Direttiva UE In vigore

Direttiva UE 3010/2024

Direttiva di esecuzione (UE) 2024/3010 della Commissione, del 29 novembre 2024, che modifica le direttive 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio e la direttiva 93/61/CEE della Commissione per quanto riguarda la redazione di elenchi degli organismi nocivi per le piante sulle sementi e su altro materiale riproduttivo vegetale

Pubblicato: 29/11/2024 In vigore dal: 29/11/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Direttiva di esecuzione (UE) 2024/3010 della Commissione, del 29 novembre 2024, che modifica le direttive 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio e la direttiva 93/61/CEE della Commissione per quanto riguarda la redazione di elenchi degli organismi nocivi per le piante sulle sementi e su altro materiale riproduttivo vegetale EN: Commission Implementing Directive (EU) 2024/3010 of 29 November 2024 amending Council Directives 2002/55/EC and 2002/57/EC, and Commission Directive 93/61/EEC as regards the listing of pests of plants on seeds and other plant reproductive material

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/3010 4.12.2024 DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2024/3010 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 2024 che modifica le direttive 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio e la direttiva 93/61/CEE della Commissione per quanto riguarda la redazione di elenchi degli organismi nocivi per le piante sulle sementi e su altro materiale riproduttivo vegetale (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ( 1 ) , in particolare l’articolo 45, vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ( 2 ) , in particolare l’articolo 24, vista la direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi ( 3 ) , in particolare l’articolo 4, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ( 4 ) istituisce un elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione («ORNQ»). Esso stabilisce inoltre prescrizioni relative all’introduzione o allo spostamento nel territorio dell’Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti al fine di prevenire la diffusione di tali organismi nocivi nel territorio dell’Unione. (2) Per motivi di coerenza, tali prescrizioni dovrebbero essere allineate alle rispettive prescrizioni stabilite nella legislazione dell’Unione per quanto riguarda la commercializzazione delle sementi, come pure di altre piantine e di altri materiali di moltiplicazione. (3) Sulla base della metodologia sviluppata dall’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) ( 5 ) , il Tobacco ringspot virus è stato inserito nell’elenco di cui all’allegato IV, parte H, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 come ORNQ in relazione alle sementi di piante oleaginose e da fibra di Glycine max (L.) Merr., con una soglia di tolleranza dello 0 %. (4) La direttiva 2002/57/CE istituisce un sistema unificato di certificazione per la produzione e la commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra all’interno dell’Unione, compresi requisiti, tra l’altro, sulla presenza massima di ORNQ su tali sementi. Pertanto, e al fine di allinearla alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, è necessario modificare tale direttiva aggiungendo requisiti relativi al Tobacco ringspot virus per Glycine max (L.) Merr. (soia). Tale modifica dovrebbe fissare una soglia di tolleranza dello 0 % per tale organismo nocivo in tutte le categorie di sementi della specie in questione al fine di garantire la coerenza con le rispettive disposizioni di detto regolamento di esecuzione. (5) Negli ultimi anni il virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) si è ampiamente diffuso nel territorio dell’Unione. Inoltre, l’analisi del rischio fitosanitario aggiornata realizzata dall’EPPO nel giugno 2024 ( 6 ) ha rilevato che la situazione relativa a tale organismo nocivo si è evoluta, determinandone un aumento della distribuzione a livello mondiale. (6) Poiché soddisfa i requisiti per essere considerato un ORNQ, il ToBRFV è stato inserito nell’elenco di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 mediante la modifica ad esso apportata dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2970 della Commissione ( 7 ) . (7) Il ToBRFV è stato inserito nell’elenco di cui all’allegato IV, parti E e H, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 come ORNQ per le piante da impianto di Solanum lycopersicum L. e suoi ibridi e le piante da impianto di Capsicum annuum L., escluse le varietà notoriamente resistenti al ToBRFV, con una soglia di tolleranza dello 0 % per la sua presenza su tali piante. Tale organismo nocivo è stato ulteriormente sottoposto alle misure di cui all’allegato V di tale regolamento di esecuzione per quanto riguarda l’introduzione e lo spostamento nell’Unione di tali piante da impianto. (8) La direttiva 2002/55/CE stabilisce requisiti per la commercializzazione delle sementi di ortaggi all’interno dell’Unione, compresi requisiti, tra l’altro, sulla presenza di ORNQ su tali sementi. Pertanto, e al fine di allinearla alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, è necessario modificare tale direttiva stabilendo requisiti relativi alla presenza di ToBRFV sulle sementi di Capsicum annuum L. (Peperone), escluse le sementi appartenenti a una varietà notoriamente resistente al ToBRFV, e alla presenza di tale