Quali tasse si applicano ai marconigrammi scambiati con le aeronavi secondo il DPR 122/1949?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente della Repubblica 122/1949 stabilisce il regime tariffario per i messaggi radiotelegrafici (marconigrammi) trasmessi tra stazioni radiotelegrafiche terrestri italiane e aeronavi, sia italiane che estere. La norma, entrata in vigore il 1° maggio 1949, equipara le tasse per questi servizi a quelle già vigenti nel settore della radiotelegrafia navale, evitando così discriminazioni tra i due comparti della comunicazione a distanza. Questo decreto si inserisce nel quadro normativo delle telecomunicazioni dell'epoca, quando la radiotelegrafia rappresentava il principale mezzo di comunicazione con i mezzi di trasporto in movimento. La disposizione riguarda direttamente gli operatori delle stazioni radiotelegrafiche terrestri e le compagnie aeree, nonché gli utenti che necessitavano di comunicare con le aeronavi durante i voli. In pratica, le tariffe applicate ai marconigrammi aerei seguono la medesima struttura tariffaria delle comunicazioni navali, garantendo uniformità nel trattamento economico dei due servizi di telecomunicazione mobile.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1949, n. 122
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 122/1949
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1949, n. 122
## Determinazione delle tasse telegrafiche e radiotelegrafiche terrestri
per i marconigrammi scambiati con le aeronavi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 8 e 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 ; Visto l'art. 4 del regolamento addizionale delle radiocomunicazioni approvato con regio decreto 9 settembre 1938, n. 1868 ; Ritenuta la necessità di stabilire le tasse telegrafiche e radiotelegrafiche per alcune categorie di marconigrammi scambiati con le aeronavi; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: Art. 1 Dal 1 maggio 1949, per i marconigrammi scambiati con le aeronavi italiane ed estere dalle stazioni radiotelegrafiche terrestri italiane, si applicano le stesse tasse telegrafiche interne e radiotelegrafiche terrestri vigenti nel servizio radiotelegrafico con le navi.
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Il DPR 122/1949 disciplina le tasse radiotelegrafiche e telegrafiche terrestri per i marconigrammi, rappresentando un intervento normativo nel settore delle telecomunicazioni e dei servizi postali. La norma è rilevante per comprendere la regolamentazione storica delle comunicazioni aeronautiche e il principio di equiparazione tariffaria tra servizi radiotelegrafici navali e aeronautici, secondo quanto previsto dal Codice postale e delle telecomunicazioni del 1936.
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