 71 ter ) è sostituito dal seguente: «71 ter ) “strumenti subordinati ammissibili”: strumenti che soddisfano tutte le condizioni di cui all’articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 a parte l’articolo 72 ter , paragrafi 3, 4 e 5, di tale regolamento, e, ove applicabile, all’articolo 45 ter , paragrafo 1 bis , della presente direttiva;» ; g) è inserito il punto seguente: «72 bis ) “autorità designata”: un’autorità designata come definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/49/UE;» ; h) al punto 83 ter ), la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) gli enti creditizi o gli enti finanziari affiliati permanentemente a un organismo centrale, e lo stesso organismo centrale, allorché almeno uno di tali enti creditizi o enti finanziari o l’organismo centrale siano un’entità soggetta a risoluzione, e le loro rispettive filiazioni;» ; i) sono inseriti i punti seguenti: «83 quinquies ) “G-SII non UE”: un G-SII non UE come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 134), del regolamento (UE) n. 575/2013; 83 sexies ) “soggetto G-SII”: un soggetto G-SII come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 136), del regolamento (UE) n. 575/2013;» ; j) è inserito il punto seguente: «93 bis ) “deposito”: ai fini degli articoli 108 e 109 della presente direttiva, il deposito come definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3), della direttiva 2014/49/UE;» ; 2) all’articolo 5, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Le autorità competenti assicurano che ciascun ente aggiorni il piano di risanamento almeno ogni anno o a seguito di cambiamenti della struttura giuridica o organizzativa, dell’attività o della situazione finanziaria che possano influire in misura sostanziale sul piano di risanamento o renderne necessaria una modifica sostanziale. Le autorità competenti hanno facoltà di richiedere agli enti di aggiornare con maggiore frequenza i piani di risanamento. Qualora non intervengano i cambiamenti di cui al primo comma entro i 12 mesi successivi all’ultimo aggiornamento annuale del piano di risanamento, le autorità competenti possono, in via eccezionale, derogare all’obbligo di aggiornamento del piano di risanamento fino al successivo periodo di 12 mesi. Tale deroga può essere concessa per un periodo massimo di 12 mesi. 3.   I piani di risanamento non presuppongono l’accesso a nessuna delle seguenti forme di sostegno, né il relativo ottenimento: a) sostegno finanziario pubblico straordinario; b) assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale; c) assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata o tasso di interesse non standard. 4.   I piani di risanamento comprendono, se del caso, un’analisi delle modalità e della tempistica con cui, nelle situazioni contemplate dal piano di risanamento, l’ente può chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale che non sono esclusi dall’ambito di applicazione di tale piano ai sensi del paragrafo 3 e identificano le attività che possono essere considerate idonee come garanzie.» ; 3) all’articolo 6, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: «Se valuta che il piano di risanamento presenta sostanziali carenze o che la sua attuazione è soggetta a sostanziali impedimenti, l’autorità competente comunica all’ente o all’impresa madre del gruppo la sua valutazione richiedendo formalmente di presentare entro tre mesi, estensibili di un mese con l’approvazione dell’autorità, un piano modificato che indichi in che modo si debba porre rimedio a tali carenze o impedimenti.» ; 4) all’articolo 8, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: «L’ABE può, su richiesta dell’autorità competente, prestare assistenza alle autorità competenti nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell’articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010.» ; 5) l’articolo 10 è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: «L’autorità di risoluzione non adotta un piano di risoluzione qualora sia stata aperta una procedura per liquidare un ente in conformità del diritto nazionale applicabile a norma dell’articolo 32 ter o laddove si applichi l’articolo 37, paragrafo 6.» ; b) al paragrafo 7, la lettera j) è sostituita dalla seguente: «j) una descrizione particolareggiata delle diverse strategie di risoluzione che si potrebbero applicare nei vari scenari possibili, comprese le tempistiche applicabili, nonché del modo in cui tali strategie conseguirebbero gli obiettivi della risoluzione;» ; 6) all’articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano: a) i metodi e le modalità di segnalazione delle informazioni di cui al paragrafo 1; b) la frequenza e i termini per la trasmissione delle segnalazioni di cui alla lettera a). L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro l’11 maggio 2027. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 4.   L’ABE elabora soluzioni informatiche, compresi modelli di segnalazione, standard di dati, formati e istruzioni, per la segnalazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.» ; 7) l’articolo 12 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Conformemente alle misure di cui al primo comma, il piano di risoluzione individua per ciascun gruppo le entità soggette a risoluzione e i gruppi soggetti a risoluzione e, ove opportuno, le entità soggette a liquidazione.» ; ii) sono aggiunti i commi seguenti: «Nell’individuare le misure da adottare in relazione alle filiazioni di cui al primo comma, lettera b), che non sono entità soggette a risoluzione, le autorità di risoluzione possono seguire un approccio commisurato, purché esso non incida negativamente sulla possibilità di risoluzione del gruppo, tenendo conto delle dimensioni della filiazione, del suo profilo di rischio, del ruolo svolto nella prestazione di funzioni essenziali e linee di business principali, della sua importanza per la continuità operativa del gruppo dopo la risoluzione e della strategia di risoluzione del gruppo. Le autorità di risoluzione tengono debitamente conto dell’importanza della filiazione nello Stato membro in cui è stabilita, compresa la sua potenziale importanza sistemica, e del suo potenziale impatto sui mezzi finanziari disponibili del sistema di garanzia dei depositi in caso di liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza. Qualora sia stata aperta una procedura per liquidare un’entità in conformità del diritto nazionale applicabile a norma dell’articolo 32 ter o laddove si applichi l’articolo 37, paragrafo 6, le autorità di risoluzione non adottano un piano di risoluzione per tale entità o non includono più tale entità nel piano di risoluzione di gruppo.» ; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il piano di risoluzione di gruppo è preparato in base alle informazioni fornite ai sensi dell’articolo 11 e comprende gli elementi di cui all’articolo 10, paragrafi 4 e 7, nella misura in cui sono pertinenti dal punto di vista di un piano di risoluzione di gruppo.» ; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «7.   L’ABE monitora le metodologie e le prassi applicate dalle autorità di risoluzione per decidere, nell’elaborazione dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, se destinare enti o entità alla risoluzione o alla liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza e per decidere in merito alle azioni da avviare negli scenari di cui all’articolo 10, paragrafo 3, e nelle circostanze descritte all’articolo 32, paragrafo 5. L’ABE presenta alla Commissione una relazione sulle metodologie e prassi esistenti delle autorità di risoluzione e su qualsiasi divergenza esistente tra gli Stati membri entro l’11 maggio 2031. La relazione di cui al secondo comma contiene almeno quanto segue: a) per quanto riguarda gli enti non facenti parte di un gruppo e le entità di cui al paragrafo 1, primo comma, le metodologie e gli approcci interni per selezionare le misure da adottare, in particolare i criteri per prevedere un’azione di risoluzione nel piano di risoluzione o nel piano di risoluzione di gruppo, per esercitare i poteri di svalutazione e di conversione o per liquidare con procedura ordinaria di insolvenza; b) per quanto riguarda le entità soggette a risoluzione, le metodologie e gli approcci interni per scegliere le strategie di risoluzione prescelte e alternative e le azioni di risoluzione da avviare; c) gli approcci commisurati seguiti dalle autorità di risoluzione in conformità del paragrafo 1, terzo comma.» ; 8) l’articolo 13 è così modificato: a) al paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «Gli enti e le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), presentano alla rispettiva autorità di risoluzione le informazioni eventualmente richieste in conformità dell’articolo 11. Le autorità di risoluzione che richiedono informazioni in conformità dell’articolo 11 per le entità che rientrano nel loro mandato trasmettono le informazioni ricevute all’autorità di risoluzione a livello di gruppo. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di riservatezza stabiliti nella presente direttiva, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette le informazioni fornite a norma del presente paragrafo: a) all’ABE; b) alle autorità di risoluzione delle filiazioni; c) alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione; d) alle pertinenti autorità competenti di cui agli articoli 115 e 116 della direttiva 2013/36/UE; e e) alle autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d).» ; b) al paragrafo 4, il quarto comma è sostituito dal seguente: «L’ABE può, su richiesta di un’autorità di risoluzione, prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell’articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010.» ; 9) all’articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   L’ABE monitora l’attuazione delle valutazioni della possibilità di risoluzione di enti e gruppi da parte delle autorità di risoluzione. L’ABE presenta alla Commissione una relazione sulle prassi esistenti in materia di valutazioni della possibilità di risoluzione e su eventuali divergenze esistenti tra i vari Stati membri entro l’11 maggio 2028. La relazione di cui al primo comma contiene quanto segue: a) una valutazione delle metodologie messe a punto dalle autorità di risoluzione per effettuare le valutazioni della possibilità di risoluzione, compresa l’individuazione degli elementi di possibile divergenza tra i vari Stati membri; b) una valutazione delle capacità di prova richieste dalle autorità di risoluzione per garantire l’attuazione efficace della strategia di risoluzione; c) il livello di trasparenza, nei confronti dei portatori di interessi pertinenti, delle metodologie messe a punto dalle autorità di risoluzione per lo svolgimento delle valutazioni della possibilità di risoluzione e dell’esito di tali valutazioni.» ; 10) all’articolo 16 bis è aggiunto il paragrafo seguente: «7.   Se un’entità soggetta a risoluzione, o un’entità che non è un’entità soggetta a risoluzione, non è soggetta al requisito combinato di riserva di capitale sulla stessa base per cui è tenuta a rispettare i requisiti di cui agli articoli 45 quater e 45 quinquies della presente direttiva, le autorità di risoluzione applicano i paragrafi da 1 a 6 del presente articolo sulla base della stima del requisito combinato di riserva di capitale risultante dalla metodologia stabilita nell’atto delegato adottato a norma dell’articolo 45 quater , paragrafo 4, della presente direttiva. Si applica l’articolo 128, quarto comma, della direttiva 2013/36/UE. L’autorità di risoluzione include la stima del requisito combinato di riserva di capitale di cui al primo comma del presente paragrafo nella decisione che determina i requisiti di cui agli articoli 45 quater o 45 quinquies . L’entità rende pubblicamente disponibile la stima del requisito combinato di riserva di capitale insieme alle informazioni di cui all’articolo 45 decies , paragrafo 3.» ; 11) l’articolo 17 è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis .   Se conclude che le misure proposte dall’entità interessata riducono con efficacia o rimuovono gli impedimenti rilevanti alla possibilità di risoluzione, l’autorità di risoluzione adotta una decisione, previa consultazione dell’autorità competente. Tale decisione indica che l’autorità di risoluzione ha valutato che le misure proposte sono adeguate al fine di ridurre con efficacia o rimuovere gli impedimenti rilevanti alla possibilità di risoluzione e richiede all’entità di attuare le misure proposte.» ; b) al paragrafo 5, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Ai fini del paragrafo 4 le autorità di risoluzione hanno almeno il potere di adottare qualsiasi intervento fra quelli sottoelencati:» ; 12) l’articolo 18 è così modificato: a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «L’autorità di risoluzione a livello di gruppo, in collaborazione con l’autorità di vigilanza su base consolidata, prepara una relazione e la trasmette all’impresa madre nell’Unione, alle autorità di risoluzione delle filiazioni, che la trasmettono alle filiazioni che rientrano nel loro mandato, e alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative. La relazione è elaborata previa consultazione delle autorità competenti e analizza i rilevanti impedimenti all’applicazione efficace degli strumenti di risoluzione e all’esercizio dei poteri di risoluzione in relazione al gruppo, nonché in relazione ai gruppi soggetti a risoluzione se un gruppo è composto da più di un gruppo soggetto a risoluzione. La relazione valuta l’impatto sul modello di business del gruppo e raccomanda altresì misure proporzionate e mirate che, secondo l’autorità di risoluzione a livello di gruppo, sono necessarie o appropriate per rimuovere tali impedimenti.» ; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   L’autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica le misure proposte dall’impresa madre nell’Unione all’autorità di vigilanza su base consolidata, all’ABE, alle autorità di risoluzione delle filiazioni e alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative nella misura in cui tali misure sono pertinenti per le succursali in questione. L’autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni si adoperano al massimo, previa consultazione delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative, per giungere a una decisione congiunta in seno al collegio di risoluzione per quanto concerne l’individuazione dei rilevanti impedimenti e, se necessario, la valutazione delle misure proposte dall’impresa madre nell’Unione, nonché le misure richieste dalle autorità al fine di affrontare o rimuovere tali impedimenti, fermo restando che le autorità dovranno tener conto dell’impatto potenziale delle misure in tutti gli Stati membri in cui opera il gruppo.» ; c) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9.   In mancanza di una decisione congiunta sull’adozione delle misure di cui all’articolo 17, paragrafo 5, lettera g), h) o k), della presente direttiva, l’ABE, su richiesta di un’autorità di risoluzione in conformità del presente articolo, paragrafo 6, 6 bis o 7, può prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di un accordo in conformità dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.» ; 13) gli articoli 27 e 28 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 27 Misure di intervento precoce 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti prendano in considerazione senza ritardo e, se del caso, applichino misure di intervento precoce se un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d): a) soddisfa le condizioni di cui all’articolo 102 della direttiva 2013/36/UE o all’articolo 38 della direttiva (UE) 2019/2034, o l’autorità competente ha stabilito, nel contesto di un processo di revisione e valutazione prudenziale a norma dell’articolo 97 della direttiva 2013/36/UE, che i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dall’ente o dall’entità e i fondi propri e la liquidità detenuti da tale ente o entità non assicurano una gestione e una copertura adeguate dei suoi rischi e si verifica una delle due situazioni seguenti: i) l’ente o l’entità non ha adottato le misure correttive richieste dall’autorità competente, comprese le misure di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE o all’articolo 39 della direttiva (UE) 2019/2034; ii) l’autorità competente ritiene che misure correttive diverse dalle misure di intervento precoce non siano sufficienti per affrontare i problemi di tale ente o entità; b) viola i requisiti di cui all’articolo 45 sexies o 45 septies della presente direttiva; oppure c) viola o rischia di violare, nei 12 mesi successivi alla valutazione dell’autorità competente, uno qualsiasi dei requisiti di cui al titolo II della direttiva 2014/65/UE oppure agli articoli da 3 a 7, da 14 a 17 o agli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ) . L’autorità competente può stabilire che la condizione di cui al primo comma, lettera a), punto ii), del presente paragrafo, è soddisfatta senza avere prima adottato altre misure correttive, compreso l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE o all’articolo 39 della direttiva (UE) 2019/2034. Ai fini del primo comma, lettere b) e c), del presente paragrafo, gli Stati membri provvedono affinché le autorità di risoluzione o le autorità competenti quali definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 26), della direttiva 2014/65/UE informino senza ritardo l’autorità competente della violazione o probabile violazione. 