Decreto del Presidente della Repubblica
Imposte Indirette
Decreto del Presidente della Repubblica 1117/1962
Proroga dal 1 al 29 luglio 1962 della sospensione daziaria per i quantitativi di frumento importati a reintegro di quelli impiegati nella lavorazione di prodotti della macinazione esportati entro il 29 luglio 1962 e modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti.
Quali sono le disposizioni del DPR 1117/1962 in materia di sospensione daziaria per il frumento destinato alla lavorazione e all'esportazione?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1117/1962 proroga il regime di sospensione daziaria (esenzione temporanea dai dazi doganali) per il frumento importato, applicabile dal 1 al 29 luglio 1962. La norma riguarda specificamente gli importatori e i molini che utilizzano frumento per la lavorazione di prodotti della macinazione (farine, semole e derivati) destinati all'esportazione. Il decreto consente l'importazione di frumento senza il pagamento dei dazi doganali, a condizione che il frumento importato sia utilizzato per reintegrare le giacenze impiegate nella produzione di beni esportati entro la data limite del 29 luglio 1962. Questo meccanismo rappresenta un incentivo alle esportazioni di prodotti trasformati, permettendo alle aziende di ridurre i costi di approvvigionamento della materia prima. La disposizione si inserisce nel contesto del regime doganale comune europeo e delle convenzioni internazionali sulla nomenclatura doganale, già ratificate dall'Italia attraverso vari trattati e accordi commerciali.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 1962, n. 1117
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1117/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 1962, n. 1117
## Proroga dal 1 al 29 luglio 1962 della sospensione daziaria per i
quantitativi di frumento importati a reintegro di quelli impiegati
nella lavorazione di prodotti della macinazione esportati entro il 29
luglio 1962 e modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6 ; Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976 , che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea; Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358 , che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità Europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , che ratifica e da esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dall'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed Atti allegati; o) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità Europee; Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584 ; che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 13 febbraio 1960. che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte modificazioni; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regime daziario per determinati prodotti; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e successive aggiunte e modificazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Le disposizioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1961, n. 1086 e 18 gennaio 1962, n. 45 , già prorogato dal 1 al 30 giugno 1962 con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 578 , sono ulteriormente prorogate dal 1 al 29 luglio 1962 per i quantitativi di frumento importati a reintegro di quelli impiegati nella lavorazione dei prodotti indicati nello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1086, esportati entro il 29 luglio 1962.
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Il DPR 1117/1962 disciplina la sospensione daziaria, i dazi doganali di importazione e il regime tariffario per i prodotti della macinazione, rappresentando uno strumento di politica commerciale per favorire le esportazioni. Commercialisti e consulenti doganali lo consultano per questioni relative a drawback doganale, nomenclatura tariffaria, classificazione delle merci e agevolazioni all'export di prodotti trasformati.
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