Decreto del Presidente del Consiglio Agevolazioni

Decreto del Presidente del Consiglio 143/2002

Regolamento recante la disciplina del credito di imposta in favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

Pubblicato: 20/07/2002 In vigore dal: 06/06/2002 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di utilizzo del credito d'imposta per le imprese editoriali secondo il DPCM 143/2002?

Spiegato da FiscoAI
Il DPCM 143/2002 disciplina il credito d'imposta riconosciuto alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano investimenti in beni strumentali entro il 31 dicembre 2004. Il credito è pari al 3% dei costi sostenuti e può essere utilizzato sia nel periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato sia nei quattro periodi successivi. Si applica a giornali, riviste, libri, prodotti multimediali in lingua italiana e a programmi di ristrutturazione economico-produttiva che includono attrezzature tecniche, impianti di stampa, sistemi automatizzati e acquisizione di brevetti funzionali all'attività editoriale.

Il credito non è rimborsabile ma può essere utilizzato in compensazione secondo le norme del decreto legislativo 241/1997, a decorrere dalla data in cui ogni singolo investimento è stato effettuato. L'importo complessivo del costo degli investimenti agevolabili e il credito maturato devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi del periodo in cui l'investimento è stato realizzato e nelle dichiarazioni dei quattro periodi successivi. In caso di utilizzo indebito del credito, si applicano le sanzioni previste per le imposte sui redditi e le norme in materia di accertamento e riscossione.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2002, n. 143

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 143/2002 # DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2002, n. 143 ## Regolamento recante la disciplina del credito di imposta in favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62 , recante "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416 " ed in particolare l'articolo 8, ai sensi del quale le imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano entro il 31 dicembre 2004 investimenti nei beni strumentali di cui al comma 2 del medesimo articolo 8 possono usufruire di un credito d'imposta pari al 3 per cento dei costi sostenuti; Visto il comma 4 del citato articolo 8 della citata legge 7 marzo 2001, n. 62 , che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 62 del 2001 , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinate le modalità di attuazione del credito d'imposta e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo rivolte a verificare l'attendibilità e la trasparenza dei programmi degli investimenti, nonchè specifiche cause di revoca totale o parziale dei benefici e di applicazione delle sanzioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , di riforma dell'organizzazione del Governo, ed, in particolare, gli articoli 2, 23 e 55; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 maggio 2002; Sentito il Ministro per le attività produttive; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Modalità di utilizzo del credito d'imposta 1. Alle imprese produttrici di prodotti editoriali che, entro il 31 dicembre 2004, effettuano investimenti previsti dall' articolo 8, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 62 , anche mediante contratti di locazione finanziaria, è riconosciuto un credito d'imposta rapportato al costo sostenuto nella misura del 3 per cento per il periodo d'imposta in cui gli investimenti sono effettuati nonchè, nella medesima misura, per i quattro periodi successivi. 2. L'ammontare del costo complessivo sostenuto per gli investimenti agevolabili e l'importo del credito d'imposta di cui al comma 1 maturato sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale gli investimenti sono stati effettuati e nelle dichiarazioni dei quattro periodi successivi. 3. Il credito d'imposta non è rimborsabile e può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , a decorrere dalla data in cui è stato effettuato ogni singolo investimento. 4. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante, si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione, e contenzioso, nonchè le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si trascrive il testo del' art. 8, della legge 7 marzo 2001, n. 62 , recante "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416 : "Art. 8 (Credito di imposta). - 1. Alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano entro il 31 dicembre 2004 gli investimenti di cui al comma 2, relativi a strutture situate nel territorio dello Stato, è riconosciuto, a richiesta, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, un credito di imposta di importo pari al 3 per cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo di imposta in cui l'investimento è effettuato ed in ciascuno dei quattro periodi di imposta successivi. 2. Gli investimenti per i quali è previsto il credito di imposta di cui al comma 1 hanno ad oggetto: a) beni strumentali nuovi, ad esclusione degli immobili, destinati esclusivamente alla produzione dei seguenti prodotti editoriali in lingua italiana: giornali, riviste e periodici, libri e simili, nonchè prodotti editoriali multimediali; b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva riguardanti, congiuntamente o disgiuntamente: 1) l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche, degli impianti di composizione, redazione, impaginazione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione verso le proprie strutture periferiche e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione nonchè il processo di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie di trasmissione e ricezione digitale; 2) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura e trasporto; 3) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico; 4) la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati, nonchè al sistema gestionale, organizzativo e commerciale; 5) la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui ai numeri 2), 3) e 4); 6) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, dei sistemi e dei programmi di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5). 3. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 . Il credito di imposta non è rimborsabile ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile fino al quarto periodo di imposta successivo. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottato ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta, e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo rivolte a verificare l'attendibilità e la trasparenza dei programmi degli investimenti di cui al comma 2, nonchè specifiche cause di revoca totale o parziale dei benefici e di applicazione delle sanzioni". Note alle premesse: - La legge 7 marzo 2001, n. 62 , reca "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416 ". - Per il testo dell' art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62 , vedi note al titolo. - Per il testo del comma 2 dell'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62 , si veda le note al titolo. - Per il testo del comma 4 dell'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62 , si veda le note al titolo. - Si trascrive il testo dell' art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , che reca: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 : "Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti: 1) Ministero degli affari esteri; 2) Ministero dell'interno; 3) Ministero della giustizia; 4) Ministero della difesa; 5) Ministero dell'economia e delle finanze; 6) Ministero delle attività produttive; 7) Ministero delle comunicazioni; 8) Ministero delle politiche agricole e forestali; 9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; 10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 12) Ministero della salute; 13) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 14) Ministero per i beni e le attività culturali. 2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonchè per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità. 4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri". - Si trascrive il testo del' art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 : "Art. 23 (Istituzione del ministero e attribuzioni). - 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al Ministero sono attribuite le frazioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2 , e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali". - Si trascrive il testo dell' art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 : "Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in vigore). - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto: a) sono istituiti: il Ministero dell'economia e delle finanze; il Ministero delle attività produttive; il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; il Ministero della salute; b) sono soppressi: il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; il Ministero delle finanze; il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; il Ministero del commercio con l'estero; il Dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero dell'ambiente; il Ministero dei lavori pubblici; il Ministero dei trasporti e della navigazione; il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il Ministero della sanità; il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero della pubblica istruzione; il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. 2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Ministro e il Ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di Ministro della giustizia e Ministero della giustizia e il Ministro e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali. 3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si può provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformità con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto legislativo 4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione già adottati ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della legge 3 aprile 1997, n. 94 . 5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1. 6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operatività delle disposizioni del presente decreto è distribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1. 7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , con i decreti previsti dall' art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 . 8. A far data dal 1 gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'ambiente è disposto ai sensi dell' art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 , contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997 . 9. All' art. 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , le parole "per le amministrazioni e le aziende autonome" sono sostituite dalle parole "per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome". - Si trascrive il testo dell'art 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, 400: recante: Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Note art. 1: - Per il testo del comma 2 dell'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62 , si veda le note al titolo. - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , reca "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni".

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