Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 103/2025
Regolamento recante modifiche in materia di amministrazione e contabilita' degli organismi della difesa al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. (25G00109)
Quali sono le principali modifiche introdotte dal DPR 103/2025 alla gestione dei fondi scorta nel Ministero della Difesa?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 103/2025 modifica il Testo Unico sull'ordinamento militare (DPR 90/2010) per adeguare la disciplina dei fondi scorta alle nuove modalità operative di contabilità ordinaria, in attuazione del decreto legislativo 90/2016. La normativa introduce il nuovo articolo 508-bis che istituisce i "Fondi scorta in contabilità ordinaria" destinati alle Forze armate, all'Arma dei carabinieri e all'Area interforze, per fronteggiare esigenze finanziarie inderogabili e garantire la continuità operativa dello strumento militare. I Centri di responsabilità amministrativa ripartiscono annualmente le dotazioni tra gli Organismi destinatari, che possono formulare proposte di variazione entro il 30 settembre di ogni anno. Le risorse sono gestite mediante conti correnti postali o bancari intestati agli Organismi, alimentati con ordinativi primari di spesa e reintegrati tempestivamente mediante ordinativi secondari. La normativa autorizza trasferimenti temporanei di risorse tra Organismi in caso di momentanee deficienze di cassa, con regolazione in occasione della prima reintegrazione utile. Il decreto modifica anche l'articolo 513 relativo ai fondi permanenti per spese economali, mantenendo la responsabilità dei titolari sulla legittimità delle spese e prevedendo rendiconti mensili entro cinque giorni dalla fine di ciascun mese.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2025, n. 103
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 103/2025
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2025, n. 103
## Regolamento recante modifiche in materia di amministrazione e
contabilita' degli organismi della difesa al Testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
(25G00109)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1, concernente l'adozione di regolamenti di attuazione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 » e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e successive modificazioni, recante il « Codice dell'ordinamento militare »; Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244 , recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia»; Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8 , recante «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonchè misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4 , comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244 »; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 , recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell' articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 » e, in particolare: gli articoli 7-bis e 7-ter, così come introdotti dall' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116 ; il comma 3 dell'articolo 11-bis, introdotto dall' articolo 10 del decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116 , recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell' articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 », laddove dispone che «In relazione alla chiusura delle gestioni di tesoreria, operata ai sensi all' articolo 44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , le amministrazioni dello Stato interessate adeguano i propri regolamenti di organizzazione e contabilità alle nuove modalità operative.»; Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 , recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni, recante « Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare » e, in particolare, il libro terzo, titolo I, concernente la disciplina dell'amministrazione e contabilità degli organismi della Difesa; Vista la circolare n. 28 del 14 novembre 2018 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto « Decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116 . Prime indicazioni operative in merito alle disposizioni riguardanti le gestioni contabili operanti presso la tesoreria dello Stato o il sistema bancario e postale, nonchè in materia di fondi scorta delle amministrazioni dello Stato»; Ritenuta la necessità di dare attuazione al citato articolo 11-bis, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 , apportando le necessarie modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , volte a definire per il Ministero della difesa, a livello regolamentare, la disciplina e le nuove modalità operative concernenti il funzionamento dei «Fondi scorta in contabilità ordinaria», così come introdotti dall'articolo 7-ter del citato decreto legislativo n. 90 del 2016 , a favore dei Ministeri a cui sono attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2024; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 213/2025 , espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 marzo 2025; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2025; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Disposizioni