2.   Ai fini del paragrafo 1, le misure di intervento precoce comprendono: a) l’obbligo per l’organo di amministrazione dell’ente o dell’entità di intraprendere uno dei seguenti interventi: i) attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento; oppure ii) aggiornare il piano di risanamento in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, quando le condizioni che hanno portato all’intervento precoce divergono rispetto alle ipotesi contemplate nel piano di risanamento iniziale e attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento aggiornato entro tempi determinati; b) l’obbligo per l’organo di amministrazione dell’ente o dell’entità di convocare un’assemblea degli azionisti dell’ente o dell’entità, o la convocazione diretta da parte dell’autorità competente, ove l’organo di amministrazione non ottemperi a tale obbligo e, in entrambi i casi, fissare l’ordine del giorno e richiedere che gli azionisti prendano in considerazione determinate decisioni in vista dell’adozione; c) l’obbligo per l’organo di amministrazione dell’ente o dell’entità di preparare un piano secondo il piano di risanamento, ove applicabile, per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori; d) l’obbligo di modificare la struttura giuridica dell’ente o dell’entità; e) l’obbligo di rimuovere, o sostituire conformemente all’articolo 28, l’alta dirigenza o l’organo di amministrazione dell’ente o dell’entità nella sua totalità o per quanto riguarda singole persone; f) la nomina di uno o più amministratori temporanei dell’ente o dell’entità in conformità dell’articolo 29; g) l’obbligo per l’organo di amministrazione dell’ente o dell’entità di preparare un piano che l’ente o l’entità può attuare nel caso in cui decida di avviare una liquidazione volontaria delle sue attività. 3.   Le autorità competenti scelgono le misure di intervento precoce adeguate di cui al paragrafo 2 del presente articolo secondo un principio di proporzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti, tenendo conto di informazioni pertinenti quali la gravità della violazione o probabile violazione e la rapidità di deterioramento della situazione finanziaria dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d). 4.   Per ciascuna delle misure di intervento precoce di cui al paragrafo 2, le autorità competenti stabiliscono un termine di attuazione strettamente limitato al tempo necessario per attuare la misura in questione in condizioni ragionevoli. Le autorità competenti effettuano una valutazione dell’efficacia della misura immediatamente dopo la scadenza del termine e condividono tale valutazione con l’autorità di risoluzione. Qualora la valutazione concluda che le misure di intervento precoce non sono state pienamente attuate o non sono efficaci, l’autorità competente può effettuare una valutazione per stabilire se la condizione di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), è soddisfatta. 5.   Entro l’11 maggio 2028 l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per promuovere la coerenza nell’applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Articolo 28 Sostituzione dell’alta dirigenza o dell’organo di amministrazione Ai fini dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera e), gli Stati membri provvedono affinché la nuova alta dirigenza o il nuovo organo di amministrazione, o i suoi singoli membri, siano nominati conformemente al diritto nazionale e dell’Unione e che tali nomine siano soggette all’approvazione o al consenso dell’autorità competente. ( *1 ) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ( GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj ).»;" 14) l’articolo 29 è così modificato: a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Ai fini dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera f), gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti possano nominare uno o più amministratori temporanei, secondo un principio di proporzionalità in base alle circostanze, che: a) sostituiscano temporaneamente l’organo di amministrazione dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d); oppure b) affianchino temporaneamente l’organo di amministrazione dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d). All’atto della nomina dell’amministratore temporaneo, l’autorità competente specifica se tale nomina avviene ai fini del primo comma, lettera a) o b). Ai fini del primo comma, lettera b), all’atto della nomina l’autorità competente specifica ruolo, doveri e poteri dell’amministratore temporaneo unitamente a eventuali obblighi dell’organo di amministrazione dell’ente o dell’entità di consultarsi con l’amministratore temporaneo, o di ottenerne il consenso, prima di assumere specifiche decisioni o iniziative. Gli Stati membri impongono all’autorità competente di rendere pubblica la nomina dell’amministratore temporaneo, salvo quando quest’ultimo non ha il potere di rappresentare l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d). Gli Stati membri assicurano inoltre che gli amministratori temporanei possiedano sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per l’esercizio delle loro funzioni e soddisfino i requisiti di cui all’articolo 91, paragrafi 2 e 2 bis , della direttiva 2013/36/UE. La valutazione con cui l’autorità competente stabilisce se l’amministratore temporaneo possieda tali conoscenze, competenze ed esperienza e soddisfi tali requisiti è parte integrante della decisione di nominare tale amministratore temporaneo. 2.   All’atto della nomina l’autorità competente specifica i poteri dell’amministratore temporaneo, che sono proporzionati alle circostanze. Questi poteri possono comprendere alcuni o tutti i poteri dell’organo di amministrazione dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), ai sensi del relativo statuto e della legislazione nazionale, ivi compreso il potere di esercitare alcune o tutte le funzioni amministrative dell’organo di amministrazione dell’ente o dell’entità. I poteri dell’amministratore temporaneo in relazione all’ente o all’entità sono conformi al diritto societario applicabile. L’autorità competente può adeguare tali poteri in caso di mutamento delle circostanze. 3.   All’atto della nomina l’autorità competente specifica il ruolo e le funzioni dell’amministratore temporaneo. Tale ruolo e funzioni possono comprendere: a) l’accertamento della situazione finanziaria dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d); b) la gestione dell’attività, in toto o in parte, dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), al fine di preservare o di risanare la sua situazione finanziaria; c) l’adozione di misure per ripristinare una gestione sana e prudente dell’attività dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d); d) la garanzia dell’osservanza, da parte dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), degli obblighi di cui all’articolo 30 bis , paragrafo 3, secondo comma, all’articolo 30 bis , paragrafo 4, primo comma, o all’articolo 30 bis , paragrafo 5. All’atto della nomina l’autorità competente specifica eventuali limiti riguardanti il ruolo e le funzioni dell’amministratore temporaneo.» ; b) al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente: «In ogni caso l’amministratore temporaneo può esercitare il potere di convocare l’assemblea degli azionisti dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), e di fissarne l’ordine del giorno soltanto previa approvazione dell’autorità competente.» ; c) i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «6.   Su richiesta dell’autorità competente l’amministratore temporaneo redige, a intervalli da questa stabiliti, relazioni in merito alla situazione finanziaria dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), e agli atti compiuti durante il mandato stesso. L’amministratore temporaneo redige, in ogni caso, tale relazione alla fine del suo mandato. 7.   L’amministratore temporaneo è nominato per un massimo di un anno. L’autorità competente può eccezionalmente prorogare una volta tale periodo per una durata proporzionata alle circostanze, se continuano a sussistere le condizioni per la nomina dell’amministratore temporaneo. Spetta all’autorità competente stabilire se sussistono tali condizioni e giustificare dinanzi agli azionisti una proroga del mandato dell’amministratore temporaneo.» ; 15) l’articolo 30 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Coordinamento delle misure di intervento precoce per i gruppi» ; b) i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Laddove, in relazione a un’impresa madre nell’Unione, siano soddisfatte le condizioni per l’applicazione di misure di intervento precoce a norma dell’articolo 27, l’autorità di vigilanza su base consolidata ne dà notifica all’ABE e consulta le altre autorità competenti nell’ambito del collegio di vigilanza prima di decidere di applicare una misura di intervento precoce. 2.   Sulla scorta della notifica e della consultazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità di vigilanza su base consolidata decide se applicare le misure di intervento precoce di cui all’articolo 27 nei riguardi della pertinente impresa madre nell’Unione, tenendo conto dell’impatto di tali misure sulle entità del gruppo in altri Stati membri. L’autorità di vigilanza su base consolidata notifica la decisione all’ABE e alle altre autorità competenti nell’ambito del collegio di vigilanza. 3.   Laddove, in relazione a una filiazione di un’impresa madre nell’Unione, siano soddisfatte le condizioni per l’applicazione di misure di intervento precoce a norma dell’articolo 27, l’autorità competente responsabile della vigilanza su base individuale che intende adottare una misura ai sensi del suddetto articolo ne dà notifica all’ABE e consulta l’autorità di vigilanza su base consolidata. Dopo aver ricevuto la notifica, l’autorità di vigilanza su base consolidata può valutare quale impatto avrebbe probabilmente l’applicazione di misure di intervento precoce a norma dell’articolo 27 all’ente o all’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), in questione, sul gruppo o sulle entità del gruppo in altri Stati membri. L’autorità di vigilanza su base consolidata comunica tale valutazione all’autorità competente entro tre giorni. Sulla scorta della notifica e della consultazione, l’autorità competente decide se applicare una misura di intervento precoce. La decisione tiene in debito conto le valutazioni dell’autorità di vigilanza su base consolidata. L’autorità competente notifica la decisione all’ABE, all’autorità di vigilanza su base consolidata e alle altre autorità competenti nell’ambito del collegio di vigilanza. 4.   Qualora più di un’autorità competente intenda applicare una misura di intervento precoce a norma dell’articolo 27 a più enti o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), dello stesso gruppo, l’autorità di vigilanza su base consolidata e le altre autorità competenti pertinenti valutano se sia più opportuno nominare lo stesso amministratore temporaneo per tutte le entità interessate o coordinare l’applicazione delle altre misure di intervento precoce a più enti o entità, al fine di agevolare soluzioni intese a risanare la situazione finanziaria dell’ente interessato o dell’entità interessata. La valutazione assume la forma di una decisione congiunta dell’autorità di vigilanza su base consolidata e delle altre autorità competenti pertinenti. La decisione congiunta è adottata entro cinque giorni dalla data della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La decisione congiunta è motivata e riportata in un documento che l’autorità di vigilanza su base consolidata trasmette all’impresa madre nell’Unione. L’ABE può, su richiesta di un’autorità competente, prestare assistenza alle autorità competenti nel raggiungimento di un accordo in conformità dell’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1093/2010. In mancanza di una decisione congiunta entro cinque giorni, l’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti delle filiazioni possono adottare decisioni autonome sulla nomina di un amministratore temporaneo per gli enti o le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di cui sono responsabili e sull’applicazione delle altre misure di intervento precoce.» ; c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Su richiesta di un’autorità competente, l’ABE può prestare assistenza alle autorità competenti che intendono applicare una o più misure di cui all’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva, in relazione ai punti 4, 10, 11 e 19 della sezione A dell’allegato della presente direttiva, o di cui all’articolo 27, paragrafo 2, lettera c), della presente direttiva o all’articolo 27, paragrafo 2, lettera d), della presente direttiva, nel raggiungimento di un accordo in conformità dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.» ; 16) al titolo III è inserito l’articolo seguente: «Articolo 30 bis Preparazione della risoluzione 1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti comunichino senza ritardo alle autorità di risoluzione le informazioni seguenti: a) le misure di cui all’articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE o di cui all’articolo 39, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2034 che esse adottano o impongono di adottare all’ente o all’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva; b) che, come indicato dall’attività di vigilanza, le condizioni stabilite all’articolo 27, paragrafo 1, sono soddisfatte in relazione a un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), a prescindere dall’applicazione di qualsiasi misura di intervento precoce; c) l’applicazione di una delle misure di intervento precoce di cui all’articolo 27. Le autorità competenti monitorano attentamente, in stretta cooperazione con le autorità di risoluzione, la situazione dell’ente o dell’entità e il rispetto, da parte di tale ente o entità, delle misure di cui al primo comma, lettera a), che mirano ad affrontare il deterioramento della situazione di tale ente o entità, nonché delle misure di intervento precoce di cui al primo comma, lettera c). 2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti inviino al più presto una notifica alle autorità di risoluzione se ritengono che sussista un rischio concreto che si verifichi una o più delle circostanze di cui all’articolo 32, paragrafo 4, in relazione a un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d). Tale notifica contiene: a) le motivazioni che l’hanno determinata; b) una panoramica delle misure al vaglio che eviterebbero il dissesto dell’ente interessato o dell’entità interessata in tempi ragionevoli, il previsto impatto di tali misure sull’ente o sull’entità per quanto riguarda le circostanze di cui all’articolo 32, paragrafo 4, e i tempi previsti per l’attuazione di tali misure. Dopo aver ricevuto la notifica di cui al primo comma del presente paragrafo, le autorità di risoluzione valutano, in stretta cooperazione con le autorità competenti, quali siano i tempi ragionevoli ai fini della valutazione della condizione di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), prendendo in considerazione la rapidità di deterioramento della situazione dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), la necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione e ogni altro elemento pertinente nel caso di specie. Le autorità di risoluzione possono, in qualsiasi momento, rivalutare i tempi e adeguarli alle circostanze del caso. Le autorità di risoluzione comunicano al più presto tale valutazione o rivalutazione alle autorità competenti. Dopo aver ricevuto la notifica di cui al primo comma del presente paragrafo, le autorità competenti e le autorità di risoluzione monitorano, in stretta cooperazione, la situazione dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), l’attuazione delle misure pertinenti nei tempi previsti e ogni altro sviluppo pertinente. A tal fine, le autorità competenti e le autorità di risoluzione si riuniscono periodicamente, con una frequenza stabilita dalle autorità di risoluzione alla luce delle circostanze del caso. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione si trasmettono a vicenda, senza ritardo, le informazioni pertinenti. 3.   Le autorità competenti forniscono alle autorità di risoluzione tutte le informazioni richieste da queste ultime che sono necessarie per l’espletamento di una qualsiasi delle azioni seguenti: a) aggiornamento del piano di risoluzione e preparazione di un’eventuale risoluzione dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d); b) esecuzione della valutazione di cui all’articolo 36. Se tali informazioni non sono già a disposizione delle autorità competenti, le autorità di risoluzione e le autorità competenti collaborano e si coordinano per ottenerle. A tal fine, le autorità competenti e le autorità di risoluzione hanno il potere di imporre all’ente o all’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di fornire tali informazioni, anche attraverso ispezioni in loco, e di trasmettersi reciprocamente tali informazioni. 4.   