Decreto del Presidente della Repubblica
Imposte Indirette
Decreto del Presidente della Repubblica 1008/1958
Nuova misura del diritto di monopolio per l'introduzione dalla Sicilia del sale minerale comune da impiegarsi come diserbante oppure per il disgelo degli scambi.
Quali sono i diritti di monopolio applicabili all'introduzione del sale minerale comune dalla Sicilia secondo il DPR 1008/1958?
Spiegato da FiscoAI
Il decreto stabilisce le aliquote del diritto di monopolio dovuto per l'importazione di sale minerale comune dalla Sicilia nel territorio della Repubblica, differenziando le tariffe in base alla destinazione d'uso del prodotto. La norma si applica agli esercenti le industrie soggette a monopolio e a coloro che introducono sale per impieghi specifici come diserbante o disgelo stradale. Per le industrie sottoposte a monopolio (secondo l'art. 20 della legge 907/1942), il diritto è fissato in L. 17 al chilogrammo, mentre per il sale destinato a diserbante o disgelo degli scambi la misura è ridotta a L. 2 al chilogrammo. Questa differenziazione riflette una politica di agevolazione per gli usi agricoli e infrastrutturali, rendendo più conveniente l'approvvigionamento di sale per finalità pubbliche e produttive non industriali. La norma modifica il precedente decreto del 1952, adeguando i diritti al prezzo speciale di vendita praticato dal Monopolio di Stato per i medesimi usi.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1958, n. 1008
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1008/1958
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1958, n. 1008
## Nuova misura del diritto di monopolio per l'introduzione dalla
Sicilia del sale minerale comune da impiegarsi come diserbante oppure
per il disgelo degli scambi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907 , sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433 ; Ritenuta la necessità di adeguare il diritto di monopolio dovuto per l'introduzione dalla Sicilia del sale minerale comune da impiegarsi come diserbante oppure per il disgelo degli scambi al prezzo speciale di vendita del sale del Monopolio destinato agli stessi usi; Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1 La lettera b) dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433 , è sostituita nel modo seguente: "b) per il sale minerale comune, introdotto direttamente dalla Sicilia: 1) dagli esercenti le industrie, esistenti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, prevedute nel primo comma dell'art. 20 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , quale risulta modificato dalla legge 11 luglio 1952, n. 1641 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1006 : L. 17 al kg.; 2) da impiegarsi come diserbante oppure per il disgelo degli scambi: L. 2 al kg.
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Il DPR 1008/1958 disciplina i diritti di monopolio sui sali, riferendosi alla legge 907/1942 sul monopolio dei sali e dei tabacchi e alle successive modificazioni normative. La normativa è rilevante per commercialisti e aziende che operano nel settore agricolo, stradale e industriale in relazione all'importazione di sale dalla Sicilia, con particolare attenzione alle aliquote differenziate e alla classificazione degli usi (diserbante, disgelo, industria).
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