Decreto del Presidente della Repubblica
Contributi
Decreto del Presidente della Repubblica 1126/1967
Modifiche alle norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, relative alla quota annua dovuta dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali ed alle modalita' di versamento della quota medesima.
Quale aumento della quota annuale è previsto dal DPR 1126/1967 per gli spedizionieri doganali iscritti all'albo nazionale?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1126/1967 modifica le norme di applicazione della legge 1612/1960, che disciplina la professione di spedizioniere doganale e istituisce l'albo nazionale e il relativo fondo previdenziale. La normativa riguarda tutti i professionisti iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali, imponendo loro il versamento di una quota annuale obbligatoria. Il decreto aumenta la misura di questa quota da 10.000 lire a 18.000 lire, con decorrenza dal 1° gennaio 1967, modificando così quanto precedentemente stabilito dal decreto ministeriale del 10 marzo 1964. L'aumento risponde all'esigenza di incrementare le risorse destinate al fondo previdenziale e al funzionamento dell'albo professionale, garantendo una gestione più adeguata della categoria.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1967, n. 1126
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1126/1967
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1967, n. 1126
## Modifiche alle norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n.
1612, relative alla quota annua dovuta dagli iscritti all'albo
nazionale degli spedizionieri doganali ed alle modalita' di
versamento della quota medesima.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612 , concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1964, che stabilisce le norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612 , innanzi citata pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 24 aprile 1964 ; Ritenuta la necessità di aumentare la misura della quota annuale dovuta, a norma dell'art. 6 della citata legge, dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali, nonchè di modificare le modalità di versamento della quota medesima; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 La misura della quota annuale dovuta dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali, stabilita dall'art. 42, secondo comma, del decreto ministeriale in premessa, è elevata da lire diecimila a lire diciottomila a decorrere dal 1 gennaio 1967.
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Il DPR 1126/1967 è il riferimento normativo per la determinazione della quota annuale dovuta dagli spedizionieri doganali, disciplinando gli obblighi contributivi verso l'albo nazionale e il fondo previdenziale. Professionisti e studi di consulenza lo consultano per verificare gli importi dovuti, le modalità di versamento e gli adempimenti amministrativi relativi all'iscrizione e al mantenimento dell'iscrizione all'albo professionale.
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