Decreto del Presidente del Consiglio

Decreto del Presidente del Consiglio 184/2014

Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l'Unione Europea, le organizzazioni internazionali o Stati esteri. (14G00198)

Pubblicato: 15/12/2014 In vigore dal: 30/10/2014 Documento ufficiale

Quali sono le modalità e i requisiti per il distacco di personale della pubblica amministrazione presso l'Unione Europea, le organizzazioni internazionali e gli Stati esteri secondo il DPCM 184/2014?

Spiegato da FiscoAI
Il DPCM 184/2014 è il regolamento attuativo che disciplina il distacco temporaneo dei dipendenti pubblici presso istituzioni europee, organizzazioni internazionali e amministrazioni pubbliche estere. Si applica a tutte le amministrazioni pubbliche italiane di cui al decreto legislativo 165/2001 e riguarda principalmente gli "esperti nazionali distaccati" (END) presso il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea e altre istituzioni dell'Unione, nonché presso organizzazioni internazionali e Stati con cui l'Italia ha accordi di reciprocità. Il personale distaccato rimane dipendente dell'amministrazione di provenienza, mentre il trattamento economico può essere a carico dell'amministrazione di origine, di quella di destinazione, suddiviso tra esse, o rimborsato dall'Unione europea e da organizzazioni internazionali. Il regolamento prevede che la Presidenza del Consiglio (Dipartimenti della funzione pubblica e delle politiche europee) e il Ministero degli affari esteri coordinino la costituzione di una banca dati di candidati qualificati, definiscano le aree di impiego prioritarie e promuovano la formazione del personale, con particolare riguardo agli esperti presso le istituzioni dell'Unione.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2014, n. 184