di adeguamento del decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 1. In attuazione dell' articolo 11-bis, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 , al Libro terzo del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 508, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fondo scorta in contabilità speciale»; b) dopo l'articolo 508 è inserito il seguente: «Art. 508-bis (Fondo scorta in contabilità ordinaria). - 1. Per le esigenze delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e dell'Area interforze, inclusa quella tecnico-amministrativa, in attuazione dell' articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 , nello stato di previsione del Ministero della difesa sono istituiti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della difesa, uno o più fondi di bilancio denominati fondi scorta, il cui stanziamento iniziale è determinato annualmente con la legge di bilancio. 2. All'inizio dell'anno finanziario, i Centri di responsabilità amministrativa, sentiti i corrispondenti Organi programmatori, ripartiscono con decreto dirigenziale la dotazione del fondo scorta tra gli Organismi, individuati secondo gli ordinamenti di Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri, o interforze - di seguito "Organismi destinatari". 3. Gli Organismi destinatari, in ragione delle esigenze sopravvenute, entro il 30 settembre di ogni anno formulano eventuali proposte di variazione della propria dotazione, da inviare al competente Centro di responsabilità amministrativa, per il tramite della rispettiva Direzione di amministrazione. 4. Le variazioni da apportare alle dotazioni di fondo scorta iniziali, comprese quelle di cui al comma 3, al fine di adeguare le disponibilità degli Organismi destinatari alle effettive esigenze finanziarie, sono disposte con decreto dirigenziale dai Centri di responsabilità amministrativa, sentiti i corrispondenti Organi programmatori. 5. Le dotazioni dei fondi scorta sono alimentate dai Centri di responsabilità amministrativa mediante ordinativi primari di spesa emessi in favore degli Organismi destinatari, che rilasciano apposita dichiarazione di ricevuta. 6. Per la gestione delle risorse assegnate, è autorizzata l'apertura di conti correnti postali o bancari intestati agli Organismi destinatari. Per le esigenze di liquidità degli Organismi destinatari dislocati all'estero, al conto corrente postale o bancario di cui al primo periodo possono essere affiancati uno o più conti correnti bancari, anche in valuta diversa dall'euro, da alimentare con le medesime risorse. 7. Previo accertamento della legittimità della spesa e delle modalità di copertura del relativo onere finanziario, la dotazione del fondo scorta è utilizzata dagli Organismi destinatari mediante l'anticipazione di risorse per sopperire alle momentanee deficienze di cassa e per soddisfare le seguenti esigenze: a) pagamenti per conto di altri organismi, anche esterni alla Difesa; b) pagamenti di spese per le quali è stata assicurata la copertura finanziaria; c) concessione degli anticipi e pagamento delle indennità e dei rimborsi dovuti al personale per il compimento di servizi isolati o in conseguenza di trasferimenti di sede, anche su disposizione di altre amministrazioni, in territorio nazionale ed estero; d) pagamenti di natura non ricorrente e continuativa per spese relative al trattamento economico del personale in servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria, alle indennità del personale e al pagamento di rate o di fitti passivi, quando ricorrono motivi di eccezionalità; e) trasferimenti temporanei di risorse tra Organismi del Ministero, per il compimento dei pagamenti indilazionabili; f) somministrazione dei fondi permanenti per spese economali; g) concessione di anticipi per il funzionamento delle mense e la somministrazione del vitto; h) pagamenti di sussidi urgenti disposti dal competente organo centrale; i) costituzione di fondi temporanei di cassa, da erogare a favore delle Unità e dei Reparti, per fronteggiare occorrenze finanziarie connesse alla relativa mobilità e operatività; l) anticipi per l'acquisto di animali; m) anticipi per spese conseguenti a servizi svolti dagli Organismi della Difesa, compresa l'Arma dei carabinieri, nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato; n) pagamenti delle spese di funzionamento degli Uffici degli addetti militari all'estero, nonchè delle delegazioni e delle rappresentanze militari all'estero costituite nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale; o) concessione di anticipi sull'indennità di missione spettante al personale impiegato nei teatri operativi, il cui recupero è effettuato a valere sui fondi stanziati ai sensi della legge 21 luglio 2016, n. 145 ; p) concessione di anticipi sul trattamento economico di missione spettante al personale inviato all'estero per periodi di lunga durata; q) pagamento di spese inderogabili volte al mantenimento e al ripristino in efficienza delle attrezzature, dei mezzi e delle infrastrutture, nonchè alla prevenzione degli infortuni; r) adempimento delle obbligazioni di pagamento nei termini contrattuali; s) pagamento di qualsiasi altra somma, non altrimenti sostenibile, per preservare la continuità operativa dello strumento militare. 