Quali sono le modificazioni al regime daziario temporaneo introdotte dal DPR 1108/1959 per i prodotti siderurgici importati da Paesi non CECA?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1108/1959 introduce modificazioni temporanee al regime daziario per specifici prodotti siderurgici importati in Italia da Paesi esterni alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, con validità dal 1° luglio al 31 dicembre 1959. Il decreto riguarda principalmente le aziende italiane operanti nel settore siderurgico e della laminazione, prevedendo tre tipologie di interventi: l'applicazione di dazi ridotti (1% e 3% sul valore) per ghise speciali e coils di acciaio, e la sospensione totale del dazio per lamiere magnetiche ad alta qualità. Le misure sono subordinate a contingenti quantitativi specifici e a condizioni stabilite dal Ministro delle Finanze, con particolare attenzione alle aziende dotate di impianti per la laminazione a freddo. Il decreto si inserisce nel quadro degli accordi internazionali GATT e degli accordi bilaterali sottoscritti dall'Italia, rappresentando uno strumento di protezione selettiva dell'industria nazionale durante il periodo di transizione verso regimi tariffari più stabili.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1959, n. 1108
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1108/1959
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1959, n. 1108
## Proroga e modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846 ; Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077 ; Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68 ; Vista la legge 24 luglio 1959, n. 693 ; Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1105 ; Visto il decreto Presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1100 , che proroga a non oltre il 31 dicembre 1961 il regime daziario temporaneo; Visti i decreti Presidenziali 29 dicembre 1958, numeri 1101 , 1102 , 1103 , 1104 che recano aggiunte e modificazioni al regime daziario temporaneo; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949; Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocoilo di Torquay del 21 aprile 1951; Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560 , che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360 , che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950; Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356 , che approva e dà esecuzione al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 7 giugno 1955, con annesse liste delle concessioni tariffarie; Vista, la legge 7 novembre 1957, n. 1307 , che dà esecuzione agli atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con esclusione delle norme contenute nella parte II dello stesso Accordo; Vista la legge 9 novembre 1957, n. 1164 , che approva e dà esecuzione agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d' America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con annesse liste di concessioni tariffarie - Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 25 , che dà piena ed intera esecuzione al Sesto Protocollo delle concessioni addizionali, allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947 e relativi Annessi, firmato a Ginevra il 23 maggio 1956; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976 , che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea; Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358 , che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di apportare alcune aggiunte e modificazioni al regime daziario temporaneo; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68, e 24 luglio 1959, n. 693 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile. Decreta: Art. 1 Dal 1 luglio 1959 a non oltre il 31 dicembre 1959 si rendono applicabili per i sottoindicati prodotti, importati in Italia da Paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio: a) il dazio doganale nella misura dell'1% sul valore per le ghise greggie, in lingotti, pani, salmoni o masse, contenenti in peso da 0,3% fino a 1% inclusi di titanio e da 0,5% fino a 1% inclusi di vanadio (voce della tariffa italiana 73.01-c-1); b) il dazio doganale nella misura del 3% sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per gli sbozzi in rotoli per lamiere, di di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce della tariffa italiana 73.08-a-1), nei limiti di un contingente di tonnellate 30.000, riservato alle aziende dotate di impianti per la laminazione a freddo dei coils - escluse quelle produttrici di detti semiprodotti - che lo destinino esclusivamente alla fabbricazione di lamierini stagnati, zincati o piombati; c) la sospensione del dazio doganale per le lamiere dette "magnetiche", aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg. non superiore a 0,75 watt - lamiere a cristalli orientati - (voci della tariffa 73.13-a-1; 73.15-b-6-alfa-I), sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze e nei limiti di un contingente di tonnellate 700 che può essere aumentato con i residui non usufruiti del contingente per il primo semestre del 1959 e stabiliti con decreto Presidenziale 26 dicembre 1955, n. 1100 .
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Il DPR 1108/1959 disciplina il regime daziario temporaneo per prodotti siderurgici, contingenti tariffari e sospensioni doganali, operando nel contesto degli accordi GATT, della CECA e dei trattati commerciali internazionali. Importatori e aziende siderurgiche consultano questa normativa per comprendere dazi doganali, classificazione merceologica secondo la tariffa italiana, e condizioni di accesso a regimi preferenziali. La normativa è rilevante per commercialisti che assistono imprese nel settore della laminazione, della produzione di lamiere e della trasformazione di semiprodotti siderurgici.
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