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 184/2014 # DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2014, n. 184 ## Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l'Unione Europea, le organizzazioni internazionali o Stati esteri. (14G00198) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , e in particolare l'articolo 9, comma 2, e l'articolo 17, comma 3; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 , recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'articolo 21; Vista la legge 27 luglio 1962, n. 1114 ; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , e in particolare l'articolo 12; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e in particolare l'articolo 32; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ; Vista la decisione della Commissione europea C(2008)6866 del 12 novembre 2008; Vista la decisione dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza n. 2012/C12/04 del 23 marzo 2011; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 agosto 2014; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intendono: a) «esperti nazionali distaccati», di seguito «END»: i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 32, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ; b) «altri distacchi»: le fattispecie di distacco presso le organizzazioni, gli enti internazionali e le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 32, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ; c) «amministrazioni»: le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ; d) «Ministero»: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; e) «rappresentanza diplomatica»: la rappresentanza diplomatica italiana competente per il Paese o per l'organizzazione internazionale di distacco; f) «ufficio consolare»: l'ufficio consolare italiano competente per il Paese o per l'organizzazione internazionale di distacco; g) «Presidenza»: il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri nei Capi I e III, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nel Capo II; h) «Unione europea»: le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea, inclusi il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea e il Servizio europeo per l'azione esterna e le agenzie. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: Il testo degli articoli 9, comma 2 , e 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 è il seguente: "Art. 9. Ministri senza portafoglio, incarichi speciali di Governo, incarichi di reggenza ad interim. (Omissis). 2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri". "Art. 17. Regolamenti. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.". Il testo dell' articolo 21 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 è il seguente: "Art. 21. Esperti nazionali distaccati 1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, gli Stati membri dell'Unione e gli Stati candidati all'adesione all'Unione. In particolare, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione, incluse le agenzie, in qualità di esperti nazionali distaccati, ai sensi dell' articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , come sostituito dal comma 2 del presente articolo. 2. L' articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , è sostituito dal seguente: «Art. 32 (Collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati). - 1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali nonchè gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati candidati all'adesione all'Unione e gli altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, ai sensi della lettera c), al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative e di rafforzare il collegamento tra le amministrazioni di provenienza e quelle di destinazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso: a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea, incluse le agenzie, prioritariamente in qualità di esperti nazionali distaccati; b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali l'Italia aderisce; c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione all'Unione e di altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e per le politiche europee e il Ministero degli affari esteri, d'intesa tra loro: a) coordinano la costituzione di una banca dati di potenziali candidati qualificati dal punto di vista delle competenze in materia europea o internazionale e delle conoscenze linguistiche; b) definiscono, d'intesa con le amministrazioni interessate, le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione europea; c) promuovono la sensibilizzazione dei centri decisionali, le informazioni relative ai posti vacanti nelle istituzioni internazionali e dell'Unione europea e la formazione del personale, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione. 3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati può essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale. 4. Il personale che presta servizio temporaneo all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera all'interno dell'amministrazione pubblica.». 3. Con decreto del Ministro per gli affari europei e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono definite le modalità di attuazione del presente articolo ed è determinato il contingente massimo di esperti nazionali distaccati.". La legge 27 luglio 1962, n. 1114 (Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti ed organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 1962, n. 202. Il testo dell' articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 è il seguente: "Art. 12. Attribuzioni. 1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonchè di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato sull'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche estere dell'Unione europea; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero; di cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea. 2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il ministero degli affari esteri assicura la coerenza delle attività internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale. 3. Restano attribuite alla presidenza del consiglio dei ministri le funzioni ad essa spettanti in ordine alla partecipazione dello Stato italiano all'Unione europea, nonchè all'attuazione delle relative politiche.". Il testo dell' articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è il seguente: "Art. 32. Collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati 1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali nonchè gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati candidati all'adesione all'Unione e gli altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, ai sensi della lettera c), al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative e di rafforzare il collegamento tra le amministrazioni di provenienza e quelle di destinazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso: a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea, incluse le agenzie, prioritariamente in qualità di esperti nazionali distaccati; b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali l'Italia aderisce; c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione all'Unione e di altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e per le politiche europee e il Ministero degli affari esteri, d'intesa tra loro: a) coordinano la costituzione di una banca dati di potenziali candidati qualificati dal punto di vista delle competenze in materia europea o internazionale e delle conoscenze linguistiche; b) definiscono, d'intesa con le amministrazioni interessate, le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione europea; c) promuovono la sensibilizzazione dei centri decisionali, le informazioni relative ai posti vacanti nelle istituzioni internazionali e dell'Unione europea e la formazione del personale, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione. 3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati può essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale. 4. Il personale che presta servizio temporaneo all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera all'interno dell'amministrazione pubblica.". Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ( Codice in materia di protezione dei dati personali ) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, n. 174. La decisione della Commissione europea C(2008)6866 del 12 novembre 2008 relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati e agli esperti in formazione professionale presso i servizi della Commissione non è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La decisione dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 23 marzo 2001 che fissa il regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il servizio europeo per l'azione esterna è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C, n. 12 del 14 gennaio 2012. Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell' articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2013, n. 129. Note all'art. 1: Il testo dell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è il seguente: "Art. 32. Collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati 1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali nonchè gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati candidati all'adesione all'Unione e gli altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, ai sensi della lettera c), al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative e di rafforzare il collegamento tra le amministrazioni di provenienza e quelle di destinazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso: a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea, incluse le agenzie, prioritariamente in qualità di esperti nazionali distaccati; b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali l'Italia aderisce; c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione all'Unione e di altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.". Il testo dell' articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è il seguente: "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 . Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.".

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto del Presidente del Consiglio 184/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il DPCM 184/2014 è il riferimento normativo per esperti nazionali distaccati, mobilità internazionale del personale pubblico e rapporti tra amministrazioni pubbliche italiane e istituzioni dell'Unione europea. Responsabili delle risorse umane, dirigenti pubblici e consulenti di pubblica amministrazione lo consultano per questioni relative a distacchi presso organizzazioni internazionali, trattamento economico del personale in servizio all'estero, accordi di reciprocità con Stati esteri e progressioni di carriera conseguenti all'esperienza internazionale.

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …

Altre normative del 2014

Detrazione d’imposta prevista per gli interventi finalizzati al risparmio energetico di c… Interpello AdE 307350 Articolo 51, comma 2, lettera c), del TUIR - Indennità sostitutiva di mensa gestione tram… Interpello AdE 2412781 Inapplicabilità dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui all'arti… Interpello AdE 346 Indirizzi operativi e linee guida sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, non… Circolare 3431983 Gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della cris… Circolare 2957155