organismo nocivo sulle sementi di Solanum lycopersicum L. (Pomodoro) e suoi ibridi. Tale modifica dovrebbe fissare una soglia di tolleranza dello 0 % per la presenza di tale organismo nocivo sulle sementi delle specie in questione al fine di garantire la coerenza con le rispettive disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. (9) La direttiva 93/61/CEE della Commissione ( 8 ) stabilisce le condizioni specifiche e le norme di qualità che le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, devono soddisfare a norma della direttiva 92/33/CEE del Consiglio ( 9 ) , compresi i requisiti relativi alla presenza di ORNQ su tali materiali di determinate specie. Al fine di allinearla alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, è necessario modificare tale direttiva stabilendo requisiti relativi alla presenza di ToBRFV sulle piantine e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, di Capsicum annuum L. (Peperone) e dei materiali appartenenti a una varietà notoriamente resistente al ToBRFV. Per lo stesso motivo è necessario modificare tale direttiva stabilendo requisiti relativi alla presenza di tale organismo nocivo sulle piantine e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, di Solanum lycopersicum L. (Pomodoro) e suoi ibridi. Tali modifiche dovrebbero fissare una soglia di tolleranza dello 0 % per il ToBRFV sulle piantine e sui materiali di moltiplicazione, ad eccezione delle sementi, delle specie in questione al fine di garantire la coerenza con le rispettive disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. (10) La presente direttiva dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1 o giugno 2025 per concedere alle autorità competenti e agli operatori professionali più tempo per adeguarsi alle sue disposizioni. (11) Le disposizioni di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Modifica della direttiva 2002/55/CE L’allegato II della direttiva 2002/55/CE è modificato conformemente all’allegato, punto 1, della presente direttiva. Articolo 2 Modifica della direttiva 2002/57/CE L’allegato II della direttiva 2002/57/CE è modificato conformemente all’allegato, punto 2, della presente direttiva. Articolo 3 Modifica della direttiva 93/61/CEE L’allegato della direttiva 93/61/CEE è modificato conformemente all’allegato, punto 3, della presente direttiva. Articolo 4 Recepimento 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 maggio 2025. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 5 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Articolo 6 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/55/oj . ( 2 ) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/57/oj . ( 3 ) GU L 205 dell’1.8.2008, pag. 28 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/72/oj . ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione ( GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj ). ( 5 ) «A methodology for preparing a list of recommended regulated non-quarantine pests (RNQPs)». EPPO Bulletin (2017) 47(3), pag. 558. https://doi.org/10.1111/epp.12420 . ( 6 ) EPPO (2024), Pest risk analysis for tomato brown rugose fruit virus . EPPO, Parigi. Disponibile all’indirizzo https://gd.eppo.int/taxon/TOBRFV/documents . ( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2970 della Commissione, del 29 novembre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le misure volte a prevenire la presenza del Tomato brown rugose fruit virus sulle piante da impianto di Solanum lycopersicum L. e suoi ibridi e di Capsicum annuum L. e stabilisce le frequenze dei controlli ufficiali ( GU L, 2024/2970, 2.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2970/oj ). ( 8 ) Direttiva 93/61/CEE della Commissione, del 2 luglio 1993, che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, conformemente alla direttiva 92/33/CEE del Consiglio ( GU L 250 del 7.10.1993, pag. 19 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/61/oj ). ( 9 ) Direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi ( GU L 157 del 10.6.1992, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/33/oj ). ALLEGATO 1. Nell’allegato II, punto 3, lettera b), della direttiva 2002/55/CE, tabella figurante sotto il titolo «Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi», è aggiunta la riga seguente: «Tomato brown rugose fruit virus [ToBRFV] Capsicum annuum L., escluse le sementi appartenenti a una varietà notoriamente resistente al ToBRFV Solanum lycopersicum L. e suoi ibridi 0 %»; 2. nell’allegato II, sezione I, punto 5, della direttiva 2002/57/CE è aggiunta la seguente tabella: «Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ Piante da impianto (genere o specie) Soglie per le sementi pre-base Soglie per le sementi di base Soglie per le sementi certificate Tobacco ringspot virus [TRSV00] Glycine max (L.) Merr. 0  % 0  % 0  %»; 3. nell’allegato della direttiva 93/61/CEE, tra la terza e la quarta riga della tabella denominata «Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi» è inserita la riga seguente: «Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) Capsicum annuum L., ad eccezione del materiale appartenente a una varietà notoriamente resistente al ToBRFV Solanum lycopersicum L. e suoi ibridi 0  %». ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2024/3010/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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