Quali sono le regole per la distillazione e conservazione di acqueviti diverse nello stesso stabilimento secondo il DPR 1019/1956?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1019/1956 stabilisce le norme di esecuzione della legge sulla produzione e commercio delle acqueviti, disciplinando come gli stabilimenti possono gestire la lavorazione di più tipologie di acquavite. La normativa si applica ai produttori e distillatori di acqueviti e riguarda principalmente l'organizzazione degli spazi e dei processi produttivi. In pratica, è consentito distillare acqueviti di diversa denominazione nello stesso stabilimento, ma con due modalità alternative: utilizzando locali separati oppure gli stessi locali in tempi diversi, sempre nel rispetto delle disposizioni fiscali vigenti. Per la conservazione, invece, le acqueviti diverse possono stare nello stesso locale purché in recipienti separati e chiaramente etichettati con il nome del prodotto contenuto. Un aspetto rilevante è che gli scarti di testa e coda da una distillazione possono essere reimmessi nella porzione successiva dello stesso processo, ma è tassativamente vietato trasferire scarti ad altri opifici per ridistillazione, al fine di evitare frodi e garantire la tracciabilità del prodotto.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1956, n. 1019
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1019/1956
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1956, n. 1019
## Norme di esecuzione della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che
disciplina la produzione ed il commercio delle acqueviti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559 , che disciplina la produzione ed il commercio delle acqueviti; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, e con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1 Salvo l'osservanza delle disposizioni fiscali, la distillazione di acqueviti di diversa denominazione può essere effettuata nello stesso stabilimento, purchè avvenga, in locali separati o, se negli stessi locali, in tempi diversi. Salvo l'osservanza delle disposizioni fiscali, la conservazione di acqueviti di diversa denominazione può essere fatta nello stesso locale, purchè in recipienti separati, sui quali deve apporsi, a caratteri visibili ed indelebili, il nome dell'acquavite contenuta. Nella preparazione di una stessa acquavite, gli scarti di testa e di coda, ottenuti nella distillazione di una prima porzione di materie prime, possono essere immessi nella porzione successiva e con essa distillati. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 LUGLIO 1997, N. 297 )) . È vietato il trasferimento di scarti ad altro opificio per la ridistillazione intesa a produzione di acquavite.
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Il DPR 1019/1956 è il riferimento normativo per la disciplina della produzione di acqueviti, con implicazioni su accise, tracciabilità fiscale e conformità alle disposizioni doganali. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per verificare la corretta organizzazione degli stabilimenti, il rispetto degli obblighi fiscali nella distillazione e la documentazione relativa ai processi produttivi e ai trasferimenti di materie prime.
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