Decreto del Presidente della Repubblica
Imposte_Indirette
Decreto del Presidente della Repubblica 1058/1953
Modificazione alla tariffa dei diritti di quotazione dei titoli in Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953, n. 1058
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1058/1953
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953, n. 1058
## Modificazione alla tariffa dei diritti di quotazione dei titoli in
Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di
Firenze.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 27 luglio 1924, n. 1268 , con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze; Vista la deliberazione in data 17 aprile 1934), della Giunta della camera di commercio suddetta, con la quale sono state proposte modifiche alla tariffa dei diritti di Borsa, cono decorrenza 1 gennaio 1954; Visto l' art. 53 del testo unico 20 settembre 1934, n. 2011 , col quale si stabilisce la forma e l'organo competente per l'emanazione di provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico. A decorrere dal 1 gennaio 1954, la tariffa dei diritti per la quotazione ufficiale di titoli presso la Borsa valori di Firenze, è stabilita come segue: diritto esso annuo L. 1000; per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale L. 10. L'ammontare del diritto si computa sull'importo del capitale sociale e del capitale obbligazionario, risultante dal bilancio chiuso nell'anno solare antecedente, arrotondato al milione superiore. I diritti sono dovuti per intero per i titoli che sono ammessi alla quotazione ufficiale nel primo semestre dell'anno, mentre sono ridotti alla metà per quelli ammessi nei secondo semestre. L'impegno di quotazione è annuale e decorre dal 1 gennaio di ogni anno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 dicembre 1953 EINAUDI GAVA Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1954 Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 73. - PALLA
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