Quali modificazioni ai dazi doganali introduce il DPR 1119/1962 per i prodotti americani in conformità alle decisioni CEE?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente della Repubblica 1119/1962, emanato il 1 agosto 1962, modifica i dazi doganali di importazione per specifici prodotti originari degli Stati Uniti d'America, allineandosi alle decisioni adottate in sede di Comunità Economica Europea. Il provvedimento si applica a quattro categorie merceologiche: polietilene, polistirolo, tessuti di fibre tessili sintetiche e tessuti di fibre tessili artificiali, classificati secondo la tariffa doganale comune della CEE. Per ciascuna di queste voci tariffarie, il decreto fissa un dazio uniforme del 40%, in vigore dal 1 agosto 1962. Questo intervento normativo rappresenta un'applicazione concreta del coordinamento tariffario tra gli Stati membri della CEE, necessario per garantire una politica commerciale comune verso i paesi terzi, in particolare gli Stati Uniti. Per le aziende importatrici di questi prodotti americani, la modifica comporta conseguenze dirette sui costi di importazione e sulla competitività dei prezzi, rendendo necessario un aggiornamento delle valutazioni economiche e della pianificazione commerciale.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 1962, n. 1119
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1119/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 1962, n. 1119
## Modificazione dei dazi di alcuni prodotti originari degli Stati Uniti
d'America in conformita' ad analoga decisione intervenuta in sede
C.E.E.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6 ; Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976 , che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea; Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358 , che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità Europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi: Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed Atti allegati; e) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità Europee; Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1584 , che da applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regime daziario per determinati prodotti; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e successive aggiunte e modificazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Dal 1 agosto 1962, per i prodotti compresi nelle voci sottoindicate della tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea, posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584 o successive aggiunte e modificazioni, originari degli Stati Uniti d'America del Nord, i dazi sono modificati come segue: Voce n. 39.02-B-I-a (polietilene, ecc.) ........................ 40% Voce n. 39.02-B-VI-a (polistirolo, ecc.) ....................... 40% Voce n. 51.04-A (tessuti di fibre tessili sintetiche) .......... 40% Voce n. 51.04-B (tessuti di fibre tessili artificiali) ......... 40%
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Il DPR 1119/1962 disciplina i dazi doganali di importazione, la tariffa doganale comune CEE e le modificazioni tariffarie per prodotti originari degli Stati Uniti. Importatori e commercialisti devono considerare l'aliquota del 40% applicata a polietilene, polistirolo e tessuti sintetici, nonché il coordinamento con le decisioni del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee e l'applicazione della nomenclatura doganale internazionale.
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