Decreto del Presidente della Repubblica Contabilità

Decreto del Presidente della Repubblica 1096/1955

Sostituzione dell'art. 346 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Pubblicato: 25/11/1955 In vigore dal: 20/09/1955 Documento ufficiale

Quali sono gli obblighi e le responsabilità dei funzionari delegati nel prelevamento e gestione delle somme su aperture di credito secondo il DPR 1096/1955?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1096/1955 disciplina le modalità di prelevamento e gestione delle somme da parte dei funzionari delegati dello Stato che dispongono di aperture di credito. Questi funzionari sono personalmente responsabili delle somme prelevate e devono limitarsi a prelevare solo l'importo necessario per pagamenti che non possono essere disposti mediante ordinativi diretti ai creditori. Il decreto vieta il deposito delle somme prelevate in conti correnti postali o bancari, salvo in casi eccezionali e per funzionari non residenti nel luogo dello stabilimento di accreditamento, previa autorizzazione della Direzione generale del tesoro. Quando autorizzati al deposito in conto corrente postale, i funzionari devono utilizzare assegni "localizzati" per i prelevamenti e devono restituire in Tesoreria le rimanenze al termine dell'esercizio finanziario, con obbligo di versamento degli interessi maturati al bilancio dello Stato. Il decreto prevede sanzioni pecuniarie significative (non inferiori al doppio degli interessi maturati) per chi viola le disposizioni, trattenute direttamente dalle competenze del funzionario.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1955, n. 1096

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1096/1955 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1955, n. 1096 ## Sostituzione dell'art. 346 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l'art. 346 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ; Visto il regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609 , contenente disposizioni per favorire la diffusione dei conti correnti postali; Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 , contenente disposizioni circa i provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico. L'art. 346 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , è sostituito dal seguente: "I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme prelevate in proprio sulle aperture di credito disposte a loro favore. Essi devono limitare tali prelevamenti, nei limiti autorizzati, alle sole somme occorrenti per i pagamenti che non sia possibile disporre mediante ordinativi a favore dei creditori. Delle somme prelevate non possono fare uso diverso da quello per cui vennero autorizzati ad effettuare il prelevamento e sono soggetti agli obblighi imposti ai depositari dalle leggi civili. È vietato il deposito da parte di detti funzionari delle somme prelevate in proprio in conto corrente postale oppure presso banche o istituti. In casi eccezionali ed esclusivamente per i funzionari non residenti nel luogo dove trovasi lo stabilimento presso il quale essi sono accreditati, possono essere autorizzati depositi in conto corrente postale oppure presso banche od istituti espressamente designati, di concerto con la Direzione generale del tesoro, dall'Amministrazione dalla quale i funzionari dipendono. Ove intervenga l'autorizzazione a versare le somme prelevate in conto corrente postale, i funzionari delegati possono chiedere alla Sezione di tesoreria provinciale competente la estinzione dei buoni per il prelevamento delle somme a loro favore mediante il versamento del relativo importo al conto corrente postale loro intestato. In questo caso il funzionario emette i buoni a proprio favore con l'annotazione: "da commutarsi in versamento sul conto corrente postale n..... intestato al capo dell'ufficio....... presso l'ufficio dei conti di.........". In detto conto corrente possono essere versate solo le somme di cui ai precedenti commi, provenienti da emissione di buoni mod. 31-bis C. G. I prelevamenti dal conto corrente possono disporsi solo con assegno "localizzato" a firma del funzionario delegato o da chi sia incaricato di sostituirlo in caso di sua assenza. Il funzionario delegato deve curare personalmente la custodia del fascicolo degli assegni. Alla fine dell'esercizio finanziario o al termine dei periodi fissati dall'Amministrazione centrale per l'erogazione delle somme prelevate a mezzo di buoni, le rimanenze, di cui non possa disporsi, debbono essere prelevate dal conto corrente con assegno a favore del funzionario delegato e versate in Tesoreria, ritirandone quietanza da allegare al relativo rendiconto. Gli interessi realizzati sui depositi di cui al precedente comma quinto sono versati a favore del bilancio dello Stato non oltre l'esercizio successivo a quello al quale si riferiscono. In caso di trasgressione al disposto del precedente comma secondo, ferme tutte le responsabilità conseguenti dagli effettuati depositi di somme senza autorizzazione, il funzionario è passibile di penalità pecuniarie da infliggersi mediante decreto Ministeriale e da trattenersi sulle competenze del funzionario, in misura non inferiore al doppio importo degli interessi maturati durante il periodo di giacenza i quali restano pure devoluti allo Stato". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 settembre 1955 GRONCHI SEGNI - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1955 Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 190. - CARLOMAGNO

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Il DPR 1096/1955 è il riferimento normativo per la gestione delle aperture di credito, i prelevamenti di somme da parte di funzionari delegati e la contabilità generale dello Stato. Riguarda responsabilità personale, depositi in conto corrente postale, ordinativi di pagamento e rendicontazione delle somme, con particolare attenzione ai vincoli di utilizzo e alle sanzioni amministrative per irregolarità.

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