Direttiva (UE) 2025/1788 del Consiglio, del 24 giugno 2025, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, (rifusione)
Direttiva (UE) 2025/1788 del Consiglio, del 24 giugno 2025, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, (rifusione)
EN: Council Directive (EU) 2025/1788 of 24 June 2025 laying down detailed arrangements for the exercise of the right to vote and to stand as a candidate in elections to the European Parliament for Union citizens residing in a Member State of which they are not nationals (recast)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1788
8.9.2025
DIRETTIVA (UE) 2025/1788 DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2025
relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
(rifusione)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 22, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo
(
1
)
,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1)
Si rendono necessarie varie modifiche della direttiva 93/109/CE del Consiglio
(
2
)
. A fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
(2)
L’articolo 20, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e l’articolo 22, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) conferiscono ai cittadini dell’Unione residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto, sancito anche dall’articolo 39 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), concretizza il principio di uguaglianza e non discriminazione fondata sulla nazionalità stabilito dall’articolo 21 della Carta. Costituisce inoltre un corollario del diritto di circolare e soggiornare liberamente sancito dall’articolo 20, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e dall’articolo 21 TFUE, e dall’articolo 45 della Carta.
(3)
Le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo sono stabilite dalla direttiva 93/109/CE.
(4)
Nella relazione sulla cittadinanza dell’UE del 2020, la Commissione ha sottolineato l’esigenza di aggiornare, chiarire e rafforzare le norme sull’esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo, per assicurare che favoriscano una partecipazione ampia e inclusiva dei cittadini mobili dell’Unione. Alla luce di ciò e tenendo conto dell’esperienza maturata con l’applicazione della direttiva 93/109/CE nel corso di più elezioni successive e dei cambiamenti introdotti dalle modifiche dei trattati, è opportuno aggiornare diverse disposizioni di tale direttiva.
(5)
L’articolo 22, paragrafo 2 , TFUE non reca pregiudizio all’articolo 223, paragrafo 1, TFUE, che prevede l’introduzione di una procedura uniforme in tutti gli Stati membri, secondo principi comuni a tutti gli Stati membri, per le elezioni del Parlamento europeo.
(6)
Per fare in modo che i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro del quale non sono cittadini («cittadini stranieri dell’Unione») possano esercitare il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante, è opportuno chiarire le condizioni che disciplinano l’iscrizione e la partecipazione a tali elezioni in modo da garantire la parità di trattamento dei cittadini dell’Unione che sono cittadini dello Stato membro interessato e i cittadini stranieri dell’Unione. In particolare, i cittadini dell’Unione che intendono votare e candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza dovrebbero ricevere lo stesso trattamento riguardo ai periodi di residenza che devono essere trascorsi per poter esercitare tale diritto e alle prove da presentare per dimostrare il rispetto di tale condizione.
(7)
Si deve rispettare la libertà di scelta dei cittadini dell’Unione, quanto allo Stato membro nel quale intendono partecipare alle elezioni del Parlamento europeo, adottando misure adeguate affinché nessuno possa votare più di una volta o candidarsi in più di un paese.
(8)
In linea con le norme internazionali ed europee, compresi gli obblighi previsti dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e le disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, oltre a riconoscere e rispettare il diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell’Unione gli Stati membri dovrebbero facilitare l’esercizio dei diritti elettorali eliminando il maggior numero possibile di ostacoli alla partecipazione alle elezioni.
(9)
Per facilitare l’esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell’Unione nel paese di residenza, è opportuno che tali cittadini siano iscritti nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale. Le formalità da espletare per l’iscrizione dovrebbero essere il più semplici possibile. Al fine di essere iscritti, dovrebbe essere sufficiente, per i cittadini dell’Unione interessati, presentare un documento di identità valido e una dichiarazione formale che comprenda elementi attestanti il loro diritto a partecipare alle elezioni. Una volta iscritti, i cittadini stranieri dell’Unione dovrebbero rimanere inclusi nelle liste elettorali alle stesse condizioni dei cittadini dell’Unione che sono cittadini dello Stato membro interessato, fintantoché soddisfano le condizioni per esercitare il diritto di voto. Ove applicabile, i cittadini dell’Unione dovrebbero poter fornire dati di contatto alle autorità competenti per consentire a queste ultime di tenerli regolarmente informati.
(10)
Anche se spetta agli Stati membri stabilire il diritto di voto o di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per quanto riguarda i cittadini residenti fuori del loro territorio, l’iscrizione di cittadini stranieri dell’Unione nelle liste elettorali dello Stato membro di residenza non dovrebbe essere di per sé motivo della cancellazione di tali persone dalle liste elettorali dello Stato membro di origine per altri tipi di elezioni.
(11)
Per garantire la parità di trattamento dei cittadini stranieri dell’Unione che intendono esercitare il diritto di eleggibilità alle elezioni nello Stato membro di residenza, tali cittadini dovrebbero essere tenuti a fornire le stesse prove richieste ai candidati che sono cittadini dello Stato membro interessato. È tuttavia opportuno che gli Stati membri, per stabilire che tali cittadini sono beneficiari del diritto sancito dall’articolo 20, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e dall’articolo 22, paragrafo 2, TFUE, possano esigere la presentazione di una dichiarazione formale che comprenda elementi necessari per attestare il loro diritto di eleggibilità alle elezioni in questione.
(12)
Per agevolare l’identificazione precisa degli elettori e dei candidati iscritti sia nello Stato membro di origine sia in quello di residenza, gli Stati membri dovrebbero poter esigere che i dati che devono essere forniti dai cittadini dell’Unione all’atto del deposito della domanda di iscrizione nelle liste elettorali o della domanda di candidatura nello Stato membro di residenza comprenda anche il numero di identificazione personale o il numero di serie di un documento di identità o di viaggio in corso di validità.
