Quali sono i diritti di quotazione in Borsa stabiliti dal DPR 1058/1953 per la Camera di commercio di Firenze?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1058/1953 modifica la tariffa dei diritti dovuti per la quotazione ufficiale dei titoli presso la Borsa valori di Firenze, con effetto dal 1° gennaio 1954. La norma si applica alle società che richiedono l'ammissione alla quotazione ufficiale presso la Borsa fiorentina e riguarda direttamente le camere di commercio nella loro funzione di gestione dei diritti di Borsa. Il decreto stabilisce un diritto annuo fisso di 1.000 lire, a cui si aggiunge un importo variabile di 10 lire per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale (somma del capitale sociale e del capitale obbligazionario). L'ammontare è calcolato sulla base del bilancio dell'anno solare precedente, arrotondato al milione superiore. Per le società ammesse alla quotazione nel primo semestre dell'anno il diritto è dovuto per intero, mentre per quelle ammesse nel secondo semestre è ridotto della metà. L'impegno di quotazione ha validità annuale e decorre dal 1° gennaio di ogni anno.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953, n. 1058
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1058/1953
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953, n. 1058
## Modificazione alla tariffa dei diritti di quotazione dei titoli in
Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di
Firenze.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 27 luglio 1924, n. 1268 , con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze; Vista la deliberazione in data 17 aprile 1934), della Giunta della camera di commercio suddetta, con la quale sono state proposte modifiche alla tariffa dei diritti di Borsa, cono decorrenza 1 gennaio 1954; Visto l' art. 53 del testo unico 20 settembre 1934, n. 2011 , col quale si stabilisce la forma e l'organo competente per l'emanazione di provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico. A decorrere dal 1 gennaio 1954, la tariffa dei diritti per la quotazione ufficiale di titoli presso la Borsa valori di Firenze, è stabilita come segue: diritto esso annuo L. 1000; per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale L. 10. L'ammontare del diritto si computa sull'importo del capitale sociale e del capitale obbligazionario, risultante dal bilancio chiuso nell'anno solare antecedente, arrotondato al milione superiore. I diritti sono dovuti per intero per i titoli che sono ammessi alla quotazione ufficiale nel primo semestre dell'anno, mentre sono ridotti alla metà per quelli ammessi nei secondo semestre. L'impegno di quotazione è annuale e decorre dal 1 gennaio di ogni anno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 dicembre 1953 EINAUDI GAVA Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1954 Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 73. - PALLA
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Il DPR 1058/1953 disciplina i diritti di quotazione in Borsa e rappresenta un riferimento storico per la tassazione delle operazioni borsistiche presso la Camera di commercio di Firenze. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per comprendere le tariffe amministrative relative all'ammissione ufficiale di titoli in Borsa, il calcolo dei diritti annuali e le modalità di versamento presso gli enti camerali.
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