Quali sono i diritti di Borsa dovuti alla Camera di commercio di Roma per la quotazione ufficiale dei titoli secondo il DPR 1230/1962?
Spiegato da FiscoAI
Il decreto stabilisce la tariffa dei diritti annui che le società devono pagare alla Camera di commercio di Roma per mantenere i propri titoli in quotazione ufficiale presso la Borsa valori della città, con decorrenza dal 1° gennaio 1963. La norma si applica a tutte le società che richiedono l'ammissione o il mantenimento di azioni, obbligazioni e altri titoli nel mercato ufficiale romano. Il sistema tariffario prevede un diritto fisso annuo di 10.000 lire, a cui si aggiunge un diritto proporzionale calcolato per ogni milione di lire (o frazione) di capitale nominale, con aliquote decrescenti al crescere dell'importo: 50 lire per i primi 10 miliardi, 30 lire da 10 a 15 miliardi, 25 lire da 15 a 30 miliardi, 15 lire da 30 a 50 miliardi, e 10 lire oltre i 50 miliardi. Questo sistema incentiva le quotazioni di società con maggiore capitalizzazione attraverso aliquote progressive decrescenti, riducendo il carico tariffario relativo per le imprese di dimensioni più significative.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1962, n. 1230
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1230/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1962, n. 1230
## Modifica alla tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di
commercio di Roma per la quotazione ufficiale dei titoli.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del 19 maggio 1950, n. 560, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione ufficiale dei titoli in Borsa, spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma; Vista la deliberazione in data 26 aprile 1962, n. 382 della Camera di commercio , industria ed agricoltura di Roma, con la quale sono state proposte modificazioni alla tariffa suddetta; Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , con il quale si stabilisce la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Art. 1 Con decorrenza dal 1 gennaio 1963 la tariffa dei diritti annui spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma, per l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale presso la Borsa valori della stessa Città, viene stabilita nella seguente misura: I - Diritto fisso annuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 II - Diritto proporzionale per ogni milione o frazione di capitale nominale: a) per i primi 10 miliardi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50 b) oltre i 10 miliardi fino a 15. . . . . . . . . . . . . . . . L. 30 c) oltre i 15 miliardi fino a 30. . . . . . . . . . . . . . . . L. 25 d) oltre i 30 miliardi fino a 50. . . . . . . . . . . . . . . . L. 15 e) oltre i 50 miliardi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10
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Il DPR 1230/1962 disciplina i diritti di quotazione in Borsa, le tariffe amministrative delle Camere di commercio e i costi di ammissione al mercato ufficiale. È rilevante per società quotate, intermediari finanziari e consulenti che gestiscono aspetti di corporate finance e quotazione in Borsa, in relazione alle spese di gestione della quotazione e alle competenze delle Camere di commercio in materia di diritti di Borsa.
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