8. Il reintegro delle dotazioni del fondo scorta dell'Organismo destinatario è effettuato tempestivamente dal funzionario delegato a valere sulle pertinenti unità elementari del bilancio, mediante ordinativi secondari di spesa. 9. In caso di riduzione delle dotazioni, gli Organismi destinatari interessati dalle riduzioni provvedono al versamento dell'importo della variazione a favore del bilancio dello Stato, imputando il versamento sulla pertinente unità elementare di bilancio istituita nello Stato di previsione delle entrate. Qualora, a fronte della riduzione della dotazione disposta dal Centro di responsabilità amministrativa competente, non sia intervenuta un'analoga variazione nello stanziamento del fondo scorta, i medesimi Centri di responsabilità amministrativa, sentito l'Organo programmatore di riferimento, possono disporre, con decreto dirigenziale, che l'importo della riduzione sia versato a favore di altro organismo del Ministero. 10. Al fine di garantire la continuità delle funzioni, in fase di passaggio tra due esercizi finanziari, i Centri di responsabilità amministrativa possono autorizzare gli Organismi destinatari a mantenere, in tutto o in parte, la dotazione di fondo scorta nella propria disponibilità. A tale scopo, i predetti Organismi inviano al Centro di responsabilità amministrativa, per il tramite della Direzione di amministrazione, una dichiarazione di esistenza della propria dotazione, evidenziando la giacenza di conto corrente e le partite da pareggiare. 11. In caso di momentanee deficienze di cassa, gli Organismi destinatari che debbono provvedere a pagamenti urgenti o indilazionabili possono chiedere, per il tramite della Direzione di amministrazione, trasferimenti temporanei di risorse da altri Organismi del Ministero della difesa, previa autorizzazione del competente Centro di responsabilità amministrativa, sentito il corrispondente Organo programmatore. 12. Gli Organismi di cui al comma 11 provvedono alla regolazione dei trasferimenti in occasione della prima reintegrazione utile delle proprie dotazioni. Della restituzione delle somme ricevute danno comunicazione al competente Centro di responsabilità amministrativa, per il tramite della Direzione di amministrazione, e all'Organo programmatore di riferimento. 13. Con le modalità previste dall'articolo 446, comma 4, sono emanate le istruzioni di natura tecnico-applicativa per la disciplina delle procedure di gestione e d'impiego delle dotazioni di fondo scorta». c) l'articolo 513 è sostituito dal seguente: «Art. 513 (Fondi permanenti per spese economali). - 1. Per far fronte alle spese di modesta entità necessarie al funzionamento delle unità, dei reparti, degli uffici, delle officine e degli altri elementi di organizzazione del Ministero della difesa, compresa l'Arma dei carabinieri, dislocati anche all'estero, il responsabile dell'Organismo dotato di autonomia amministrativa autorizza il Capo del servizio amministrativo ad assegnare ai titolari delle predette articolazioni dipendenti un apposito fondo permanente ragguagliato alle necessità mensili, da trarre dalle disponibilità della dotazione di fondo scorta di cui agli articoli 508 e 508-bis. 2. Per sopperire alle esigenze di liquidità delle unità e dei reparti impiegati all'estero è consentita l'apertura di uno o più conti correnti di appoggio, anche in valuta diversa dall'euro, da alimentare con le risorse di cui al comma 1. 3. Il fondo permanente è utilizzato dal titolare delle predette articolazioni per la concessione di anticipi al personale, per il pagamento di tasse, oneri e contributi, per la corresponsione di tariffe e corrispettivi, ovvero, a seguito di negoziazione verbale, per l'approvvigionamento di beni e servizi a pronta consegna o a immediata esecuzione, volti al funzionamento delle articolazioni e al mantenimento in efficienza delle attrezzature, dei mezzi e delle infrastrutture, nonchè alla prevenzione degli infortuni. 4. Gli assegnatari dei fondi di cui al comma 1 sono responsabili della legittimità delle spese effettuate e della regolarità e completezza della relativa documentazione. Essi rendono il conto delle somme ricevute e delle spese sostenute all'organismo che ne ha disposto l'assegnazione entro cinque giorni dalla fine di ciascun mese. 5. I fondi permanenti, reintegrati mensilmente sulla scorta del rendiconto, sono restituiti all'Organismo che ne ha disposto l'assegnazione al venir meno dell'esigenza e, in ogni caso, alla fine dell'esercizio finanziario.» N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 : «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonchè dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 » è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999 . - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001 . - La legge 31 dicembre 2009, n. 196 , recante: «Legge di contabilità e finanza pubblica» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009 . - Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , recante: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012 , è convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 . - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante: « Codice dell'ordinamento militare » è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010 . - La legge 31 dicembre 2012, n. 244 recante: «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2013 . - Il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8 , recante: «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonchè misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4 , comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244 » è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2014 . - Si riporta il testo degli articoli 7-bis, 7-ter e 11-bis del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 recante: «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell' art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2016 : «Art. 7-bis (Ricognizione delle gestioni delle amministrazioni statali presso la Tesoreria dello Stato ovvero presso il sistema bancario o postale). - 1. Al fine di garantire l'unità del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, effettua, con cadenza triennale, una ricognizione delle gestioni operate su conti aperti presso la Tesoreria dello Stato ovvero su conti correnti bancari o postali, realizzate direttamente dalle amministrazioni dello Stato titolari o mediante avvalimento di soggetti terzi, i cui fondi siano stati costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato. 2. Sulla base della ricognizione di cui al comma 1, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ciascun anno in cui è effettuata la ricognizione, si individuano le gestioni da ricondurre alle ordinarie procedure di bilancio e la data in cui è effettuata la riconduzione. L'esito della ricognizione è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La riconduzione è effettuata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Sono fatte salve, dalla riconduzione alle ordinarie procedure di bilancio, le gestioni che presentino la caratteristica della rotatività e che siano autorizzate espressamente dalla legge. Fanno altresì eccezione la gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, i programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati e i casi di urgenza e necessità. 4. Resta fermo quanto previsto, per i conti correnti di tesoreria centrale, dall' art. 44-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , e, per le contabilità speciali, dall' art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 . 5. La disponibilità di ciascuna gestione alla data di riconduzione alle ordinarie procedure di bilancio è versata all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite, anche secondo un profilo pluriennale da stabilire nell'ambito della legge di bilancio. 6. Le amministrazioni interessate, alla chiusura delle gestioni oggetto di riconduzione alle ordinarie procedure di bilancio possono proseguire la gestione in forma diretta o tramite funzionari delegati di contabilità ordinaria. Art. 7-ter (Fondi scorta). - 1. Nello stato di previsione dei Ministeri a cui siano attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile possono essere istituiti uno o più fondi di bilancio, denominati fondi scorta, volti a soddisfare le esigenze inderogabili nonchè ad assicurare la continuità nella gestione delle strutture centrali e periferiche operanti nell'ambito di tali funzioni. Tali fondi sono utilizzati mediante anticipazione di risorse finanziarie in favore delle predette strutture per sopperire alle momentanee deficienze di cassa ed alle speciali esigenze previste dai rispettivi regolamenti, fermo restando quanto previsto al comma 3 e previo accertamento della relativa legittimazione e delle modalità di copertura finanziaria per la successiva imputazione a bilancio e, comunque, per il pareggio della partita. La sistemazione contabile dell'anticipazione avviene a valere sulle dotazioni delle pertinenti unità elementari del bilancio dello Stato. 2. L'amministrazione ripartisce la dotazione dei fondi scorta tra le strutture di cui al comma 1 mediante ordinativi primari di spesa emessi direttamente in favore delle stesse. 3. Non possono essere oggetto di anticipazione a valere sui fondi scorta, le spese, di natura ricorrente e continuativa, relative alle retribuzioni al personale in servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria e all'acquisizione e gestione di beni immobili. 4. In considerazione della natura di anticipazione delle risorse erogate dai fondi scorta, nello stato di previsione dell'entrata è istituita, in corrispondenza a ciascun fondo scorta istituito negli stati di previsione della spesa, un'apposita unità elementare del bilancio con una dotazione di pari importo, per la sistemazione contabile di cui al comma 5. 5. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le somme anticipate dal fondo scorta, eventualmente reintegrate dalle pertinenti unità di bilancio, e ancora nella disponibilità delle strutture sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 in fase di passaggio tra due esercizi finanziari, salvo l'adeguamento allo stanziamento, le amministrazioni possono stabilire, qualora previsto dai propri regolamenti di organizzazione e contabilità, che le predette somme permangano, in tutto o in parte, nella disponibilità delle strutture, non procedendo al versamento delle somme all'entrata del bilancio dello Stato. Delle somme rimaste a fine esercizio nella disponibilità delle strutture è tenuta evidenza contabile da parte delle amministrazioni interessate. In tale circostanza, nel corso del successivo esercizio finanziario, l'importo corrispondente alle risorse mantenute nella disponibilità delle strutture è versato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato dalle unità elementari di bilancio relative al fondo scorta. Con cadenza annuale, ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale una relazione sui fondi scorta istituiti nel rispettivo stato di previsione. 6. Per la gestione delle attività istituzionali delle strutture dei Ministeri di cui al comma 1, relative alle funzioni e alle esigenze ivi indicate, è autorizzata l'apertura di conti correnti postali o bancari intestati alle predette strutture in base ai propri regolamenti di organizzazione e contabilità. Le stesse effettuano le spese utilizzando la dotazione finanziaria affluita, anche in anticipazione dalle unità elementari di bilancio relative al fondo scorta, sui predetti conti bancari o postali. La dotazione finanziaria è periodicamente reintegrata a valere sulle pertinenti unità elementari del bilancio, con le ordinarie procedure di spesa. 7. Per le esigenze di cassa urgenti ed indilazionabili di talune strutture, l'amministrazione, tramite i propri centri di responsabilità amministrativa, può autorizzare trasferimenti temporanei di risorse in favore delle stesse a valere sulle disponibilità dei conti correnti intestati ad altre strutture. Detti trasferimenti sono regolati in occasione della prima utile somministrazione di fondi, con le modalità previste dai propri regolamenti di organizzazione e contabilità.». «Art. 11-bis (Apertura, in via transitoria per le amministrazioni dotate di fondi scorta, di un'unica contabilità speciale per ciascun ministero per la gestione del fondo scorta). - 1. Considerata la natura di necessità e urgenza delle spese sostenute dalle amministrazioni dello Stato dotate di fondi scorta di cui all'art. 7-ter al fine di garantire una programmatica e strutturata riconduzione in bilancio delle gestioni operanti su conti di tesoreria e di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni istituzionali delle amministrazioni interessate, su richiesta delle stesse, il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, può autorizzare, per la sola durata del primo esercizio successivo alla chiusura delle gestioni di tesoreria operata ai sensi all' art. 44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , l'apertura di un'unica contabilità speciale per ciascun Ministero, alimentata esclusivamente dalle risorse destinate alle esigenze fronteggiabili con il fondo scorta, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e contabilità dell'amministrazione, o da una quota parte delle stesse, e dai relativi reintegri effettuati a valere sulle pertinenti unità elementari del bilancio. La predetta richiesta è inviata almeno trenta giorni prima del termine previsto per la chiusura delle gestioni esistenti. A decorrere dal secondo esercizio successivo alla chiusura delle predette gestioni, le spese relative alle predette esigenze sono gestite unicamente con le modalità di cui all' art. 44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , con conseguente chiusura della contabilità speciale e versamento delle disponibilità eventualmente residue all'entrata del bilancio dello Stato. Al fine di definire anticipatamente il sistema di gestione più efficace, i flussi finanziari, i soggetti interessati e le connesse responsabilità in regime di contabilità ordinaria, le amministrazioni interessate individuano l'elenco delle articolazioni che, già nel periodo di operatività della predetta contabilità speciale unica, effettueranno la gestione delle spese relative al fondo scorta integralmente in regime di contabilità ordinaria. L'elenco di tali articolazioni è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato contestualmente alla richiesta di apertura della nuova contabilità speciale o comunque almeno 30 giorni prima del termine previsto per la chiusura delle gestioni esistenti. 2. Considerata la necessità di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero per i beni e le attività culturali in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, le contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono mantenute in essere fino al 31 dicembre 2026 limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a tali interventi, ivi incluse quelle messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le somme diverse dalle precedenti, giacenti su dette contabilità speciali al 31 dicembre 2018, si realizzano, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2017 , le procedure ivi previste di versamento all'entrata del bilancio dello Stato ed eventuale riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dà conto degli importi che saranno