Quali sono le modifiche apportate dal DPR 1220/1960 al regime daziario temporaneo e come si applicano ai prodotti importati?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1220/1960 introduce nuove riduzioni di alcuni dazi temporanei della tariffa doganale italiana, applicabili a specifici prodotti elencati in una tabella allegata al decreto. Il provvedimento si applica a partire dalla data di entrata in vigore fino a contraria disposizione, interessando direttamente le imprese importatrici e gli operatori del commercio estero che movimentano merci soggette a dazi doganali. In pratica, per i prodotti indicati nella tabella allegata, vengono applicati i nuovi dazi specificati nel decreto stesso, con una clausola di salvaguardia importante: rimangono in vigore i dazi precedentemente applicabili qualora risultino inferiori a quelli stabiliti dal presente decreto. Questo significa che l'azienda importatrice beneficia sempre della misura più favorevole tra il dazio precedente e quello nuovo. Il decreto si inserisce in un quadro normativo complesso che include numerosi accordi internazionali (GATT, accordi bilaterali con Francia, Svizzera, Stati Uniti, Giappone) e convenzioni sulla nomenclatura doganale, riflettendo l'impegno dell'Italia nel processo di integrazione europea e liberalizzazione commerciale del dopoguerra.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1960, n. 1220
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1220/1960
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1960, n. 1220
## Nuove riduzione di alcuni dazi temporanei della tariffa doganale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846 ; Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077 ; Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68 ; Vista la legge 24 luglio 1959, n. 693 ; Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1105 ; Visto il decreto presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1100 , che proroga a non oltre il 31 dicembre 1961 il regime daziario temporaneo; Visti i decreti presidenziali 29 dicembre 1958, numeri 1101 , 1102 , 1103 , 1104; 24 dicembre 1959 , numeri 1108 e 1109; 28 giugno 1960 , n. 588 e 30 giugno 1960 , n. 592 , che recano aggiunte e modificazioni al regime daziario temporaneo; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949; Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia, e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951; Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560 , che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi o Berna il 14 luglio 1950; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360 , che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950; Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356 , che approva e dà esecuzione al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 7 giugno 1955; con annesse liste delle concessioni tariffarie; Vista la legge 7 novembre 1957, n. 1307 , che dà esecuzione agli atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con esclusione delle norme contenute nella parte II dello stesso Accordo; Vista la legge 9 novembre 1957, n. 1164 , che approva e dà esecuzione agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia con l'Austria il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe, doganali e sul commercio, con annesse liste di concessioni tariffarie; Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 25 , che dà piena ed intera esecuzione al Sesto Protocollo delle concessioni addizionali, allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947 e relativi Annessi, firmato a Ginevra il 23 maggio 1956; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976 , che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura, per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di Cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di Studi per l'Unione doganale europea; Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358 , che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi: Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di apportare alcune aggiunte e modificazioni al regime daziario temporaneo; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68 e 24 luglio 1959, n. 693 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1 Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino a contraria disposizione, ai prodotti compresi nelle voci della tariffa doganale elencate nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, si applicano i dazi a fianco di ciascuna di esse indicati. Rimangono tuttavia applicabili i dazi attualmente in vigore, qualora risultino inferiori a quelli stabiliti nel presente decreto per gli stessi prodotti.
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Il DPR 1220/1960 è il riferimento per le modifiche ai dazi temporanei della tariffa doganale di importazione, interessando operatori di commercio estero, importatori e spedizionieri che devono applicare correttamente i nuovi dazi doganali. Commercialisti e consulenti doganali lo consultano per questioni relative a tariffe doganali, nomenclatura delle merci, accordi internazionali GATT e protocolli tariffari bilaterali, nonché per la corretta determinazione dei costi di importazione e della tassazione doganale.
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