(13)
I cittadini dell’Unione che sono decaduti dal diritto di voto o di eleggibilità per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale adottata dall’autorità competente dovrebbero essere esclusi dall’esercizio di questo diritto nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni del Parlamento europeo. Gli Stati membri dovrebbero poter chiedere che i cittadini dell’Unione che presentino una domanda di iscrizione nelle liste elettorali in qualità di elettori forniscano una dichiarazione formale attestante che non sono decaduti dal diritto di voto. I cittadini dell’Unione che si candidano nel paese di residenza dovrebbero essere tenuti a presentare una dichiarazione in cui attestano di non essere decaduti dal diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo.
(14)
Lo Stato membro di residenza dovrebbe poter verificare che il cittadino dell’Unione che abbia manifestato l’intenzione di esercitare il diritto di eleggibilità non sia decaduto da tale diritto nello Stato membro di origine. Lo Stato membro che riceve una richiesta in tal senso dallo Stato membro di residenza dovrebbe fornire la conferma necessaria entro un termine che permetta l’effettiva verifica dell’ammissibilità della candidatura. I dati personali scambiati possono essere trattati soltanto per tale finalità. Data l’importanza fondamentale dei diritti elettorali, la mancata trasmissione tempestiva di informazioni sullo status di un cittadino dell’Unione da parte dello Stato membro di origine non dovrebbe comportare la decadenza dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di residenza. Qualora le pertinenti informazioni siano fornite in una fase successiva, lo Stato membro di residenza dovrebbe provvedere, mediante misure appropriate e conformemente alle procedure previste dal suo diritto nazionale, affinché al cittadino dell’Unione decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine che è già candidato o eletto sia impedito di essere eletto o di esercitare il mandato.
(15)
Poiché la procedura di ammissibilità in uno Stato membro comporta necessariamente fasi amministrative per un cittadino di un altro Stato membro in aggiunta a quelle per i cittadini dello Stato membro in questione, ogni Stato membro dovrebbe poter fissare, per la presentazione delle candidature da parte dei cittadini stranieri dell’Unione, un termine che sia diverso rispetto a quello stabilito per coloro che la possiedono. La differenza di termine dovrebbe essere limitata a quanto necessario e proporzionato al fine di consentire di tener conto della notifica delle informazioni ricevute dallo Stato membro di origine in tempo utile. La fissazione di un termine distinto non dovrebbe incidere sui termini stabiliti per gli obblighi di notifica da parte degli altri Stati membri a norma della presente direttiva.
(16)
Per evitare votazioni multiple o casi in cui la stessa persona presenti la propria candidatura più volte nel corso delle stesse elezioni, è opportuno che gli Stati membri si scambino le informazioni raccolte sulla base delle dichiarazioni formali presentate dagli elettori dell’Unione e dai cittadini eleggibili dell’Unione. Poiché gli Stati membri si basano su dati diversi per identificare i cittadini, è opportuno prevedere un insieme comune di dati per identificare con precisione gli elettori dell’Unione e i cittadini eleggibili dell’Unione, e per impedire loro di votare o presentare la candidatura più di una volta. I dati personali scambiati dovrebbero essere limitati al minimo necessario per conseguire tali finalità. Gli Stati membri dovrebbero trasmettere le informazioni in tempo utile prima della consultazione elettorale. Gli Stati membri dovrebbero condurre lo scambio di informazioni in modo tale da non creare oneri amministrativi superflui per le rispettive autorità competenti. Fatte salve le disposizioni nazionali riguardanti l’iscrizione degli elettori nelle liste elettorali e la presentazione delle candidature, lo Stato membro di residenza dovrebbe iniziare a trasmettere i dati disponibili entro sei settimane prima della data di inzio del periodo elettorale. I dati scambiati fra gli Stati membri dovrebbero essere quanto più accurati possibile e gli Stati membri dovrebbero poterli aggiornare, tenendo conto delle disposizioni nazionali riguardanti l’iscrizione degli elettori nelle liste elettorali e la presentazione delle candidature.
(17)
Lo scambio di informazioni tra gli Stati membri volto a impedire votazioni multiple o casi in cui la stessa persona presenti la propria candidatura più di una volta nel corso della stessa elezione non dovrebbe impedire ai loro cittadini di votare o presentare la propria candidatura in altri tipi di elezioni. Al fine di agevolare la comunicazione tra le autorità nazionali, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a designare un referente unico per lo scambio di informazioni. La Commissione ha sviluppato in passato un quadro destinato a essere usato solo dagli Stati membri, sotto la loro responsabilità, per scambiarsi i dati necessari. È opportuno integrare tale quadro nella presente direttiva per sostenere ulteriormente gli scambi tra le autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri agiranno in qualità di titolari distinti del trattamento dei dati personali in tale contesto. Tale quadro dovrebbe dare agli Stati membri l’accesso esclusivamente ai dati dei cittadini dell’Unione residenti nel loro territorio elettorale che hanno espresso esplicitamente il desiderio di essere iscritti nelle loro liste elettorali o di essere eleggibili e dei propri cittadini che hanno espresso esplicitamente il desiderio di votare o di essere eleggibili negli Stati membri di residenza.
(18)
Per definire le responsabilità, gli obblighi e le norme tecniche relativi al funzionamento del quadro, in conformità del capo IV del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
.