I poteri delle autorità di risoluzione comprendono il potere di commercializzare presso potenziali acquirenti l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di disporne la commercializzazione o di richiedere all’ente o all’entità di procedere in tal senso, per le seguenti finalità: a) preparare la risoluzione di tale ente o entità, fatti salvi i criteri specificati all’articolo 39, paragrafo 2, e i requisiti di riservatezza stabiliti agli articoli 84 e 84 ter ; b) effettuare la valutazione, da parte dell’autorità di risoluzione, della condizione di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera b). Qualora, nell’esercizio del potere di cui al primo comma, decida di commercializzare direttamente l’ente o l’entità presso potenziali acquirenti, l’autorità di risoluzione tiene debitamente conto delle circostanze del caso, in particolare delle eventuali misure preventive che potrebbero essere adottate da un sistema di garanzia dei depositi o delle eventuali misure che potrebbero essere adottate da un IPS, e del potenziale impatto dell’esercizio di tale potere sulla posizione generale dell’ente o dell’entità. 5.   Le autorità di risoluzione hanno il potere di chiedere all’ente o all’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di mettere in atto le necessarie misure, compresa una piattaforma digitale, per la condivisione delle informazioni con potenziali acquirenti o con consulenti e valutatori che abbiano ricevuto incarico dall’autorità di risoluzione. Se l’autorità di risoluzione esercita tale potere, si applica l’articolo 84, paragrafo 1, lettere e) ed f). 6.   La notifica preliminare da parte dell’autorità competente a norma del paragrafo 1, primo comma, del presente articolo non è una condizione necessaria affinché le autorità di risoluzione preparino la risoluzione dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o esercitino i poteri di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo. 7.   Le autorità di risoluzione informano senza ritardo le autorità competenti in merito alle azioni intraprese a norma dei paragrafi 3, 4 e 5. 8.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti e le autorità di risoluzione collaborino strettamente nei casi seguenti: a) quando vagliano l’ipotesi di adottare le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo, che mirano ad affrontare il deterioramento della situazione di un ente o di un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), nonché le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente articolo; b) quando vagliano l’ipotesi di intraprendere le azioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5; c) durante l’attuazione delle azioni di cui al presente comma, lettere a) e b). Le autorità competenti e le autorità di risoluzione assicurano che tali misure e azioni siano coerenti, coordinate ed efficaci.» ; 17) all’articolo 31, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, in particolare se fornito a titolo del bilancio di uno Stato membro;» 18) l’articolo 32 è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di risoluzione avviino un’azione di risoluzione per un ente se tali autorità stabiliscono, dopo aver ricevuto una comunicazione ai sensi del paragrafo 2 o di propria iniziativa, e tenendo conto della necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione, che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) l’ente è in dissesto o a rischio di dissesto; b) tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che eventuali misure alternative sotto forma di interventi del settore privato, incluse misure da parte di un IPS, misure preventive di cui all’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE, azioni di vigilanza, misure di intervento precoce o la svalutazione o la conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili pertinenti di cui all’articolo 59, paragrafo 2, della presente direttiva, per l’ente in questione, eviterebbero il dissesto dell’ente in tempi ragionevoli; c) l’azione di risoluzione è necessaria nell’interesse pubblico a norma del paragrafo 5. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente effettui una valutazione della condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), previa consultazione dell’autorità di risoluzione. Gli Stati membri possono prevedere che, oltre all’autorità competente, anche l’autorità di risoluzione, previa consultazione dell’autorità competente, possa effettuare la valutazione della condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), quando le autorità di risoluzione a norma del diritto nazionale dispongono degli strumenti necessari per svolgere tale valutazione, in particolare un accesso adeguato alle informazioni rilevanti. In tal caso gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente fornisca senza ritardo all’autorità di risoluzione tutte le informazioni pertinenti che quest’ultima richiede al fine di effettuare la sua valutazione, prima o dopo che l’autorità di risoluzione l’abbia informata della sua intenzione di svolgere tale valutazione. La valutazione della condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è effettuata dall’autorità di risoluzione in stretta cooperazione con l’autorità competente. L’autorità competente fornisce senza ritardo all’autorità di risoluzione tutte le informazioni pertinenti che quest’ultima richiede al fine di effettuare la sua valutazione. L’autorità competente può inoltre comunicare all’autorità di risoluzione che ritiene soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b). Nel valutare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), l’autorità competente o l’autorità di risoluzione chiede al sistema di garanzia dei depositi o, se del caso, all’IPS di cui l’ente è membro, le informazioni più recenti disponibili che siano pertinenti per tale valutazione, compreso se il sistema di garanzia dei depositi o l’IPS possa evitare il dissesto.» ; b) il paragrafo 4 è così modificato: i) al primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) è necessario un sostegno finanziario pubblico straordinario, ad esclusione dei casi in cui tale sostegno è concesso in una delle forme di cui all’articolo 32 quater .» ; ii) i commi dal secondo al quinto sono soppressi; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera c), un’azione di risoluzione non è necessaria nell’interesse pubblico se l’autorità di risoluzione conclude che nessuno degli obiettivi della risoluzione sarebbe a rischio nel caso in cui l’ente sia liquidato con procedura ordinaria di insolvenza. Se l’autorità di risoluzione conclude che uno o più obiettivi della risoluzione sarebbero a rischio nel caso in cui l’ente sia liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, l’autorità di risoluzione conclude che l’azione di risoluzione è necessaria nell’interesse pubblico se è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione ed è ad essi proporzionata e se la liquidazione dell’ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare più efficacemente gli obiettivi della risoluzione che sono a rischio. Gli Stati membri provvedono affinché, nell’effettuare la valutazione di cui al primo comma, l’autorità di risoluzione, sulla base delle informazioni di cui dispone al momento di tale valutazione, prenda in considerazione e confronti le forme di sostegno finanziario pubblico straordinario che si può ragionevolmente prevedere saranno concesse all’ente, sia in caso di risoluzione sia in caso di liquidazione in conformità del diritto nazionale applicabile. Gli Stati membri provvedono affinché, nell’effettuare la valutazione di cui al secondo comma, l’autorità di risoluzione tenga conto dei costi della risoluzione e della procedura ordinaria di insolvenza e cerchi di ridurre al minimo ed evitare la distruzione del valore, a meno che essa non sia necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione.» ; 19) gli articoli 32 bis e 32 ter sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 32 bis Condizioni per la risoluzione applicabili a un organismo centrale e agli enti creditizi o enti finanziari affiliati permanentemente a un organismo centrale Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di risoluzione possano adottare un’azione di risoluzione in relazione a un organismo centrale e a tutti gli enti creditizi o enti finanziari ad esso affiliati permanentemente che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione nei casi in cui l’organismo centrale e gli enti creditizi o enti finanziari ad esso affiliati permanentemente, o il gruppo soggetto a risoluzione a cui appartengono, soddisfano nel loro insieme le condizioni stabilite all’articolo 32, paragrafo 1. Articolo 32 ter Procedure nei confronti degli enti e delle entità che non sono soggetti a un’azione di risoluzione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, quando un’autorità di risoluzione accerta che un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), ma non la condizione stabilita all’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), l’autorità competente o l’autorità di risoluzione avvia o chiede che sia avviata la pertinente procedura amministrativa o giudiziaria, compresa, se prevista, una procedura volontaria, per liquidare l’ente o l’entità in modo ordinato in conformità del diritto nazionale applicabile. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché l’uscita dal mercato o la cessazione delle attività bancarie di un ente o di un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che è liquidato o che è liquidata in modo ordinato in conformità del diritto nazionale applicabile nelle circostanze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compreso in una procedura di liquidazione volontaria, avvenga in tempi ragionevoli. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché, quando un’autorità di risoluzione accerta che un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), ma non la condizione stabilita all’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), tale accertamento costituisca una condizione sufficiente perché l’autorità competente revochi l’autorizzazione dell’ente o dell’entità in questione. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché la revoca dell’autorizzazione dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), costituisca una condizione sufficiente perché l’autorità amministrativa o giudiziaria nazionale pertinente possa avviare senza ritardo la procedura di liquidazione dell’ente o dell’entità in modo ordinato in conformità del diritto nazionale applicabile.» ; 20) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 32 quater Sostegno finanziario pubblico straordinario 1.   Gli Stati membri provvedono affinché possa essere concesso, in via eccezionale, a un ente o a un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), un sostegno finanziario pubblico straordinario al di fuori di un’azione di risoluzione, a condizione che tale sostegno soddisfi le condizioni e i requisiti stabiliti nella disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, solo nei seguenti casi: a) quando, al fine di rimediare a una grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro di natura eccezionale o sistemica e di preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza in una delle forme seguenti: i) una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti da banche centrali alle condizioni da esse applicate; ii) una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione; iii) un’acquisizione di strumenti di fondi propri diversi dagli strumenti del capitale primario di classe 1 o di altri strumenti di capitale, oppure il ricorso a misure relative ad attività deteriorate, a prezzi o in base a una durata e ad altre condizioni che non conferiscono un indebito vantaggio all’ente interessato o all’entità interessata, qualora nel momento in cui è concesso il sostegno pubblico non si verifichi alcuna delle circostanze di cui all’articolo 32, paragrafo 4, lettera a), b) o c), o all’articolo 59, paragrafo 3; b) quando il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza nell’attivazione di un sistema di garanzia dei depositi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE; c) quando il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza nell’attivazione di un sistema di garanzia dei depositi di cui all’articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE; d) quando il sostegno finanziario pubblico straordinario assume la forma di un aiuto di Stato concesso agli enti o alle entità di cui all’articolo 32 ter della presente direttiva, diverso dal sostegno erogato da un sistema di garanzia dei depositi a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE. 2.   Le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a): a) sono limitate agli enti o alle entità solventi, come confermato dall’autorità competente; b) hanno carattere cautelativo e temporaneo e sono basate su una strategia predefinita, approvata dall’autorità competente, per l’uscita dalle misure di sostegno, che indica chiaramente la data di cessazione, la data di vendita o il piano di rimborso per ciascuna di tali misure; c) sono proporzionate per rimediare alle conseguenze della grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro di natura eccezionale o sistemica e per preservare la stabilità finanziaria; e d) non sono utilizzate per compensare le perdite che l’ente o l’entità ha accusato o rischia di accusare per almeno i 12 mesi successivi. La strategia predefinita di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo non è divulgata fino a quando l’ente o l’entità non esce dalle misure di sostegno in questione o fino a quando non è stata completata la valutazione di cui al paragrafo 6, secondo comma, del presente articolo, fatti salvi gli obblighi di comunicazione non prorogabili di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014. 3.   Ai fini del paragrafo 2, primo comma, lettera a), del presente articolo, quando il sostegno finanziario pubblico straordinario assume la forma delle misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), del presente articolo, un ente o un’entità è considerato o considerata solvente quando l’autorità competente conclude che non si è verificata, o che è improbabile che si verifichi nei 12 mesi successivi, sulla base delle aspettative attuali, una violazione dei requisiti di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, all’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, all’articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034 o dei requisiti applicabili pertinenti del diritto nazionale o dell’Unione. Nel valutare se si sia verificata una violazione dei requisiti di cui al primo comma del presente paragrafo, l’autorità competente non tiene conto delle violazioni alle quali sia stato posto efficace rimedio al momento della valutazione. Se l’autorità competente conclude che è probabile che si verifichi una violazione futura dei requisiti di cui all’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE o all’articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034 nei 12 mesi successivi, un ente o un’entità può, in via eccezionale, essere considerato o considerata solvente quando l’autorità competente stabilisce che la natura della violazione è a breve termine e che, per porvi rimedio, l’ente o l’entità ha previsto misure correttive efficaci che l’autorità competente ha giudicato credibili al momento della valutazione. 4.   Ai fini del paragrafo 2, primo comma, lettera d), l’autorità competente pertinente quantifica le perdite che l’ente o l’entità ha accusato o rischia di accusare. Tale quantificazione è basata su verifiche della qualità delle attività, effettuate dalla BCE, dall’ABE o dalle autorità nazionali o, se del caso, su ispezioni in loco svolte dall’autorità competente. Qualora non sia possibile effettuare tali verifiche o ispezioni entro un tempo ragionevole, l’autorità competente può basare la quantificazione sullo stato patrimoniale dell’ente o dell’entità, purché esso sia conforme alle norme e ai principi contabili applicabili, come confermato da un revisore esterno indipendente. L’autorità competente esegue la quantificazione il più vicino possibile alla data di concessione delle misure di sostegno e utilizzando le informazioni più recenti a sua disposizione. 5.   Le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), sono limitate alle misure che sono ritenute necessarie dall’autorità competente per mantenere la solvibilità dell’ente o dell’entità facendo fronte alla carenza di capitale stabilita nello scenario avverso delle prove di stress a livello nazionale, dell’Unione o di SSM o in esercizi analoghi condotti dalla BCE, dall’ABE o dalle autorità nazionali, se del caso, e confermate dall’autorità competente. In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente articolo, l’acquisizione di strumenti del capitale primario di classe 1 è consentita in via eccezionale nei casi in cui la natura della carenza individuata è tale che l’acquisizione di altri strumenti di fondi propri o di altri strumenti di capitale non consentirebbe all’ente o all’entità interessata di far fronte alla carenza di capitale stabilita nello scenario avverso della prova di stress pertinente o in un esercizio analogo. L’ammontare degli strumenti del capitale primario di classe 1 acquisiti non supera il 2 % dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio dell’ente interessato o dell’entità interessata, calcolato in conformità dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. In circostanze eccezionali, l’autorità competente può autorizzare che il limite del 2 % sia superato se ha dimostrato che è necessario e opportuno per l’attuazione delle misure di sostegno, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso. Il limite è superato fino a un ammontare tale da non creare rischi per l’esecuzione tempestiva e credibile della strategia predefinita di uscita dalle misure di sostegno. L’autorità competente fornisce alla Commissione l’analisi alla base della sua autorizzazione a superare il limite del 2 % ai fini di una potenziale valutazione degli aiuti di Stato. