Quali riduzioni daziali introduce il DPR 1125/1951 e per quale periodo rimangono in vigore?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente della Repubblica 1125/1951 introduce una riduzione temporanea dei dazi doganali di importazione applicabili secondo la nuova tariffa doganale entrata in vigore nel 1950. La norma si applica a tutte le merci soggette a dazio all'importazione in Italia e riguarda gli operatori del commercio estero, gli importatori e le aziende che riforniscono il mercato interno con prodotti stranieri. In pratica, il decreto riduce del 10% tutti i dazi doganali vigenti, con effetto dal 1° novembre 1951 fino al 31 marzo 1952, rappresentando una misura di agevolazione temporanea per favorire gli scambi commerciali nel primo dopoguerra. Per l'applicazione pratica, il decreto prevede che nelle operazioni di calcolo del dazio ridotto si trascurino le frazioni non superiori a 50 centesimi e si arrotondino per eccesso quelle superiori, semplificando così le liquidazioni doganali presso le dogane italiane.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 novembre 1951, n. 1125
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1125/1951
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 novembre 1951, n. 1125
## Riduzione dei dazi doganali in vigore e nuova aggiunta alle norme
temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 ; Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 , che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione; Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578 ; 16 novembre 1950, n. 919 ; 31 gennaio 1951, n. 23 ; 2 aprile 1951, n. 225 e 30 giugno 1951, n. 516 , che recano delle aggiunte alle dette norme temporanee e modificano temporaneamente il regime doganale di alcuni prodotti; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che ha dato piena ed intera esecuzione agli Accordi tariffari di Annecy; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di ridurre ulteriormente, in via temporanea, il livello dei dazi della vigente tariffa doganale e di aggiungere alcune nuove agevolazioni daziarie alle norme temporanee emanate per la prima applicazione della stessa; Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per la agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile e per il bilancio; Decreta: Art. 1 Dalla data di applicazione del presente decreto fino al 31 marzo 1952 i dazi doganali attualmente in vigore sono ridotti del dieci per cento. Nella applicazione dei dazi come sopra ridotti si trascurano le frazioni non superiori a 50 centesimi e si calcolano per un intero quelle superiori a detto limite.
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Il DPR 1125/1951 è lo strumento normativo di riferimento per comprendere le agevolazioni tariffarie temporanee, i dazi doganali di importazione e il regime doganale italiano nel primo dopoguerra. Commercialisti e operatori del commercio estero lo consultano per questioni relative alla riduzione dei dazi, agli accordi tariffari internazionali (come gli Accordi di Annecy), e alle norme transitorie per l'applicazione della tariffa doganale generale.
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