Decreto del Presidente della Repubblica Imposte Locali

Decreto del Presidente della Repubblica 1233/1969

Modificazioni alla tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova.

Pubblicato: 31/03/1970 In vigore dal: 02/12/1969 Documento ufficiale

Quali agevolazioni fiscali introduce il DPR 1233/1969 per le società che richiedono l'ammissione alla quotazione presso la borsa valori di Genova?

Spiegato da FiscoAI
Il decreto del Presidente della Repubblica 1233/1969 introduce un sistema di agevolazioni tariffarie per incentivare l'accesso al mercato borsistico genovese. Le società che richiedono l'ammissione alla quotazione ufficiale dei propri titoli presso la borsa valori di Genova beneficiano dell'esenzione totale dei diritti di borsa nel primo anno di quotazione, seguita da una riduzione di un terzo dei diritti medesimi per i cinque anni successivi. Queste facilitazioni si applicano sia nel caso di nuove quotazioni che nel caso di estensione della quotazione di titoli già quotati presso altre borse valori, nonché in caso di ammissione contemporanea in più borse. Il decreto stabilisce inoltre un massimale annuo di 3.000.000 di lire per i diritti dovuti complessivamente per la quotazione ufficiale presso la borsa genovese, garantendo così una prevedibilità dei costi per le società quotande. Le disposizioni entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 1970.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1969, n. 1233

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1233/1969 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1969, n. 1233 ## Modificazioni alla tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 13 agosto 1926, n. 1488 , con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa per la quotazione dei titoli presso la borsa valori di Genova, spettanti alla locale camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1957, n. 99 e 8 novembre 1957, n. 1115 , con i quali vennero approvate variazioni alla tariffa suddetta; Vista la deliberazione in data 14 ottobre 1969, numero 1486 della giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, con la quale sono state proposte ulteriori modificazioni dei diritti ad essa dovuti per la quotazione dei titoli presso la borsa valori di detta città; Visto l'articolo 53 del testo unico approvato con il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , con il quale sono stati stabiliti la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti inerenti i diritti di borsa; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico A decorrere dal 1 gennaio 1970, alle società che chiederanno l'ammissione alla quotazione ufficiale dei propri titoli nella borsa valori di Genova è accordata l'esenzione dei diritti dovuti per il primo anno di quotazione e la riduzione di un terzo dei diritti medesimi per il successivo quinquennio. Le facilitazioni di cui sopra si applicano anche nel caso di estensione della quotazione presso la borsa medesima di titoli già quotati in altre borse valori o di contemporanea ammissione in più borse. È confermato in L. 3.000.000 (tremilioni) il massimale annuo dei diritti dovuti per la quotazione ufficiale dei titoli presso la borsa valori di Genova. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 dicembre 1969 SARAGAT COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1970 Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 39. - CARUSO

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