(19)
L’accessibilità delle informazioni sui diritti e sulle procedure elettorali è fondamentale per assicurare l’effettivo esercizio del diritto sancito dall’articolo 20, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e dall’articolo 22, paragrafo 2, TFUE. Ciò significa, in particolare, che tali informazioni dovrebbero essere accessibili non solo alle persone con disabilità, ma anche a coloro che non dispongono delle competenze digitali, specie le persone anziane, facendo in modo che la comunicazione non avvenga esclusivamente tramite un solo canale.
(20)
La mancanza di informazioni adeguate, nel contesto delle procedure elettorali, nuoce all’esercizio dei diritti elettorali dei cittadini in quanto parte dei loro diritti in qualità di cittadini dell’Unione. Incide inoltre sulla capacità delle autorità competenti di esercitare i loro diritti e adempiere ai loro obblighi. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a designare autorità specificamente competenti per fornire ai cittadini dell’Unione informazioni adeguate sui loro diritti in virtù dell’articolo 20, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e dell’articolo 22, paragrafo 2, TFUE e sulle norme e procedure nazionali relative alla partecipazione alle elezioni del Parlamento europeo e all’organizzazione delle stesse. Per garantire l’efficacia delle comunicazioni è opportuno che le informazioni siano fornite in un linguaggio chiaro e semplice. Ciò significa che dovrebbero essere fornite informazioni in maniera tale che l’interessato le comprenda o che si possa ragionevolemente aspettarsi gli siano comprensibili.
(21)
Per migliorare l’accessibilità delle informazioni elettorali, è opportuno che tali informazioni siano disponibili, ad esempio su un sito web accessibile pubblicamente, in almeno una lingua ufficiale dell’Unione diversa da quella dello Stato membro ospitante, che sia ampiamente compresa dal maggior numero possibile di cittadini dell’Unione residenti nel suo territorio. Le traduzioni in tali altre lingue dovrebbero essere di natura puramente informativa e non dovrebbero avere effetti giuridici. Qualora sorgano questioni in merito all’accuratezza delle informazioni contenute in tali traduzioni, soltanto la versione nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro interessato dovrebbe essere considerata giuridicamente vincolante. Gli Stati membri possono usare diverse lingue ufficiali dell’Unione in parti specifiche del loro territorio o delle loro regioni in funzione della lingua compresa dal più ampio gruppo di cittadini dell’Unione che vi risiedono.
(22)
Qualsiasi deroga alle norme generali della presente direttiva deve essere giustificata, a norma dell’articolo 22, paragrafo 2 , TFUE, da problemi specifici di uno Stato membro e deve essere conforme ai requisiti di cui all’articolo 52 della Carta, compreso il requisito affinché eventuali limitazioni del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo siano previste dalla legge e rispettino i principi di proporzionalità e necessità. Inoltre, ogni disposizione derogatoria deve essere conforme all’articolo 47 della Carta.
(23)
Problemi specifici potrebbero sorgere specialmente in uno Stato membro in cui la percentuale dei cittadini dell’Unione che vi risiedono senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l’età del voto supera di molto la media. Una quota del 20 % di questi cittadini rispetto al totale dell’elettorato giustifica disposizioni derogatorie relative al diritto di voto. Tali disposizioni derogatorie dovrebbero basarsi sul criterio della durata della residenza.
(24)
Gli Stati membri in cui la percentuale di cittadini stranieri dell’Unione in età di voto supera il 20 % di tutti i cittadini dell’Unione in età di voto residenti in detto Stato dovrebbero poter adottare, nell’osservanza dell’articolo 22, paragrafo 2, TFUE, disposizioni specifiche relative alla composizione delle liste dei candidati.
(25)
Si deve tener conto del fatto che in alcuni Stati membri i cittadini di altri Stati membri che vi risiedono hanno diritto di voto alle elezioni per il Parlamento nazionale. Alcune disposizioni della presente direttiva possono non essere applicabili in tali Stati.
(26)
I dati statistici relativi all’esercizio dei diritti elettorali e all’applicazione della presente direttiva possono essere utili al fine di determinare le misure necessarie per garantire l’esercizio effettivo dei diritti elettorali dei cittadini dell’Unione. Tali dati statistici possono contribuire a valutare le misure poste in essere per sostenere la partecipazione dei cittadini dell’Unione alle elezioni e potrebbe tradursi in soluzioni più efficienti. Nella fattispecie, ove disponibili, i dati statistici sulla partecipazione dei cittadini stranieri dell’Unione alle elezioni, ad esempio i dati sull’iscrizione degli elettori e dei candidati, e sull’affluenza alle urne nonché i dati aggregati e resi anonimi riguardanti cittadinanza, età, lingua e ubicazione, potrebbero rivelarsi utili per le misure strategiche dell’Unione e nazionali tese a sostenere un’affluenza elevata e a facilitare l’esercizio dei diritti elettorali. La raccolta di tali dati, nel pieno rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati, può avvenire, tramite, tra l’altro, indagini o qualsiasi metodo di raccolta di informazioni da fonti pubbliche o amministrative. La rete europea di cooperazione sulle elezioni potrebbe sostenere tale processo elaborando riferimenti comuni per la raccolta dei dati in merito alla partecipazione dei cittadini stranieri dell’Unione alle elezioni.
(27)
Per migliorare la raccolta di dati sulle elezioni del Parlamento europeo è necessario che gli Stati membri procedano a un monitoraggio regolare dell’applicazione e presentino relazioni periodiche. La Commissione appoggia tale monitoraggio e presentazione di relazioni, anche diffondendo, in tempo utile prima della data delle elezioni del Parlamento europeo, un questionario per gli Stati membri sulla partecipazione dei cittadini dell’Unione alle elezioni. È opportuno che tale questionario venga preparato in collaborazione con i membri della rete europea di cooperazione sulle elezioni. Parallelamente la Commissione dovrebbe valutare l’applicazione della presente direttiva e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo ogni elezione del Parlamento europeo, una relazione comprendente i risultati di tale valutazione.
