Decreto del Presidente della Repubblica
Imposte Indirette
Decreto del Presidente della Repubblica 1134/1961
Modificazioni all'art. 32 del regolamento di esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli olii minerali e loro derivati.
Quali modifiche apporta il DPR 1134/1961 alla disciplina delle scorte di riserva di oli minerali e derivati?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1134/1961 modifica l'articolo 32 del regolamento di esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e loro derivati. La norma attribuisce al Ministro per l'industria e il commercio, in concerto con il Ministro delle finanze, la facoltà di variare la misura delle scorte di riserva di oli minerali in base alle esigenze del Paese, previa consultazione della Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera. La principale innovazione consiste nel fissare un limite massimo inderogabile: la scorta di riserva non può superare il 30 per cento della capacità totale dei depositi. Questa disposizione rappresenta un equilibrio tra la necessità di garantire la sicurezza energetica nazionale e l'esigenza di evitare immobilizzi eccessivi di capitale nelle giacenze strategiche di prodotti petroliferi.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1961, n. 1134
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1134/1961
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1961, n. 1134
## Modificazioni all'art. 32 del regolamento di esecuzione del regio
decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina
l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli
olii minerali e loro derivati.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 , che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli olii minerali e loro derivati Visto l'art. 32 del regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge suddetto, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per l'interno, per la grazia e la giustizia e per le finanze; Decreta: Art. 1 Articolo unico. Il secondo comma dell'art. 32 del regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 , approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 , che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli olii minerali e loro derivati, è sostituito dai seguenti: "È data facoltà si Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con quello per le finanze, di variare tale misura, sentita la Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera istituita presso detto Ministero, allorquando se ne rilevi l'opportunità in relazione alle esigenze del Paese. La scorta di riserva non potrà essere in alcun caso stabilita, in misura superiore al 30 per cento della capacità dei depositi". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 agosto 1961 GRONCHI FANFANI - COLOMBO - SCELBA - GONELLA - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1961 Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 76. - VILLA
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Il DPR 1134/1961 è il riferimento normativo per la gestione delle scorte strategiche di oli minerali e derivati, disciplinando depositi, giacenze di riserva e capacità massima consentita. Aziende operanti nel settore petrolifero, distributori e commercialisti specializzati in materia energetica lo consultano per verificare i vincoli sulla costituzione di riserve obbligatorie e la variabilità delle misure secondo le direttive ministeriali.
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