Decreto del Presidente della Repubblica Imposte Locali

Decreto del Presidente della Repubblica 1115/1957

Modifica della tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova.

Pubblicato: 30/11/1957 In vigore dal: 08/11/1957 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche apportate dal DPR 1115/1957 alla tariffa dei diritti di Borsa della Camera di commercio di Genova?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1115/1957 modifica la tariffa dei diritti di Borsa applicabili presso la Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova, con effetto dal 1° gennaio 1958. La norma stabilisce un limite massimo annuale di L. 3.000.000 (tre milioni) per la tassa dovuta dalle società che richiedono la quotazione ufficiale dei titoli presso la Borsa valori genovese. Questa disposizione si applica a tutte le società e gli enti che intendono quotare i propri valori mobiliari presso la Borsa di Genova, indipendentemente dalla loro natura giuridica. Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la riduzione di un terzo della tassa per il primo quinquennio di quotazione presso Genova per i titoli già ufficialmente quotati presso altre Borse valori italiane. Questa agevolazione rappresenta un incentivo per favorire la migrazione o l'ampliamento della quotazione verso la piazza genovese, riducendo gli oneri iniziali per le società già presenti in altri mercati borsistici.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1957, n. 1115

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1115/1957 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1957, n. 1115 ## Modifica della tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 13 agosto 1926, n. 1488 , col quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 febbraio 1957, n. 99 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 25 marzo 1957, col quale sono state apportate variazioni alla tariffa predetta; Vista la delibera, in data 17 settembre 1957, della Giunta della Camera di commercio suddetta, con la quale si è ritenuto opportuno proporre ulteriori modifiche alla tassa dovuta per la quotazione ufficiale dei valori mobiliari presso la Borsa medesima, con decorrenza dal 1 gennaio 1958; Visto l' art. 53 del testo unico 20 settembre 1934, n. 2011 , con il quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione di provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico. A decorrere dal 1 gennaio 1958, la tassa annua dovuta alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova per la quotazione ufficiale dei titoli presso la rispettiva Borsa valori, stabilita con il decreto Presidenziale 13 febbraio 1957, n. 99 , non può superare il limite massimo d'importo di L. 3.000.000 (tre milioni). L'importo della tassa suddetta è ridotto di un terzo per il primo quinquennio di quotazione presso la Borsa valori di Genova dei titoli di Società o Enti già ufficialmente quotati presso altre Borse valori e che saranno quotati dal 1 gennaio 1958 presso la Borsa valori di Genova. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 novembre 1957 GRONCHI MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1957 Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 62. - DI PRETORO

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Il DPR 1115/1957 disciplina i diritti di Borsa e le tariffe amministrative presso la Camera di commercio di Genova, rappresentando un riferimento normativo per società quotate, intermediari finanziari e consulenti che operano nel mercato dei valori mobiliari. La norma è rilevante per chi gestisce quotazioni in Borsa, diritti di quotazione, tariffe amministrative e agevolazioni per l'accesso ai mercati borsistici regionali.

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