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), non siano rimborsate, ripagate o altrimenti interrotte in conformità dei termini della strategia di uscita dalla misura di sostegno stabilita all’atto della concessione della misura, l’autorità competente chiede all’ente o all’entità di presentare un piano di rimedio puntuale. Il piano di rimedio descrive i passi da intraprendere per uscire dalla misura di sostegno entro due anni e garantire la sostenibilità economica a lungo termine dell’ente o dell’entità. Il piano di rimedio non limita in alcun momento il potere delle autorità pertinenti di valutare o accertare se l’ente o l’entità sia in dissesto o a rischio di dissesto. Se l’autorità competente non è convinta che il piano di rimedio sia credibile o fattibile, o se l’ente o l’entità non rispetta il piano di rimedio, le autorità pertinenti valutano se l’ente o l’entità sia in dissesto o a rischio di dissesto. 7.   Entro l’11 maggio 2027 l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sui tipi di prove o esercizi di cui al paragrafo 5 del presente articolo, che possono dare origine alle misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii) del presente articolo.» ; 21) all’articolo 33, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione avviino un’azione di risoluzione in relazione a un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), tenendo conto della necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione, se l’entità soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 32, paragrafo 1. Al fine di avviare un’azione di risoluzione, l’entità è considerata in dissesto o a rischio di dissesto in qualsiasi delle circostanze seguenti: a) l’entità soddisfa una o più delle condizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 4, lettera b), c) o d); b) l’entità viola in maniera significativa, o vi sono elementi oggettivi indicanti che nel prossimo futuro violerà in maniera significativa, i requisiti applicabili di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 o alla direttiva 2013/36/UE.» ; 22) l’articolo 33 bis è così modificato: a) al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione informino senza ritardo l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), e le autorità di cui all’articolo 83, paragrafo 2, lettere da a) a h), quando esercitano il potere di cui al paragrafo 1 del presente articolo dopo che sia stato accertato che l’ente o l’entità è in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), e prima che la decisione di risoluzione sia adottata.» ; b) al paragrafo 9 è aggiunto il comma seguente: «Fatto salvo il primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri provvedono affinché, ove i poteri ivi contemplati siano esercitati rispetto ai depositi ammissibili e tali depositi non siano considerati indisponibili ai fini della direttiva 2014/49/UE, i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero adeguato di tali depositi.» ; 23) l’articolo 35 è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di risoluzione possano nominare uno o più amministratori speciali che sostituiscano o affianchino l’organo di amministrazione dell’ente soggetto a risoluzione o dell’ente-ponte. Le autorità di risoluzione rendono pubblica la nomina dell’amministratore speciale. Esse assicurano che l’amministratore speciale possieda le qualifiche, le capacità e le conoscenze necessarie per svolgere le sue funzioni. L’articolo 91 della direttiva 2013/36/UE non si applica alla nomina degli amministratori speciali. 2.   L’amministratore speciale assume tutti i poteri degli azionisti e dell’organo di amministrazione dell’ente soggetto a risoluzione o dell’ente-ponte. Tuttavia, l’amministratore speciale può esercitare tali poteri esclusivamente sotto il controllo dell’autorità di risoluzione.» ; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Gli Stati membri impongono all’amministratore speciale di trasmettere all’autorità di risoluzione che lo ha nominato, a intervalli regolari da questa stabiliti nonché all’inizio e alla fine del mandato, relazioni in merito alla situazione economica e finanziaria dell’ente soggetto a risoluzione o dell’ente-ponte e agli atti compiuti nello svolgimento dei suoi compiti.» ; 24) all’articolo 36, è inserito il paragrafo seguente: «7 bis .   Ove necessario per orientare le decisioni di cui al paragrafo 4, lettere c) e d), il valutatore integra le informazioni di cui al paragrafo 6, lettera c), con una stima del valore delle attività fuori bilancio e del valore delle passività che potrebbero derivare in futuro da eventi incerti nonché delle passività di scadenza o ammontare incerti.» ; 25) l’articolo 37 è così modificato: a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Qualora gli strumenti di risoluzione di cui al paragrafo 3, lettera a) o b), del presente articolo siano usati, singolarmente o in combinazione con altri strumenti di risoluzione, per cedere soltanto parte delle attività, dei diritti o delle passività dell’ente soggetto a risoluzione, le entità residue rimanenti dopo la cessione delle attività, dei diritti o delle passività e dopo l’applicazione di altri strumenti di risoluzione, se del caso, sono liquidate in modo ordinato in conformità del diritto nazionale applicabile. Tale liquidazione avviene in tempi ragionevoli, tenuto conto dell’eventuale necessità che tale entità residua fornisca servizi o assistenza a norma dell’articolo 65 per consentire al ricevente di svolgere le attività o i servizi acquisiti in virtù di tale cessione e di altri eventuali motivi per cui la continuazione dell’entità residua si renda necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione o conformarsi ai principi di cui all’articolo 34. Il primo comma del presente paragrafo non si applica laddove lo strumento del bail-in sia applicato agli enti soggetti a risoluzione per il fine di cui all’articolo 43, paragrafo 2, lettera a), in combinazione con altri strumenti di risoluzione. Nei casi di cui al primo comma del presente paragrafo, ove l’azione di risoluzione comporti perdite a carico dei creditori o la conversione dei loro crediti, l’autorità di risoluzione può decidere di non esercitare il potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale conformemente all’articolo 59, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, se tali strumenti devono essere lasciati nell’entità residua e l’applicazione degli strumenti di risoluzione di cui al paragrafo 3, lettera a) o b), del presente articolo, unitamente alla liquidazione dell’entità residua, garantisca, sulla base della valutazione di cui all’articolo 36, che essi sostengano le perdite prima di qualsiasi altro creditore dell’ente soggetto a risoluzione.» ; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «11.   L’ABE monitora le azioni e i preparativi delle autorità di risoluzione per garantire l’attuazione efficace degli strumenti e dei poteri di risoluzione in caso di risoluzione. L’ABE trasmette alla Commissione una relazione sulla situazione attuale delle prassi esistenti su eventuali divergenze tra i vari Stati membri entro l’11 maggio 2028. La relazione di cui al primo comma contiene almeno quanto segue: a) i dispositivi in essere per l’attuazione dello strumento del bail-in e il livello di interazione con le infrastrutture dei mercati finanziari e le autorità dei paesi terzi, se del caso; b) i dispositivi in essere per rendere operativi altri strumenti di risoluzione; c) il livello di trasparenza nei confronti dei portatori di interessi pertinenti in relazione ai dispositivi di cui alle lettere a) e b).» ; 26) l’articolo 40 è così modificato: a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Per attivare lo strumento dell’ente-ponte e tenuto conto dell’esigenza di perseguire uno qualsiasi degli obiettivi della risoluzione, gli Stati membri provvedono affinché le autorità di risoluzione dispongano del potere di cedere a un ente-ponte tutti gli elementi seguenti:» ; b) al paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Fatto salvo il secondo comma, se l’applicazione dello strumento del bail-in consente di fornire il capitale dell’ente-ponte interamente attraverso la conversione delle passività sottoponibili al bail-in in azioni o altri tipi di strumenti di capitale, è possibile derogare all’applicazione del requisito secondo cui l’ente-ponte deve essere interamente o parzialmente di proprietà di una o più autorità pubbliche di cui al primo comma, lettera a).» ; 27) all’articolo 42, paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) tale cessione è necessaria per assicurare il corretto funzionamento dell’ente soggetto a risoluzione, dell’ente-ponte o dello stesso veicolo di gestione delle attività; oppure» ; 28) l’articolo 44 è così modificato: a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Il meccanismo di finanziamento della risoluzione può effettuare i contributi di cui al paragrafo 4 se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) è stato effettuato un contributo all’assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione per un importo non inferiore all’8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell’ente soggetto a risoluzione, calcolate in conformità della valutazione prevista dall’articolo 36, da parte degli azionisti e dei detentori di altri titoli di proprietà, dei detentori degli strumenti di capitale pertinenti e di altre passività sottoponibili al bail-in tramite riduzione, svalutazione o conversione a norma dell’articolo 48, paragrafo 1, e dell’articolo 60, paragrafo 1, e da parte del sistema di garanzia dei depositi a norma dell’articolo 109, se del caso; b) il contributo del meccanismo di finanziamento della risoluzione non supera il 5 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell’ente soggetto a risoluzione, calcolate in conformità della valutazione di cui all’articolo 36.» ; b) al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente: «In casi straordinari l’autorità di risoluzione può tentare di reperire ulteriori finanziamenti da fonti di finanziamento alternative dopo che: a) il meccanismo di finanziamento della risoluzione ha effettuato un contributo a norma del paragrafo 4 ed è stato raggiunto il limite del 5 % di cui al paragrafo 5, lettera b); e b) tutte le passività sottoponibili al bail-in che non sono depositi ammissibili, che hanno un rango inferiore rispetto ai depositi di cui all’articolo 108, paragrafo 1, primo comma, lettera b), e che non sono state escluse dal bail-in a norma del paragrafo 3 del presente articolo, sono state svalutate o interamente convertite.» ; 29) all’articolo 44 bis è aggiunto il paragrafo seguente: «8.   Entro l’11 novembre 2027, l’ABE, in coordinamento con l’ESMA, presenta alla Commissione una relazione sull’applicazione del presente articolo. Tale relazione confronta le misure adottate dagli Stati membri per ottemperare al presente articolo, ne esamina l’efficacia nel tutelare i clienti al dettaglio e ne valuta l’impatto sulle operazioni transfrontaliere. Sulla base di tale relazione la Commissione può presentare una proposta legislativa di modifica della presente direttiva.» ; 30) all’articolo 45, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri garantiscono che gli enti e le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), soddisfino in ogni momento i requisiti di fondi propri e passività ammissibili ove richiesto dall’autorità di risoluzione e come da essa stabilito in conformità del presente articolo e degli articoli da 45 bis a 45 decies .» ; 31) l’articolo 45 ter è così modificato: a) sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 bis .   Le entità soggette a risoluzione includono i depositi nell’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili solo se tale inclusione è stata autorizzata dall’autorità di risoluzione in conformità del paragrafo 1 ter e se tali depositi soddisfano tutte le condizioni seguenti: a) i depositi soddisfano tutte le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma; b) i depositi non sono detenuti da persone fisiche, microimprese o piccole e medie imprese; c) i depositi sono depositi a termine con scadenza originaria di almeno un anno e non conferiscono al titolare il diritto al rimborso anticipato neanche quando il rimborso anticipato è soggetto al pagamento di una penale; d) la documentazione contrattuale pertinente fa esplicito riferimento a quanto segue: i) l’intenzione dell’entità soggetta a risoluzione di includere i depositi nell’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili; ii) l’esclusione dei depositi da qualsiasi rimborso da parte di un sistema di garanzia dei depositi a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2014/49/UE. 1 ter .   L’autorità di risoluzione può autorizzare l’entità soggetta a risoluzione a includere, integralmente o parzialmente, i depositi nell’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili se ha accertato che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) l’autorità di risoluzione si aspetta che tali depositi non siano totalmente o parzialmente esclusi dal bail-in ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 3, o non siano ceduti interamente a un ricevente con una cessione parziale; b) l’autorità di risoluzione ha concluso che l’inclusione non costituisce, o non è suscettibile di costituire, un rilevante impedimento alla possibilità di risoluzione, in particolare tenuto conto dell’impatto sulla possibilità di applicare gli strumenti di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi di risoluzione. L’autorità di risoluzione revoca l’autorizzazione se conclude che una delle condizioni di cui al primo comma non è più soddisfatta. In tal caso, l’entità soggetta a risoluzione cessa di includere i depositi nell’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili.» ; b) ai paragrafi 4, 5 e 7, il termine «G-SII» è sostituito dal termine «soggetti G-SII»; c) il paragrafo 8 è così modificato: i) al primo comma, il termine «G-SII» è sostituito dal termine «soggetti G-SII»; ii) al secondo comma, lettera c), il termine «G-SII» è sostituito dal termine «soggetto G-SII»; iii) al quarto comma, il termine «G-SII» è sostituito dal termine «soggetti G-SII»; d) è aggiunto il paragrafo seguente: «10.   L’autorità di risoluzione può consentire all’entità soggetta a risoluzione di soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 7 utilizzando fondi propri o passività di cui ai paragrafi 1 e 3 se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) per le entità che sono soggetti G-SII o le entità soggette a risoluzione che sono soggette all’articolo 45 quater , paragrafo 5 o 6, l’autorità di risoluzione non ha ridotto il requisito di cui al paragrafo 4 del presente articolo, a norma del primo comma di detto paragrafo; b) le passività di cui al paragrafo 1 del presente articolo che non soddisfano la condizione di cui all’articolo 72 ter , paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 soddisfano le condizioni stabilite all’articolo 72 ter , paragrafo 4, lettere da b) a e), di tale regolamento.» ; 32) l’articolo 45 quater è così modificato: a) al paragrafo 2 bis , secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) passività che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione dell’articolo 72 ter , paragrafo 2, lettere b) e d), di tale regolamento, e, ove applicabile, all’articolo 45 ter , paragrafo 1 bis , della presente direttiva;» b) al paragrafo 3, ottavo comma, il termine «funzioni economiche essenziali» è sostituito dal termine «funzioni essenziali»; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia da utilizzare da parte delle autorità di risoluzione per stimare il requisito di cui all’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE e il requisito combinato di riserva di capitale, al fine di determinare il requisito di cui all’articolo 45, paragrafo 1, della presente direttiva ed esercitare i poteri di cui all’articolo 16 bis della presente direttiva, per le seguenti entità: a) le entità soggette a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata se il gruppo soggetto a risoluzione non è soggetto a detti requisiti a titolo della direttiva 2013/36/UE; b) le entità che non sono esse stesse entità soggette a risoluzione, se l’entità non è soggetta a detti requisiti a titolo della direttiva 2013/36/UE secondo gli stessi criteri che regolano l’osservanza dei requisiti di cui all’articolo 45 septies della presente direttiva. L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro l’11 maggio 2027. Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.» ; d) è inserito il paragrafo seguente: «6 bis .   