Decreto del Presidente della Repubblica Imposte_Indirette

Decreto del Presidente della Repubblica 1130/1956

Determinazione della forma e delle altre caratteristiche di alcuni tagli delle marche "Industria e Commercio" per il pagamento della imposta generale sull'entrata; delle marche per la riscossione dei diritti spettanti all'Ente nazionale per la protezione degli animali sulle licenze di caccia, di uccellagione e di pesca; delle marche per contratti di borsa; delle marche pesi, misure e marchio e delle marche radiofoniche.

Pubblicato: 17/10/1956 In vigore dal: 09/08/1956 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1956, n. 1130

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1130/1956 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1956, n. 1130 ## Determinazione della forma e delle altre caratteristiche di alcuni tagli delle marche "Industria e Commercio" per il pagamento della imposta generale sull'entrata; delle marche per la riscossione dei diritti spettanti all'Ente nazionale per la protezione degli animali sulle licenze di caccia, di uccellagione e di pesca; delle marche per contratti di borsa; delle marche pesi, misure e marchio e delle marche radiofoniche. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2 , convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762 , concernente l'istituzione dell'imposta generale sull'entrata, e successive disposizioni; Visto l' art. 4, numeri 2 e 3 della legge 11 aprile 1938, n. 612 , che istituisce speciali diritti a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ed il decreto Interministeriale 7 marzo 1940, col quale sono approvate le modalità di riscossione dei diritti per la protezione degli animali; Vista la legge 19 maggio 1954, n. 303 , concernente l'aumento dei diritti spettanti all'Ente nazionale per la protezione degli animali sullè licenze di caccia, di uccellagione e di pesca; Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 , che approva il testo di legge delle tasse sui contratti di borsa; Vista la tabella allegata al regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 420 , recante provvedimenti in materia di imposte in surrogazione del bollo e del registro; Visto il regolamento approvato col regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 , per l'esecuzione della legge 2 maggio 1872, n. 806 , silla fabbricazione e sul commercio degli oggetti d'oro e d'argento, e del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato col regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 , e successive disposizioni; Vista la legge 17 luglio 1954, n. 600 , recante norme per il riordinamento del servizio metrico e modifica dei diritti metrici; Visto l' art. 5 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917 , recante norme per il servizio di radioaudizione circolare e successive disposizioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 374 , concernente la determinazione della forma, tagli ed altre caratteristiche delle marche "Industria e Commercio", per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata; delle marche per concessioni governative - atti amministrativi, per atti esteri - passaporti, per patenti di guida autoveicoli, per l'Ente nazionale per la protezione degli animali; dei foglietti bollati e delle marche per contratti di borsa; delle marche pesi-misure e marchio e delle marche radiofoniche; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di determinare la forma e le altre caratteristiche di alcuni tagli delle marche "Industria e Commercio" per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata; delle marche per l'Ente nazionale per la protezione degli animali; delle marche per contratti di borsa; delle marche pesi-misure e marchio e delle marche radiofoniche; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta: Art. 1 Provvedimenti per le marche "Industria e Commercio" per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata. Per esigenze tecniche, le marche doppie "Industria e Commercio" da L. 50, 100, 150 e 300, sono modificate nel formato come segue: formato stampa mm. 32x21; formato carta mm. 40x24. Tutte le altre caratteristiche del disegno, delle vignette e leggende, sono leggermente ridotte in proporzione. Le caratteristiche della carta filigranata ed il colore della stampa dei predetti valori sono identici a quelli indicati all' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 374 , succitato.

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