Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 1243/1964
Determinazione per gli anni 1958, 1959 e 1960 degli oneri per assistenza di malattia posti a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asili e di scuole elementari parificate.
Quali sono gli oneri per l'assistenza sanitaria dei pensionati determinati dal DPR 1243/1964 per le tre Casse pensioni indicate?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1243/1964 determina gli importi che tre specifiche Casse pensioni devono versare per coprire i costi dell'assistenza sanitaria ai loro pensionati negli anni 1958-1960. Si applica alla Cassa per le pensioni degli ufficiali giudiziari e aiutanti, alla Cassa per i dipendenti degli enti locali e alla Cassa per gli insegnanti di asili e scuole elementari parificate. In pratica, il decreto stabilisce che l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti statali riceva 14.456.310 lire per il 1958, 17.632.485 lire per il 1959 e 11.754.990 lire per gennaio-agosto 1960, mentre l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie riceva 53.056.000 lire per lo stesso periodo 1960. Questi importi rappresentano il rimborso dei costi sostenuti per l'erogazione delle prestazioni sanitarie ai pensionati di invalidità e vecchiaia, in attuazione della legge 692/1955 che estese l'assistenza sanitaria a questa categoria.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1964, n. 1243
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1243/1964
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1964, n. 1243
## Determinazione per gli anni 1958, 1959 e 1960 degli oneri per
assistenza di malattia posti a carico della Cassa per le pensioni
agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, della
Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa
per le pensioni agli insegnanti di asili e di scuole elementari
parificate.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste la legge 4 agosto 1955, n. 692 , concernente la estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia e la legge 29 novembre 1957, numero 1177 ; Ritenuto che occorre provvedere, in applicazione dello art. 5, comma primo, della citata legge 1955, n. 692, alla determinazione degli oneri per l'assistenza di malattia, per gli anni 1938 e 1939 e per il periodo 1 gennaio-31 agosto 1960, derivanti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e, per il periodo 1 gennaio-31 agosto 1960, derivanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per effetto della erogazione delle prestazioni sanitarie a favore dei pensionati della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asili e di scuole elementari parificate; Considerato che, in applicazione del predetto articolo 5, lett. c), l'onere per l'assistenza a favore dei predetti pensionati è posto a carico delle summenzionate Casse pensioni; Considerati il numero dei pensionati ed il costo medio dell'assistenza comprensivo della quota di spese generali; Sentiti i Consigli di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 L'onere derivante agli Istituti ed Enti, ai quali è demandata per effetto dell' art. 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692 , la corresponsione delle prestazioni sanitarie a favore dei titolari di pensioni dirette ed indirette della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, è determinato: A) per i pensionati assistiti dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, in complessive lire 14.456.310 per l'anno 1958, lire 17 milioni 632.485 per l'anno 1959, e lire 11.754.990 per il periodo 1 gennaio-31 agosto 1960; B) per i pensionati assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in complessive lire 53.056.000 per il periodo 1 gennaio-31 agosto 1960.
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Il DPR 1243/1964 riguarda la determinazione degli oneri per assistenza sanitaria, previdenza complementare e Casse pensioni speciali. È rilevante per chi gestisce fondi pensione, enti di previdenza e amministrazioni pubbliche che devono comprendere l'allocazione dei costi per prestazioni sanitarie ai pensionati e il riparto tra diversi istituti di previdenza e assistenza.
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