Per le entità soggette a risoluzione che sono parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attività totali superano i 30 miliardi di EUR e la cui strategia di risoluzione prescelta prevede principalmente l’applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa o dello strumento dell’ente-ponte e la sua uscita dal mercato, il livello del requisito di cui al paragrafo 3 del presente articolo è almeno pari: a) al 15 % se calcolato in conformità dell’articolo 45, paragrafo 2, lettera a); e b) al 4,5 % se calcolato in conformità dell’articolo 45, paragrafo 2, lettera b). Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle entità soggette a risoluzione la cui strategia di risoluzione prescelta prevede l’applicazione dello strumento del bail-in per il fine di cui all’articolo 43, paragrafo 2, lettera a), singolarmente o in combinazione con altri strumenti di risoluzione.» ; e) al paragrafo 7, ottavo comma, il termine «funzioni economiche essenziali» è sostituito dal termine «funzioni essenziali»; 33) all’articolo 45 quinquies , paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Per le entità soggette a risoluzione che sono soggetti G-SII, il requisito di cui all’articolo 45, paragrafo 1, consiste:» ; 34) l’articolo 45 septies è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) il terzo comma è sostituito dal seguente: «In deroga al primo e al secondo comma del presente paragrafo, le imprese madri nell’Unione che non sono esse stesse entità soggette a risoluzione ma sono filiazioni di entità di paesi terzi rispettano i requisiti di cui agli articoli 45 quater e 45 quinquies su base consolidata.» ; ii) il quinto comma è sostituito dal seguente: «Per i gruppi soggetti a risoluzione identificati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 83 ter ), lettera b), gli enti creditizi o gli enti finanziari che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale, ma non sono entità soggette a risoluzione, e un organismo centrale che non è un’entità soggetta a risoluzione, così come le entità soggette a risoluzione che non sono soggette a un requisito di cui all’articolo 45 sexies , paragrafo 3, rispettano i requisiti di cui all’articolo 45 quater , paragrafo 7, su base individuale.» ; b) al paragrafo 2, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione per l’articolo 72 ter , paragrafo 2, lettere b), c), k), l) e m), e per l’articolo 72 ter , paragrafi 3, 4 e 5, di tale regolamento e, ove applicabile, all’articolo 45 ter , paragrafo 1 bis , della presente direttiva;» ; 35) l’articolo 45 octies è sostituito dal seguente: «Articolo 45 octies Deroga per un organismo centrale o per gli enti creditizi o enti finanziari affiliati permanentemente a un organismo centrale L’autorità di risoluzione può derogare in tutto o in parte all’applicazione dell’articolo 45 septies nei confronti di un organismo centrale o di un ente creditizio o ente finanziario affiliato permanentemente a un organismo centrale, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’ente creditizio o ente finanziario e l’organismo centrale sono soggetti alla vigilanza della stessa autorità competente, sono stabiliti nello stesso Stato membro e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione; b) gli obblighi assunti dall’organismo centrale e dagli enti creditizi o enti finanziari ad esso affiliati permanentemente sono garantiti in solido, oppure gli impegni degli enti creditizi o enti finanziari affiliati permanentemente sono pienamente garantiti dall’organismo centrale; c) il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, di solvibilità e liquidità dell’organismo centrale e di tutti gli enti creditizi o enti finanziari ad esso affiliati permanentemente sono controllati, nel loro insieme, sulla base dei conti consolidati di tali enti; d) in caso di deroga per un ente creditizio o ente finanziario che è affiliato permanentemente a un organismo centrale, la dirigenza dell’organismo centrale ha il potere di dare istruzioni alla dirigenza degli enti ad esso affiliati permanentemente; e) il gruppo soggetto a risoluzione pertinente soddisfa il requisito di cui all’articolo 45 sexies , paragrafo 3; e f) non vi sono impedimenti sostanziali di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra l’organismo centrale e gli enti creditizi o enti finanziari affiliati permanentemente in caso di risoluzione.» ; 36) l’articolo 45 decies è così modificato: a) al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente: «Le entità comunicano le informazioni richieste a norma del presente paragrafo secondo le modalità stabilite all’articolo 128 ter .» ; b) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «5.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano: a) i metodi e le modalità di segnalazione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2; b) la frequenza e i termini per la presentazione delle segnalazioni di cui alla lettera a). I progetti di norme tecniche di attuazione stabiliscono una modalità standardizzata per fornire le informazioni sul rango degli elementi di cui al paragrafo 1, lettera c), applicabile nelle procedure di insolvenza nazionali in ciascuno Stato membro. Per gli enti e le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della presente direttiva che sono soggetti agli articoli 92 bis e 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, tali progetti di norme tecniche di attuazione sono resi coerenti, se del caso, con l’atto di esecuzione adottato conformemente all’articolo 430 di tale regolamento. L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro l’11 maggio 2027. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 5 bis .   L’ABE elabora soluzioni informatiche, compresi modelli di segnalazione, standard di dati, formati e istruzioni, per la segnalazione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. 6.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano: a) i metodi e le modalità di comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 3; b) la frequenza delle comunicazioni. I progetti di norme tecniche di attuazione trasmettono informazioni sufficientemente esaustive e comparabili al fine di valutare i profili di rischio degli enti e delle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), e il loro grado di conformità al requisito applicabile di cui all’articolo 45 sexies o 45 septies . Per gli enti e le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della presente direttiva che sono soggetti agli articoli 92 bis e 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, i progetti di norme tecniche di attuazione sono resi coerenti, se del caso, con l’atto di esecuzione adottato conformemente all’articolo 434 bis di tale regolamento. L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro l’11 maggio 2027. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 6 bis .   L’ABE elabora soluzioni informatiche, compresi formati di comunicazione e istruzioni, per la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 3.» ; 37) all’articolo 45 undecies , il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano: a) i metodi e le modalità per l’individuazione e la segnalazione delle informazioni all’ABE da parte delle autorità di risoluzione, in cooperazione con le autorità competenti, ai fini del paragrafo 1; b) la frequenza e i termini per la presentazione delle segnalazioni di cui alla lettera a). L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro l’11 maggio 2027. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 3.   L’ABE elabora soluzioni informatiche, compresi modelli di segnalazione, standard di dati, formati e istruzioni, per la segnalazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.» ; 38) all’articolo 45 terdecies , paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La relazione di cui al paragrafo 2 copre tre anni di calendario ed è presentata alla Commissione entro il 31 dicembre dell’anno di calendario che segue l’ultimo anno coperto dalla relazione. L’obbligo di cui al paragrafo 2 cessa di applicarsi dopo la presentazione della seconda relazione.» ; 39) l’articolo 45 quaterdecies è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di risoluzione possano fissare un adeguato periodo transitorio, non superiore a tre anni, affinché gli enti o le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), possano soddisfare i requisiti di cui all’articolo 45 sexies o 45 septies o i requisiti che derivano dall’applicazione dell’articolo 45 ter , paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi, laddove il rispetto di tali requisiti senza un periodo transitorio non sarebbe proporzionato. L’autorità di risoluzione può stabilire livelli-obiettivo intermedi per i requisiti stabiliti all’articolo 45 sexies o 45 septies o per i requisiti che derivano dall’applicazione dell’articolo 45 ter , paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi, a cui un ente o un’entità devono conformarsi a una data fissata dall’autorità di risoluzione. I livelli-obiettivo intermedi assicurano di norma un aumento lineare dei fondi propri e delle passività ammissibili nella direzione del requisito. 2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il periodo transitorio fissato dalle autorità di risoluzione per un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), per i quali la strategia di risoluzione prescelta passa dalla liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza all’applicazione dell’azione di risoluzione, non supera i quattro anni. Se debitamente giustificato e appropriato sulla base dei criteri di cui al paragrafo 7, l’autorità di risoluzione può fissare un periodo transitorio più lungo, fino a un massimo di sei anni. L’autorità di risoluzione può stabilire livelli-obiettivo intermedi per il requisito di cui all’articolo 45 sexies o per i requisiti che derivano dall’applicazione dell’articolo 45 ter , paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi, a cui l’ente o l’entità devono conformarsi a una data fissata dall’autorità di risoluzione. I livelli-obiettivo intermedi assicurano di norma un aumento lineare dei fondi propri e delle passività ammissibili nella direzione del requisito.» ; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   I requisiti di cui all’articolo 45 ter , paragrafi 4 e 7, e all’articolo 45 quater , paragrafi 5 e 6, a seconda dei casi, non si applicano entro i tre anni successivi alla data in cui l’entità soggetta a risoluzione o il gruppo di cui essa fa parte sono stati identificati come G-SII o come G-SII non UE, o in cui l’entità soggetta a risoluzione comincia a trovarsi nella situazione di cui all’articolo 45 quater , paragrafo 5 o 6.» ; 40) all’articolo 46, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «La valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo stabilisce l’importo di cui occorre svalutare o convertire le passività sottoponibili al bail-in per le seguenti finalità: a) ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell’ente soggetto a risoluzione o, se del caso, stabilire il coefficiente dell’ente-ponte, tenendo conto degli eventuali contributi di capitale da parte del meccanismo di finanziamento della risoluzione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, lettera d), della presente direttiva; b) promuovere nel mercato una fiducia sufficiente nell’ente soggetto a risoluzione o nell’ente-ponte, tenendo conto di eventuali passività che potrebbero derivare in futuro da eventi incerti o di passività di scadenza o ammontare incerti che non sono state svalutate o convertite, e per permettere all’ente soggetto a risoluzione di continuare a soddisfare, per almeno un anno, le condizioni di autorizzazione e a svolgere le attività per le quali è autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE.» ; 41) all’articolo 47, il paragrafo 1 è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la cancellazione delle azioni esistenti o degli altri titoli di proprietà o il loro trasferimento: i) a creditori soggetti i cui crediti sono stati convertiti in azioni o altri tipi di strumenti di capitale; ii) all’acquirente, quando il presente paragrafo è applicato in combinazione con lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa; oppure iii) a un ente-ponte, quando il presente paragrafo è applicato in combinazione con lo strumento dell’ente-ponte;» b) alla lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente: «i) strumenti di capitale pertinenti e passività ammissibili in conformità dell’articolo 59, emessi dall’ente soggetto a risoluzione in virtù del potere di cui all’articolo 59, paragrafo 2; oppure» ; 42) l’articolo 52 è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: «In circostanze eccezionali l’autorità di risoluzione può prorogare di un ulteriore mese il termine di un mese per la presentazione del piano di riorganizzazione aziendale.» ; b) al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente: «L’autorità di risoluzione può richiedere all’ente o all’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di includere ulteriori elementi nel piano di riorganizzazione aziendale.» ; 43) l’articolo 53 è così modificato: a) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Se un’autorità di risoluzione svaluta a zero il valore nominale o l’importo ancora non corrisposto da pagare a fronte di una passività, compresa una passività di scadenza o ammontare incerti, mediante l’esercizio del potere di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettera e), tale passività e le obbligazioni o i crediti sorti in relazione ad essa che, al momento in cui è esercitato tale potere, non sono ancora maturati, sono considerati assolti a tutti gli effetti e non sono ammissibili nel corso di procedure successive in relazione all’ente soggetto a risoluzione né a qualsiasi entità ad esso subentrante nell’ambito di una futura liquidazione. 4.   Qualora un’autorità di risoluzione svaluti, ma non azzeri, il valore nominale o l’importo da pagare non corrisposto relativo a una passività, compresa una passività di scadenza o ammontare incerti, esercitando il potere di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettera e): a) la passività è ridotta nella misura dell’importo svalutato; b) il pertinente strumento o accordo che ha istituito la passività originaria resta valido in relazione al valore nominale residuo o all’importo ancora non corrisposto rispetto alla passività, fatte salve eventuali modifiche dell’importo degli interessi da pagare onde rispecchiare la svalutazione del valore nominale ed eventuali successive modifiche dei termini apportate dall’autorità di risoluzione mediante l’esercizio del potere di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettera j).» ; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   Ai fini dei paragrafi 3 e 4, la riduzione della passività di scadenza o ammontare incerti e di eventuali crediti sorti in relazione ad essa ha effetto se e quando la passività pertinente è definitivamente determinata in termini di scadenza e ammontare o è sorto un credito in relazione ad essa.» ; 44) l’articolo 55 è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Gli Stati membri impongono agli enti e alle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di includere una clausola contrattuale la quale specifichi che il creditore o la parte dell’accordo o dello strumento che crea uno strumento di capitale pertinente o una passività sottoponibile al bail-in riconosce che a tale strumento o passività si possono applicare i poteri di svalutazione e di conversione e accetta di essere vincolato da qualsiasi svalutazione del capitale o dell’importo ancora non corrisposto, conversione o cancellazione effettuate dall’autorità di risoluzione mediante l’esercizio di detti poteri, a condizione che tale strumento o passività soddisfi tutte le seguenti condizioni: b) lo strumento o la passività non è un deposito ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1, lettera b); c) lo strumento o la passività è disciplinata dal diritto di uno Stato terzo; d) lo strumento o la passività è emessa o stipulata dopo la data in cui uno Stato membro applica le disposizioni adottate per il recepimento della presente sezione. Il primo comma non si applica se l’autorità di risoluzione di uno Stato membro determina che gli strumenti o le passività ivi contemplati possono essere soggetti a poteri di svalutazione o conversione da parte dell’autorità di risoluzione di uno Stato membro conformemente alla normativa di un paese terzo o a un accordo vincolante concluso con tale paese terzo. 1 bis .   Il requisito di cui al paragrafo 1 non si applica alle entità soggette a liquidazione o alle filiazioni di un’entità soggetta a risoluzione o di un’entità di un paese terzo che non sono entità soggette a risoluzione. Gli strumenti o le passività delle entità di cui al primo comma del presente paragrafo che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo e che non includono la clausola contrattuale ivi contemplata non sono conteggiate ai fini del requisito di cui all’articolo 45, paragrafo 1. In deroga al primo comma del presente paragrafo, le autorità di risoluzione possono decidere che il requisito stabilito al paragrafo 1 si applichi alle entità seguenti: a) un’entità soggetta a liquidazione per la quale l’autorità di risoluzione ha determinato il requisito di cui all’articolo 45, paragrafo 1; b) una filiazione di un’entità soggetta a risoluzione o di un’entità di un paese terzo che non è un’entità soggetta a risoluzione. 