Decreto del Presidente della Repubblica Imposte_Indirette

Decreto del Presidente della Repubblica 1058/1953

Modificazione alla tariffa dei diritti di quotazione dei titoli in Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze.

Pubblicato: 08/02/1954 In vigore dal: 17/12/1953 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953, n. 1058

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1058/1953 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953, n. 1058 ## Modificazione alla tariffa dei diritti di quotazione dei titoli in Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 27 luglio 1924, n. 1268 , con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze; Vista la deliberazione in data 17 aprile 1934), della Giunta della camera di commercio suddetta, con la quale sono state proposte modifiche alla tariffa dei diritti di Borsa, cono decorrenza 1 gennaio 1954; Visto l' art. 53 del testo unico 20 settembre 1934, n. 2011 , col quale si stabilisce la forma e l'organo competente per l'emanazione di provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico. A decorrere dal 1 gennaio 1954, la tariffa dei diritti per la quotazione ufficiale di titoli presso la Borsa valori di Firenze, è stabilita come segue: diritto esso annuo L. 1000; per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale L. 10. L'ammontare del diritto si computa sull'importo del capitale sociale e del capitale obbligazionario, risultante dal bilancio chiuso nell'anno solare antecedente, arrotondato al milione superiore. I diritti sono dovuti per intero per i titoli che sono ammessi alla quotazione ufficiale nel primo semestre dell'anno, mentre sono ridotti alla metà per quelli ammessi nei secondo semestre. L'impegno di quotazione è annuale e decorre dal 1 gennaio di ogni anno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 dicembre 1953 EINAUDI GAVA Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1954 Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 73. - PALLA

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 1058/1953 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Regolamento UE 0274/2026
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2026/274 della Commissione, del 5 …
Regolamento UE 0913/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/913 della Commissione, del 4 maggio 2026, c…
Legge 63/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Regolamento UE 0916/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/916 della Commissione, del 27 aprile 2026, …
Regolamento UE 0888/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/888 della Commissione, del 20 aprile 2026, …
Regolamento UE 0822/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/822 della Commissione, del 14 aprile 2026, …

Altre normative del 1953

Ricostituzione dei comuni di Riva Ligure e di Santo Stefano al Mare (Imperia). Decreto del Presidente della Repubblica 1285 Istituzioni, statizzazioni e soppressione di istituti di istruzione tecnica commerciale. Decreto del Presidente della Repubblica 1284 Estinzione della Cassa speciale di previdenza per il personale dipendente dal Consorzio c… Decreto del Presidente della Repubblica 1283 Approvazione del nuovo statuto della Cassa nazionale assistenza belle arti e del cambiame… Decreto del Presidente della Repubblica 1282 Istituzione in Milano dell'Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato. Decreto del Presidente della Repubblica 1280