Direttiva UE In vigore Non_Fiscale

Direttiva UE 1846/2018

Direttiva (UE) 2018/1846 della Commissione, del 23 novembre 2018, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Pubblicato: 23/11/2018 In vigore dal: 23/11/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Direttiva (UE) 2018/1846 della Commissione, del 23 novembre 2018, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Commission Directive (EU) 2018/1846 of 23 November 2018 amending the Annexes to Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council on the inland transport of dangerous goods to take into account scientific and technical progress (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

26.11.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 299/58 DIRETTIVA (UE) 2018/1846 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2018 che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose ( 1 ) , in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) L'allegato I, sezione I.1, l'allegato II, sezione II.1, e l'allegato III, sezione III.1, della direttiva 2008/68/CE fanno riferimento a disposizioni stabilite negli accordi internazionali sul trasporto interno di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne, quale definito all'articolo 2 di tale direttiva. (2) Le disposizioni di detti accordi internazionali vengono aggiornate ogni due anni. Le ultime versioni modificate di tali accordi si applicano quindi a decorrere dal 1 o gennaio 2019, con un periodo transitorio fino al 30 giugno 2019. (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, sezione I.1, l'allegato II, sezione II.1 e l'allegato III, sezione III.1, della direttiva 2008/68/CE. (4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Modifiche della direttiva 2008/68/CE La direttiva 2008/68/CE è così modificata: 1. nell'allegato I, la sezione I.1 è sostituita dalla seguente: «I.1   ADR Allegati A e B dell'ADR, applicabili a decorrere dal 1 o gennaio 2019, fermo restando che il termine «parte contraente» è sostituito da «Stato membro», se del caso.»; 2. nell'allegato II, la sezione II.1 è sostituita dalla seguente: «II.1   RID Allegato del RID, figurante nell'appendice C della COTIF e applicabile a decorrere dal 1 o gennaio 2019, fermo restando che il termine «Stato contraente del RID» è sostituito da «Stato membro», se del caso.»; 3. nell'allegato III, la sezione III.1 è sostituita dalla seguente: «III.1   ADN I regolamenti allegati all'ADN, applicabili a decorrere dal 1 o gennaio 2019, nonché l'articolo 3, lettere f) e h), e l'articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell'ADN, fermo restando che il termine «parte contraente» è sostituito da «Stato membro», se del caso.». Articolo 2 Recepimento 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2019. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Articolo 4 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2018 Per la Commissione, a nome del presidente Violeta BULC Membro della Commissione ( 1 ) GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13 .

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