Quali materie prime e ausiliarie per la produzione di gomma sintetica sono esonerate dal dazio di importazione secondo il DPR 1172/1957?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente della Repubblica 1172/1957 stabilisce un regime di esenzione doganale per specifiche materie prime e sostanze ausiliarie destinate esclusivamente alla fabbricazione della gomma sintetica. L'esenzione dal dazio di importazione riguarda un elenco tassativo di prodotti chimici, tra cui divinilbenzolo, estratti aromatici, antiossidanti, saponi resinosi e altre sostanze utilizzate nel processo produttivo della gomma sintetica. La norma si applica alle importazioni di questi materiali a condizione che siano effettivamente destinati alla produzione di gomma sintetica e nel rispetto delle modalità e condizioni che il Ministro per le finanze avrebbe dovuto stabilire successivamente. Questa agevolazione rappresentava una misura di politica industriale volta a favorire lo sviluppo del settore della gomma sintetica in Italia nel dopoguerra, riducendo i costi di approvvigionamento delle materie prime per i produttori nazionali.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1957, n. 1172
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1172/1957
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1957, n. 1172
## Esonero dal dazio di importazione di alcune materie prime ed
ausiliarie per la produzione della gomma sintetica.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846 ; Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077 ; Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68 ; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 ; Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 , che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa, doganale dei dazi di importazione; Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578 ; 16 novembre 1950, n. 919 ; 31 gennaio 1951, n. 23 ; 2 aprile 1951, n. 225 ; 30 giugno 1951; n. 516 ; 1° novembre 1951, n. 1125 ; 31 marzo 1952, n. 169 ; 10 luglio 1952, n. 771 ; 24 dicembre 1952, n. 2387 ; 9 febbraio 1953, n. 38 ; 28 febbraio 1953, n. 58 ; 9 ottobre 1953, n. 731 ; 20 novembre 1953, n. 844 ; 19 dicembre 1953, n. 917 ; 25 maggio 1954, n. 253 ; 14 luglio 1954, n. 422 ; 5 luglio 1955, n. 548 ; 8 agosto 1955, numeri 649 e 695; 23 dicembre 1955 , numeri 1278 , 1279 , 1280 , 1281 , 1282; 8 maggio 1956 , numeri 481 e 482; 12 luglio 1956 , numeri 656 e 657; 18 aprile 1957 , numeri 218 e 219 e 11 luglio 1957 , n. 519 , che recano aggiunte e modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1958 o stabiliscono altre date di scadenza,; Visti i decreti-legge 3 dicembre 1953, n. 878 , convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2; 28 settembre 1956, n. 1110 , convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1330; 27 ottobre 1956, n. 1176 , convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387; 14 dicembre 1956, n. 1362 , convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10; 14 dicembre 1956, n. 1363 , convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 11 , con cui sono state apportate altre aggiunte e modificazioni; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che da piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949; Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172 , che da piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951; Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560 , che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri conclusi a Berna il 14 luglio 1950; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360 , che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di modificare il regime doganale di alcune merci; Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077 e 6 marzo 1957, n. 68 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1 I sottoindicati prodotti, destinati ad essere impiegati nella fabbricazione della gomma sintetica, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze: Divinilbenzolo (voce della tariffa, doganale ex 362-a-5-delta); Estratti aromatici (voci ex 271-5-b-beta ex 389); Terziario butilcatecolo (voce ex 364-b-5) Trietilentetramina (voce ex 370-b-1-beta); Lecitina (voce ex 370-d-1-gamma); Sale sodico di acido etilendiamminotetracetico (voce ex 370-d-2); Sodio dimetilditiocarbammato (voce ex 373-a-4); Normale dodecil mercaptano e terziario dodecil mercaptano (voce ex 373-a-9); Paramentano idroperossido (voce ex 376-e); Talloil distillato (voce ex 388-bis); Acido metilendinaftalinsolfonico; antiossidanti dei tipi: fosfiti acrilici alchilati, fenoli alchilati, ovvero prodotto di reazione tra difenilammina e acetone (voce ex 389); Sapone resinico di potassio; sali sodici di talloil (voce ex 431-a); Sapone potassico di acidi grassi (voce ex 431-b); Sapone sodico di acidi grassi (voci ex 431-ce-1 oppure ex 431-d-1).
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Il DPR 1172/1957 disciplina l'esenzione doganale per materie prime destinate alla produzione di gomma sintetica, operando nel contesto della tariffa generale dei dazi doganali di importazione e degli accordi commerciali internazionali (GATT, accordi italo-svizzeri e italo-francesi). Importatori e aziende del settore chimico-industriale devono verificare l'applicabilità dell'esenzione rispetto alle voci tariffarie specifiche e alle condizioni imposte dal Ministero delle finanze per beneficiare della riduzione doganale.
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