Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 1256/1968

Norme regolamentari per la disciplina della devoluzione delle somme accantonate presso il fondo di previdenza di cui alla legge 5 febbraio 1951, n. 127, per il personale a contratto degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Pubblicato: 28/12/1968 In vigore dal: 09/10/1968 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1968, n. 1256

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1256/1968 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1968, n. 1256 ## Norme regolamentari per la disciplina della devoluzione delle somme accantonate presso il fondo di previdenza di cui alla legge 5 febbraio 1951, n. 127, per il personale a contratto degli uffici del lavoro e della massima occupazione. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge 6 febbraio 1951, n. 127 ; Vista la legge 2 marzo 1953, n. 429 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 ; Vista la legge 6 dicembre 1965, n. 1368 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 L'Amministrazione del fondo di previdenza per il personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, a norma dell' art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 , provvede entro l'anno finanziario 1968, a completare il versamento diretto al Tesoro dello Stato delle somme accantonate e corrispondenti ai contributi affluiti fino al 15 maggio 1956 sui conti individuali "A" e "B", di cui all' art. 4 della legge 6 febbraio 1951, n. 127 , pertinenti al personale degli uffici del lavoro, inquadrato nei ruoli organici, con decreto ministeriale del 16 maggio 1956, ai sensi dell'art. 36 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 . Per il restante personale, inquadrato successivamente, per effetto dei decreti ministeriali in data 1 agosto 1957, 20 aprile 1961 e 15 luglio 1964, sarà provveduto altresì al versamento al Tesoro dello Stato, entro lo stesso anno finanziario 1968, delle altre somme accantonate, nei conti individuali, rimasti operanti, nell'ambito della legge 6 febbraio 1951, n. 127 , per il personale di cui trattasi, fino alle singole date di adozione dei provvedimenti di inquadramento. Il Ministero del tesoro, per il completamento dei versamenti, finora già effettuati dal fondo, in conformità della corrispondente determinazione annuale contemplata nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, provvederà alla relativa variazione per il 1968, in base al definitivo accertamento dell'ultima rata delle somme accantonate da versare. Detto accertamento verrà effettuato dal collegio dei revisori del fondo e comunicato attraverso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale al Ministero del tesoro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

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