(28)
La raccolta e il trattamento dei dati personali ai fini della produzione di dati statistici sulla partecipazione dei cittadini stranieri dell’Unione alle elezioni, come pure la trasmissione di tali dati al pubblico e alla Commissione, dovrebbero avvenire nel pieno rispetto dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
5
)
, compresi i principi di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. In particolare, il trattamento dei dati personali a fini statistici dovrebbe essere soggetto a opportune garanzie, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e all’articolo 13 del regolamento (UE) 2018/1725. A tale riguardo, i dati dovrebbero essere condivisi mediante tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata progettate specificamente per attuare tali principi. I dati statistici trattati ai fini della presente direttiva dovrebbero essere aggregati in modo tale che le persone fisiche non possano essere identificate ed essere resi anonimi prima della loro aggregazione.
(29)
È necessario che la Commissione effettui la propria valutazione dell’applicazione della presente direttiva entro un termine ragionevole dopo almeno due elezioni del Parlamento europeo.
(30)
È opportuno che gli Stati membri possano chiedere ai cittadini stranieri dell’Unione di presentare dati aggiuntivi specifici nel quadro delle dichiarazioni formali che devono fornire nel contesto dell’esercizio dei loro diritti elettorali. Al fine di tenere conto dei requisiti e delle prassi nazionali in evoluzione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 290 TFUE concenrnente le modifiche dell’elenco di tali dati solo aggiungendovi elementi. Tutte le misure adottate nell’esercizio di tale delega dovrebbero essere necessarie e proporzionate per conseguire lo scopo della presente direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio»
(
6
)
. In particolare, al fine di garantirel’accesso tempestivo a tutte le informazioni relative alla preparazione degli atti delegati, il Consiglio riceve tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i suoi esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(31)
Gli Stati membri e l’Unione si sono impegnati a garantire il rispetto della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, rispettivamente ratificando e concludendotale convenzione tramite la decisione 2010/48/CE del Consiglio
(
7
)
Al fine di favorire la partecipazione inclusiva e paritaria delle persone con disabilità, è opportuno che le modalità secondo cui i cittadini stranieri dell’Unione possono esercitareil diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo tengano debitamente conto delle esigenze dei cittadini con disabilità e dei cittadini anziani.
(32)
I regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 si applicano al trattamento dei dati personali nell’ambito della presente direttiva.
(33)
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato osservazioni formali il 17 gennaio 2022.
(34)
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta, in particolare i suoi articoli 21 e 39. È pertanto essenziale che la presente direttiva sia attuata in conformità di tali diritti e principi garantendo il pieno rispetto, fra l’altro, del diritto alla protezione dei dati di carattere personale, del diritto di non discriminazione, del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo, della libertà di circolazione e di soggiorno e del diritto a un ricorso effettivo.
(35)
È opportuno che l’obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alle direttive precedenti. L’obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalle direttive precedenti.
(36)
È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all’allegato III, parte B,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce le modalità secondo cui i cittadini dell’Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza («cittadini stranieri dell’Unione») possono esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo.
2. Le disposizioni della presente direttiva fanno salve le disposizioni di ogni Stato membro in materia di diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini che risiedono fuori del suo territorio elettorale.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
1)
«elezioni del Parlamento europeo», le elezioni a suffragio universale diretto dei rappresentanti al Parlamento europeo conformemente all’Atto relativo all’elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976
(
8
)
(«atto elettorale»);
2)
«territorio elettorale», il territorio di uno Stato membro in cui, conformemente all’atto elettorale e, in questo quadro, alle leggi elettorali di detto Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti dal popolo di detto Stato membro;
3)
«Stato membro di residenza», lo Stato membro in cui il cittadino dell’Unione risiede senza averne la cittadinanza;
4)
«Stato membro di origine», lo Stato membro di cui il cittadino dell’Unione ha la cittadinanza;
5)
«elettore dell’Unione», ogni cittadino dell’Unione che abbia il diritto di voto alle elezioni per il Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, conformemente alle disposizioni della presente direttiva;
6)
«cittadino eleggibile dell’Unione», ogni cittadino dell’Unione che abbia il diritto di eleggibilità al Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, conformemente alle disposizioni della presente direttiva;
7)
«lista elettorale», il registro ufficiale di tutti gli elettori che hanno il diritto di votare in una determinata circoscrizione o in un determinato ente locale, compilato e aggiornato dalle competenti autorità secondo le leggi elettorali dello Stato membro di residenza oppure il registro della popolazione, se indica la qualità di elettore;
8)
«giorno di riferimento», il giorno o i giorni a decorrere da cui i cittadini dell’Unione devono soddisfare, a norma della legislazione dello Stato membro di residenza, le condizioni richieste per essere ivi elettori o cittadini eleggibili;
9)
«dichiarazione formale», l’atto rilasciato dall’interessato, la cui inesattezza è passibile di sanzioni, conformemente alla legge nazionale applicabile.
Articolo 3
Condizioni che disciplinano il diritto di voto e di eleggibilità
Ogni persona che alla data di riferimento:
a)
è cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE; e
b)
pur non essendo cittadino dello Stato membro di residenza, possiede i requisiti a cui la legislazione di detto Stato membro subordina il diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini,
ha il diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni al Parlamento europeo se non è decaduta da tali diritti in virtù dell’articolo 6 o 7.
