Quali macchinari e attrezzature possono beneficiare della sospensione daziaria secondo il DPR 1171/1957 e quali sono i requisiti necessari?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1171/1957 introduce una sospensione daziaria (esenzione temporanea dal pagamento dei dazi di importazione) per macchinari e attrezzature destinati alla produzione di beni per commesse di difesa. La norma si applica a equipaggiamenti che non possono essere forniti dall'industria nazionale italiana e che risultano indispensabili per la fabbricazione di prodotti rientranti negli ordini per la difesa. Il beneficio è riservato alle importazioni effettuate entro il 31 dicembre 1958, previa verifica da parte del Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane) in coordinamento con il Ministero dell'industria e commercio. La sospensione daziaria si estende anche ai macchinari già ammessi in temporanea importazione, al momento dello scarico definitivo dalle bollette doganali. In pratica, le aziende che operano nel settore della difesa possono importare macchinari e attrezzature senza pagare i dazi, a condizione che dimostrino l'impossibilità di reperire tali beni sul mercato nazionale e che li destinino esclusivamente alla produzione di materiale per commesse di difesa.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1957, n. 1171
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1171/1957
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1957, n. 1171
## Sospensione daziaria per macchinari ed attrezzature destinati alla
fabbricazione di prodotti rientranti nelle commesse per la difesa.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846 ; Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077 ; Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68 ; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 ; Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 , che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione; Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578 ; 16 novembre 1950, n. 919 ; 31 gennaio 1951, n. 23 ; 2 aprile 1951, n. 225 ; 30 giugno 1951, n. 516 ; 1° novembre 1951, n. 1125 ; 31 marzo 1952, n. 169 ; 10 luglio 1952, n. 771 ; 24 dicembre 1952, n. 2387 ; 9 febbraio 1953, n. 38 ; 28 febbraio 1953, n. 58 ; 9 ottobre 1953, n. 731 ; 20 novembre 1953, n. 844 ; 19 dicembre 1953, n. 917 ; 23 maggio 1954, n. 253 ; 14 luglio 1954, n. 422 ; 5 luglio 1955, n. 548 ; 8 agosto 1955, numeri 649 e 695; 23 dicembre 1955 , numeri 1278 , 1279 , 1280 , 1281 , 1282; 8 maggio 1956 , numeri 481 e 482; 12 luglio 1956 , numeri 656 e 657; 18 aprile 1957 , numeri 218 e 219 e 11 luglio 1957 , n. 519 , che recano aggiunte e modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1958 o stabiliscono altre date di scadenza; Visti i decreti-legge 3 dicembre 1953, n. 878 , convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2; 28 settembre 1956, n. 1110 , convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1330; 27 ottobre 1956, n. 1176 , convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387; 14 dicembre 1956, n. 1362 , convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10; 14 dicembre 1956, n. 1363 , convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 11 , con cui sono state apportate altre aggiunte e modificazioni; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949; Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951; Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560 , che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360 , che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di modificare il regime doganale di alcune merci; Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma, dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846, 3 novembre 1954, n. 1077 e 6 marzo 1957, n. 68 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri per il tesoro per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1 È sospesa l'applicazione del dazio di importazione per i macchinari e le attrezzature che non possono essere forniti dall'industria nazionale e che risultino necessari per la fabbricazione di prodotti che rientrano nelle commesse per la difesa. La sospensione daziaria e limitata ai macchinari ed alle attrezzature, la cui importazione verrà effettuata non oltre il 31 dicembre 1958, previo accertamento - da parte del Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane, d'intesa con il Ministero dell'industria e commercio - della sussistenza delle condizioni indicate nel primo comma del presente articolo. La sospensione daziaria si applica anche per i macchinari e le attrezzature, già ammessi alla temporanea importazione, all'atto dello scarico delle relative bollette per l'importazione definitiva.
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La normativa riguarda la sospensione daziaria, i dazi di importazione e il regime doganale temporaneo per macchinari destinati alle commesse di difesa. Commercialisti e responsabili doganali consultano questa disposizione per comprendere le agevolazioni tariffarie, l'importazione temporanea, la bolletta doganale e le procedure di accertamento presso le autorità doganali e il Ministero dell'industria.
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