Decreto del Presidente del Consiglio Non_Fiscale

Decreto del Presidente del Consiglio 196/2024

Regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84. (24G00212)

Pubblicato: 19/12/2024 In vigore dal: 30/10/2024 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche organizzative apportate al Ministero della giustizia dal Decreto del Presidente del Consiglio n. 196/2024?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto n. 196/2024 modifica l'assetto organizzativo del Ministero della giustizia attraverso la sostituzione di tre tabelle allegate al precedente regolamento del 2015 (n. 84). Nello specifico, vengono aggiornate la tabella B) relativa agli uffici dirigenziali, la tabella C) concernente le dotazioni organiche, e la tabella E) riguardante ulteriori aspetti strutturali dell'amministrazione. Queste modifiche si inseriscono nel contesto delle misure urgenti in materia penitenziaria e di giustizia civile e penale previste dal decreto-legge n. 92/2024, convertito in legge n. 112/2024. Il decreto è stato adottato dal Consiglio dei ministri il 21 ottobre 2024 su proposta del Ministro della giustizia, in concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. L'amministrazione ha ritenuto di non richiedere il parere del Consiglio di Stato per ragioni di speditezza e celerità, come consentito dalla normativa vigente.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2024, n. 196

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 196/2024 # DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2024, n. 196 ## Regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84. (24G00212) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 », e, in particolare, gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18, 19; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 , recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2024, n. 78 , recante «Regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 »; Visto il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 , recante «Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia», e, in particolare, gli articoli 2 e 2-bis; Informate le organizzazioni sindacali di settore; Ritenuto, per ragioni di speditezza e celerità, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato, prevista dall'articolo 2-bis, comma 4, del citato decreto-legge n. 92 del 2024 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 21 ottobre 2024; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche alle tabelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 1 . La tabella B) allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 , è sostituita dalla tabella di cui all'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto; 2. La tabella C) allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 , è sostituita dalla tabella di cui all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto; 3. La tabella E) allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 , è sostituita dalla tabella di cui all'allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta l' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 , S.O. n. 86: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonchè dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamentiper la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riportano gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999 , S.O. n. 163: «Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.- 3. Omissis 4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonchè la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare. 4-bis.- 6. Omissis.» «Art. 5 (I dipartimenti). - 1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. 2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformità alle disposizioni di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro. 4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. 5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento: a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro; b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonchè di rispondenza del servizio al pubblico interesse; c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento; d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento; f) è sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell' articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ; g) può proporre al ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell' articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento; h) è sentito dal ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall' articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . 6. Con le modalità di cui all' articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , possono essere definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.» «Art. 16 (Attribuzioni). - 1. Il ministero di grazia e giustizia e il ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di ministro della giustizia e ministero della giustizia. 2. Il ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attività giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il consiglio superiore della magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini professionali, archivi notarili, cooperazione internazionale in materia civile e penale. 3. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree funzionali: a) servizi relativi alla attività giudiziaria: gestione amministrativa della attività giudiziaria in ambito civile e penale; attività preliminare all'esercizio da parte del ministro delle sue competenze in materia processuale; casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza; b) organizzazione e servizi della giustizia: organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti necessari; attività relative alle competenze del ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza; c) servizi dell'amministrazione penitenziaria: gestione amministrativa del personale e dei beni della amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati; d) servizi relativi alla giustizia minorile: svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori e gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi; d-bis) servizi per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione: gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della innovazione; gestione della raccolta, organizzazione e analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia; attuazione delle procedure di raccolta dei dati e della relativa elaborazione statistica secondo criteri di completezza, affidabilità, trasparenza e pubblicità; monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia con particolare riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari; coordinamento della programmazione delle attività della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione. 3-bis. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti indicati al comma 3, il Ministero della giustizia, fermo il disposto dell' articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24 , provvede ad effettuare l'accesso diretto ai dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia, anche se raccolti dagli uffici giudiziari. 4. Relativamente all'ispettorato generale restano salve le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè dell' articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195 .» «Art. 17 (Ordinamento). - 1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.» «Art. 18 (Incarichi dirigenziali). - 1. Agli uffici di diretta collaborazione con il ministro ed ai dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all' articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come sostituito dall' articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 , i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative, i professori e ricercatori universitari, gli avvocati dello Stato, gli avvocati; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione ai sensi dell' articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come sostituito dall' articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 . 2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all' articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come sostituito dall' articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 , ed i magistrati della giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 1.» «Art. 19 (Magistrati). - 1. Il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero non deve superare le 65 unità.». - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 , recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001 , S.O. n.112. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 , recante: «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 29 giugno 2015 . - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2024, n. 78 , recante: «Regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 88 » è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 2024 . - Si riportano gli articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 : «Art. 2 (Assunzione di dirigenti penitenziari). - 1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di venti unità di dirigente penitenziario. 2. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è autorizzato a bandire, nel biennio 2024-2025, procedure concorsuali pubbliche da espletare con le medesime modalità previste dal decreto direttoriale del Ministero della giustizia 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020, e ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, un corrispondente contingente fino a un massimo di venti unità di personale dirigenziale penitenziario in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente. 3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzato lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria, di cui al citato decreto direttoriale del Ministero della giustizia 5 maggio 2020, anche in deroga al piano dei fabbisogni di personale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa nel limite di euro 852.417 per l'anno 2024, di euro 1.837.717 per l'anno 2025, di euro 2.132.281 per l'anno 2026, di euro 2.157.962 per l'anno 2027, di euro 2.183.644 per l'anno 2028, di euro 2.209.326 per l'anno 2029, di euro 2.235.007 per l'anno 2030, di euro 2.260.689 per l'anno 2031, di euro 2.286.371 per l'anno 2032, di euro 2.312.053 per l'anno 2033, di euro 2.337.734 per l'anno 2034 e di euro 2.363.416 annui a decorrere dall'anno 2035, di cui euro 76.000 per l'anno 2024 ed euro 16.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento. Per l'espletamento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2024. 5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede, quanto a euro 952.417 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all' articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 , e, quanto ad euro 1.837.717 per l'anno 2025 ed euro 2.363.416 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.» «Art. 2-bis (Aumento della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario). - 1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e per il potenziamento dei relativi servizi istituzionali, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di 1 unità di dirigente generale penitenziario, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024. 2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 59.338 per l'anno 2024, euro 237.351 per l'anno 2025, euro 238.371 per l'anno 2026, euro 241.433 per l'anno 2027, euro 242.454 per l'anno 2028, euro 245.515 per l'anno 2029, euro 246.536 per l'anno 2030, euro 249.598 per l'anno 2031, euro 250.618 per l'anno 2032, euro 253.680 per l'anno 2033 ed euro 254.700 annui a decorrere dall'anno 2034. 3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede, quanto a euro 59.338 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 , e, quanto a euro 237.351 per l'anno 2025 e a euro 254.700 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 4. All'adeguamento delle tabelle concernenti la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario, allegate al regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 , si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, entro il 31 dicembre 2024, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Su tale decreto di natura regolamentare il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.». Note all'art. 1: - Per il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 , si veda nelle note alle premesse.

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