Qualora i cittadini dello Stato membro di residenza debbano aver acquisito la cittadinanza da un periodo minimo per essere eleggibili, i cittadini stranieri dell’Unione sono considerati in possesso di tale requisito qualora abbiano acquisito la cittadinanza di uno Stato membro da questo stesso periodo.
Articolo 4
Divieto di doppio voto e di doppia candidatura
1. L’elettore dell’Unione esercita il diritto di voto nello Stato membro di residenza o nello Stato membro di origine. Nessuno può votare più di una volta nel corso delle stesse elezioni.
2. Nessuno può presentarsi come candidato in più di uno Stato membro nel corso delle stesse elezioni.
Articolo 5
Condizioni relative alla residenza
Qualora i cittadini dello Stato membro di residenza debbano risiedere da un periodo minimo nel territorio elettorale di tale Stato membro per essere elettori o eleggibili, gli elettori dell’Unione e i cittadini eleggibili dell’Unione sono considerati in possesso di tale requisito qualora abbiano risieduto in altri Stati membri per una durata equivalente. Il presente articolo si applica fatte salve le specifiche condizioni connesse alla durata della residenza in una determinata circoscrizione o collettività locale.
Articolo 6
Ineleggibilità
1. I cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro senza averne la cittadinanza e che, per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest’ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale, sono decaduti dal diritto di eleggibilità in forza del diritto dello Stato membro di residenza o di quello dello Stato membro di origine sono esclusi dall’esercizio di tale diritto nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni del Parlamento europeo.
2. Lo Stato membro di residenza verifica che il cittadino dell’Unione che ha manifestato l’intenzione di esercitare il proprio diritto di eleggibilità non sia decaduto da tale diritto nello Stato membro di origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest’ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale.
3. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro di residenza notifica allo Stato membro di origine la dichiarazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1. Allo stesso scopo, le pertinenti informazioni di cui dispone lo Stato membro di origine sono fornite in maniera adeguata entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della notifica o, laddove possibile, entro un termine più breve, se così richiesto dallo Stato membro di residenza. Tali informazioni possono riguardare solo i dati strettamente necessari per l’attuazione del presente articolo e possono essere utilizzate solo a tal fine.
Se le informazioni non sono ricevute dallo Stato membro di residenza entro il termine, il candidato è comunque ammesso.
4. Se le informazioni fornite invalidano il contenuto della dichiarazione, lo Stato membro di residenza, indipendentemente dal fatto che abbia ricevuto le informazioni entro o oltre i termini previsti, prende le misure opportune, conformemente al suo diritto nazionale, per impedire all’interessato di presentare la propria candidatura o, laddove ciò non sia possibile, per impedire che sia eletto o eserciti il mandato.
5. Gli Stati membri designano un referente incaricato di ricevere e trasmettere tutte le informazioni necessarie per l’applicazione del paragrafo 3. Essi comunicano alla Commissione il nome e gli estremi di tale referente e tutte le informazioni aggiornate o le modifiche che lo riguardano. La Commissione tiene un elenco dei referenti e lo mette a disposizione degli Stati membri.
Articolo 7
Incapacità elettorale
1. Lo Stato membro di residenza può accertarsi che il cittadino dell’Unione che ha espresso la volontà di esercitarvi il diritto di voto non sia decaduto, per effetto di una decisione individuale in materia civile o penale, da tale diritto nello Stato membro di origine.
2. Ai fini dell’attuazione del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro di residenza può notificare la dichiarazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2 allo Stato membro di origine. A tal fine le informazioni disponibili provenienti dallo Stato membro di origine sono trasmesse in modo tempestivo ed appropriato; queste informazioni possono comportare solo le indicazioni strettamente necessarie all’attuazione del presente articolo ed essere utilizzate unicamente a tale scopo. Se le informazioni trasmesse infirmano il contenuto della dichiarazione, lo Stato membro di residenza prende le misure adeguate per prevenire il voto dell’interessato.
3. Lo Stato membro di origine può inoltre trasmettere allo Stato membro di residenza, in maniera tempestiva ed appropriata, le informazioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.
Articolo 8
Libertà di scegliere di votare nello Stato membro di residenza
1. L’elettore dell’Unione esercita il diritto di voto nello Stato membro di residenza qualora ne abbia espresso la volontà.
2. Se nello Stato membro di residenza il voto è obbligatorio, tale obbligo si applica agli elettori dell’Unione che ne hanno espresso la volontà.
CAPO II
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO E DI ELEGGIBILItà
Articolo 9
Iscrizione nelle liste elettorali e cancellazione dalle stesse
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire all’elettore dell’Unione che ne abbia espresso la volontà di essere iscritto nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale.
2. Per essere iscritti nelle liste elettorali gli elettori dell’Unione devono fornire le stesse prove degli elettori nazionali. Devono inoltre presentare una dichiarazione formale che contenga i seguenti elementi:
a)
il loro nome, la cittadinanza, la data e il luogo di nascita, l’indirizzo nel territorio elettorale dello Stato membro di residenza;
b)
eventualmente la collettività locale o la circoscrizione del loro Stato membro di origine nelle cui liste elettorali sono stati iscritti da ultimi; e
c)
l’indicazione che eserciteranno il loro diritto di voto esclusivamente nello Stato membro di residenza.
