Decreto del Presidente del Consiglio Non_Fiscale

Decreto del Presidente del Consiglio 81/2011

Regolamento recante modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, recante regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico. (11G0121)

Pubblicato: 08/06/2011 In vigore dal: 18/04/2011 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2011, n. 81

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 81/2011 # DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2011, n. 81 ## Regolamento recante modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, recante regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico. (11G0121) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362 , recante norme di riordino del settore farmaceutico; Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 9, il quale prevede che la composizione della commissione giudicatrice per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalità di svolgimento del concorso sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 , recante: «Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonchè disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell' articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69 »; Ritenuto necessario modificare le materie delle domande previste per la prova attitudinale dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, per far sì che tengano maggiormente conto anche delle nuove attività del farmacista in farmacia; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell' 8 novembre 2010; Su proposta del Ministro della salute; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7, comma 1, le parole « farmacologia, tecnica farmaceutica - anche con riferimenti alla chimica farmaceutica - e legislazione farmaceutica » sono sostituite dalle seguenti: «farmacologia; farmacognosia; tossicologia; tecnica farmaceutica, anche con riferimenti alla chimica farmaceutica; farmacoeconomia, con specifico riferimento alla gestione della farmacia; legislazione farmaceutica; diritto sanitario, ivi inclusa la legislazione dei prodotti di interesse sanitario.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 aprile 2011 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro della salute Fazio Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2011 Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n.7, foglio n. 43 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 4, comma 9, legge 8 novembre 1991, n. 362 , è il seguente: «9. La composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei tioli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalità di svolgimento del concorso sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n . 298, concerne «Regolamento di attuazione dell' art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362 , concernente norme di riordino del settore farmaceutico». - Il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298 , come modificato dal presente regolamento: «Art. 7 (Prova attitudinale). - 1. La prova attitudinale si articola in cento domande, riguardanti le seguenti materie: farmacologia, farmacognosia, tossicologia; tecnica farmaceutica, anche con riferimenti alla chimica farmaceutica; farmaco economia, con specifico riferimento alla gestione della farmacia; legislazione farmaceutica; diritto sanitario, ivi inclusa la legislazione dei prodotti di interesse sanitario. Il candidato deve indicare la risposta esatta fra le cinque già predisposte.». 2. Le domande, con le relative risposte, sono estratte a sorte dalla commissione esaminatrice fra le tremila predisposte ogni due anni dal Ministero della sanità, su proposta di una commissione nominata dal Ministro e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, unitamente alle relative risposte. 2-bis. La commissione esaminatrice adotta le misure necessarie ad impedire che i candidati possano risalire al numero d'ordine con il quale le domande sorteggiate sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. 3. Finchè il Ministero della sanità non provveda all'adempimento di cui al comma 2, le domande della prova attitudinale sono predisposte dalla commissione esaminatrice con modalità che assicurino la segretezza e la casualità della scelta. 4. Per la prova è concesso un tempo non superiore a un'ora e trenta minuti. 5. A ciascuna risposta esatta sono attribuiti 0,1 punti per commissario. Son considerate sufficienti, ai fini della idoneità, le prove, dei candidati che conseguono almeno 37,5 punti.».

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