mantenuti nelle contabilità speciali, mediante opportuna documentazione, nella comunicazione di cui all'art. 1, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Alla data di chiusura delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, le disponibilità residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Per eventuali ulteriori interventi da porre in essere a valere su dette risorse, le stesse possono essere riassegnate per le medesime finalità, in tutto o in parte, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, anche secondo un profilo pluriennale. Il Ministero può stabilire che le risorse riassegnate siano versate, per il successivo utilizzo, sulla contabilità speciale della Soprintendenza speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016. 3. In relazione alla chiusura delle gestioni di tesoreria, operata ai sensi all' art. 44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , le amministrazioni dello Stato interessate adeguano i propri regolamenti di organizzazione e contabilità alle nuove modalità operative.». - Il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018 è convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 . - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante: « Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare , a norma dell' art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 » è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 2010 . Note all'art. 1: - Per i riferimenti all' art. 11-bis del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 si vedano le note alle premesse. - Si riporta l'art. 508 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 , come modificato dal presente decreto: «Art. 508 (Fondo scorta in contabilità speciale). - 1. Il fondo scorta di cui all'art. 551 del codice è utilizzato per fronteggiare momentanee deficienze di cassa nonchè esigenze connesse: a) ai pagamenti per conto di altri organismi, anche esterni alla Difesa, e ai prestiti di cui all'art. 502; b) ai pagamenti di acconti e di anticipi al personale nei casi previsti dalle norme vigenti nonchè ai pagamenti relativi alle anticipazioni per gli stipendi, alle indennità a carattere continuativo, alle missioni e ai trasferimenti; c) alla somministrazione di fondi permanenti ai sensi dell'art. 513; d) alla concessione di anticipi per il funzionamento delle mense; e) ai pagamenti di sussidi urgenti disposti dal competente organo centrale; f) alla costituzione del fondo di cassa, da erogare a unità e reparti, necessario per fronteggiare tutte le occorrenze finanziarie connesse all'operatività e alla mobilità delle forze armate; g) agli anticipi per l'acquisto di animali di cui agli articoli 532 e 537; h) agli anticipi per spese conseguenti a servizi svolti dall'Arma dei carabinieri nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 511, comma 10; i) al pagamento di qualsiasi altra somma, non altrimenti sostenibile, per soddisfare con immediatezza spese indilazionabili, individuate dal comandante dell'organismo, previo accertamento della relativa legittimazione e delle modalità di copertura finanziaria per la successiva imputazione a bilancio e, comunque, per il pareggio della partita. 2. All'inizio dell'anno, con decreto ministeriale, si provvede a ripartire fra gli enti lo stanziamento; le somme così ripartite sono accreditate sulla contabilità speciale delle direzioni di amministrazione, per la successiva somministrazione agli enti stessi. Con decreto sono disposte le variazioni eventualmente necessarie durante l'anno. 3. Le Direzioni di amministrazione, contestualmente alla ricezione della nuova assegnazione, se non hanno già provveduto, restituiscono le dotazioni del fondo scorta dell'anno precedente attribuite agli enti amministrativamente dipendenti. Tale operazione dà luogo a effettivo movimento di fondi solo nel caso di variazione dell'ammontare complessivo delle assegnazioni per ciascuna direzione di amministrazione. Se, nel corso dell'anno, sono disposte variazioni nella dotazione di fondo scorta, gli enti interessati restituiscono o ricevono la differenza dalla Direzione di amministrazione. 4. Gli enti possono assegnare ai distaccamenti amministrativamente dipendenti parte della propria dotazione di fondo scorta per consentire di provvedere direttamente alle esigenze di cui al comma 1. 5. Gli organismi assicurano il tempestivo recupero delle somme comunque anticipate con il fondo scorta.».
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Il DPR 103/2025 è il riferimento normativo per la gestione dei fondi scorta in contabilità ordinaria presso il Ministero della Difesa, disciplinando anticipazioni di risorse, ordinativi di spesa, conti correnti bancari e postali, e trasferimenti temporanei tra Organismi. Professionisti della contabilità pubblica e responsabili amministrativi della Difesa lo consultano per comprendere le procedure di reintegro fondi, la ripartizione delle dotazioni, le modalità di copertura finanziaria e l'adeguamento dei regolamenti di organizzazione e contabilità alle nuove modalità operative previste dal decreto legislativo 90/2016.
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