3. Inoltre, lo Stato membro di residenza può esigere che l’elettore dell’Unione
a)
presenti un documento di identità valido;
b)
precisi nella sua dichiarazione di cui al paragrafo 2:
i)
che non è decaduto dal diritto di voto nello Stato membro di origine;
ii)
eventualmente, il numero di identificazione personale emesso dallo Stato membro di origine o dallo Stato membro di residenza;
iii)
il tipo e il numero di serie del documento di identità o di viaggio emesso dallo Stato membro di origine
iv)
la data della dichiarazione; e
v)
gli estremi quali il numero di telefono o indirizzo di posta elettronica;
c)
indichi da che data risiede in tale Stato membro o in un altro Stato membro.
4. Gli elettori dell’Unione iscritti nelle liste elettorali vi restano iscritti, alle stesse condizioni degli elettori nazionali, finché non chiedono la cancellazione o finché non sono cancellati in quanto siano venute meno le condizioni richieste per l’esercizio del diritto di voto. Se vigono disposizioni per notificare ai cittadini tale cancellazione dalle liste elettorali, dette disposizioni si applicano nello stesso modo agli elettori dell’Unione.
5. Gli Stati membri possono utilizzare il modello di cui all’allegato I ai fini della dichiarazione di cui al paragrafo 2.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 20 per modificare l’elenco di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo solo aggiungendovi elementi.
Articolo 10
Candidatura
1. All’atto del deposito della dichiarazione di candidatura, il cittadino dell’Unione deve fornire le stesse prove richieste al candidato nazionale. Inoltre, deve presentare una dichiarazione formale che contenga i seguenti elementi:
a)
il suo nome, cittadinanza, data e luogo di nascita, l’ultimo indirizzo nello Stato membro di origine e indirizzo nel territorio elettorale nello Stato membro di residenza;
b)
la dichiarazione che non è simultaneamente candidato alle elezioni al Parlamento europeo in un altro Stato membro;
c)
eventualmente la collettività locale o la circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è stato iscritto da ultimo; e
d)
la dichiarazione che non è decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa purché quest’ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale.
2. Inoltre, lo Stato membro di residenza può esigere che il cittadino eleggibile dell’Unione:
a)
presenti un documento di identità valido;
b)
precisi nella dichiarazione di cui al paragrafo 1:
i)
eventualmente, il numero di identificazione personale emesso dallo Stato membro di origine o di residenza;
ii)
il tipo e il numero di serie del documento di identità o di viaggio emesso dallo Stato membro di origine;
iii)
la data della dichiarazione; e
iv)
gli estremi quali il numero di telefono o l’indirizzo di posta elettronica;
c)
indichi da che data è cittadino di uno Stato membro.
3. Gli Stati membri possono utilizzare il modello di cui all’allegato II ai fini della dichiarazione di cui al paragrafo 1.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 20 per modificare l’elenco di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo solo aggiugendovi elementi.
Articolo 11
Decisione relativa all’iscrizione e mezzi di ricorso
1. Lo Stato membro di residenza informa l’interessato, in modo tempestivo e in un linguaggio chiaro e semplice, della decisione adottata riguardo a alla domanda di iscrizione nelle liste elettorali di tale persona o della decisione relativa all’ammissibilità della candidatura.
2. In caso di rifiuto di iscrizione nelle liste elettorali o di rifiuto della candidatura, il cittadino dell’Unione può presentare i ricorsi che il diritto dello Stato membro di residenza consente, in casi analoghi, agli elettori e ai candidati nazionali.
3. In caso di errori nelle liste elettorali o nelle liste dei candidati alle elezioni del Parlamento europeo, l’interessato può presentare i ricorsi che il diritto dello Stato membro di residenza consente, agli elettori e ai cittadini eleggibili nazionali.
4. Gli Stati membri informano in modo chiaro e tempestivo l’interessato della decisione di cui al paragrafo 1 e dei mezzi di ricorso di cui ai paragrafi 2 e 3.
Articolo 12
Informazione
1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per l’adozione delle misure necessarie a garantire che i cittadini stranieri dell’Unione siano informati tempestivamente delle condizioni e delle modalità di iscrizione in qualità di elettori o di candidati alle elezioni del Parlamento europeo.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità designate conformemente al paragrafo 1 mettano a disposizione degli elettori dell’Unione iscritti e ai cittadini iscritti eleggibili dell’Unione le seguenti informazioni in modo tempestivo:
a)
la situazione relativa alla loro iscrizione, su richiesta;
b)
la data delle elezioni e le modalità e il luogo della votazione;
c)
le norme pertinenti su diritti e obblighi degli elettori e dei candidati, comprese i divieti, le incompatibilità e le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme elettorali, in particolare quelle relative al voto multiplo;
d)
i mezzi per ottenere ulteriori informazioni sull’organizzazione delle elezioni, compresa la lista dei candidati.
3. Le informazioni sulle condizioni e sulle modalità di iscrizione in qualità di elettore o candidato alle elezioni del Parlamento europeo e le informazioni di cui al paragrafo 2 sono rese disponibili secondo i requisiti di qualità di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
9
)
in una o più lingue ufficiali dello Stato membro di residenza.
Le informazioni generali sul quadro nazionale per l’organizzazione delle elezioni del Parlamento europeo, comprese le condizioni per l’iscrizione in qualità di elettore o candidato, la data delle elezioni nonché le modalità e il luogo della votazione sono disponibili in almeno un’altra lingua ufficiale dell’Unione che sia ampiamente compresa dai cittadini dell’Unione residenti sul suo territorio. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di fornire assistenza per tali traduzioni conformemente all’articolo 12 del regolamento (UE) 2018/1724. Tali traduzioni sono di natura puramente informativa e non hanno effetti giuridici.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle condizioni e sulle modalità di iscrizione in qualità di elettore o candidato alle elezioni del Parlamento europeo e le informazioni di cui al paragrafo 2 siano rese accessibili, in particolare, alle persone con disabilità ricorrendo ai mezzi, alle modalità e ai formati di comunicazione adeguati.
