Decreto del Presidente della Repubblica Imposte_Indirette

Decreto del Presidente della Repubblica 1230/1962

Modifica alla tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio di Roma per la quotazione ufficiale dei titoli.

Pubblicato: 22/08/1962 In vigore dal: 30/06/1962 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1962, n. 1230

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1230/1962 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1962, n. 1230 ## Modifica alla tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio di Roma per la quotazione ufficiale dei titoli. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del 19 maggio 1950, n. 560, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione ufficiale dei titoli in Borsa, spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma; Vista la deliberazione in data 26 aprile 1962, n. 382 della Camera di commercio , industria ed agricoltura di Roma, con la quale sono state proposte modificazioni alla tariffa suddetta; Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , con il quale si stabilisce la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Art. 1 Con decorrenza dal 1 gennaio 1963 la tariffa dei diritti annui spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma, per l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale presso la Borsa valori della stessa Città, viene stabilita nella seguente misura: I - Diritto fisso annuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 II - Diritto proporzionale per ogni milione o frazione di capitale nominale: a) per i primi 10 miliardi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50 b) oltre i 10 miliardi fino a 15. . . . . . . . . . . . . . . . L. 30 c) oltre i 15 miliardi fino a 30. . . . . . . . . . . . . . . . L. 25 d) oltre i 30 miliardi fino a 50. . . . . . . . . . . . . . . . L. 15 e) oltre i 50 miliardi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10

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