Decreto del Presidente della Repubblica Imposte Indirette

Decreto del Presidente della Repubblica 1173/1957

Sospensione del dazio sui reattori nucleari, nonche' sui materiali, attrezzature e loro parti destinati alla costruzione e all'esercizio di detti reattori.

Pubblicato: 16/12/1957 In vigore dal: 13/12/1957 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni e la portata della sospensione doganale sui reattori nucleari e i relativi materiali prevista dal DPR 1173/1957?

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Il decreto sospende l'applicazione dei dazi di importazione sui reattori nucleari e su tutti i materiali, le apparecchiature e le attrezzature necessari per la loro costruzione e funzionamento. La misura si applica a beni che non possono essere forniti dall'industria nazionale italiana e che risultano indispensabili per attività di ricerca, sperimentazione, produzione di energia o di materiali fissili. Si tratta di una norma di carattere eccezionale emanata nel contesto del primo sviluppo nucleare italiano nel dopoguerra, quando la tecnologia nucleare era completamente esterna al patrimonio industriale nazionale. La sospensione doganale non è automatica, ma richiede un accertamento preventivo da parte del Ministero delle Finanze (Direzione generale delle dogane) in coordinamento con il Ministero dell'Industria e Commercio, che devono verificare il possesso di tutte le condizioni previste. Questo meccanismo di controllo garantisce che il beneficio sia concesso solo per importazioni effettivamente necessarie e non disponibili sul mercato interno, evitando abusi della misura agevolativa.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1957, n. 1173

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1173/1957 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1957, n. 1173 ## Sospensione del dazio sui reattori nucleari, nonche' sui materiali, attrezzature e loro parti destinati alla costruzione e all'esercizio di detti reattori. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846 ; Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077 ; Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68 ; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 ; Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 , che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione; Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578 ; 16 novembre 1950, n. 919 ; 31 gennaio 1951, n. 23 ; 2 aprile 1951, n. 225 ; 30 giugno 1951, n. 516 ; 1 novembre 1951, n. 1125 ; 31 marzo 1952, n. 169 ; 10 luglio 1952, n. 771 ; 24 dicembre 1952, n. 2387 ; 9 febbraio 1953, n. 38 ; 28 febbraio 1953, n. 58 ; 9 ottobre 1953, n. 731 ; 20 novembre 1953, n. 844 ; 19 dicembre 1953, n. 917 ; 25 maggio 1954, n. 253 ; 14 luglio 1954, n. 422 ; 5 luglio 1955, n. 548 ; 8 agosto 1955, numeri 649 e 695; 23 dicembre 1955 , numeri 1278 , 1279 , 1280 , 1281 , 1282; 8 maggio 1956 , numeri 481 e 482; 12 luglio 1956 , numeri 656 e 657; 18 aprile 1957 , numeri 218 e 219 e 11 luglio 1957 , n. 519 , che recano aggiunte e modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1958 o stabiliscono altre date di scadenza; Visti i decreti-legge 3 dicembre 1953, n. 878 , convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2; 28 settembre 1956, n. 1110 , convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1330; 27 ottobre 1956, n. 1176 , convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387; 14 dicembre 1956, n. 1362 , convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10; 14 dicembre 1956, n. 1363 , convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 11 , con cui sono state apportate altre aggiunte e modificazioni; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Anecy del 10 ottobre 1949; Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951; Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560 , che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360 , che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di modificare il regime doganale di alcune merci; Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077 e 6 marzo 1957, n. 68 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1 È sospesa l'applicazione dei dazi di importazione sui reattori nucleari, nonchè sui materiali (combustibili, moderatori, refrigeranti, ecc,), sulle apparecchiature, attrezzature e relative parti, per la costruzione e l'esercizio di detti reattori, che non possano essere forniti dall'industria nazionale e che risultino necessari per studi ed esperimenti o per la produzione di energia o di materiali fissili. - La sospensione daziaria sarà concessa previo accertamento - da parte del Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane, di intesa con il Ministero dell'industria e commercio - della sussistenza delle condizioni indicate nel primo comma del presente articolo.

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Il DPR 1173/1957 rappresenta un intervento di politica commerciale e doganale nel settore nucleare, disciplinando la sospensione dei dazi di importazione e l'esenzione tariffaria per beni strumentali. Commercialisti e consulenti doganali lo consultano per questioni relative a importazioni di materiali nucleari, classificazione tariffaria di reattori e componenti, e procedure di accertamento presso gli uffici doganali e il Ministero dell'Industria.

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