Articolo 13
Meccanismo di scambio di informazioni
1. Gli Stati membri si scambiano le informazioni raccolte ai sensi degli articoli 9 e 10, entro un termine appropriato prima della consultazione elettorale. A tale scopo, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di iscrizione degli elettori nelle liste elettorali e presentazione dei candidati, lo Stato membro di residenza comincia a trasmettere tali informazioni allo Stato membro di origine, entro sei settimane prima del primo giorno del periodo elettorale di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dell’atto elettorale . Lo Stato membro di residenza fornisce inoltre la data di iscrizione nelle sue liste elettorali per le richieste di iscrizione presentate dopo la data di recepimento della presente direttiva. Lo Stato membro di origine adotta, conformemente al diritto nazionale, le misure adeguate allo scopo di evitare il doppio voto e la doppia candidatura dei propri cittadini.
2. Lo Stato membro di origine provvede affinché le misure di cui al paragrafo 1 non impediscano ai suoi cittadini di votare o di presentare la candidatura in altri tipi di elezioni.
3. La Commissione fornisce un quadro a sostegno dello scambio delle informazioni di cui al paragrafo 1 da parte degli Stati membri. Il quadro permette agli Stati membri di residenza di fornire tali informazioni in forma cifrata.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di determinare le norme tecniche relative al funzionamento del quadro di cui al paragrafo 3 nonché le responsabilità e gli obblighi, conformemente al regolamento (UE) 2016/679. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
Articolo 14
Mezzi di voto specifici
Gli Stati membri che prevedono per i loro cittadini la possibilità del voto anticipato, del voto per corrispondenza o del voto elettronico o del voto via internet per le elezioni del Parlamento europeo provvedono affinché tali metodi di voto siano disponibili a condizioni simili anche agli elettori dell’Unione.
Articolo 15
Fornitura di dati statistici
Gli Stati membri consentono la fornitura di dati statistici pertinenti sulla partecipazione di cittadini stranieri dell’Unione alle elezioni del Parlamento europeo e, se disponibili, forniscono tali dati al pubblico e alla Commissione.
CAPO III
DISPOSIZIONI DEROGATORIE E TRANSITORIE
Articolo 16
Disposizioni derogatorie
1. Se in uno Stato membro la percentuale di cittadini dell’Unione ivi residenti senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l’età per essere elettori supera il 20 % di tutti i cittadini nazionali e stranieri dell’Unione ivi residenti e che hanno l’età per essere elettori, detto Stato membro, in deroga agli articoli 3, 9 e 10:
a)
può riservare il diritto di voto agli elettori dell’Unione residenti in tale Stato membro da un periodo minimo, non superiore a 5 anni;
b)
può riservare il diritto di eleggibilità ai cittadini eleggibili dell’Unione residenti in tale Stato membro da un periodo minimo, non superiore a 10 anni.
il primo comma non pregiudica le misure appropriate che detto Stato membro può prendere in materia di costituzione delle liste dei candidati, volte in particolare a favorire l’integrazione dei cittadini stranieri dell’Unione .
Tuttavia, agli elettori dell’Unione e ai cittadini eleggibili dell’Unione che, a motivo della loro residenza fuori dello Stato membro di origine o della sua durata, non hanno il diritto elettorale attivo o passivo nel loro Stato membro, non possono essere opposti i requisiti relativi alla durata della residenza, di cui al primo comma.
2. Se il diritto di uno Stato membro stabilisce che i cittadini di un altro Stato membro che vi risiedono godono del diritto di voto al Parlamento nazionale di tale Stato membro e possono essere iscritti, a tal fine, sulle liste elettorali di tale Stato membro alle stesse condizioni degli elettori nazionali, il primo Stato membro, in deroga alla presente direttiva, ha la facoltà di non applicare gli articoli da 6 a 13 a tali cittadini.
3. 18 mesi prima di ciascuna elezione al Parlamento europeo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione nella quale valuta se persistano i motivi che giustificano la concessione agli Stati membri interessati di una deroga in forza dell’articolo 22, paragrafo 2 , TFUE e propone eventualmente che si proceda agli opportuni adeguamenti.
Gli Stati membri che adottano disposizioni derogatorie, in conformità del paragrafo 1, forniscono alla Commissione tutti i necessari elementi giustificativi.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 17
Relazioni
1. Entro 6 mesi dopo ciascuna elezione del Parlamento europeo ciascuno Stato membro trasmettono alla Commissione informazioni sull’applicazione della presente direttiva nel suo territorio. La relazione contiene dati statistici sulla partecipazione, in particolare, se disponibili, degli elettori dell’Unione e dei cittadini eleggibili dell’Unione alle elezioni del Parlamento europeo e una sintesi delle misure adottate per favorirla.
2. Entro un anno dopo ciascuna elezione del Parlamento europeo la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva.
Articolo 18
Valutazione
Entro due anni dopo le elezioni del Parlamento europeo del 2034, la Commissione valuta l’applicazione della presente direttiva e redige una relazione di valutazione sui progressi ottenuti nel conseguimento degli obiettivi da essa previsti. La valutazione comprende anche un riesame del funzionamento dell’articolo 13.
Articolo 19
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 20
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 9, paragrafo 6, e all’articolo 10, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 28 settembre 2025.
3. La delega di potere di cui all’articolo 9, paragrafo 6, e all’articolo 10, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio».
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà notifica al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 6, e dell’articolo 10, paragrafo 4, entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.
7. Il Parlamento europeo è informato è informato dell’adozione di atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.