2.   Gli Stati membri assicurano che, qualora un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), determini che è giuridicamente o altrimenti impraticabile includere nelle disposizioni contrattuali che disciplinano una passività pertinente una clausola richiesta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, il requisito di includere tale clausola non si applica. Se, all’interno di una classe di passività comprendente le passività ammissibili, l’importo delle passività che non includono la clausola contrattuale richiesta a norma del paragrafo 1 del presente articolo è pari ad oltre il 10 % di tale classe, l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), ne informa l’autorità di risoluzione. Tale ente o entità include nella notifica la designazione della classe di passività che, a norma del primo comma del presente paragrafo, non include tale clausola contrattuale e la relativa motivazione. Tale ente o entità fornisce inoltre all’autorità di risoluzione tutte le informazioni richieste dall’autorità di risoluzione entro un termine ragionevole dal ricevimento della notifica. L’autorità di risoluzione valuta l’impatto di tali informazioni sulla possibilità di risoluzione dell’ente o dell’entità, compreso l’impatto sulla possibilità di risoluzione derivante dal rischio di violazione delle garanzie dei creditori di cui all’articolo 73 allorché si applica il potere di svalutare o convertire le passività ammissibili. Qualora l’autorità di risoluzione concluda che è giuridicamente o altrimenti impraticabile includere, nelle disposizioni contrattuali, una clausola richiesta a norma del paragrafo 1, tenuto conto della necessità di garantire la possibilità di risoluzione dell’ente o dell’entità, essa può richiedere, entro un termine ragionevole, l’inclusione di tale clausola contrattuale. L’autorità di risoluzione può inoltre richiedere all’ente o all’entità di modificare le loro prassi riguardanti l’applicazione dell’esenzione dal riconoscimento contrattuale del bail-in. Le passività di cui al primo comma del presente paragrafo non includono gli strumenti aggiuntivi di classe 1, gli strumenti di classe 2 e gli strumenti di debito di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 48), lettera ii), allorché tali strumenti sono passività non garantite. Inoltre, le passività di cui al primo comma del presente articolo hanno un rango superiore alle passività che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 108, paragrafo 2. Laddove l’autorità di risoluzione stabilisca che le passività che non includono la clausola contrattuale richiesta a norma del paragrafo 1 del presente articolo creino un rilevante impedimento alla possibilità di risoluzione, essa applica opportunamente i poteri di cui all’articolo 17 per rimuovere detto impedimento alla possibilità di risoluzione. Le passività per le quali l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), non include, nelle disposizioni contrattuali, la clausola richiesta a norma del paragrafo 1 del presente articolo o per le quali, conformemente al presente paragrafo, tale requisito non si applica non entrano nel calcolo del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.» ; b) al paragrafo 6, primo comma, le lettere b) e c) sono soppresse; c) il paragrafo 8 è soppresso; 45) l’articolo 59 è così modificato: a) il paragrafo 3 è così modificato: i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Gli Stati membri impongono alle autorità di risoluzione l’obbligo di esercitare senza ritardo il potere di svalutazione o di conversione conformemente all’articolo 60 in relazione agli strumenti di capitale pertinenti e alle passività ammissibili di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo, emessi da un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), e tenendo conto della necessità di esercitare efficacemente il potere di svalutazione o conversione oppure, ove applicabile, della strategia di risoluzione per il gruppo soggetto a risoluzione, quando si verificano una o più delle circostanze seguenti:» ; ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), richiede un sostegno finanziario pubblico straordinario salvo qualora tale sostegno sia concesso in una delle forme di cui all’articolo 32 quater .» ; b) al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che eventuali azioni, comprese misure alternative sotto forma di interventi del settore privato, azioni di vigilanza o misure di intervento precoce, che siano diverse dalla svalutazione o dalla conversione degli strumenti di capitale pertinenti e delle passività ammissibili di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo, eviterebbero il dissesto dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o del gruppo in tempi ragionevoli.» ; 46) l’articolo 63 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) la lettera m) è sostituita dalla seguente: «m) potere di imporre all’autorità pertinente di effettuare in maniera tempestiva la valutazione dell’acquirente di una partecipazione qualificata in deroga ai termini stabiliti all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 648/2012, all’articolo 27 bis del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *2 ) , all’articolo 11 della direttiva 2009/65/CE, all’articolo 58 della direttiva 2009/138/CE, all’articolo 22 della direttiva 2013/36/UE e all’articolo 12 della direttiva 2014/65/UE, nonché a eventuali termini stabiliti dalla normativa nazionale di recepimento dell’articolo 6 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *3 ) . ( *2 ) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 ( GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj )." ( *3 ) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE ( GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj ).»;" ii) è aggiunto il comma seguente: «Se i poteri di cui al primo comma, lettera e) o f), sono esercitati in relazione a passività di scadenza o ammontare incerti, la svalutazione o la conversione ha effetto se e quando la passività pertinente è definitivamente determinata in termini di scadenza e ammontare o è sorto un credito in relazione ad essa.» ; b) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) fatti salvi l’articolo 3, paragrafo 6, e l’articolo 85, paragrafo 1, della presente direttiva, l’obbligo di ottenere il consenso o l’approvazione da parte di qualsiasi persona pubblica o privata, compresi gli azionisti o i creditori dell’ente soggetto a risoluzione e le autorità competenti ai fini degli articoli da 22 a 27 della direttiva 2013/36/UE;» 47) all’articolo 71 bis , il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il paragrafo 1 si applica a tutti i contratti finanziari che soddisfano tutte le condizioni seguenti: a) il contratto introduce un nuovo obbligo, o modifica sostanzialmente un obbligo esistente, dopo l’entrata in vigore delle disposizioni adottate a livello nazionale per il recepimento del presente articolo; b) il contratto prevede l’esercizio di uno o più diritti di recesso o diritti di esecuzione dei diritti di garanzia a cui si applicherebbero gli articoli 33 bis , 68, 69, 70 o 71 qualora il contratto finanziario fosse disciplinato dalla legislazione di uno Stato membro.» ; 48) all’articolo 74, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il trattamento che gli azionisti e i creditori, o i pertinenti sistemi di garanzia dei depositi, nei casi di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 109, paragrafo 6, avrebbero ricevuto se l’ente soggetto a risoluzione che è stato oggetto dell’azione o delle azioni di risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza all’atto di adozione della decisione di cui all’articolo 82;» 49) l’articolo 75 è sostituito dal seguente: «Articolo 75 Salvaguardia per azionisti e creditori Gli Stati membri provvedono a che, qualora dalla valutazione effettuata a norma dell’articolo 74 emerga che qualsiasi azionista o creditore di cui all’articolo 73, o il sistema di garanzia dei depositi nei casi di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 109, paragrafo 6, hanno sostenuto perdite maggiori di quelle che avrebbero sostenuto in una liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza, essi abbiano il diritto a incassare la differenza dai meccanismi di finanziamento della risoluzione.» ; 50) all’articolo 84, è inserito il paragrafo seguente: «6 bis .   Il presente articolo non osta allo scambio di informazioni tra le autorità di risoluzione e le autorità tributarie dello stesso Stato membro, in conformità del diritto nazionale. Laddove le informazioni provengano da un altro Stato membro, sono scambiate solo con l’esplicito consenso della pertinente autorità che le ha comunicate.» ; 51) al capo VIII sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 84 bis Informazioni detenute da meccanismi centralizzati automatici 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità che gestiscono i meccanismi centralizzati automatici istituiti a norma dell’articolo 32 bis della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *4 ) forniscano alle autorità di risoluzione, su loro richiesta, informazioni relative al numero aggregato di clienti per i quali un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva è l’unico o il principale partner bancario. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di risoluzione richiedano le informazioni di cui al paragrafo 1 solo caso per caso e ove necessario e proporzionato ai fini dell’assolvimento dei propri compiti ai sensi della presente direttiva. Articolo 84 ter Riservatezza delle informazioni privilegiate 1.   Gli Stati membri provvedono a che, nell’esercitare i poteri di cui all’articolo 30 bis , paragrafi 3, 4 e 5, della presente direttiva o nell’eseguire una valutazione a norma dell’articolo 36 della presente direttiva, le autorità di risoluzione abbiano il potere di imporre all’ente o all’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva di adottare tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni privilegiate, di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 596/2014, sulla preparazione della risoluzione, fino a quando l’autorità di risoluzione ritenga che la riservatezza non sia più necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione. 2.   Gli Stati membri provvedono a che, nell’avviare un’azione di risoluzione o nell’esercitare il potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell’articolo 59 della presente direttiva, le autorità di risoluzione abbiano il potere di imporre all’ente o all’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva di adottare tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni privilegiate, di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 596/2014, sulla procedura di risoluzione o sulla svalutazione o conversione a norma dell’articolo 59 della presente direttiva, fino a quando l’autorità di risoluzione ritenga che la riservatezza non sia più necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione. 3.   L’autorità di risoluzione informa l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), non appena ritiene che il rispetto dell’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni privilegiate a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non sia più necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione. 4.   Durante il periodo in cui l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni privilegiate conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, non si applica l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014. 5.   Qualora un’autorità di risoluzione imponga a un ente o a un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva di adottare tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni privilegiate conformemente al paragrafo 1 o 2 del presente articolo, o qualora un’autorità di risoluzione informi tale ente o entità che la riservatezza non è più necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione, tale autorità informa quanto prima l’autorità competente specificata negli atti delegati adottati a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014. 6.   L’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva può comunicare a terzi le informazioni privilegiate di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo durante il normale esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione, come stabilito all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, solo se la persona che riceve tali informazioni privilegiate è tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale, e garantisce che tali informazioni siano mantenute riservate ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. 7.   Qualora, nonostante le misure necessarie adottate per garantire la riservatezza delle informazioni privilegiate conformemente al paragrafo 1 o 2 del presente articolo, la riservatezza di tali informazioni non sia più garantita, l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), comunica quanto prima le informazioni privilegiate al pubblico. Il presente paragrafo include le situazioni in cui una voce si riferisca in modo esplicito a informazioni privilegiate e tale voce sia sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita. ( *4 ) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione ( GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj ).»;" 52) l’articolo 88 è così modificato: a) il paragrafo 2 è così modificato: i) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) le autorità designate dei sistemi di garanzia dei depositi cui sono affiliati gli enti creditizi appartenenti al gruppo.» ; ii) è aggiunto il comma seguente: «Ai fini del primo comma, lettera b), del presente paragrafo, se la filiazione è un ente finanziario di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), ed è anche un’entità soggetta a liquidazione, l’autorità di risoluzione di tale filiazione decide se intende essere membro del collegio di risoluzione. Se ritiene che l’appartenenza non sia necessaria, l’autorità di risoluzione di tale filiazione chiede all’autorità di risoluzione a livello di gruppo di indicare il suo assenso alla cessazione dell’appartenenza. L’autorità di risoluzione a livello di gruppo indica il suo assenso alla cessazione dell’appartenenza, a meno che il mantenimento dell’appartenenza non sia necessario per il corretto ed efficace funzionamento del collegio di risoluzione. In caso di cambiamenti sostanziali che potrebbero incidere sulla credibilità delle procedure di insolvenza, l’autorità di risoluzione di tale filiazione notifica all’autorità di risoluzione a livello di gruppo la necessità di ripristinare la propria appartenenza al collegio di risoluzione. Al ricevimento di tale notifica, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo ripristina tale appartenenza.» ; b) è inserito il paragrafo seguente: «6 bis .   