Decreto del Presidente della Repubblica Imposte Indirette

Decreto del Presidente della Repubblica 1109/1959

Riduzioni daziarie per alcuni prodotti importati da tutti i Paesi.

Pubblicato: 31/12/1959 In vigore dal: 24/12/1959 Documento ufficiale

Quali riduzioni daziarie introduce il DPR 1109/1959 per i prodotti importati?

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Il Decreto del Presidente della Repubblica 1109/1959 del 24 dicembre modifica il regime daziario temporaneo italiano, apportando specifiche riduzioni e abrogazioni sui dazi di importazione per determinati prodotti provenienti da tutti i Paesi. In particolare, il decreto abroga il dazio temporaneo dell'11,70% sul valore applicato ai prodotti classificabili nella voce 33.04-a) (oli essenziali e profumati), ripristinando per questi articoli i dazi ordinari vigenti per i corrispondenti oli essenziali della voce 33.01 della tariffa doganale. Il provvedimento si inserisce nel quadro degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia, incluso il GATT (Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio) e i vari protocolli tariffari bilaterali e multilaterali. Inoltre, il decreto sopprime specifiche premesse dalla Tabella A allegata al DPR 1102/1958, relative alle voci 28.04-c-5 e 28.40-b-2, semplificando la classificazione doganale di determinati prodotti chimici.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1959, n. 1109

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1109/1959 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1959, n. 1109 ## Riduzioni daziarie per alcuni prodotti importati da tutti i Paesi. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846 ; Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077 ; Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68 ; Vista la legge 24 luglio 1959, n. 693 ; Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1105 ; Visto il decreto Presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1100 , che proroga a non oltre il 31 dicembre 1961 il regime daziario temporaneo; Visti i decreti Presidenziali 29 dicembre 1958, numeri 1101 , 1102 , 1103 , 1104 e 24 dicembre 1959 , n. 1108 , che recano aggiunte e modificazioni al regime daziario temporaneo; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949; Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951; Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560 , che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360 , che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950; Vista, la legge 14 aprile 1957, n. 356 , che approva e dà esecuzione al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 7 giugno 1955, con annesse liste delle concessioni tariffarie; Vista la legge 7 novembre 1957, n. 1307 , che dà esecuzione agli atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con esclusione delle norme contenute nella parte II dello stesso Accordo; Vista la legge 9 novembre 1957, n. 1164 , che approva e dà esecuzione agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con annesse liste di concessioni tariffarie; Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 25 , che dà piena ed intera esecuzione al Sesto Protocollo delle concessioni addizionali, allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947 e relativi Annessi, firmato a Ginevra il 23 maggio 1956; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976 , che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea; Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358 , che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di apportare alcune aggiunte e modificazioni al regime daziario temporaneo; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norme dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e confermata, con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846, 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68 e 24 luglio 1959, n. 693 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Il dazio temporaneo dell'11,70% sul valore, per i prodotti classificabili nella voce 33.04-a) stabilito dalla Tabella A. annessa al decreto Presidenziale 29 dicembre 1958, n. 1102 , è abrogato. Per tali prodotti restano operanti i dazi in vigore per i corrispondenti oli essenziali stabiliti alla voce 33.01 della tariffa. Dalla detta Tabella A è soppressa la "ex" premessa alle voci 28.04-c-5; 28.40-b-2.

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