Articolo 21
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 29 settembre 2027 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 9, paragrafi 2 e 4, all’articolo 10, paragrafo 1, all’articolo 11, paragrafi 1, 3 e 4, all’articolo 12, all’articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3, agli articoli 14 e 15 e all’articolo 17, paragrafo 1. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 22
Abrogazione
La direttiva 93/109/CE, come modificata dalla direttiva di cui all’allegato III, parte A, è abrogata a decorrere dal 30 settembre 2027, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all’allegato III, parte B.
I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV.
Articolo 23
Entrata in vigore e applicazione
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Gli articoli da 1 a 8, l’articolo 9, paragrafi 1 e 3, l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 11, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 30 settembre 2027.
Articolo 24
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2025
Per il Consiglio
Il presidente
I. NIEMCZYCKI
(
1
)
Parere del 17 giugno 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(
2
)
Direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (
GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34
).
(
3
)
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (
GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1
).
(
4
)
Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (
GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13
).
(
5
)
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (
GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39
).
(
6
)
GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1
.
(
7
)
Decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (
GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35
).
(
8
)
GU L 278 dell’8.10.1976, pag. 5
.
(
9
)
Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (
GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1
).
ALLEGATO I
Modello di dichiarazione formale presentata dagli elettori dell’Unione
Il sottoscritto/La sottoscritta ……………………………………… (nome) dichiara solennemente e sinceramente che:
Le seguenti informazioni sono esatte:
Cittadinanza
Luogo di nascita
Data di nascita
Numero di identificazione rilasciato dallo Stato membro di origine (se applicabile)
(
*1
)
Tipo di documento di identità o documento di viaggio rilasciato dallo Stato membro di origine e relativo numero di serie (in alternativa al numero di identificazione se non disponibile)
(
*1
)
Indirizzo nel territorio elettorale dello Stato membro di residenza
Collettività locale o circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali sono stato/a iscritto/a da ultimo (se applicabile)
Numero di telefono
(
*1
)
Indirizzo e-mail
(
*1
)
Intendo esercitare il mio diritto di voto alle elezioni europee soltanto in …………………………… (nome dello Stato membro di residenza)
Sono residente in ……………………………………… (nome dello Stato membro di residenza) da ………………….. (periodo)
(
*1
)
Data
(
*1
)
Firma
(
*1
)
Solo se prescritto dalla normativa nazionale.
ALLEGATO II
Modello di dichiarazione formale presentata dai cittadini eleggibili dell’Unione
Il sottoscritto/La sottoscritta ……………………………………………… (nome) dichiara solennemente e sinceramente quanto segue:
Le seguenti informazioni sono esatte:
Cittadinanza
Luogo di nascita
Data di nascita
Ultimo indirizzo nello Stato membro di origine
Numero di identificazione rilasciato dallo Stato membro di origine (se applicabile)
(
*1
)
Tipo di documento di identità o documento di viaggio rilasciato dallo Stato membro di origine e relativo numero di serie (in alternativa al numero di identificazione se non disponibile)
(
*1
)
Indirizzo nel territorio elettorale dello Stato membro di residenza
Collettività locale o circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali sono stato/a iscritto/a da ultimo (se applicabile)
Telefono
(
*1
)
Indirizzo e-mail
(
*1
)
Data dalla quale sono cittadino/a dello Stato membro di origine
(
*1
)
Non sono candidato/a alle elezioni del Parlamento europeo in un altro Stato membro.
Non sono decaduto/a dal diritto di eleggibilità nel mio Stato membro di origine.
Data
(
*1
)
Firma
(
*1
)
Solo se prescritto dalla normativa nazionale.
ALLEGATO III
Parte A
Direttiva abrogata e successive modifiche
(di cui all’articolo 20)
Direttiva 93/109/CE del Consiglio
(
GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34
)
Direttiva 2013/1/UE del Consiglio
(
GU L 26 del 26.1.2013, pag. 27
)
Parte B
Termini di recepimento nel diritto interno
(di cui all’articolo 20)
Direttiva
Termine di recepimento
Direttiva 93/109/CE
1
o
febbraio 1994
Direttiva 2013/1/UE
28 gennaio 2014
ALLEGATO IV
Tavola di concordanza
Direttiva 93/109/CE
La presente direttiva
Articoli da 1 a 8
Articoli da 1 a 8
Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 2, frase introduttiva
Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 2, lettere a), b) e c)
—
Articolo 9, paragrafi 3 e 4
Articolo 9, paragrafi 3 e 4
—
Articolo 9, paragrafo 5
Articolo 10, paragrafi 1 e 2
Articolo 10, paragrafi 1 e 2
—
Articolo 10, paragrafo 3
Articolo 11, paragrafi 1 e 2
Articolo 11, paragrafi 1 e 2
—
Articolo 11, paragrafo 3
—
Articolo 11, paragrafo 4
Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 1
—
Articolo 12, paragrafo 2
—
Articolo 12, paragrafo 3
—
Articolo 12, paragrafo 4
Articolo 13
Articolo 13, paragrafo 1
—
Articolo 13, paragrafo 2
—
Articolo 13, paragrafo 3
—
Articolo 13, paragrafo 4
—
Articolo 13, paragrafo 5
—
Articolo 14
—
Articolo 15
Articolo 14
Articolo 16
Articolo 15
—
—
Articolo 17, paragrafo 1
Articolo 16
Articolo 17, paragrafo 2
—
Articolo 18
—
Articolo 19
—
Articolo 20
Articolo 17
Articolo 21
—
Articolo 22
Articolo 18
Articolo 23
Articolo 19
Articolo 24
—
Allegati da I a IV
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1788/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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