Per agevolare lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 10, paragrafo 1, all’articolo 15, paragrafo 1, e all’articolo 17, paragrafo 1, e al fine di scambiare qualsiasi informazione pertinente, un collegio di risoluzione può essere istituito: a) nel caso di un ente con una o più succursali significative ubicate in altri Stati membri, da parte dell’autorità di risoluzione di tale ente; b) nel caso di un gruppo composto da un’impresa madre e dalle sue filiazioni, stabilite nello stesso Stato membro, e da succursali significative, una o più delle quali ubicate in altri Stati membri, da parte dell’autorità di risoluzione di tale impresa madre. L’autorità di risoluzione dello Stato membro in cui è stabilito l’ente o l’impresa madre di cui al primo comma del presente paragrafo presiede il collegio di risoluzione e stabilisce norme adeguate per il suo funzionamento, previa consultazione delle altre autorità di risoluzione. Un atto delegato adottato a norma del paragrafo 7 non si applica ai collegi di risoluzione istituiti a norma del presente paragrafo, ma è preso in considerazione al momento di stabilire le norme per il loro funzionamento. Il presidente del collegio di risoluzione decide quali autorità partecipano a una riunione o a un’attività del collegio di risoluzione, tenendo conto dell’importanza dell’attività da pianificare o coordinare per tali autorità, segnatamente dell’impatto potenziale sulla stabilità del sistema finanziario negli Stati membri interessati e dei compiti di cui al primo comma del presente paragrafo. Il presidente del collegio di risoluzione tiene pienamente informati, in anticipo, tutti i membri del collegio di risoluzione dell’organizzazione delle riunioni, delle questioni principali da discutere e delle attività da prendere in considerazione. Il presidente tiene altresì pienamente e tempestivamente informati tutti i membri del collegio di risoluzione delle azioni adottate nel corso di dette riunioni o delle misure intraprese.» ; 53) l’articolo 91 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’autorità di risoluzione, laddove decida che un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), filiazione di un gruppo, soddisfa le condizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), o all’articolo 33, paragrafo 4, lettere a) e b), a seconda dei casi, comunica senza ritardo all’autorità di risoluzione a livello di gruppo, se non svolge essa stessa tale funzione, all’autorità di vigilanza su base consolidata e ai membri del collegio di risoluzione per il gruppo in questione le informazioni seguenti: a) la decisione secondo cui l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfa le condizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), o all’articolo 33, paragrafo 4, lettere a) e b), a seconda dei casi; a bis) l’esito della valutazione della condizione di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera c) e all’articolo 33, paragrafo 4, lettera c); b) le azioni di risoluzione o le misure nell’ambito della procedura ordinaria di insolvenza che l’autorità di risoluzione considera appropriate per tale ente o entità. Le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo possono essere incluse nelle notifiche trasmesse a norma dell’articolo 81, paragrafo 3, all’autorità di risoluzione a livello di gruppo, se diversa, all’autorità di vigilanza su base consolidata e ai membri del collegio di risoluzione per il gruppo in questione.» ; b) al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L’ABE può, su richiesta di un’autorità di risoluzione, prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell’articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010.» ; 54) all’articolo 92, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L’ABE può, su richiesta di un’autorità di risoluzione, prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell’articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010.» ; 55) all’articolo 96, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) requisiti relativi all’applicazione degli strumenti di risoluzione di cui al titolo IV, capo IV.» ; 56) all’articolo 98, il paragrafo 1 è così modificato: a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di risoluzione e i ministeri competenti scambino informazioni riservate con le autorità pertinenti dei paesi terzi soltanto se sono rispettate tutte le condizioni seguenti:» ; b) sono aggiunti i commi seguenti: «Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti scambino informazioni riservate, ivi compresi i piani di risanamento, con le autorità pertinenti dei paesi terzi soltanto se sono rispettate le condizioni seguenti: a) in relazione alle informazioni relative al risanamento e alla risoluzione, le condizioni precisate al primo comma del presente paragrafo; b) in relazione ad altre informazioni a disposizione delle autorità competenti, le condizioni di cui all’articolo 55 della direttiva 2013/36/UE. Ai fini del secondo comma, le informazioni relative al risanamento e alla risoluzione comprendono tutte le informazioni direttamente connesse ai compiti delle autorità competenti a norma della presente direttiva, in particolare la pianificazione del risanamento e i piani di risanamento, le misure di intervento precoce e gli scambi con le autorità di risoluzione riguardo alla pianificazione della risoluzione, ai piani di risoluzione e all’azione di risoluzione.» ; 57) all’articolo 101 è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Nei casi in cui si applica il paragrafo 2, è annullata qualsiasi remunerazione variabile, compresi i benefici pensionistici discrezionali, dei membri attuali e degli ex membri dell’organo di amministrazione e dell’alta dirigenza dell’ente soggetto a risoluzione per i periodi precedenti al dissesto dell’ente che non sia stata corrisposta o conferita prima della decisione di avviare un’azione di risoluzione. La remunerazione variabile, compresi i benefici pensionistici discrezionali, conferita o corrisposta, nei 24 mesi precedenti la decisione di avviare un’azione di risoluzione, ai membri attuali e agli ex membri dell’organo di amministrazione e dell’alta dirigenza è restituita o rimborsata da tali membri ed ex membri, tranne se dimostrano di non aver partecipato alla condotta che ha portato o contribuito al dissesto dell’ente soggetto a risoluzione o di non essere responsabili di tale condotta. Il presente paragrafo non si applica alla remunerazione variabile, compresi i benefici pensionistici discrezionali, disciplinata da un contratto collettivo.» ; 58) all’articolo 102, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «Se i mezzi finanziari disponibili non sono sufficienti per raggiungere il livello-obiettivo fissato al paragrafo 1 del presente articolo, la raccolta dei contributi ex ante calcolati a norma dell’articolo 103 riprende fino al raggiungimento di tale livello-obiettivo. Le autorità di risoluzione possono rinviare la raccolta dei contributi ex ante a norma dell’articolo 103 fino a tre anni per garantire che l’importo da riscuotere raggiunga un ammontare proporzionato ai costi della raccolta, a condizione che tale rinvio non incida in misura sostanziale sulla capacità dell’autorità di risoluzione di utilizzare i meccanismi di finanziamento della risoluzione a norma dell’articolo 101. Se i mezzi finanziari disponibili rappresentano meno dei due terzi del livello-obiettivo, i contributi sono fissati a un livello che consenta al livello-obiettivo di essere raggiunto entro un lasso di tempo ragionevole non superiore a sei anni.» ; 59) l’articolo 103 è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   I mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all’articolo 102 possono comprendere impegni di pagamento irrevocabili integralmente coperti dalla garanzia reale di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all’uso esclusivo delle autorità di risoluzione per gli scopi specificati nell’articolo 101, paragrafo 1. La quota di impegni di pagamento irrevocabili non supera il 30 % dell’importo complessivo dei contributi raccolti in conformità del presente articolo. Entro tale limite, l’autorità di risoluzione determina ogni anno la quota di impegni di pagamento irrevocabili nell’importo complessivo dei contributi da raccogliere in conformità del presente articolo.» ; b) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis .   L’autorità di risoluzione chiede di ottemperare agli impegni di pagamento irrevocabili effettuati a norma del paragrafo 3 del presente articolo ove sia necessario utilizzare i meccanismi di finanziamento della risoluzione a norma dell’articolo 101. Qualora un’entità cessi di rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, gli Stati membri provvedono affinché l’autorità di risoluzione cancelli gli impegni di pagamento irrevocabili effettuati a norma del paragrafo 3 del presente articolo e la garanzia reale a sostegno di tali impegni sia restituita. Tenuto conto della necessità di preservare o ripristinare un livello adeguato di mezzi finanziari disponibili nei meccanismi di finanziamento della risoluzione, gli Stati membri provvedono affinché nei casi di cui al secondo comma le autorità di risoluzione abbiano il potere, in seguito alla cancellazione degli impegni di pagamento irrevocabili, di determinare un importo che l’entità di cui al secondo comma versa come contributo al meccanismo di finanziamento della risoluzione nella forma, nei termini e nei tempi stabiliti nella decisione dell’autorità di risoluzione. Il contributo di cui al terzo comma non supera l’importo degli impegni di pagamento irrevocabili cancellati a norma del secondo comma.» ; 60) all’articolo 104, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L’importo totale annuo dei contributi straordinari ex post non supera il triplo di un importo pari al 12,5 % del livello-obiettivo specificato all’articolo 102.» ; 61) all’articolo 107, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) eventuali contributi che i sistemi di garanzia dei depositi sarebbero tenuti a fornire conformemente all’articolo 109;» ; 62) l’articolo 108 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri garantiscono che, conformemente al loro diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza: a) i seguenti crediti abbiano lo stesso grado di priorità, che è superiore rispetto al grado previsto dalla lettera b): i) i depositi protetti; ii) i crediti dei sistemi di garanzia dei depositi di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE; b) i seguenti crediti abbiano lo stesso grado di priorità, che è superiore rispetto al grado previsto dalla lettera c): i) la parte dei depositi ammissibili di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese e di autorità pubbliche che supera il livello di copertura previsto dall’articolo 6 della direttiva 2014/49/UE; ii) i depositi di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese e di autorità pubbliche che si configurerebbero come depositi ammissibili se non fossero stati effettuati tramite succursali situate al di fuori dell’Unione di enti stabiliti nell’Unione; c) i depositi non contemplati alle lettere a) e b) abbiano lo stesso grado di priorità, che è superiore rispetto al grado di priorità previsto per i crediti vantati da creditori chirografari ordinari. I depositi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c), f), k) e l), della direttiva 2014/49/UE non sono inclusi nel primo comma, lettere a), b) e c), del presente paragrafo, e non hanno un grado di priorità superiore al grado di priorità previsto per i crediti vantati da creditori chirografari ordinari.» ; b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «8.   Qualora gli strumenti di risoluzione di cui all’articolo 37, paragrafo 3, lettera a) o b), siano usati per cedere soltanto parte delle attività, dei diritti o delle passività dell’ente soggetto a risoluzione, il meccanismo di finanziamento della risoluzione vanta un credito nei confronti dell’ente residuo o dell’entità residua di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), per spese o perdite sostenute dal meccanismo di finanziamento della risoluzione per effetto dei contributi versati per la risoluzione a norma del paragrafo 1 dell’articolo 101 in relazione a perdite che i creditori avrebbero altrimenti sostenuto. 9.   Gli Stati membri provvedono affinché i crediti del meccanismo di finanziamento della risoluzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo e all’articolo 37, paragrafo 7, abbiano, nei rispettivi diritti nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza, un rango privilegiato, superiore a quello previsto per i crediti dei depositi e dei sistemi di garanzia dei depositi a norma del paragrafo 1 del presente articolo.» ; 63) l’articolo 109 è sostituito dal seguente: «Articolo 109 Uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel contesto della risoluzione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, quando le autorità di risoluzione avviano azioni di risoluzione nei confronti di un ente creditizio, e purché tali azioni garantiscano ai depositanti il mantenimento dell’accesso ai depositi, il sistema di garanzia dei depositi cui tale ente creditizio è affiliato versi i seguenti importi: a) se si applica lo strumento del bail-in per il fine di cui all’articolo 43, paragrafo 2, lettera a), singolarmente o in combinazione con altri strumenti di risoluzione, l’importo di cui i depositi protetti sarebbero stati svalutati o convertiti al fine di assorbire le perdite e ricapitalizzare l’ente soggetto a risoluzione a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, qualora i depositi protetti fossero stati inclusi nell’ambito di applicazione del bail-in; b) se si applica lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa o lo strumento dell’ente-ponte, singolarmente o in combinazione con altri strumenti di risoluzione, determinando l’uscita dal mercato dell’ente soggetto a risoluzione: i) l’importo necessario a coprire la differenza tra il valore dei depositi protetti e delle passività aventi lo stesso grado di priorità o un grado di priorità superiore rispetto ai depositi protetti, da un lato, e il valore delle attività dell’ente soggetto a risoluzione che devono essere cedute a un ricevente, dall’altro; e ii) se del caso, un importo necessario a garantire la neutralità patrimoniale del ricevente a seguito della cessione. 2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, qualora la cessione al ricevente comprenda depositi che non sono depositi protetti o altre passività sottoponibili al bail-in e l’autorità di risoluzione sia giunta alla conclusione che a tali depositi o passività si applicano le circostanze di cui all’articolo 44, paragrafo 3, e qualora né la soglia di cui all’articolo 44, paragrafo 5, lettera a), né la soglia di cui all’articolo 44, paragrafo 8, lettera a), per il ricorso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione sono raggiunte attraverso il contributo all’assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione fornito dagli azionisti e dai detentori di altri titoli di proprietà, dai detentori degli strumenti di capitale pertinenti ed altre passività sottoponibili al bail-in, l’importo versato dal sistema di garanzia dei depositi è il seguente: a) l’importo necessario a coprire la differenza tra il valore dei depositi di cui all’articolo 108, paragrafo 1, primo comma, e delle passività aventi lo stesso grado di priorità o un grado di priorità superiore rispetto ai depositi protetti, da un lato, e il valore delle attività dell’ente soggetto a risoluzione che devono essere cedute a un ricevente, dall’altro; e b) se del caso, un importo necessario a garantire la neutralità patrimoniale della cessione per il ricevente. Gli Stati membri provvedono affinché, dopo il versamento del contributo da parte del sistema di garanzia dei depositi nei casi di cui al primo comma, l’ente soggetto a risoluzione si astenga dall’acquisire quote in altre imprese e dall’effettuare distribuzioni connesse al capitale primario di classe 1 o pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, nonché dal condurre altre attività che potrebbero determinare un deflusso di fondi. 3.   Ove i fondi del sistema di garanzia dei depositi siano utilizzati nell’applicazione dello strumento del bail-in in conformità del paragrafo 1, lettera a), per contribuire alla ricapitalizzazione dell’ente soggetto a risoluzione, gli Stati membri garantiscono che il sistema di garanzia dei depositi ceda al settore privato le proprie quote di partecipazione in azioni o altri titoli di proprietà dell’ente soggetto a risoluzione non appena le circostanze commerciali e finanziarie lo consentano. Gli Stati membri assicurano che il sistema di garanzia dei depositi commercializzi le azioni o gli altri titoli di proprietà di cui al primo comma in modo aperto e trasparente. Siffatta vendita non fornisce una rappresentazione errata di tali azioni o titoli né discrimina i potenziali acquirenti ed è effettuata a condizioni commerciali. 4.   Il contributo del sistema di garanzia dei depositi a una cessione che include depositi che non sono depositi protetti o altre passività sottoponibili al bail-in a norma del paragrafo 2 del presente articolo è conteggiato ai fini delle soglie di cui all’articolo 44, paragrafo 5, lettera a), e all’articolo 44, paragrafo 8, lettera a), se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) il valore totale delle attività dell’ente soggetto a risoluzione su base individuale non supera gli 80 miliardi di EUR; b) l’ente soggetto a risoluzione, nei 24 mesi precedenti la decisione di avviare un’azione di risoluzione, non è stato identificato come entità soggetta a liquidazione nel piano di risoluzione di gruppo o nel piano di risoluzione; c) gli strumenti di fondi propri e le passività ammissibili dell’ente soggetto a risoluzione e le passività che non sono più considerate passività ammissibili perché non soddisfano la condizione di cui all’articolo 72 quater , paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono stati utilizzati integralmente per l’assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione, ad eccezione delle passività ammissibili in relazione alle quali l’autorità di risoluzione ritiene che si applichino le circostanze di cui all’articolo 44, paragrafo 3, della presente direttiva; d) per un ente soggetto a risoluzione con un valore totale delle attività su base individuale superiore a 30 miliardi di EUR, il livello del requisito di cui all’articolo 45, paragrafo 1, è almeno pari al livello di cui all’articolo 45 quater , paragrafo 6 bis . Gli Stati membri possono decidere che il primo comma del presente paragrafo si applichi solo se l’ente soggetto a risoluzione non ha violato il requisito di cui all’articolo 45, paragrafo 2, lettera a), compresi i corrispondenti livelli-obiettivo intermedi stabiliti a norma dell’articolo 45 quaterdecies , paragrafi 1 e 2, per due trimestri consecutivi nel periodo di quattro anni che termina alla data precedente il primo giorno dei tre trimestri interi precedenti la decisione di avviare un’azione di risoluzione. Qualora l’autorità competente o l’autorità di risoluzione abbia applicato almeno una delle misure di cui all’articolo 45 duodecies , paragrafo 1, per affrontare una violazione del requisito di cui all’articolo 45, paragrafo 2, lettera a), l’autorità di risoluzione non tiene conto delle violazioni di tale requisito durante i quattro trimestri completi che precedono la decisione di avviare un’azione di risoluzione. Il secondo comma del presente paragrafo non si applica ai requisiti che derivano dall’applicazione dell’articolo 45 ter , paragrafo 4, 5 o 7. 5.   