Decreto del Presidente della Repubblica Imposte Indirette

Decreto del Presidente della Repubblica 1086/1961

Sospensione dell'applicazione del dazio sul frumento importato a reintegro di quello impiegato nella lavorazione dei semolini, delle paste alimentari, delle farine e dei prodotti da forno esportati.

Pubblicato: 27/10/1961 In vigore dal: 29/09/1961 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni e i limiti temporali per la sospensione del dazio sul frumento importato a reintegro di quello utilizzato nella lavorazione di prodotti alimentari esportati?

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Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1086/1961 sospende temporaneamente l'applicazione del dazio doganale sul frumento importato, ma solo a specifiche condizioni. La sospensione riguarda il frumento utilizzato per reintegrare le scorte impiegate nella lavorazione di semolini, paste alimentari, farine e prodotti da forno che vengono esportati. Il beneficio è riservato alle aziende che operano nel settore agroalimentare e che esportano effettivamente questi prodotti finiti. La sospensione del dazio è valida fino al 31 maggio 1962 e richiede il rispetto di norme e condizioni specifiche stabilite dal Ministro per le finanze. Per i prodotti da forno, la sospensione è limitata al contenuto di farina, che deve essere accertato mediante analisi. Questo meccanismo rappresenta una forma di agevolazione per le imprese esportatrici, riducendo i costi di approvvigionamento della materia prima.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1961, n. 1086

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1086/1961 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1961, n. 1086 ## Sospensione dell'applicazione del dazio sul frumento importato a reintegro di quello impiegato nella lavorazione dei semolini, delle paste alimentari, delle farine e dei prodotti da forno esportati. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846 ; Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077 ; Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68 ; Vista la legge 24 luglio 1959, n. 693 ; Vista la legge 20 dicembre 1960, n. 1527 ; Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1105 ; Visto il decreto presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1100 , che proroga a non oltre il 31 dicembre 1961 il regime daziario temporaneo; Visti i decreti presidenziali 29 dicembre 1958, numeri 1101 , 1102 , 1103 , 1104; 24 dicembre 1959 , numeri 1108 e 1109; 28 giugno 1960 , n. 588; 30 giugno 1900 , n. 592; 17 settembre 1960 , n. 1220: 20 dicembre 1960 , n. 1543; 24 dicembre 1960 , numeri 1585 e 1586 e 3 aprile 1961 , numeri 320 e 321 che recano aggiunte e modificazioni al regime daziario temporaneo; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949; Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951; Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560 , che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360 , che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950; Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356 , che approva e dà esecuzione al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 7 giugno 1955, con annesse liste delle concessioni tariffarie; Vista la legge 7 novembre 1957, n. 1307 , che dà esecuzione agli atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con esclusione delle norme contenute nella parte seconda dello stesso Accordo; Vista la legge 9 novembre 1957, n. 1164 , che approva e da esecuzione agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria il 27 giugno, il 25 luglio il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con annesse liste di concessioni tariffarie; Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 25 , che dà piena ed intera esecuzione al Sesto Protocollo delle concessioni addizionali, allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947 e relativi Annessi, firmato a Ginevra, il 23 maggio 1956; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976 , che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo Studi per l'Unione dogariale europea; Vista la legge 25 aprile 1957, n. 258 , che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957, a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee; Visto il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584 , che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e le successive aggiunte e modificazioni apportate a detta tariffa con i decreti presidenziali 26 dicembre 1960, n. 1700 e 7 gennaio 1961, n. 1 ; Visto il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1587 , che stabilisce le modalità di applicazione degli articoli 9 e 10 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di sospendere temporaneamente il dazio doganale sul frumento; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68 e 24 luglio 1959, n. 693 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 È sospesa, fino al 31 maggio 1962, l'applicazione del dazio sui quantitativi di frumento, che, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, vengono importati a reintegro di quelli impiegati nella lavorazione dei semolini, delle paste alimentari, delle farine, considerati nel successivo art. 2, esportati entro la data predetta. L'applicazione del dazio, è, altresì, sospesa sui quantitativi di frumento importati a reintegro di quelli impiegati nella lavorazione di prodotti da forno esportati, limitatamente al contenuto in farina da accertarsi mediante analisi.

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Il decreto disciplina il regime daziario temporaneo e la sospensione dei dazi doganali sul frumento, strumenti utilizzati per incentivare le esportazioni di prodotti alimentari trasformati. Commercialisti e consulenti doganali devono considerare le modalità di applicazione delle tariffe doganali, le concessioni tariffarie internazionali e gli accordi commerciali con la CEE, nonché la documentazione necessaria per usufruire della sospensione del dazio in regime di drawback doganale.

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