Laddove il contributo del sistema di garanzia dei depositi a una cessione che include depositi che non sono depositi protetti o altre passività sottoponibili al bail-in, a norma dei paragrafi 2 e 4 del presente articolo, unitamente al contributo all’assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione effettuato dagli azionisti e dai detentori di altri titoli di proprietà, dai detentori degli strumenti di capitale pertinenti e di altre passività sottoponibili al bail-in, renda possibile il ricorso al meccanismo di finanziamento della risoluzione, il contributo del sistema di garanzia dei depositi è limitato all’importo necessario per raggiungere le soglie di cui all’articolo 44, paragrafo 5, lettera a), e all’articolo 44, paragrafo 8, lettera a). A seguito del contributo del sistema di garanzia dei depositi, il meccanismo di finanziamento della risoluzione è utilizzato conformemente ai principi che ne regolano l’uso stabiliti agli articoli 44 e 101. Laddove l’ente soggetto a risoluzione abbia un valore totale delle attività su base individuale compreso tra 30 e 80 miliardi di EUR, il contributo del sistema di garanzia dei depositi a norma del presente paragrafo non supera il 2,5 % del totale delle passività, fondi propri compresi, dell’ente soggetto a risoluzione. 6.   Nei casi in cui si applica il paragrafo 4 del presente articolo e sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 44, paragrafo 7, primo comma, il sistema di garanzia dei depositi fornisce un contributo aggiuntivo pari all’ammontare delle perdite che i depositi protetti avrebbero subito qualora questi ultimi avessero subito perdite in proporzione alle perdite subite dai creditori con lo stesso grado di priorità nella gerarchia della procedura di insolvenza nazionale. Il costo del contributo aggiuntivo del sistema di garanzia dei depositi di cui al primo comma del presente paragrafo non supera le perdite che avrebbe subito se l’ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, secondo la stima a norma dell’articolo 36, paragrafo 8. 7.   Gli Stati membri provvedono affinché, in tutti i casi, l’importo totale del contributo del sistema di garanzia dei depositi nel quadro di un’azione di risoluzione a norma del presente articolo non superi l’importo di cui all’articolo 11 sexies , lettera a), della direttiva 2014/49/UE. Qualora sia applicato lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa o lo strumento dell’ente-ponte in conformità del paragrafo 1, lettera b), o del paragrafo 2 del presente articolo, l’importo del contributo del sistema di garanzia dei depositi di cui a tali disposizioni non supera il 62,5 % del livello-obiettivo del sistema di garanzia dei depositi di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE. L’autorità designata può decidere che il limite di cui al secondo comma del presente paragrafo non si applichi nel caso in cui l’autorità di risoluzione fornisca a tale autorità designata una giustificazione in virtù della quale è necessario un contributo dal sistema di garanzia dei depositi di importo superiore al 62,5 % del suo livello-obiettivo per evitare effetti negativi sulla stabilità finanziaria o per preservare l’accesso dei depositanti ai loro depositi. Laddove sia applicato lo strumento del bail-in in conformità del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, l’importo del contributo del sistema di garanzia dei depositi non supera le perdite che il sistema di garanzia dei depositi avrebbe sostenuto se l’ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, secondo la stima a norma dell’articolo 36, paragrafo 8. Su richiesta, il sistema di garanzia dei depositi informa tempestivamente l’autorità di risoluzione degli importi di cui al primo e al secondo comma. 8.   L’autorità di risoluzione determina l’importo del contributo del sistema di garanzia dei depositi conformemente al presente articolo e comunica la propria decisione all’autorità designata e al sistema di garanzia dei depositi. Il sistema di garanzia dei depositi attua tale decisione senza ritardo. 9.   Quando i depositi ammissibili presso un ente soggetto a risoluzione sono trasferiti a un’altra entità tramite lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa o lo strumento dell’ente-ponte, i depositanti non vantano alcun diritto a norma della direttiva 2014/49/UE nei confronti del sistema di garanzia dei depositi in relazione a qualsiasi parte dei loro depositi presso l’ente soggetto a risoluzione non trasferiti, purché l’importo dei loro depositi trasferiti sia pari o superiore al livello di copertura aggregato di cui all’articolo 6 di tale direttiva. 10.   Laddove il sistema di garanzia dei depositi contribuisca all’azione di risoluzione, si applica l’articolo 101, paragrafo 3. 11.   Entro l’11 maggio 2028 l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sulle condizioni alle quali l’autorità designata può disapplicare il limite di cui al paragrafo 7, secondo comma, del presente articolo.» ; 64) all’articolo 111, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti: «e) inosservanza dei requisiti di cui all’articolo 44 bis ; f) inosservanza del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui agli articoli 45 sexies o 45 septies .» ; 65) l’articolo 128 è sostituito dal seguente: «Articolo 128 Cooperazione e scambio di informazioni tra istituzioni e autorità 1.   Le autorità competenti e le autorità di risoluzione collaborano con l’ABE ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1093/2010. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione forniscono senza ritardo all’ABE tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti secondo le disposizioni dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 2.   L’ABE, il Comitato di risoluzione unico e la BCE forniscono alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti legati all’elaborazione delle politiche, comprese l’esecuzione di valutazioni d’impatto, la preparazione di proposte legislative e la partecipazione all’iter legislativo. Se del caso, l’ABE, il Comitato di risoluzione unico e la BCE si coordinano con le autorità nazionali di risoluzione, le autorità competenti e altri membri del Sistema europeo di banche centrali, conformemente al loro quadro di cooperazione. 3.   Le autorità di risoluzione, le autorità nazionali competenti e i membri del Sistema europeo di banche centrali diversi dalla BCE forniscono alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo qualora tali informazioni non siano a disposizione dell’ABE, del Comitato di risoluzione unico o della BCE o qualora non possano fornire le informazioni in tempi ragionevoli. La richiesta è proporzionata e giustificata e garantisce in tempi ragionevoli la fornitura delle informazioni. Le informazioni sono trasmesse in una forma che non consenta l’identificazione di singoli soggetti e non contenga dati personali. Per quanto riguarda le informazioni ricevute, la Commissione e il suo personale sono soggetti agli obblighi di segreto professionale di cui all’articolo 84.» ; 66) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 128 ter Mezzi di informazione 1.   Gli enti diversi dagli enti piccoli e non complessi quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 145) del regolamento (UE) n. 575/2013 e le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della presente direttiva presentano all’ABE tutte le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 45 decies , paragrafo 3, della presente direttiva in formato elettronico entro la data in cui gli stessi pubblicano i propri bilanci o le proprie relazioni finanziarie per il periodo corrispondente, se del caso, o il prima possibile dopo tale data. L’ABE pubblica tali informazioni, unitamente alla data di presentazione, sul suo sito web. L’ABE garantisce che le informative pubblicate sul suo sito web contengano informazioni identiche a quelle presentatele dagli enti e dalle entità. Gli enti e le entità hanno il diritto di ripresentare all’ABE le informazioni conformemente alle norme tecniche di cui all’articolo 45 decies , paragrafo 6. L’ABE rende disponibile sul proprio sito web la data in cui è avvenuta la nuova presentazione. L’ABE predispone e tiene aggiornato uno strumento che specifica la corrispondenza tra i modelli e le tabelle per le informative conformemente all’articolo 45 decies , paragrafo 3, e quelli sulle segnalazioni a fini di vigilanza conformemente all’articolo 45 decies , paragrafo 1. Lo strumento che specifica la corrispondenza è accessibile al pubblico sul sito web dell’ABE. Gli enti e le entità possono continuare a pubblicare un documento autonomo che fornisce una fonte facilmente accessibile di informazioni prudenziali e di risoluzione per gli utilizzatori di tali informazioni o una specifica sezione inserita o allegata ai bilanci o alle relazioni finanziarie degli enti o delle entità contenente le informative richieste e facilmente identificabile per gli utilizzatori. Gli enti e le entità possono includere nel proprio sito web un link al sito web dell’ABE dove le informazioni prudenziali e di risoluzione sono pubblicate in modo centralizzato. 2.   Nei casi in cui l’articolo 45 decies , paragrafi 1 e 3, della presente direttiva si applichi agli enti piccoli e non complessi quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’ABE pubblica sul suo sito web le informative di tali enti conformemente all’articolo 45 decies , paragrafo 3, sulla base delle informazioni comunicate da tali enti alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione a norma dell’articolo 45 decies , paragrafo 1. 3.   L’ABE pubblica le informative annuali sul proprio sito web nella stessa data in cui gli enti e le entità pubblicano il loro bilancio o il prima possibile dopo tale data. L’ABE pubblica le informative semestrali e trimestrali, se del caso, sul proprio sito web nella stessa data in cui gli enti e le entità pubblicano le loro relazioni finanziarie per il periodo corrispondente o il prima possibile dopo tale data. Qualsiasi ritardo tra la data di pubblicazione delle informative di cui al paragrafo 1 e i pertinenti bilanci è ragionevole. 4.   L’ABE rende disponibile sul proprio sito web un archivio delle informazioni che devono essere comunicate ai sensi del presente articolo. Tale archivio rimane accessibile per un periodo non inferiore al periodo di conservazione previsto dalla normativa nazionale per le informazioni contenute nelle relazioni finanziarie degli enti o delle entità. La proprietà dei dati e la responsabilità della loro accuratezza restano in capo agli enti o alle entità che li producono. Articolo 128 quater Simulazioni di gestione delle crisi 1.   L’ABE coordina esercizi periodici a livello dell’Unione per verificare l’applicazione della presente direttiva, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *5 ) e della direttiva 2014/49/UE in situazioni transfrontaliere per quanto riguarda gli aspetti seguenti: a) cooperazione delle autorità competenti durante la pianificazione del risanamento; b) cooperazione tra le autorità di risoluzione e le autorità competenti prima del dissesto e nella fase di risoluzione degli enti e delle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della presente direttiva, anche durante l’attuazione dei programmi di risoluzione adottati a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014. 2.   L’ABE elabora una relazione che illustra le risultanze e le conclusioni principali degli esercizi di cui al paragrafo 1. La relazione è resa pubblica. Articolo 128 quinquies Disposizioni transitorie 1.   In deroga all’articolo 45 ter , paragrafo 1 bis , i depositi raccolti prima del 12 maggio 2028 che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 45 ter , paragrafo 1, primo comma, all’articolo 45 quater , paragrafo 2 bis , secondo comma, o all’articolo 45 septies , paragrafo 2, lettera a), possono essere inclusi nell’importo dei fondi propri e delle passività ammissibili fino all’11 maggio 2029. 2.   Con riguardo ai periodi transitori per il rispetto, da parte degli enti e delle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva, dei requisiti di cui all’articolo 45 sexies o 45 septies della presente direttiva o dei requisiti derivanti dall’applicazione dell’articolo 45 ter , paragrafo 4, 5 o 7, della presente direttiva, a seconda dei casi, stabiliti dalle autorità di risoluzione prima del 12 maggio 2028, non si applica l’articolo 1, punto 39), lettera a), della direttiva (UE) 2026/806 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *6 ) . ( *5 ) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 ( GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj )." ( *6 ) Direttiva (UE) 2026/806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell’azione di risoluzione e la direttiva 2014/24/UE per quanto riguarda i servizi di valutazione nel quadro della risoluzione ( GU L, 2026/806, 20.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2026/806/oj ).»;" 67) Nell’allegato, alla sezione B è inserito il punto seguente: «5 bis ) una descrizione delle passività dell’ente e di tutte le sue persone giuridiche disciplinate dal diritto di un paese terzo che comprenda: — il loro importo; — la loro composizione, compreso il profilo di durata; — il diritto applicabile del paese terzo; — il loro rango nella procedura ordinaria di insolvenza; — se la passività è esclusa a norma dell’articolo 44, paragrafo 2; — se nelle disposizioni contrattuali è inclusa la clausola richiesta a norma dell’articolo 55, paragrafo 1, della presente direttiva e dell’articolo 52, paragrafo 1, lettere p) e q), e dell’articolo 63, lettere n) e o), del regolamento (UE) n. 575/2013; — laddove sia stato accertato che è giuridicamente o altrimenti impraticabile includere la clausola del riconoscimento contrattuale del bail-in conformemente all’articolo 55, paragrafo 2, la categoria della passività a norma dell’articolo 55, paragrafo 7.». Articolo 2 Modifica della direttiva 2014/24/UE All’articolo 10 della direttiva 2014/24/UE è aggiunta la seguente lettera: «k) concernenti servizi di valutazione di cui agli articoli 36 e 74 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *7 ) . ( *7 ) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj ).»." Articolo 3 Recepimento 1.   Entro l’11 maggio 2028 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 12 maggio 2028. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 4 Entrata in vigore e applicazione La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . L’articolo 1, punto 65), si applica a decorrere dall’11 maggio 2026 e l’articolo 1, punto 44), lettere b) e c). si applica a decorrere dal 12 maggio 2028. Articolo 5 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2026 Per il Parlamento europeo La presidente R. METSOLA Per il Consiglio Il presidente M. PANAYIOTOU ( 1 ) GU C 307 del 31.8.2023, pag. 19 . ( 2 ) GU C 349 del 29.9.2023, pag. 161 . ( 3 ) Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 ( GU C, C/2025/3753, 17.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3753/oj ) e posizione del Consiglio in prima lettura del 5 marzo 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). ( 4 ) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj ). ( 5 ) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 ( GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj ). ( 6 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ( GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj ). ( 7 ) Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE ( GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2034/oj ). ( 8 ) Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi ( GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/49/oj ). ( 9 ) Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori ( GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/9/oj ). ( 10 ) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione ( GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj ). ( 11 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ( GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj ). ( 12 ) Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 ( GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/oj ). ( 13 ) Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 ( GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/876/oj ). ( 14 ) Regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ( GU L 150 del 7.6.2019, pag. 226 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/877/oj ). ( 15 ) Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE ( GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/879/oj ). ( 16 ) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione ( GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj ). ( 17 ) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione ( GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/oj ). ( 18 ) Direttiva (UE) 2026/804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, che modifica la direttiva 2014/49/UE per quanto riguarda l’ambito di applicazione della protezione dei depositi, l’uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza ( GU L, 2026/804, 20.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2026/804/oj ). ( 19 ) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione ( GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj ). ( 20 ) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE ( GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2026/806/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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